TRIB
Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/03/2024, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
GIUDICE
Raffaele Califano causa civile n. 2436/2021 R.G.A.C.
PROSIEGUO PROCESSO VERBALE DEL 12/03/2024
Il Giudice considerate le conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale;
visto l'art. 281 sexies c.p.c.; ordina la discussione orale della causa;
terminata la stessa, decide la controversia come segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del magistrato Raffaele Califano
ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c.,
- dandone pubblica ed integrale lettura - la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2436 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
OPPOSIZIONE
al decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino n. 399/2021, emesso il 14 4 2021,
e vertente
TRA
Parte 1 C.F. 1 rappresentato e difeso come in atti,
OPPONENTE
E
Controparte_1 P.IVA 1
rappresentata e difesa come in atti,
OPPOSTO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel 2021, il CP 1 chiedeva in via monitoria all'intestato Tribunale di ingiungere al condominio Pt 1 il pagamento della somma di euro 11.588,89 dei relativi interessi e delle spese di procedura.
Deduceva che tale credito risultava dalla delibera condominiale del 26 giugno
2020, con la quale era stato approvato il bilancio consuntivo per l'anno 2019 nonché quello preventivo dell'anno 2020.
Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale adito provvedeva in conformità della richiesta.
A tale decreto si opponeva l'ingiunto, che ne chiedeva la revoca.
Deduceva:
- che la delibera a base del decreto era nulla poiché assunta in assenza di sua convocazione.
Il CP 1 costituitosi, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Replicava:
- che in data 27 7 2021 l'assemblea condominiale aveva nuovamente approvato i bilanci degli anni 2019 e 2020, sostituendo di fatto la delibera dell'anno precedente posta a base del ricorso monitorio;
- che la mancata convocazione era da imputare al condomino il quale non aveva mai comunicato all'amministratore i dati per provvedersi.
Sono ancora discussi in causa, la portata sostitutiva o meno della delibera del luglio 2021 e la invalidità o meno di quella del giugno 2020 a base dell'ingiunzione monitoria.
Su questo secondo punto è da condividere il punto di vista del CP 1 , poiché, pacifica la mancanza di una valida convocazione, non può ritenersi valida la tesi dell'opposto a termini della quale la mancata convocazione sarebbe da imputare al condomino non convocato e, ancora, che tal cosa legittimerebbe l'assemblea a deliberare comunque.
.Sul primo punto sono indubbie le ragioni del CP 1 L'adozione di una successiva delibera avente ad oggetto le questioni oggetto di una precedente delibera invalida ha efficacia sostitutiva della prima, la quale resta senza effetto.
L'invalidità della delibera del 2020 comporta la invalidità dell'ingiunzione monitoria qui opposta per la mancanza di un suo presupposto, l'approvazione dei bilanci
2019 e 2020. Consegue che l'opposizione è da accogliere e l'ingiunzione è da revocare.
Le spese di lite vanno compensate per due terzi, il restante terzo va posto a carico del CP 1
Controversia eguale è stata proposta da altro condomino Organizzazione_1
[...] - nella quale si sono poste le medesime questioni. Trattasi dell'opposizione n. 2512
2021 decisa con la sentenza n. 1535 del 2023, del 12 10 2023, che qui si riporta integralmente, condividendo e facendo proprie il Tribunale le più ampie motivazioni ivi svolte. Sentenza n. 1535/2023 pubbl. il 12/10/2023
RG n. 2512/20291
Proc. n. 2512/2021 r.g.
PUBBLICA ITALI
Tribunale di Avellino - prima sezione civile
Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 12.10.2023
Il Giudice
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott.ssa Maria Cristina Rizzi
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Cristina Rizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2512/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza e vertente
TRA
Habitat Casa Finance s.r.l. (p.i.: 11455221009), rapp.ta e difesa dall'avv. Mauro
Gallinari e dom.ta come in atti;
opponente
1 Sentenza n. 1535/2023 pubbl. il 12/10/2023 RG n. 2512/20291
E
Condominio via Serafino Soldi n. 38 di Avellino, in persona del l.r.p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Rossi, dom.to come in atti;
opposta
CONCLUSIONI:
le parti hanno concluso come da note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.La società indicata in intestazione, ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (n. 340/2021) ad essa intimante il pagamento della somma di € 9.606,73, oltre interessi e spese della proceduta, a titolo di oneri condominiali insoluti, in favore del condominio di via Serafino Soldi n. 38,
Avellino, ha proposto rituale opposizione deducendo che il credito si fondava su delibera viziata per difetto di convocazione;
che il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo era competente a conoscere anche sui vizi di nullità/annullabilità delle delibere assembleari poste a fondamento del decreto ingiuntivo (Cass. Sez. Un. 2021, n. 9839); eccepiva, comunque, la prescrizione quinquennale degli oneri richiesti ed ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia, le conseguenti declaratorie e la revoca del decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale, ha chiesto l'accoglimento della domanda di annullamento della delibera del 26.6.2020 per difetto di convocazione;
in subordine, ha chiesto di rideterminare gli importi dovuti, previa verifica delle tabelle millesimali e detratti gli importi prescritti, vinte le spese, con attribuzione.
Si è costituito il condominio eccependo, in via preliminare, la nullità della procura alle liti poiché il nome del legale rappresentante del conferente non emergeva dal contesto dell'atto di citazione e dai documenti versati in atti;
che era ancora pendente il procedimento di mediazione obbligatoria;
che doveva dichiararsi cessata la materia del contendere perché i bilanci 2019 e 2020 erano stati oggetto di successiva delibera di approvazione del 27.7.2021; che il credito ingiunto alla opponente era desumibile dalla indicata contabilità; che la prescrizione non era decorsa in ragione degli atti interruttivi prodotti;
ha chiesto, dunque, le conseguenti declaratorie, vinte le spese, con attribuzione al difensore.
2 Sentenza n. 1535/2023 pubbl. il 12/10/2023
RG n. 2512/2021
Rigettata la istanza di sospensione, fissato il termine per la sanatoria della procura, ritualmente osservato con valida sanatoria, la causa, solo documentalmente istruita, è stata riservata in decisione.
per la quale 2.Il decreto ingiuntivo opposto si fonda su una delibera condominiale
è stato domandato l'annullamento per invalida convocazione.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Invero, con la delibera del 26.6.2020 impugnata, l'assemblea ha approvato sia il bilancio consuntivo anno 2019 che il preventivo gestione ordinaria anno 2020; tuttavia, i bilanci 2019 e 2020 sono stati oggetto di successiva delibera di approvazione del 27.7.2021 e di ulteriore delibera del 21.3.2022, con convocazioni e successivo verbale assembleare regolarmente notificati alla opponente.
Affinché si configuri la cessata materia del contendere è sufficiente che l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto formalmente sostitutivo di quello invalido. In tale ipotesi resta sottratto al Giudice adito con l'impugnazione il potere/dovere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo, il quale semmai potrà essere sottoposto ad ulteriore impugnazione, ove anch'esso non sia conforme a legge o a regolamento.
Neppure rileva la circostanza che la successiva assemblea si sia limitata a deliberare sui medesimi argomenti posti all'ordine del giorno nella precedente assemblea, senza annullare la precedente delibera, affetta da vizi e/o irregolarità, né a sostituire la delibera impugnata di cui è causa.
Ne consegue che, ogni qual volta l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto della impugnazione, ai sensi dell'art. 2377 c.c., al verificarsi della situazione prevista dal suo ottavo comma, la nuova delibera, sostitutiva di quella impugnata, provoca la cessazione della materia del contendere per difetto d'interesse (In tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c. - dettato in tema di società di capitali ma, per identità di "ratio", applicabile anche in materia di condominio la sostituzione della delibera impugnata con altra
-
adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica
3 Sentenza n. 1535/2023 pubbl. il 12/10/2023
RG n. 2512/202
situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere;
in tal senso Cass. 2017, n. 20071)
La cessazione della materia contendere consegue alla revoca assembleare della delibera impugnata. Ciò si verifica anche quando la delibera sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (cfr. Cass.
n. 10847/2020).
Alla declaratoria di cessata materia del contendere consegue anche la necessaria revoca del decreto ingiuntivo (vedi ex plurimis sent. Cass. 2000 n. 4531 nella quale è chiarito che "la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto....travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione").
3.La cessata materia del contendere non implica l'automatica compensazione delle spese, ma impone che la regolazione di queste venga effettuata secondo il principio della "soccombenza virtuale" (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 271 del
11/01/2006), ossia valutando le "probabilità normali di accoglimento della domanda... basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria, volta alla delibazione del merito" (v. Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 4889 del 05/08/1981; conf. Cass. n. 24234 del 29/11/2016, in motivazione).
Si deve, dunque, delibare il fondamento della domanda ai soli fini della regolazione delle spese.
Ebbene, non vi è prova in atti della rituale convocazione alla prima assemblea contestata (seguita dalla delibera posta alla base del decreto ingiuntivo); non sono state depositate missive andate a buon fine.
La mancata comunicazione dei giusti recapiti non è una valida esimente (arg.
Cass. 24.4.2023 n. 10824).
Tale evenienza, unitamente alla intervenuta ratifica nei termini sopra esposti consentono di compensare per 2/3 le spese di lite tra le parti;
il residuo segue la soccombenza con attribuzione al difensore.
p.q.m.
Sentenza n. 1535/2023 pubbl. il 12/10/2023 RG n. 2512/2021
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n.
340/2021;
2.compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna il condominio al pagamento in favore della opponente del residuo, liquidato in € 1.300,00, oltre €
50,00 per esborsi, nonché spese generali al 15%, cap e iva come per legge con attribuzione.
Così deciso in Avellino il 12.10.2023
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) compensa i due terzi delle spese di lite e condanna l'opposto a pagare all'opponente il restante terzo, che si liquida in euro 50,00 per esborsi ed euro 1.400,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
attribuisce le medesime all'avvocato Mauro Gallinari, dichiaratosi antistatario.
IL GIUDICE
Raffaele Califano
PRIMA SEZIONE CIVILE
GIUDICE
Raffaele Califano causa civile n. 2436/2021 R.G.A.C.
PROSIEGUO PROCESSO VERBALE DEL 12/03/2024
Il Giudice considerate le conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale;
visto l'art. 281 sexies c.p.c.; ordina la discussione orale della causa;
terminata la stessa, decide la controversia come segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del magistrato Raffaele Califano
ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c.,
- dandone pubblica ed integrale lettura - la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2436 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
OPPOSIZIONE
al decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino n. 399/2021, emesso il 14 4 2021,
e vertente
TRA
Parte 1 C.F. 1 rappresentato e difeso come in atti,
OPPONENTE
E
Controparte_1 P.IVA 1
rappresentata e difesa come in atti,
OPPOSTO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel 2021, il CP 1 chiedeva in via monitoria all'intestato Tribunale di ingiungere al condominio Pt 1 il pagamento della somma di euro 11.588,89 dei relativi interessi e delle spese di procedura.
Deduceva che tale credito risultava dalla delibera condominiale del 26 giugno
2020, con la quale era stato approvato il bilancio consuntivo per l'anno 2019 nonché quello preventivo dell'anno 2020.
Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale adito provvedeva in conformità della richiesta.
A tale decreto si opponeva l'ingiunto, che ne chiedeva la revoca.
Deduceva:
- che la delibera a base del decreto era nulla poiché assunta in assenza di sua convocazione.
Il CP 1 costituitosi, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Replicava:
- che in data 27 7 2021 l'assemblea condominiale aveva nuovamente approvato i bilanci degli anni 2019 e 2020, sostituendo di fatto la delibera dell'anno precedente posta a base del ricorso monitorio;
- che la mancata convocazione era da imputare al condomino il quale non aveva mai comunicato all'amministratore i dati per provvedersi.
Sono ancora discussi in causa, la portata sostitutiva o meno della delibera del luglio 2021 e la invalidità o meno di quella del giugno 2020 a base dell'ingiunzione monitoria.
Su questo secondo punto è da condividere il punto di vista del CP 1 , poiché, pacifica la mancanza di una valida convocazione, non può ritenersi valida la tesi dell'opposto a termini della quale la mancata convocazione sarebbe da imputare al condomino non convocato e, ancora, che tal cosa legittimerebbe l'assemblea a deliberare comunque.
.Sul primo punto sono indubbie le ragioni del CP 1 L'adozione di una successiva delibera avente ad oggetto le questioni oggetto di una precedente delibera invalida ha efficacia sostitutiva della prima, la quale resta senza effetto.
L'invalidità della delibera del 2020 comporta la invalidità dell'ingiunzione monitoria qui opposta per la mancanza di un suo presupposto, l'approvazione dei bilanci
2019 e 2020. Consegue che l'opposizione è da accogliere e l'ingiunzione è da revocare.
Le spese di lite vanno compensate per due terzi, il restante terzo va posto a carico del CP 1
Controversia eguale è stata proposta da altro condomino Organizzazione_1
[...] - nella quale si sono poste le medesime questioni. Trattasi dell'opposizione n. 2512
2021 decisa con la sentenza n. 1535 del 2023, del 12 10 2023, che qui si riporta integralmente, condividendo e facendo proprie il Tribunale le più ampie motivazioni ivi svolte. Sentenza n. 1535/2023 pubbl. il 12/10/2023
RG n. 2512/20291
Proc. n. 2512/2021 r.g.
PUBBLICA ITALI
Tribunale di Avellino - prima sezione civile
Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 12.10.2023
Il Giudice
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott.ssa Maria Cristina Rizzi
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Cristina Rizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2512/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza e vertente
TRA
Habitat Casa Finance s.r.l. (p.i.: 11455221009), rapp.ta e difesa dall'avv. Mauro
Gallinari e dom.ta come in atti;
opponente
1 Sentenza n. 1535/2023 pubbl. il 12/10/2023 RG n. 2512/20291
E
Condominio via Serafino Soldi n. 38 di Avellino, in persona del l.r.p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Rossi, dom.to come in atti;
opposta
CONCLUSIONI:
le parti hanno concluso come da note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.La società indicata in intestazione, ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (n. 340/2021) ad essa intimante il pagamento della somma di € 9.606,73, oltre interessi e spese della proceduta, a titolo di oneri condominiali insoluti, in favore del condominio di via Serafino Soldi n. 38,
Avellino, ha proposto rituale opposizione deducendo che il credito si fondava su delibera viziata per difetto di convocazione;
che il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo era competente a conoscere anche sui vizi di nullità/annullabilità delle delibere assembleari poste a fondamento del decreto ingiuntivo (Cass. Sez. Un. 2021, n. 9839); eccepiva, comunque, la prescrizione quinquennale degli oneri richiesti ed ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia, le conseguenti declaratorie e la revoca del decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale, ha chiesto l'accoglimento della domanda di annullamento della delibera del 26.6.2020 per difetto di convocazione;
in subordine, ha chiesto di rideterminare gli importi dovuti, previa verifica delle tabelle millesimali e detratti gli importi prescritti, vinte le spese, con attribuzione.
Si è costituito il condominio eccependo, in via preliminare, la nullità della procura alle liti poiché il nome del legale rappresentante del conferente non emergeva dal contesto dell'atto di citazione e dai documenti versati in atti;
che era ancora pendente il procedimento di mediazione obbligatoria;
che doveva dichiararsi cessata la materia del contendere perché i bilanci 2019 e 2020 erano stati oggetto di successiva delibera di approvazione del 27.7.2021; che il credito ingiunto alla opponente era desumibile dalla indicata contabilità; che la prescrizione non era decorsa in ragione degli atti interruttivi prodotti;
ha chiesto, dunque, le conseguenti declaratorie, vinte le spese, con attribuzione al difensore.
2 Sentenza n. 1535/2023 pubbl. il 12/10/2023
RG n. 2512/2021
Rigettata la istanza di sospensione, fissato il termine per la sanatoria della procura, ritualmente osservato con valida sanatoria, la causa, solo documentalmente istruita, è stata riservata in decisione.
per la quale 2.Il decreto ingiuntivo opposto si fonda su una delibera condominiale
è stato domandato l'annullamento per invalida convocazione.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Invero, con la delibera del 26.6.2020 impugnata, l'assemblea ha approvato sia il bilancio consuntivo anno 2019 che il preventivo gestione ordinaria anno 2020; tuttavia, i bilanci 2019 e 2020 sono stati oggetto di successiva delibera di approvazione del 27.7.2021 e di ulteriore delibera del 21.3.2022, con convocazioni e successivo verbale assembleare regolarmente notificati alla opponente.
Affinché si configuri la cessata materia del contendere è sufficiente che l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto formalmente sostitutivo di quello invalido. In tale ipotesi resta sottratto al Giudice adito con l'impugnazione il potere/dovere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo, il quale semmai potrà essere sottoposto ad ulteriore impugnazione, ove anch'esso non sia conforme a legge o a regolamento.
Neppure rileva la circostanza che la successiva assemblea si sia limitata a deliberare sui medesimi argomenti posti all'ordine del giorno nella precedente assemblea, senza annullare la precedente delibera, affetta da vizi e/o irregolarità, né a sostituire la delibera impugnata di cui è causa.
Ne consegue che, ogni qual volta l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto della impugnazione, ai sensi dell'art. 2377 c.c., al verificarsi della situazione prevista dal suo ottavo comma, la nuova delibera, sostitutiva di quella impugnata, provoca la cessazione della materia del contendere per difetto d'interesse (In tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c. - dettato in tema di società di capitali ma, per identità di "ratio", applicabile anche in materia di condominio la sostituzione della delibera impugnata con altra
-
adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica
3 Sentenza n. 1535/2023 pubbl. il 12/10/2023
RG n. 2512/202
situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere;
in tal senso Cass. 2017, n. 20071)
La cessazione della materia contendere consegue alla revoca assembleare della delibera impugnata. Ciò si verifica anche quando la delibera sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (cfr. Cass.
n. 10847/2020).
Alla declaratoria di cessata materia del contendere consegue anche la necessaria revoca del decreto ingiuntivo (vedi ex plurimis sent. Cass. 2000 n. 4531 nella quale è chiarito che "la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto....travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione").
3.La cessata materia del contendere non implica l'automatica compensazione delle spese, ma impone che la regolazione di queste venga effettuata secondo il principio della "soccombenza virtuale" (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 271 del
11/01/2006), ossia valutando le "probabilità normali di accoglimento della domanda... basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria, volta alla delibazione del merito" (v. Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 4889 del 05/08/1981; conf. Cass. n. 24234 del 29/11/2016, in motivazione).
Si deve, dunque, delibare il fondamento della domanda ai soli fini della regolazione delle spese.
Ebbene, non vi è prova in atti della rituale convocazione alla prima assemblea contestata (seguita dalla delibera posta alla base del decreto ingiuntivo); non sono state depositate missive andate a buon fine.
La mancata comunicazione dei giusti recapiti non è una valida esimente (arg.
Cass. 24.4.2023 n. 10824).
Tale evenienza, unitamente alla intervenuta ratifica nei termini sopra esposti consentono di compensare per 2/3 le spese di lite tra le parti;
il residuo segue la soccombenza con attribuzione al difensore.
p.q.m.
Sentenza n. 1535/2023 pubbl. il 12/10/2023 RG n. 2512/2021
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n.
340/2021;
2.compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna il condominio al pagamento in favore della opponente del residuo, liquidato in € 1.300,00, oltre €
50,00 per esborsi, nonché spese generali al 15%, cap e iva come per legge con attribuzione.
Così deciso in Avellino il 12.10.2023
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) compensa i due terzi delle spese di lite e condanna l'opposto a pagare all'opponente il restante terzo, che si liquida in euro 50,00 per esborsi ed euro 1.400,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
attribuisce le medesime all'avvocato Mauro Gallinari, dichiaratosi antistatario.
IL GIUDICE
Raffaele Califano