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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 18/12/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 135/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 18/12/2025, davanti al giudice monocratico dott. IE LI sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, il ricorrente personalmente, assistito dall'avv. Carniello, e, per parte resistente, l'avv. Milosavljevic. I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice Ritenutane l'irrilevanza ai fini del decidere, respinge le istanze istruttorie formulate dalle parti e pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
IE LI
R.G. 135/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. IE LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 135/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Emanuele Carniello, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_1 telematicamente, dagli avv.ti Daniele Compagnone, Jasmina Milosavljevic e Nicola Galluzzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 20 marzo 2025, Parte_1 ha convenuto in giudizio società per la quale
[...] Controparte_1 lavora con anzianità di servizio decorrente dal 07.01.1997 e con inquadramento al liv. chiedendo che venga accertato il suo diritto ad Controparte_2 essere inquadrato nel liv. 4A Ccnl a far data da gennaio 2007 e che, in conseguenza, la società venga condannata a versargli le relative differenze retributive, pari ad euro 57.282,98. 1.1. Alla base della sua pretesa, il ricorrente, addetto al centro di raccolta di ha sostenuto che, nell'esecuzione della sua attività, eseguirebbe la Pt_2 movimentazione e il trasporto di materiali con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra superiore a 10t e che, accanto alle attività di pesatura e verifica dei rifiuti conferiti, si occuperebbe di registrare carico e scarico dei rifiuti su appositi registri e modulistica. L'uso di determinati mezzi e l'attività di registrazione sarebbero, stando alle declaratorie contrattuali, determinanti per l'inquadramento nel livello cui egli aspira, sicché, su questi presupposti, ha rassegnato le conclusioni sopra sintetizzate.
* 2. La società convenuta si è costituita ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Ha precisato che il ricorrente è addetto alle mansioni descritte nel ricorso non già dal 2007, bensì dal 14.06.2010. Le attività lavorative svolte da quest'ultimo momento, comunque, non sono riconducibili al liv. 4A, tanto perché i mezzi impiegati sono di peso inferiore alle 10t, quanto perché le attività di registrazione da egli svolte sono mere annotazioni, avulse dalla compilazione dei registri formali contemplati dalla legge ed effettivamente compilati, presso la resistente, da altro personale inquadrato al liv. 4.
* 3. Istruita documentalmente e mediante l'interrogatorio libero delle parti, la causa è stata discussa dai difensori che hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va premesso che, sulla base delle declaratorie contrattuali rilevanti nel tempo [cfr. docc. da 11 a 16 ricorrente], il discrimine tra il liv. 3 e il liv. 4 è stato costantemente individuato nel peso dei mezzi meccanici condotti e/o nell'attività di registrazione dei materiali. Invero, vengono ricondotti al liv. 3 gli “operai qualificati” che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Possono utilizzare veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "B". Tra i profili esemplificativi, vengono annoverati gli operai addetti alla movimentazione e al trasporto di rifiuti con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra fino a 10t, nonché gli operai addetti alla pesatura dei mezzi d'opera conferenti presso gli impianti di smaltimento con verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell'impianto e altre
“operazioni connesse”, esclusa l'attività di registrazione di cui al livello superiore. Ed infatti, appartengono al liv. 4, gli “operai specializzati” che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Tra i profili esemplificativi, vengono annoverati gli operai addetti alla movimentazione e trasporto di rifiuti con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra superiore a 10t, nonché gli operai addetti alle discariche e agli impianti di smaltimento che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello precedente, svolgono attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti. Con il proprio ricorso, ha valorizzato ambo i profili esemplificativi, Parte_1 sostenendo, come già visto, tanto d'utilizzare mezzi d'opera con peso totale a terra superiore a 10t, quanto di svolgere attività di registrazione proprie del liv. 4.
* 5. Analizzando il primo profilo, il ricorrente ha sostenuto che il calcolo del peso totale a terra debba essere compiuto considerando il peso del veicolo, degli accessori, degli occupanti (peso standard di 75 kg a persona), dei fluidi, del serbatoio carburante riempito al 90% (1 litro di gasolio = 0,85 kg circa), delle dotazioni optional, delle dotazioni aftermarket e del carico [p. 12 ricorso]. ha censurato questa definizione unilaterale del peso totale Controparte_1
a terra, sostenendone la scorrettezza perché i mezzi in questione non sono destinati al trasporto su strada, ma alla sola movimentazione dei rifiuti, i quali, dunque, non vengono mai caricati sul mezzo, ma solo movimentati, ciò che esclude che essi concorrano all'individuazione del peso totale a terra. Per la sua individuazione, invece, dovrebbe farsi riferimento alla portata indicata nel libretto di circolazione del mezzo e, nella fattispecie, in base ai libretti di circolazione e alle schede tecniche dei mezzi cui ha fatto riferimento il ricorrente (terna, ragno e muletto), risulta che essi hanno tutti una portata inferiore alle 10t. La terna ha infatti una portata di 9.490 kg [cfr. doc. 6 ricorrente], il ragno una massa di 9.020 kg cui aggiungere i 570 kg del polpo [cfr. docc. 3 e 18 resistente] e il muletto una portata di 1.500 kg [cfr. doc. 4 resistente]. Ciò posto, si ritiene che le indicazioni fornite dalla resistente per l'individuazione del significato da attribuire al criterio del “peso totale a terra” siano senz'altro maggiormente persuasive. In questo senso, la tesi del ricorrente non convince perché considera, tra l'altro, il carico del mezzo che, nella fattispecie, è del tutto inconferente, trattandosi di mezzi che si limitano a movimentare i rifiuti. Una ricostruzione quale quella prospettata da potrebbe al più attagliarsi Parte_1 all'individuazione del “peso totale a terra” d'un veicolo commerciale – tanto ciò vero che la definizione proposta nel ricorso coincide con quella offerta sul proprio sito internet da nota casa automobilistica statunitense proprio con riguardo ai veicoli commerciali -, ma non certo a mezzi d'opera quali quelli coinvolti nella fattispecie. A ciò s'aggiunga che il riferimento alla portata e agli ulteriori dati presenti nelle schede tecniche risulta di gran lunga preferibile perché consente di ancorare in modo certo la valutazione d'un elemento decisivo per la corretta individuazione del livello appropriato del personale;
questa certezza verrebbe completamente smarrita se, invece, venissero considerati dati intrinsecamente variabili, che di fatto imporrebbero la pesatura del mezzo “carico” ad ogni suo utilizzo, così da verificare se in quel momento l'operaio sta operando secondo il liv. 3 o il liv.
4. Trattasi di soluzione senz'altro da scartare, in quanto concretamente inattuabile e, comunque, affidando la selezione del livello a fattori del tutto contingenti, tale da rendere l'inquadramento del dipendente totalmente ed irragionevolmente stocastico. Va perciò escluso che abbia condotto mezzi con un peso totale a Parte_1 terra superiore a 10t.
* 6. Con riferimento all'attività di registrazione, prerogativa del liv. 4, deve farsi riferimento a quanto condivisibilmente osservato dalla Corte di cassazione allorché s'è occupata d'una vicenda analoga. La Corte, dopo aver riportato le declaratorie contrattuali d'interesse, coincidenti con quelle già illustrate supra, ha osservato che, «dal punto di vista letterale, le declaratorie contrattuali individuano un preciso elemento di distinzione tra il terzo ed il quarto livello: l'assenza nel primo caso e la presenza nel secondo caso di una attività “di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalla normativa in vigore”. La netta ed esplicita cesura posta dal contratto collettivo in termini di esclusione dei compiti di “registrazione su appositi registri e/o modulistica previsti dalla normativa in vigore” dall'ambito delle mansioni di terzo livello, non può che riflettersi sul significato e sulla portata dell'espressione “operazioni connesse”, contenuta nella relativa declaratoria. È evidente, dal punto di vista letterale, sistematico e logico, come tali “operazioni” debbano essere “connesse” ai compiti di “pesatura dei mezzi conferenti” e di “verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell'impianto” propri dei lavoratori di terzo livello ma non possono coinvolgere l'attività di registrazione, che è riservata ai dipendenti di quarto livello. D'altra parte, la locuzione adoperata nella declaratoria di quarto livello (“attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalla normativa in vigore”) non consente di limitare il riferimento…alla sola compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, atteso che una simile lettura priva del tutto di significato la seconda parte della previsione contrattuale, riferita alla “modulistica” prevista dalla normativa in vigore;
ed è indubbio che la normativa…, il d.lgs. 152 del 2006 e successive modifiche, contempli anche il cd. FIR, formulario di identificazione dei rifiuti L'art. 190, comma 2, del d.lgs. 152 del 2006, prevede che i registri di carico e scarico sono “integrati con i formulari di identificazione di cui all'art. 193, comma 1”. Come osservato da questa S.C. “in tema di formulari, la legge pone rigide prescrizioni che tendono ad un adeguato e costante controllo della movimentazione dei rifiuti dalla produzione fino al loro smaltimento. Tali documenti, se tenuti in conformità della legge, fungono da prova del rispetto della normativa del settore ed hanno valore al fine della ripartizione delle responsabilità dei singoli operatori che partecipano alle diverse fasi della gestione limitando la responsabilità del produttore, o detentore, dei rifiuti nel caso in cui i soggetti ai quali li ha conferiti commettano illeciti” (Cass. pen. 28836 del 2008). L'art. 193 del d.lgs. 152 del 2006 detta una disciplina dettagliata sul formulario di identificazione e rinvia al modello di formulario di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 1° aprile 1998, n. 145, ancora in vigore all'epoca dei fatti di causa. Tale modello si articola in cinque sezioni contenenti undici caselle. La sezione quinta, con la casella 11, è riservata al destinatario ed è da lui sottoscritta. È previsto che il destinatario debba indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data e l'ora del ricevimento (v. Cass. n. 28569 del 2020). Dalla regolamentazione sinteticamente riportata si ricava agevolmente come la ricezione e la sottoscrizione dei FIR non equivalga ad una attività meramente riempitiva di formulari precompilati ma presupponga le verifiche ed i controlli, e le connesse responsabilità, specificamente previsti dalla normativa di settore»
[Cass., n. 3521/2024].
Ne deriva che, secondo le indicazioni della Corte di cassazione, l'attività di registrazione rilevante debba sostanziarsi in un quid pluris rispetto alle attività meramente accessorie rispetto alla cura dell'attività di pesatura dei rifiuti e di loro ammissibilità nell'impianto – che integrerebbero mere “operazioni connesse” proprie del liv. 3 -, dovendo piuttosto consistere nella cura e compilazione di documenti previsti dalla legge e dotati di specifiche caratteristiche che li rendano idonei agli scopi per cui ne è stata prevista la redazione.
6.1. A fronte di questi dati, è da evidenziare che già dalla lettura del ricorso pare doversi escludere che il ricorrente sia mai stato chiamato ad operazioni di registrazione di tal fatta. Invero, egli s'è limitato a dedurre che, in occasione dell'arrivo dei rifiuti, egli verifica l'identità dell'utente e la tipologia e quantità di materiale, procedendo, in passato, mediante la compilazione d'un file excel e, oggi, con un apposito software in uso presso la datrice di lavoro. Nel procedere a tale illustrazione delle sue mansioni, non ha minimamente fatto cenno ad un suo ruolo nella Parte_1 tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 190, d. lgs. 152 del 2006, né nella compilazione del FIR di cui al successivo art. 153, d. lgs. cit., documento mai menzionato in ricorso;
in generale, il lavoratore, nel proprio atto introduttivo, non ha minimamente indicato la redazione di quale documento previsto dalle legge lo coinvolga, né, più in generale, di quali verifiche e controlli previsti dalle legge egli sarebbe responsabile. In ragione di ciò, deve ritenersi che le attività di “registrazione” cui egli ha alluso, lungi dall'essere riconducibili a quelle da valorizzare ai fini dell'inquadramento nel liv. 4, si risolvano in mere “operazioni connesse” alla pesatura ed ammissibilità dei rifiuti ricevuti nell'impianto. In questo senso, del resto, depone anche l'analisi dei documenti relativi alle “registrazioni” rimesse a e depositati dalla società; questi documenti, su cui il ricorrente non ha Parte_1 mosso alcuna osservazione e che debbono perciò ritenersi una fedele rappresentazione di questa parte delle sua mansioni, consentono di verificare che egli, mediante l'utilizzo del software di cui è dotata, si è Controparte_1 limitato a leggere il codice a barre presente nel documento presentato dall'utente e a selezionare, tra le diverse ipotesi raffigurate nelle diverse icone, il rifiuto conferito [cfr. doc. 7 resistente]. Trattasi, in sostanza, di un'attività del tutto riconducibile al completamento di un formulario precompilato, attività che, in ogni caso, è da escludere che conduca all'elaborazione del c.d. FIR, dal momento che esso, a mente dell'art. 193, d. lgs. n. 152 del 2006, dovrebbe esporre dati quali a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario, ossia dati che, nel documento elaborato da sono in gran Parte_1 parte assenti.
6.2. Che la sua attività sia una mera “operazione connessa” alla ricezione dei rifiuti, avulsa dalle registrazioni rilevanti, è stato poi definitivamente confermato dalle parole con cui il ricorrente ha descritto il suo compito in sede d'interrogatorio libero: «prendo la tessera sanitaria dell'utente e scannerizzo il relativo codice. Ottengo i dati dell'utente. A quel punto, sul modulo precompilato
[indico, n.d.r.] la natura dei rifiuti e la quantità dei rifiuti che vengono portati. Non so dire in che contesto confluiscano i dati che raccolgo. Lo scopo della mia verifica è funzionale a verificare che il quantitativo di rifiuti sia conforme a quello conferibile. Le mie verifiche si sostanziano dunque in un controllo di regolarità di quanto viene conferito, ossia della corrispondenza, circa la natura del rifiuto, a quanto dichiarato e dall'ammissibilità del quantitativo di rifiuto conferito». Trova dunque conferma l'oggetto limitatissimo della sua compilazione, meramente accessorio all'attività di pesatura e identificazione del rifiuto, nonché la mancanza di quelle verifiche e controlli, con connesse responsabilità, specificamente previsti dalla normativa di settore, visto che il ricorrente ha candidamente ammesso di ignorare «in che contesto confluiscano i dati che raccolgo», ciò che è del tutto incompatibile con il compimento di registrazioni legalmente imposte e con l'assunzione delle correlate responsabilità.
6.3. Le complessive considerazioni che precedono, del tutto assorbenti rispetto alle ulteriori difese delle parti, conducono all'integrale rigetto del ricorso.
* 7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo considerando il valore della causa, la mancanza d'attività istruttoria e la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e condanna a rifondere a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi Euro 5.360,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge. Gorizia, 18 dicembre 2025
Il Giudice
IE LI
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 18/12/2025, davanti al giudice monocratico dott. IE LI sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, il ricorrente personalmente, assistito dall'avv. Carniello, e, per parte resistente, l'avv. Milosavljevic. I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice Ritenutane l'irrilevanza ai fini del decidere, respinge le istanze istruttorie formulate dalle parti e pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
IE LI
R.G. 135/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. IE LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 135/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Emanuele Carniello, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_1 telematicamente, dagli avv.ti Daniele Compagnone, Jasmina Milosavljevic e Nicola Galluzzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 20 marzo 2025, Parte_1 ha convenuto in giudizio società per la quale
[...] Controparte_1 lavora con anzianità di servizio decorrente dal 07.01.1997 e con inquadramento al liv. chiedendo che venga accertato il suo diritto ad Controparte_2 essere inquadrato nel liv. 4A Ccnl a far data da gennaio 2007 e che, in conseguenza, la società venga condannata a versargli le relative differenze retributive, pari ad euro 57.282,98. 1.1. Alla base della sua pretesa, il ricorrente, addetto al centro di raccolta di ha sostenuto che, nell'esecuzione della sua attività, eseguirebbe la Pt_2 movimentazione e il trasporto di materiali con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra superiore a 10t e che, accanto alle attività di pesatura e verifica dei rifiuti conferiti, si occuperebbe di registrare carico e scarico dei rifiuti su appositi registri e modulistica. L'uso di determinati mezzi e l'attività di registrazione sarebbero, stando alle declaratorie contrattuali, determinanti per l'inquadramento nel livello cui egli aspira, sicché, su questi presupposti, ha rassegnato le conclusioni sopra sintetizzate.
* 2. La società convenuta si è costituita ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Ha precisato che il ricorrente è addetto alle mansioni descritte nel ricorso non già dal 2007, bensì dal 14.06.2010. Le attività lavorative svolte da quest'ultimo momento, comunque, non sono riconducibili al liv. 4A, tanto perché i mezzi impiegati sono di peso inferiore alle 10t, quanto perché le attività di registrazione da egli svolte sono mere annotazioni, avulse dalla compilazione dei registri formali contemplati dalla legge ed effettivamente compilati, presso la resistente, da altro personale inquadrato al liv. 4.
* 3. Istruita documentalmente e mediante l'interrogatorio libero delle parti, la causa è stata discussa dai difensori che hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va premesso che, sulla base delle declaratorie contrattuali rilevanti nel tempo [cfr. docc. da 11 a 16 ricorrente], il discrimine tra il liv. 3 e il liv. 4 è stato costantemente individuato nel peso dei mezzi meccanici condotti e/o nell'attività di registrazione dei materiali. Invero, vengono ricondotti al liv. 3 gli “operai qualificati” che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Possono utilizzare veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "B". Tra i profili esemplificativi, vengono annoverati gli operai addetti alla movimentazione e al trasporto di rifiuti con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra fino a 10t, nonché gli operai addetti alla pesatura dei mezzi d'opera conferenti presso gli impianti di smaltimento con verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell'impianto e altre
“operazioni connesse”, esclusa l'attività di registrazione di cui al livello superiore. Ed infatti, appartengono al liv. 4, gli “operai specializzati” che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Tra i profili esemplificativi, vengono annoverati gli operai addetti alla movimentazione e trasporto di rifiuti con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra superiore a 10t, nonché gli operai addetti alle discariche e agli impianti di smaltimento che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello precedente, svolgono attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti. Con il proprio ricorso, ha valorizzato ambo i profili esemplificativi, Parte_1 sostenendo, come già visto, tanto d'utilizzare mezzi d'opera con peso totale a terra superiore a 10t, quanto di svolgere attività di registrazione proprie del liv. 4.
* 5. Analizzando il primo profilo, il ricorrente ha sostenuto che il calcolo del peso totale a terra debba essere compiuto considerando il peso del veicolo, degli accessori, degli occupanti (peso standard di 75 kg a persona), dei fluidi, del serbatoio carburante riempito al 90% (1 litro di gasolio = 0,85 kg circa), delle dotazioni optional, delle dotazioni aftermarket e del carico [p. 12 ricorso]. ha censurato questa definizione unilaterale del peso totale Controparte_1
a terra, sostenendone la scorrettezza perché i mezzi in questione non sono destinati al trasporto su strada, ma alla sola movimentazione dei rifiuti, i quali, dunque, non vengono mai caricati sul mezzo, ma solo movimentati, ciò che esclude che essi concorrano all'individuazione del peso totale a terra. Per la sua individuazione, invece, dovrebbe farsi riferimento alla portata indicata nel libretto di circolazione del mezzo e, nella fattispecie, in base ai libretti di circolazione e alle schede tecniche dei mezzi cui ha fatto riferimento il ricorrente (terna, ragno e muletto), risulta che essi hanno tutti una portata inferiore alle 10t. La terna ha infatti una portata di 9.490 kg [cfr. doc. 6 ricorrente], il ragno una massa di 9.020 kg cui aggiungere i 570 kg del polpo [cfr. docc. 3 e 18 resistente] e il muletto una portata di 1.500 kg [cfr. doc. 4 resistente]. Ciò posto, si ritiene che le indicazioni fornite dalla resistente per l'individuazione del significato da attribuire al criterio del “peso totale a terra” siano senz'altro maggiormente persuasive. In questo senso, la tesi del ricorrente non convince perché considera, tra l'altro, il carico del mezzo che, nella fattispecie, è del tutto inconferente, trattandosi di mezzi che si limitano a movimentare i rifiuti. Una ricostruzione quale quella prospettata da potrebbe al più attagliarsi Parte_1 all'individuazione del “peso totale a terra” d'un veicolo commerciale – tanto ciò vero che la definizione proposta nel ricorso coincide con quella offerta sul proprio sito internet da nota casa automobilistica statunitense proprio con riguardo ai veicoli commerciali -, ma non certo a mezzi d'opera quali quelli coinvolti nella fattispecie. A ciò s'aggiunga che il riferimento alla portata e agli ulteriori dati presenti nelle schede tecniche risulta di gran lunga preferibile perché consente di ancorare in modo certo la valutazione d'un elemento decisivo per la corretta individuazione del livello appropriato del personale;
questa certezza verrebbe completamente smarrita se, invece, venissero considerati dati intrinsecamente variabili, che di fatto imporrebbero la pesatura del mezzo “carico” ad ogni suo utilizzo, così da verificare se in quel momento l'operaio sta operando secondo il liv. 3 o il liv.
4. Trattasi di soluzione senz'altro da scartare, in quanto concretamente inattuabile e, comunque, affidando la selezione del livello a fattori del tutto contingenti, tale da rendere l'inquadramento del dipendente totalmente ed irragionevolmente stocastico. Va perciò escluso che abbia condotto mezzi con un peso totale a Parte_1 terra superiore a 10t.
* 6. Con riferimento all'attività di registrazione, prerogativa del liv. 4, deve farsi riferimento a quanto condivisibilmente osservato dalla Corte di cassazione allorché s'è occupata d'una vicenda analoga. La Corte, dopo aver riportato le declaratorie contrattuali d'interesse, coincidenti con quelle già illustrate supra, ha osservato che, «dal punto di vista letterale, le declaratorie contrattuali individuano un preciso elemento di distinzione tra il terzo ed il quarto livello: l'assenza nel primo caso e la presenza nel secondo caso di una attività “di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalla normativa in vigore”. La netta ed esplicita cesura posta dal contratto collettivo in termini di esclusione dei compiti di “registrazione su appositi registri e/o modulistica previsti dalla normativa in vigore” dall'ambito delle mansioni di terzo livello, non può che riflettersi sul significato e sulla portata dell'espressione “operazioni connesse”, contenuta nella relativa declaratoria. È evidente, dal punto di vista letterale, sistematico e logico, come tali “operazioni” debbano essere “connesse” ai compiti di “pesatura dei mezzi conferenti” e di “verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell'impianto” propri dei lavoratori di terzo livello ma non possono coinvolgere l'attività di registrazione, che è riservata ai dipendenti di quarto livello. D'altra parte, la locuzione adoperata nella declaratoria di quarto livello (“attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalla normativa in vigore”) non consente di limitare il riferimento…alla sola compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, atteso che una simile lettura priva del tutto di significato la seconda parte della previsione contrattuale, riferita alla “modulistica” prevista dalla normativa in vigore;
ed è indubbio che la normativa…, il d.lgs. 152 del 2006 e successive modifiche, contempli anche il cd. FIR, formulario di identificazione dei rifiuti L'art. 190, comma 2, del d.lgs. 152 del 2006, prevede che i registri di carico e scarico sono “integrati con i formulari di identificazione di cui all'art. 193, comma 1”. Come osservato da questa S.C. “in tema di formulari, la legge pone rigide prescrizioni che tendono ad un adeguato e costante controllo della movimentazione dei rifiuti dalla produzione fino al loro smaltimento. Tali documenti, se tenuti in conformità della legge, fungono da prova del rispetto della normativa del settore ed hanno valore al fine della ripartizione delle responsabilità dei singoli operatori che partecipano alle diverse fasi della gestione limitando la responsabilità del produttore, o detentore, dei rifiuti nel caso in cui i soggetti ai quali li ha conferiti commettano illeciti” (Cass. pen. 28836 del 2008). L'art. 193 del d.lgs. 152 del 2006 detta una disciplina dettagliata sul formulario di identificazione e rinvia al modello di formulario di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 1° aprile 1998, n. 145, ancora in vigore all'epoca dei fatti di causa. Tale modello si articola in cinque sezioni contenenti undici caselle. La sezione quinta, con la casella 11, è riservata al destinatario ed è da lui sottoscritta. È previsto che il destinatario debba indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data e l'ora del ricevimento (v. Cass. n. 28569 del 2020). Dalla regolamentazione sinteticamente riportata si ricava agevolmente come la ricezione e la sottoscrizione dei FIR non equivalga ad una attività meramente riempitiva di formulari precompilati ma presupponga le verifiche ed i controlli, e le connesse responsabilità, specificamente previsti dalla normativa di settore»
[Cass., n. 3521/2024].
Ne deriva che, secondo le indicazioni della Corte di cassazione, l'attività di registrazione rilevante debba sostanziarsi in un quid pluris rispetto alle attività meramente accessorie rispetto alla cura dell'attività di pesatura dei rifiuti e di loro ammissibilità nell'impianto – che integrerebbero mere “operazioni connesse” proprie del liv. 3 -, dovendo piuttosto consistere nella cura e compilazione di documenti previsti dalla legge e dotati di specifiche caratteristiche che li rendano idonei agli scopi per cui ne è stata prevista la redazione.
6.1. A fronte di questi dati, è da evidenziare che già dalla lettura del ricorso pare doversi escludere che il ricorrente sia mai stato chiamato ad operazioni di registrazione di tal fatta. Invero, egli s'è limitato a dedurre che, in occasione dell'arrivo dei rifiuti, egli verifica l'identità dell'utente e la tipologia e quantità di materiale, procedendo, in passato, mediante la compilazione d'un file excel e, oggi, con un apposito software in uso presso la datrice di lavoro. Nel procedere a tale illustrazione delle sue mansioni, non ha minimamente fatto cenno ad un suo ruolo nella Parte_1 tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 190, d. lgs. 152 del 2006, né nella compilazione del FIR di cui al successivo art. 153, d. lgs. cit., documento mai menzionato in ricorso;
in generale, il lavoratore, nel proprio atto introduttivo, non ha minimamente indicato la redazione di quale documento previsto dalle legge lo coinvolga, né, più in generale, di quali verifiche e controlli previsti dalle legge egli sarebbe responsabile. In ragione di ciò, deve ritenersi che le attività di “registrazione” cui egli ha alluso, lungi dall'essere riconducibili a quelle da valorizzare ai fini dell'inquadramento nel liv. 4, si risolvano in mere “operazioni connesse” alla pesatura ed ammissibilità dei rifiuti ricevuti nell'impianto. In questo senso, del resto, depone anche l'analisi dei documenti relativi alle “registrazioni” rimesse a e depositati dalla società; questi documenti, su cui il ricorrente non ha Parte_1 mosso alcuna osservazione e che debbono perciò ritenersi una fedele rappresentazione di questa parte delle sua mansioni, consentono di verificare che egli, mediante l'utilizzo del software di cui è dotata, si è Controparte_1 limitato a leggere il codice a barre presente nel documento presentato dall'utente e a selezionare, tra le diverse ipotesi raffigurate nelle diverse icone, il rifiuto conferito [cfr. doc. 7 resistente]. Trattasi, in sostanza, di un'attività del tutto riconducibile al completamento di un formulario precompilato, attività che, in ogni caso, è da escludere che conduca all'elaborazione del c.d. FIR, dal momento che esso, a mente dell'art. 193, d. lgs. n. 152 del 2006, dovrebbe esporre dati quali a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario, ossia dati che, nel documento elaborato da sono in gran Parte_1 parte assenti.
6.2. Che la sua attività sia una mera “operazione connessa” alla ricezione dei rifiuti, avulsa dalle registrazioni rilevanti, è stato poi definitivamente confermato dalle parole con cui il ricorrente ha descritto il suo compito in sede d'interrogatorio libero: «prendo la tessera sanitaria dell'utente e scannerizzo il relativo codice. Ottengo i dati dell'utente. A quel punto, sul modulo precompilato
[indico, n.d.r.] la natura dei rifiuti e la quantità dei rifiuti che vengono portati. Non so dire in che contesto confluiscano i dati che raccolgo. Lo scopo della mia verifica è funzionale a verificare che il quantitativo di rifiuti sia conforme a quello conferibile. Le mie verifiche si sostanziano dunque in un controllo di regolarità di quanto viene conferito, ossia della corrispondenza, circa la natura del rifiuto, a quanto dichiarato e dall'ammissibilità del quantitativo di rifiuto conferito». Trova dunque conferma l'oggetto limitatissimo della sua compilazione, meramente accessorio all'attività di pesatura e identificazione del rifiuto, nonché la mancanza di quelle verifiche e controlli, con connesse responsabilità, specificamente previsti dalla normativa di settore, visto che il ricorrente ha candidamente ammesso di ignorare «in che contesto confluiscano i dati che raccolgo», ciò che è del tutto incompatibile con il compimento di registrazioni legalmente imposte e con l'assunzione delle correlate responsabilità.
6.3. Le complessive considerazioni che precedono, del tutto assorbenti rispetto alle ulteriori difese delle parti, conducono all'integrale rigetto del ricorso.
* 7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo considerando il valore della causa, la mancanza d'attività istruttoria e la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e condanna a rifondere a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi Euro 5.360,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge. Gorizia, 18 dicembre 2025
Il Giudice
IE LI