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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7382/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Concetta Ruggeri, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 17 gennaio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7382/2024, promossa da
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola
Zampieri e Giovanni Rinaldi;
-ricorrente- contro
(cf: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p.t. rappresentato dal funzionario dott. Alessio Mario Riccobene
- resistente -
Oggetto: accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 luglio 2024 la ricorrente, premesso di essere una docente di ruolo di scuola primaria e infanzia, assunta a tempo indeterminato il 01.09.2021 attualmente in servizio presso ha esposto di aver prestato Controparte_2
servizio in virtù di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche alle pagina 1 di 14 dipendenze del convenuto negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, CP_1
2020/2021, senza aver beneficiato della c.d. «Carta Elettronica del docente», ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, riservato dalla normativa vigente in materia, al solo personale docente di ruolo.
Ha rilevato che l'illegittimità del diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari è stata riconosciuta dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale, nell' ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, ha statuito “La CLAUSOLA 4, punto 1, dell'ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO
DETERMINATO, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_1 CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
Ha evidenziato che la concessione del beneficio in questione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato si pone in contrasto con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito nell'art. 3 della Cost. e ribadito nella clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 e negli artt. 20 e 21 della CDFUE, con l'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, consacrato nei cit. artt. 29, 63 e 64 del
C.C.N.L. e 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltre che nella clausola 6 dell'accordo quadro del
18.03.1999.
Ha ritenuto che, considerata la parità di funzioni svolte e le connesse responsabilità, rispetto ai docenti di ruolo, nonché la natura obbligatoria, permanente e strutturale della formazione in servizio del personale precario, derivante anche dall'adozione del piano triennale dell'offerta formativa vincolante per tutto il personale docente, era dovere dell'Amministrazione Scolastica fornire ai docenti precari le condizioni per implementare il pagina 2 di 14 proprio percorso di competenze professionali con i medesimi strumenti previsti in favore del personale docente assunto a tempo indeterminato.
Ha, in particolare, affermato che tanto le disposizioni di legge di cui all'art. 282 del
D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, quanto quelle contrattuali contenute agli artt. 29, 63 e 64 del
CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007 configurano l'obbligo di formazione quale diritto - dovere di tutto il personale docente, come, del resto, è stato ribadito anche dal successivo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo firmato in data 19 novembre 2019 dal e dai sindacati del settore per regolamentare la formazione del personale docente negli CP_3
anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, ove è stato espressamente confermato che «Nelle scuole il personale esercita il diritto alla formazione in servizio anche nella forma dell'aggiornamento individuale», precisando che «tutto il personale in servizio può accedere alle iniziative formative».
Ha, quindi, rilevato che la mancata erogazione di tale vantaggio economico ai docenti precari viola il divieto di discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato, posto che entrambi svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Ha escluso la decadenza dalla fruizione del “bonus” per gli anni scolastici non rientranti nel biennio anteriore al deposito del ricorso affermando che non può imporsi un termine di decadenza ad un soggetto al quale il diritto non è stato riconosciuto.
Ha, infine, dedotto di aver interrotto i termini di prescrizione quinquennale con atto di diffida, allegato al ricorso, inviato al convenuto. CP_1
Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad
pagina 3 di 14 usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale
Cont assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18,
2018/19, 2019/20, 2020/21, condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, CP_4 danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali” instando per la rifusione delle spese di lite.
Con memoria depositata in data 18 dicembre 2024 si è tempestivamente costituito il convenuto, rilevando che la Corte di Cassazione con la recente sentenza del CP_1
27.10.2023 n. 29961 ha inteso valorizzare il principio dell'annualità come parametro da assumere ai fini del riconoscimento del beneficio con conseguente assimilazione dei docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/06) a quella dei docenti con incarico di supplenza annuale (31/08), e con esclusione dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenza brevi o saltuarie.
Ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., nonché ordinaria ex art. 2936 c.c., in relazione alle pretese anteriori al quinquennio, ovvero, in subordine, al decennio di legge.
Ha, inoltre, eccepito l'infondatezza, per carenza di prova, delle pretese risarcitorie.
pagina 4 di 14 Ha, quindi, concluso chiedendo “In via principale: rigettare il ricorso ove infondato
o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
-
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve
e saltuaria;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244)”.
In esito all'udienza del 17 gennaio 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della sola parte ricorrente, la causa - istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto al bonus docente tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015.
Preliminarmente, va dato atto della competenza territoriale del Tribunale adito, poiché dalla documentazione in atti emerge che, alla data di deposito del ricorso (27.7.2024), la ricorrente fosse docente a tempo indeterminato presso istituto scolastico in (cfr. CP_2
stato matricolare della ricorrente allegato al ricorso (cfr. All. 1) ed alla memoria di costituzione del ). CP_1
Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall'Amministrazione resistente, richiamandosi sul punto quanto recentemente statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023, nella quale ha chiarito che
“L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.”
Nel caso di specie, tenuto conto che oggetto del presente giudizio è il riconoscimento e l'erogazione del beneficio in questione con riferimento agli anni scolastici 2017/18,
2018/19, 2019/20 e 2020/21, nessuna prescrizione è maturata, atteso che come documentato pagina 5 di 14 dalla ricorrente il termine di prescrizione è stato utilmente interrotto e ciò anche avuto riguardo il contratto sottoscritto in data 8.9.2017 relativo all'annualità a.s. 2017/18 – ovvero quella più risalente nel tempo - avendo la ricorrente notificato al Ministero convenuto formale atto di diffida datato 24 giugno 2022 ricevuto dall'amministrazione il successivo 28.6.2022.
(cfr. All. 7 ricorso Diffida completa)
Nel merito, reputa il Tribunale che il ricorso sia parzialmente fondato e che lo stesso debba essere accolto per le ragioni, che interamente si condividono, già ripetutamente espresse da questo Ufficio alla cui condivisibili motivazioni può farsi riferimento recependole ex art. 118 disp. att. c.p.c. anche nella loro chiarezza espositiva1, tanto più alla luce della sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 con la quale la Suprema Corte ha confermato l'orientamento del Tribunale, almeno con riguardo alle supplenze annuali con cessazione al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CG
(ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data
16.3.2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (Sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Segnatamente il Consiglio di Stato ha ritenuto che “L'interpretazione di tali commi
(n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/20152) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia
pagina 6 di 14 di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma
1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (Cons.
Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842) ed ha di conseguenza annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n.
107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt.
29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Ciò premesso, in particolare si riporta di seguito testualmente la motivazione contenuta nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022.
“Giova … richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di
pagina 7 di 14 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con
l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che
è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del
con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione CP_1
comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018,
Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)”
(Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450). Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte , la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato
e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70
e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione
pagina 8 di 14 svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato: “35- Nel caso di specie, … risulta che
l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto- CP_1 legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza…». (…) 38- La circostanza che la carta CP_1
elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CG. ordinanza del 9 febbraio 2012, C- Persona_1
556/11, punto 38, e, in senso conforme, CG 12 dicembre 2013, C-361/12, punto Per_2
35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre
2016, C631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, Persona_3 Persona_4 punto 45.)”
Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di Giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
pagina 9 di 14 L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/1985 e 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016,
n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva
99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l.
107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del
pagina 10 di 14 Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis,
C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002).
Nella fattispecie in esame la natura del lavoro svolto dal docente a tempo determinato
è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che tuttavia non esclude la dedotta discriminazione, come peraltro ricordato dalla Corte di Giustizia UE.
Appare, inoltre, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale decidendo in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Nel caso concreto, la comparabilità risulta confermata per gli anni scolastici 2017/18,
2018/19 e 2019/20, invero, dalle risultanze dello stato Matricolare depositato dalla ricorrente e dal convenuto, emerge che nelle predette annualità la ricorrente ha espletato CP_1
servizio di docenza del tutto assimilabile a quello di un docente a tempo indeterminato, avendo lavorato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche e più precisamente, nell'a.s. 2017/18 ha prestato servizio quale docente presso l'istituto comprensivo Tommaseo di Torino dal 8 settembre 2017 al 30 giugno 2018; nell'anno scolastico 2018/19 ha prestato servizio presso l'istituto comprensivo
Umberto I di Torino dal 7 settembre 2018 al 30 giugno 2019 e nell'anno scolastico 2019/20
pagina 11 di 14 ha prestato servizio presso l'istituto comprensivo Regio Parco/Lessona di Torino dal 5 settembre 2018 al 31 agosto 2019.
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Risulta esclusa la comparabilità, invece, per l'anno scolastico 2020/2021, poiché dalla
Stato Matricolare versato in atti (cfr. All. 1 Ricorso) emerge invece che la ricorrente, come dalla stessa allegato, ha prestato servizio presso l' di dal Controparte_2 CP_2
14.10.2021 al 9.6.2021 e ciò in forza di un contratto di supplenza temporanea e breve non assimilabile agli “incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche” ed inidonea, pertanto a soddisfare il requisito dell'annualità didattica, evincibile dal principio di diritto pronunciato dalla richiamata Cass. n. 29961/2023 e ritenuto funzionale a riconoscere l'equivalenza del servizio prestato dai docenti a tempo determinato a quello prestato dai docenti a tempo indeterminato.
Va in definitiva accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici indicati e documentati e, segnatamente, negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, dunque per complessivi euro 1.500,00 con la condanna del convenuto agli adempimenti CP_1
conseguenti al fine di rendere fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Tenuto conto dell'esito della controversia, del parziale accoglimento della domanda, le spese di lite possono compensarsi in ragione di 1/4, la restante parte segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Esse si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria, del carattere seriale della controversia, delle modalità e della brevità del giudizio svoltosi interamente a trattazione scritta ex art. 127 ter pagina 12 di 14 c.p.c., con maggiorazione del 10% ex art. 4, comma 1-bis del d.m. cit., in ragione dell'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione degli atti depositati e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente che si sono dichiarati anticipatari.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 25.7.2024 nei confronti del
[...] [...]
in persona del Ministro pro tempore, uditi i Controparte_5
procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso;
- accerta il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020;
- per l'effetto condanna il in persona del Controparte_1
pro tempore alla attribuzione alla parte ricorrente della carta elettronica nei termini CP_6
e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di euro 1.500,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/1994;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa per un quarto le spese di lite che per il residuo pone a carico del
[...]
e liquida in favore della parte ricorrente in complessivi € 849,35, Controparte_1
oltre rimborso spese generali al 15%, CPA, IVA come per legge e, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Catania, 17 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 13 di 14 pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1 (ex multis Trib. Catania del 15 novembre 2022 n. 3929, est. dott.ssa Laura Renda e Trib. Catania del 9 novembre 2022 n. 3798, est. dott. Mario Fiorentino;
sentenza del 10 gennaio 2023 n.r.g. 10413/2023 est. Mirenda) 2 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti CP_ accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il CP_
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell 'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali CP_ indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.»
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Concetta Ruggeri, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 17 gennaio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7382/2024, promossa da
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola
Zampieri e Giovanni Rinaldi;
-ricorrente- contro
(cf: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p.t. rappresentato dal funzionario dott. Alessio Mario Riccobene
- resistente -
Oggetto: accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 luglio 2024 la ricorrente, premesso di essere una docente di ruolo di scuola primaria e infanzia, assunta a tempo indeterminato il 01.09.2021 attualmente in servizio presso ha esposto di aver prestato Controparte_2
servizio in virtù di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche alle pagina 1 di 14 dipendenze del convenuto negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, CP_1
2020/2021, senza aver beneficiato della c.d. «Carta Elettronica del docente», ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, riservato dalla normativa vigente in materia, al solo personale docente di ruolo.
Ha rilevato che l'illegittimità del diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari è stata riconosciuta dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale, nell' ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, ha statuito “La CLAUSOLA 4, punto 1, dell'ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO
DETERMINATO, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_1 CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
Ha evidenziato che la concessione del beneficio in questione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato si pone in contrasto con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito nell'art. 3 della Cost. e ribadito nella clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 e negli artt. 20 e 21 della CDFUE, con l'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, consacrato nei cit. artt. 29, 63 e 64 del
C.C.N.L. e 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltre che nella clausola 6 dell'accordo quadro del
18.03.1999.
Ha ritenuto che, considerata la parità di funzioni svolte e le connesse responsabilità, rispetto ai docenti di ruolo, nonché la natura obbligatoria, permanente e strutturale della formazione in servizio del personale precario, derivante anche dall'adozione del piano triennale dell'offerta formativa vincolante per tutto il personale docente, era dovere dell'Amministrazione Scolastica fornire ai docenti precari le condizioni per implementare il pagina 2 di 14 proprio percorso di competenze professionali con i medesimi strumenti previsti in favore del personale docente assunto a tempo indeterminato.
Ha, in particolare, affermato che tanto le disposizioni di legge di cui all'art. 282 del
D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, quanto quelle contrattuali contenute agli artt. 29, 63 e 64 del
CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007 configurano l'obbligo di formazione quale diritto - dovere di tutto il personale docente, come, del resto, è stato ribadito anche dal successivo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo firmato in data 19 novembre 2019 dal e dai sindacati del settore per regolamentare la formazione del personale docente negli CP_3
anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, ove è stato espressamente confermato che «Nelle scuole il personale esercita il diritto alla formazione in servizio anche nella forma dell'aggiornamento individuale», precisando che «tutto il personale in servizio può accedere alle iniziative formative».
Ha, quindi, rilevato che la mancata erogazione di tale vantaggio economico ai docenti precari viola il divieto di discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato, posto che entrambi svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Ha escluso la decadenza dalla fruizione del “bonus” per gli anni scolastici non rientranti nel biennio anteriore al deposito del ricorso affermando che non può imporsi un termine di decadenza ad un soggetto al quale il diritto non è stato riconosciuto.
Ha, infine, dedotto di aver interrotto i termini di prescrizione quinquennale con atto di diffida, allegato al ricorso, inviato al convenuto. CP_1
Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad
pagina 3 di 14 usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale
Cont assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18,
2018/19, 2019/20, 2020/21, condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, CP_4 danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali” instando per la rifusione delle spese di lite.
Con memoria depositata in data 18 dicembre 2024 si è tempestivamente costituito il convenuto, rilevando che la Corte di Cassazione con la recente sentenza del CP_1
27.10.2023 n. 29961 ha inteso valorizzare il principio dell'annualità come parametro da assumere ai fini del riconoscimento del beneficio con conseguente assimilazione dei docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/06) a quella dei docenti con incarico di supplenza annuale (31/08), e con esclusione dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenza brevi o saltuarie.
Ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., nonché ordinaria ex art. 2936 c.c., in relazione alle pretese anteriori al quinquennio, ovvero, in subordine, al decennio di legge.
Ha, inoltre, eccepito l'infondatezza, per carenza di prova, delle pretese risarcitorie.
pagina 4 di 14 Ha, quindi, concluso chiedendo “In via principale: rigettare il ricorso ove infondato
o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
-
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve
e saltuaria;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244)”.
In esito all'udienza del 17 gennaio 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della sola parte ricorrente, la causa - istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto al bonus docente tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015.
Preliminarmente, va dato atto della competenza territoriale del Tribunale adito, poiché dalla documentazione in atti emerge che, alla data di deposito del ricorso (27.7.2024), la ricorrente fosse docente a tempo indeterminato presso istituto scolastico in (cfr. CP_2
stato matricolare della ricorrente allegato al ricorso (cfr. All. 1) ed alla memoria di costituzione del ). CP_1
Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall'Amministrazione resistente, richiamandosi sul punto quanto recentemente statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023, nella quale ha chiarito che
“L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.”
Nel caso di specie, tenuto conto che oggetto del presente giudizio è il riconoscimento e l'erogazione del beneficio in questione con riferimento agli anni scolastici 2017/18,
2018/19, 2019/20 e 2020/21, nessuna prescrizione è maturata, atteso che come documentato pagina 5 di 14 dalla ricorrente il termine di prescrizione è stato utilmente interrotto e ciò anche avuto riguardo il contratto sottoscritto in data 8.9.2017 relativo all'annualità a.s. 2017/18 – ovvero quella più risalente nel tempo - avendo la ricorrente notificato al Ministero convenuto formale atto di diffida datato 24 giugno 2022 ricevuto dall'amministrazione il successivo 28.6.2022.
(cfr. All. 7 ricorso Diffida completa)
Nel merito, reputa il Tribunale che il ricorso sia parzialmente fondato e che lo stesso debba essere accolto per le ragioni, che interamente si condividono, già ripetutamente espresse da questo Ufficio alla cui condivisibili motivazioni può farsi riferimento recependole ex art. 118 disp. att. c.p.c. anche nella loro chiarezza espositiva1, tanto più alla luce della sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 con la quale la Suprema Corte ha confermato l'orientamento del Tribunale, almeno con riguardo alle supplenze annuali con cessazione al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CG
(ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data
16.3.2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (Sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Segnatamente il Consiglio di Stato ha ritenuto che “L'interpretazione di tali commi
(n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/20152) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia
pagina 6 di 14 di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma
1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (Cons.
Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842) ed ha di conseguenza annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n.
107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt.
29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Ciò premesso, in particolare si riporta di seguito testualmente la motivazione contenuta nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022.
“Giova … richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di
pagina 7 di 14 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con
l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che
è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del
con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione CP_1
comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018,
Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)”
(Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450). Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte , la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato
e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70
e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione
pagina 8 di 14 svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato: “35- Nel caso di specie, … risulta che
l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto- CP_1 legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza…». (…) 38- La circostanza che la carta CP_1
elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CG. ordinanza del 9 febbraio 2012, C- Persona_1
556/11, punto 38, e, in senso conforme, CG 12 dicembre 2013, C-361/12, punto Per_2
35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre
2016, C631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, Persona_3 Persona_4 punto 45.)”
Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di Giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
pagina 9 di 14 L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/1985 e 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016,
n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva
99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l.
107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del
pagina 10 di 14 Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis,
C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002).
Nella fattispecie in esame la natura del lavoro svolto dal docente a tempo determinato
è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che tuttavia non esclude la dedotta discriminazione, come peraltro ricordato dalla Corte di Giustizia UE.
Appare, inoltre, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale decidendo in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Nel caso concreto, la comparabilità risulta confermata per gli anni scolastici 2017/18,
2018/19 e 2019/20, invero, dalle risultanze dello stato Matricolare depositato dalla ricorrente e dal convenuto, emerge che nelle predette annualità la ricorrente ha espletato CP_1
servizio di docenza del tutto assimilabile a quello di un docente a tempo indeterminato, avendo lavorato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche e più precisamente, nell'a.s. 2017/18 ha prestato servizio quale docente presso l'istituto comprensivo Tommaseo di Torino dal 8 settembre 2017 al 30 giugno 2018; nell'anno scolastico 2018/19 ha prestato servizio presso l'istituto comprensivo
Umberto I di Torino dal 7 settembre 2018 al 30 giugno 2019 e nell'anno scolastico 2019/20
pagina 11 di 14 ha prestato servizio presso l'istituto comprensivo Regio Parco/Lessona di Torino dal 5 settembre 2018 al 31 agosto 2019.
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Risulta esclusa la comparabilità, invece, per l'anno scolastico 2020/2021, poiché dalla
Stato Matricolare versato in atti (cfr. All. 1 Ricorso) emerge invece che la ricorrente, come dalla stessa allegato, ha prestato servizio presso l' di dal Controparte_2 CP_2
14.10.2021 al 9.6.2021 e ciò in forza di un contratto di supplenza temporanea e breve non assimilabile agli “incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche” ed inidonea, pertanto a soddisfare il requisito dell'annualità didattica, evincibile dal principio di diritto pronunciato dalla richiamata Cass. n. 29961/2023 e ritenuto funzionale a riconoscere l'equivalenza del servizio prestato dai docenti a tempo determinato a quello prestato dai docenti a tempo indeterminato.
Va in definitiva accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici indicati e documentati e, segnatamente, negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, dunque per complessivi euro 1.500,00 con la condanna del convenuto agli adempimenti CP_1
conseguenti al fine di rendere fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Tenuto conto dell'esito della controversia, del parziale accoglimento della domanda, le spese di lite possono compensarsi in ragione di 1/4, la restante parte segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Esse si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria, del carattere seriale della controversia, delle modalità e della brevità del giudizio svoltosi interamente a trattazione scritta ex art. 127 ter pagina 12 di 14 c.p.c., con maggiorazione del 10% ex art. 4, comma 1-bis del d.m. cit., in ragione dell'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione degli atti depositati e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente che si sono dichiarati anticipatari.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 25.7.2024 nei confronti del
[...] [...]
in persona del Ministro pro tempore, uditi i Controparte_5
procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso;
- accerta il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020;
- per l'effetto condanna il in persona del Controparte_1
pro tempore alla attribuzione alla parte ricorrente della carta elettronica nei termini CP_6
e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di euro 1.500,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/1994;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa per un quarto le spese di lite che per il residuo pone a carico del
[...]
e liquida in favore della parte ricorrente in complessivi € 849,35, Controparte_1
oltre rimborso spese generali al 15%, CPA, IVA come per legge e, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Catania, 17 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 13 di 14 pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1 (ex multis Trib. Catania del 15 novembre 2022 n. 3929, est. dott.ssa Laura Renda e Trib. Catania del 9 novembre 2022 n. 3798, est. dott. Mario Fiorentino;
sentenza del 10 gennaio 2023 n.r.g. 10413/2023 est. Mirenda) 2 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti CP_ accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il CP_
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell 'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali CP_ indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.»