Sentenza breve 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 11/09/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02032/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01141/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1141 del 2025, proposto dalla
Ditta -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino Billone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvana Celesia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale comunale n. 9073 del 24/06/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025 il Pres. Salvatore Veneziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato in data 5.07.2025 e depositato il successivo 7.07., il ricorrente ha impugnato il provvedimento di sospensione per giorni 90 delle licenze relative alle attività intestate alla Ditta della quale è titolare, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del regolamento “antievasione” di cui alla Deliberazione di C.C. n. 189/2020, deducendo la sussistenza di circostanze fattuali di ordine personale ed economico che gli avevano impedito la partecipazione procedimentale, pure sollecitata dall’amministrazione, e prima ancora il pagamento delle somme per tributi locali delle quali il comune di Palermo risulta creditore.
Ha articolato censure di VIOLAZIONE DILEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO ANTIEVASIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N° 189/2020 DEL COMUNE DI PALERMO AREA SUAP, SVILUPPO ECONOMICO, MERCATI E LAVORO, riferite a tre distinti profili:
a) in relazione allo stato di stress psicologico del ricorrente per motivi personali, di natura economica e familiare;
b) in relazione ai principi generali di buon andamento della pubblica amministrazione. ingiustizia manifesta. difetto di istruttoria;
c) in ordine all’insussistenza dell’interesse pubblico sotteso alla sospensione delle licenze intestate al ricorrente.
Con D.P. n. 393/2025 è stata concessa la chiesta tutela cautelare monocratica con la sospensione del provvedimento impugnato.
In data 31.07.2025 si è costituito il Comune di Palermo deducendo l’infondatezza del gravame sotto il profilo della ritualità della comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, del rispetto dei termini (anche dilatori) previsti a garanzia dell’operatore privato/debitorie per l’adozione del provvedimento di sospensione delle licenze e del mancato utilizzo dei rimedi giuridici previsti a favore del debitore tanto in sede di procedura di c.d. “esdebitamento” (dal ricorrente intrapresa) che in sede amministrativa (ravvedimento operoso o rateizzazione degli avvisi di accertamento).
Con memoria depositata in vista della trattazione collegiale della istanza cautelare il ricorrente ha insistito prevalentemente sulle considerazioni di ordine personale che avrebbero dovuto costituire una causa di giustificazione della propria condotta.
Alla camera di consiglio del 9.09.2025, previe deduzioni difensive in ordine ad un avviso ex art. 73, co. 3, c.p.a. annotato a verbale, il ricorso è stato posto in decisione anche ai fini della definizione con sentenza ex art. 60 c.p.a., cui il difensore del ricorrente nulla ha obiettato.
2. Preliminarmente il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza ex art. 60 c.p.a.; il ricorso deve però essere respinto.
Rileva infatti il Collegio che le circostanze personali e fattuali esposte in ricorso ed in memoria non appaiono idonee a concretizzare la sussistenza di alcuno dei profili di legittimità adombrati avverso il provvedimento comunale di sospensione delle licenze intestate al ricorrente. Ed invero:
a) il rilievo relativo ai principi generali di buon andamento della pubblica amministrazione, ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria cozza con la circostanza che il ricorrente, sebbene destinatario del rituale avviso di avvio indirizzato alla propria pec, ammetta di non aver posto in essere alcun atto di partecipazione procedimentale - attraverso il quale avrebbe potuto rappresentare la propria condizione personale ed economica – nè dimostri di aver esperito (neppure successivamente alla proposizione del ricorso ed all’ottenimento della tutela cautelare monocratica) alcuno degli strumenti giuridici apprestati per contestare i crediti vantati dal comune o per ottenerne la dilazione del pagamento;
b) il rilievo relativo all’insussistenza dell’interesse pubblico sotteso alla sospensione delle licenze intestate al ricorrente non tiene conto del fondamento e delle motivazioni sottese al Regolamento “antievasione” di cui alla deliberazione di c.c. n. 189/2020 – non censurato nel gravame all’esame – consistenti in una norma di legge (l’art. 15 ter della legge 28/06/2019 n. 58, di conversione con modifiche del decreto legge 30/04/2019 n. 34, che dispone che gli Enti Locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre - con norma regolamentare - che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti) e nelle motivazioni in ordine alla relativa applicazione, recate dal co. 2 del suo art. 1 secondo il quale “L’attuazione delle misure sanzionatorie amministrative previste dal presente regolamento si configura di primaria rilevanza per contrastare con maggiore efficacia l’evasione del pagamento totale/parziale di tributi comunali, al fine di non consentire che soggetti esercenti l’attività commerciale o produttiva sottoposta al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, a segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate da parte del Comune, svolgano la stessa attività economica non assolvendo correttamente al primario obbligo di pagamento dei tributi comunali”;
c) conclusivamente, ritiene il Collegio che l’atto impugnato resista alle dedotte censure ed appaia esente dai vizi di (il)legittimità dedotti.
3. Il ricorso all’esame deve quindi essere respinto, con compensazione tra le parti delle spese di giudizio, attesa la natura della controversia e la peculiarità della situazione esposta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente, Estensore
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi Buonomo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.