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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/11/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2106/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. TA RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2106/2025, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. MERLO MARIA Parte_1 C.F._1
SARA ricorrente e
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dal proprio funzionario, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. Avv. ALESSIA CAVALLO nonchè
(c.f. ), rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall'Avv. ALESSIA MANNO resistenti
OGGETTO: altre ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente depositato e notificato, la sig.ra
[...]
– premesso di lavorare come docente presso la scuola dell'infanzia Parte_1 Per_1 di Monterotondo RMIC88700G essendo assunta con contratto con
[...] decorrenza giuridica ed economica dal 1/9/85 – ha convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale del Lavoro di Tivoli il e l per l'accertamento del Controparte_1 CP_2 proprio diritto ad ottenere il riconoscimento e la valutazione ai fini giuridici dell'anno scolastico 2013 con progressione stipendiale e conseguente riconoscimento delle differenze retributive.
A sostegno della propria pretesa, ha addotto la natura eccezionale della normativa che aveva imposto il blocco stipendiale, che sarebbe stato disposto solo ed esclusivamente per l'anno 2013 e non avrebbe inficiato il riconoscimento dell'annualità in questione ai fini giuridici ed economici, come confermato dai precedenti giurisprudenziali sul tema.
Si è costituito il resistente eccependo la prescrizione della pretesa e CP_1 affermando che l'anno 2013 non sarebbe utile, secondo la normativa vigente, ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali dei docenti e dei relativi incrementi economici.
Si è costituito anche l' sottolineando la propria posizione di terzietà rispetto a quella CP_2 del nei confronti della lavoratrice, pur sempre nei limiti della prescrizione CP_1 quinquennale sulle somme di natura retributiva che saranno eventualmente riconosciute come dovute.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1 resistente in relazione alla ricostruzione della carriera ai soli fini giuridici in quanto tale diritto è imprescrittibile, mentre il diritto alle differenze retributive maturate soggiace al termine di prescrizione quinquennale.
Nel merito, il ricorso è solo parzialmente fondato nei termini che seguono.
La questione giuridica per cui è causa ruota attorno la valutazione, ai fini della carriera, del servizio prestato dalla ricorrente nell'anno 2013.
In proposito, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio
In particolare, al comma 21, ha previsto che “i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”.
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (“le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013“).
L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo
64, al settore scolastico. ….».
A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
[...]
, a decorrere dall'anno successivo a quello Controparte_3 dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
[...]
subordinatamente alla verifica dell'effettivo Controparte_3 ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti».
La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto
2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma
1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. »
Su questo impianto normativo nel tempo è insorto un contrasto interpretativo in merito al tenore dell'art. 9, comma 23, che ha visto contrapposti due orientamenti, il primo – sostenuto da parte ricorrente – in base al quale la norma in questione non avrebbe inciso sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di blocco ed il secondo – fatto proprio dal resistente – in base al CP_1 quale, sino allo stanziamento di specifiche risorse a seguito di contrattazione collettività,
l'annualità 2012 sarebbe da considerarsi definitivamente “congelata” ai fini economici.
Il contrasto è stato da ultimo risolto dalla recente sentenza della Corte di Cassazione,
Sezione Lavoro (n. 14527 del 21 maggio 2025) la quale, pur ritenendo maggiormente confacente al dettato normativo l'interpretazione restrittiva dell'art. 9, comma 23, del d.l. 78/2010, secondo cui, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014, ha ritenuto di dover differenziare le conseguenze in ambito economico e giuridico dell'anzianità di servizio in ambito scolastico.
Con motivazioni che questo giudice ritiene di dover fare proprie, la Suprema Corte ha chiarito che “la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n.
122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla
«sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma
1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si
è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo
2013”.
Alla luce di quanto sopra, la non utilizzabilità dell'anno di servizio 2013 va limitata ai soli effetti economici e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende anche a quelli giuridici quali, a scopo esemplificativo, la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Tanto premesso, deve essere affermato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti in causa in ragione della rinuncia al riconoscimento degli effetti economici dell'anno 2013 avvenuta solo in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
- Dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, esclusivamente ai fini giuridici e senza effetti di tipo economico, del servizio prestato nell'anno 2013 come valido a determinare l'anzianità di servizio maturata e, per l'effetto, condanna il ad effettuare, sempre ai soli fini giuridici, una Controparte_1 nuova ricostruzione integrale della carriera, affinché l'anno 2013 concorra a determinare la complessiva anzianità di servizio;
- Compensa le spese di lite.
Tivoli, il 11/11/2025
Il giudice
TA RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. TA RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2106/2025, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. MERLO MARIA Parte_1 C.F._1
SARA ricorrente e
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dal proprio funzionario, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. Avv. ALESSIA CAVALLO nonchè
(c.f. ), rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall'Avv. ALESSIA MANNO resistenti
OGGETTO: altre ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente depositato e notificato, la sig.ra
[...]
– premesso di lavorare come docente presso la scuola dell'infanzia Parte_1 Per_1 di Monterotondo RMIC88700G essendo assunta con contratto con
[...] decorrenza giuridica ed economica dal 1/9/85 – ha convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale del Lavoro di Tivoli il e l per l'accertamento del Controparte_1 CP_2 proprio diritto ad ottenere il riconoscimento e la valutazione ai fini giuridici dell'anno scolastico 2013 con progressione stipendiale e conseguente riconoscimento delle differenze retributive.
A sostegno della propria pretesa, ha addotto la natura eccezionale della normativa che aveva imposto il blocco stipendiale, che sarebbe stato disposto solo ed esclusivamente per l'anno 2013 e non avrebbe inficiato il riconoscimento dell'annualità in questione ai fini giuridici ed economici, come confermato dai precedenti giurisprudenziali sul tema.
Si è costituito il resistente eccependo la prescrizione della pretesa e CP_1 affermando che l'anno 2013 non sarebbe utile, secondo la normativa vigente, ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali dei docenti e dei relativi incrementi economici.
Si è costituito anche l' sottolineando la propria posizione di terzietà rispetto a quella CP_2 del nei confronti della lavoratrice, pur sempre nei limiti della prescrizione CP_1 quinquennale sulle somme di natura retributiva che saranno eventualmente riconosciute come dovute.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1 resistente in relazione alla ricostruzione della carriera ai soli fini giuridici in quanto tale diritto è imprescrittibile, mentre il diritto alle differenze retributive maturate soggiace al termine di prescrizione quinquennale.
Nel merito, il ricorso è solo parzialmente fondato nei termini che seguono.
La questione giuridica per cui è causa ruota attorno la valutazione, ai fini della carriera, del servizio prestato dalla ricorrente nell'anno 2013.
In proposito, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio
In particolare, al comma 21, ha previsto che “i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”.
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (“le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013“).
L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo
64, al settore scolastico. ….».
A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
[...]
, a decorrere dall'anno successivo a quello Controparte_3 dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
[...]
subordinatamente alla verifica dell'effettivo Controparte_3 ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti».
La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto
2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma
1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. »
Su questo impianto normativo nel tempo è insorto un contrasto interpretativo in merito al tenore dell'art. 9, comma 23, che ha visto contrapposti due orientamenti, il primo – sostenuto da parte ricorrente – in base al quale la norma in questione non avrebbe inciso sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di blocco ed il secondo – fatto proprio dal resistente – in base al CP_1 quale, sino allo stanziamento di specifiche risorse a seguito di contrattazione collettività,
l'annualità 2012 sarebbe da considerarsi definitivamente “congelata” ai fini economici.
Il contrasto è stato da ultimo risolto dalla recente sentenza della Corte di Cassazione,
Sezione Lavoro (n. 14527 del 21 maggio 2025) la quale, pur ritenendo maggiormente confacente al dettato normativo l'interpretazione restrittiva dell'art. 9, comma 23, del d.l. 78/2010, secondo cui, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014, ha ritenuto di dover differenziare le conseguenze in ambito economico e giuridico dell'anzianità di servizio in ambito scolastico.
Con motivazioni che questo giudice ritiene di dover fare proprie, la Suprema Corte ha chiarito che “la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n.
122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla
«sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma
1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si
è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo
2013”.
Alla luce di quanto sopra, la non utilizzabilità dell'anno di servizio 2013 va limitata ai soli effetti economici e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende anche a quelli giuridici quali, a scopo esemplificativo, la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Tanto premesso, deve essere affermato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti in causa in ragione della rinuncia al riconoscimento degli effetti economici dell'anno 2013 avvenuta solo in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
- Dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, esclusivamente ai fini giuridici e senza effetti di tipo economico, del servizio prestato nell'anno 2013 come valido a determinare l'anzianità di servizio maturata e, per l'effetto, condanna il ad effettuare, sempre ai soli fini giuridici, una Controparte_1 nuova ricostruzione integrale della carriera, affinché l'anno 2013 concorra a determinare la complessiva anzianità di servizio;
- Compensa le spese di lite.
Tivoli, il 11/11/2025
Il giudice
TA RI