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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/10/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 14796/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 14796/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: con l'avv. MORESCHI MAURO Parte_1 C.F._1
e c.f. con l'avv. MORESCHI MAURO Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla sig.ra e dal Sig. in data 18/05/2002, in Lumezzane, Sant'Apollonio (BS), Parte_1 Parte_2 trascritto al n. 19, Parte 11, Serie A del Registro di Stato Civile di Lumezzane;
2. La figlia minore rimarrà affidata ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente Persona_1 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
1 Anche i figli Andrea e continueranno ad avere la residenza presso l'immobile della madre Per_2 sito in Sarezzo Via Cavour n. 3.
3. Stante l'età dei figli il padre potrà vedere e/o tenere con sé gli stessi quando lo vorranno e compatibilmente con i loro impegni scolastici e lavorativi;
4. Il signor corrisponderà alla signora , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli e la somma mensile di € 600,00 (euro Persona_3 Persona_1 seicento/00), ovvero € 300,00 per ciascun figlio, ciò sino a quando gli stessi non diverranno economicamente autosufficienti. Tale importo dovrà essere versato dal sig. alla signora Pt_2 entro il giorno 10 di ogni mese e verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Pt_1
Il padre, inoltre, concorrerà nella misura del 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche) che si renderanno necessarie per i figli, nonché al 50% delle ulteriori spese straordinarie, preventivamente concordate, che si renderanno necessarie per i figli e secondo la Convenzione sul Per_2 Per_1 regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli, sottoscritta tra il Tribunale
Ordinario di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14/07/2016 (Prot. n. 2208/16), qui integralmente richiamata ed alla quale le parti si riportano integralmente.
Nulla dovrà essere più versato dal Sig. per il mantenimento del figlio Andrea, divenuto nel Pt_2 frattempo economicamente autosufficiente.
5. Gli assegni familiari per i figli e verranno percepiti nella misura del 50 % da Per_1 Per_2 ciascun coniuge, ed al contempo rimarranno suddivise al 50% tra i genitori le detrazioni per i figli a carico.
6.I coniugi rinunciano a reciproche pretese di carattere economico, svolgendo entrambi un'attività lavorativa che consente loro di essere economicamente indipendenti, gli stessi dichiarano di aver definito ogni questione di carattere economico e patrimoniale, e di non vantare reciprocamente più alcuna pretesa.
7. Entrambi i coniugi si impegnano a non impugnare l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emesso da codesto Tribunale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/05/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LUMEZZANE, BS (atto n. 19, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e maggiorenni economicamente non indipendenti e sussistono i
2 presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2025.
Il Presidente estensore
IC OS
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 14796/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: con l'avv. MORESCHI MAURO Parte_1 C.F._1
e c.f. con l'avv. MORESCHI MAURO Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla sig.ra e dal Sig. in data 18/05/2002, in Lumezzane, Sant'Apollonio (BS), Parte_1 Parte_2 trascritto al n. 19, Parte 11, Serie A del Registro di Stato Civile di Lumezzane;
2. La figlia minore rimarrà affidata ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente Persona_1 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
1 Anche i figli Andrea e continueranno ad avere la residenza presso l'immobile della madre Per_2 sito in Sarezzo Via Cavour n. 3.
3. Stante l'età dei figli il padre potrà vedere e/o tenere con sé gli stessi quando lo vorranno e compatibilmente con i loro impegni scolastici e lavorativi;
4. Il signor corrisponderà alla signora , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli e la somma mensile di € 600,00 (euro Persona_3 Persona_1 seicento/00), ovvero € 300,00 per ciascun figlio, ciò sino a quando gli stessi non diverranno economicamente autosufficienti. Tale importo dovrà essere versato dal sig. alla signora Pt_2 entro il giorno 10 di ogni mese e verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Pt_1
Il padre, inoltre, concorrerà nella misura del 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche) che si renderanno necessarie per i figli, nonché al 50% delle ulteriori spese straordinarie, preventivamente concordate, che si renderanno necessarie per i figli e secondo la Convenzione sul Per_2 Per_1 regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli, sottoscritta tra il Tribunale
Ordinario di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14/07/2016 (Prot. n. 2208/16), qui integralmente richiamata ed alla quale le parti si riportano integralmente.
Nulla dovrà essere più versato dal Sig. per il mantenimento del figlio Andrea, divenuto nel Pt_2 frattempo economicamente autosufficiente.
5. Gli assegni familiari per i figli e verranno percepiti nella misura del 50 % da Per_1 Per_2 ciascun coniuge, ed al contempo rimarranno suddivise al 50% tra i genitori le detrazioni per i figli a carico.
6.I coniugi rinunciano a reciproche pretese di carattere economico, svolgendo entrambi un'attività lavorativa che consente loro di essere economicamente indipendenti, gli stessi dichiarano di aver definito ogni questione di carattere economico e patrimoniale, e di non vantare reciprocamente più alcuna pretesa.
7. Entrambi i coniugi si impegnano a non impugnare l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emesso da codesto Tribunale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/05/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LUMEZZANE, BS (atto n. 19, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e maggiorenni economicamente non indipendenti e sussistono i
2 presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2025.
Il Presidente estensore
IC OS
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