Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1737/2017 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 3/12/2024; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice Parte_1 contenente le seguenti conclusioni: “La difesa dell'appellante insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e ancor meglio illustrate con le note di trattazione scritta del 19.9.2022 che si hanno qui per brevità riportate e trascritte e chiede che la causa venga decisa.
Fa presente di avere depositato (il 28.4.23) la prova della notificazione eseguita nei confronti della appellata in ossequio a quanto disposto dal sig. Giudice con CP_1
l'ordinanza del 14.2.23. Dichiara che alla redazione delle presenti note ha contribuito la dott.ssa ai fini della prescritta pratica forense”. Persona_1
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429 e ss c.p.c.- Cassino, 12/01/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1737/2017, avente ad oggetto:
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada), in decisione all'udienza di discussione del 12/01/2025 , promossa da:
, (CF: ) rappresentato e difeso dall'avv.to REALE Parte_1
LUIGI (CF: ), elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._1
RISORGIMENTO,34 SORA, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(CF: ). Controparte_2
pagina 2 di 13 PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: come da verbale del 3.12.2024 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio
[...]
conveniva in giudizio per sentire Parte_1 Controparte_2
riformare la sentenza n. 602 del 2016 emessa dal Giudice dio Pace di Sora.
A fondamento della domanda, parte attrice esponeva testualmente quanto segue:
“ adiva il Giudice di Pace di Sora con ricorso del 28.4.16 Parte_1
impugnando il decreto di sospensione della patente n. del Prefetto NumeroDiPatente_1
di emesso il 15.3.16 poiché il 14.2.16 nel territorio del comune di Sora CP_2
circolava alla guida del veicolo targato RG129313 in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico rilevato pari a 2,18 gl alla prima misurazione e 2,04 alla seconda).
L'esponente deduceva che essendo stata accertata l'alterazione da uso di bevande alcoliche riconducibile alla lettera c) dell'art. 186 c.2 cds, il Prefetto avrebbe potuto adottare un provvedimento cautelare di sospensione della patente, solo se in conformità delle previsioni recate nel c.9 dell'art, 186 cds medesimo disponendo detta norma che
Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, Il prefetto, in via cautelare. dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8*).
Giammai la sanzione avrebbe potuto essere irrogata con riferimento all'art, 223 c.3 cds.
(come in concreto avvenuto) posto che la prima norma (186 cds c.9) è speciale rispetto alla seconda (223 c.3 cds) per cui, por effetto del criterio di specialità contenuto nella legge n. 689/81(art. 9), è la previsione di cui all'art. 186 cds che avrebbe dovuto trovare applicazione e non già quella di cui all'art. 223 cds. Di qui l'illegittima adozione di un pagina 3 di 13 provvedimento sanzionatorio assunto sulla base di una diversa disposizione. Instaurato il contraddittorio, Giudice di Pace con Sentenza n. 202/16, pubblicata il 31.10.16 e non notificata, ha rigettato il ricorso…..”
“L'appello è fondato e merita accoglimento.
Il ha contestato l'erroneità ed illegittimità del provvedimento prefettizio Parte_1
impugnato in quanto basato su una disposizione diversa rispetto a quella ritenuta applicabile alla specie.
Ed invero gli art.223 c.3 cds (qui applicato dal prefetto) e 186 c. 9 cds prevedono entrambi un potere cautelare del prefetto di sospensione rispettivamente fino a due anni
(l'art. 223) e fino alla visita medica (l'art, 186).
Ma l'art. 186 c. avuto riguardo alla ipotesi di cui c.2 lett. c), in concreto qui ricorrente- contrariamente a quanto statuito dal Giudice di Pace - è norma speciale rispetto all'art. 223 c.3 che è norma generale che pure prevede la possibilità di adozione di una misura
(e non già di una sanzione) prima ancora che sia accertata la responsabilità penale al fine unico di impedire che l'incolpato possa continuare a tenere una condotta pregiudizievole per altri soggetti.
Ne deriva che per effetto del criterio di specialità contenuto nella legge n. 689/81 all'art. 9 (cft. "Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative si applica la disposizione speciale*), tutte le volte in cui si abbia una fattispecie materiale riconducibile entro l'ambito applicativo della disposizione di cui all'art. 186 cds in punto di sospensione della patente è la previsione di cui a tale articolo a trovare applicazione, mentre nessuno spazio può trovare l'art. 223 cds in quanto, appunto, previsione dì dal sinistro stradale in cui è incorso il ricorrente* Sinistro, tuttavia, che non si è mai avverato o nel quale il non è rimasto affatto coinvolto. Parte_1
Cosi pure il Primo Giudice non ha considerato che l'art. 186 c.9 cds si applica tutte le pagina 4 di 13 volte in cui risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
Quindi é solo apparente la motivazione del Giudice di Pace che, ancora una volta ritenendo legittimamente applicabile l'art. 223 cds, esclude, in maniera per il vero incomprensibile, che si possa far riferimento all'art. 186 cds "perché il tasso alcolemico accertato è superiore alla soglia di cui al comma 9 dell'art. 186 cds"
Alla stregua di tali evidenze, pertanto il Prefetto ben avrebbe potuto sospendere in via cautelare la patente del , ma solo entro l'ambito applicativo dell'art. 186 cds e Parte_1
non già dell'art, 223 c. 3 cds.
Oltretutto in ragione del fatto che la violazione non sarebbe rimasta comunque sfornita di sanzione perché trattandosi di sanzione accessoria la sua adozione viene rimessa al giudice penale il quale, in caso di positivo accertamento del fatto reato, è colui che la irroga modulandone la durata in base ai parametri cui rinvia la normativa di settore. Il decreto prefettizio impugnato va pertanto annullato.
La nuova ricostruzione dei fatti e degli atti proposta dall'appellante è rilevante ai fini della decisione perché evidenzia i vizi logici e giuridici del ragionamento seguito dal Giudice di Pace nella sentenza impugnata
Risulta invero palese la violazione degli artt. 186 e 226 cds e degli artt. 9 e 14 della 1.
n. 689/81. La guida in stato di ebbrezza costituisce infatti un illecito previsto e sanzionato dall'art. 186 del Codice della Strada. Tale disposizione prevede il generale divieto di porsi alla guida "in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche" e stabilisce tre fasce di possibile ubriachezza, ognuna sanzionata in modo diverso. E' previsto, poi, che oltre alla sanzione principale, ne sia comminata una accessoria consistente nella sospensione della patente per un lasso di tempo che varia a seconda, esso pure, della fascia.
Diversa, invece è la sospensione della patente di tipo cautelare la quale non è una sanzione, ma una misura assunta non già col fine della rieducazione del soggetto che ne sia destinatario, bensì allo scopo di preservare la pubblica incolumità, impedendo a pagina 5 di 13 colui che ne sia destinatario, di potersi porre alla guida, in quanto considerato potenzialmente capace di costituire un pericolo per la collettività.
Tale strumento è rinvenibile nell'art. 223 cds laddove si prevede che qualora "prima ancora che sia accertata la responsabilità penale", ravvisi la ricorrenza di "fondati sanzionato dall'art. 186 del Codice della Strada. Tale disposizione prevede il generale divieto di porsi alla guida "in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche" e stabilisce tre fasce di possibile ubriachezza, ognuna sanzionata in modo diverso. E previsto, poi, che oltre alla sanzione principale, ne sia comminata una accessoria consistente nella sospensione della patente per un lasso di tempo che varia a seconda, esso pure, della fascia.
Diversa, invece è la sospensione della patente di tipo cautelare la quale non è una sanzione, ma una misura assunta non già col fine della rieducazione del soggetto che ne sia destinatario, bensì allo scopo di preservare la pubblica incolumità, impedendo a colui che ne sia destinatario, di potersi porre alla guida, in quanto considerato potenzialmente capace di costituire un pericolo per la collettività.
Tale strumento è rinvenibile nell'art. 223 cds laddove si prevede che qualora "prima ancora che sia accertata la responsabilità penale", ravvisi la ricorrenza di "fondati su una. "necessaria correlazione tra fatto contestato e fatto posto a fondamento della sanzione poi irrogata”; di talché laddove sia contestata la violazione delle previsioni contenute nell'art. 186 CdS, si rivela illegittima l'adozione d'un provvedimento sanzionatorio assunto sulla baso d'una diversa disposizione, come quella di cui all'art. 223 CdS. In sostanza, quindi, allorché si consuma un illecito che viene ricondotto entro l'ambito applicativo delle previsioni contenute all'art. 186 CdS, se di sospensione cautelare si deve trattare, questa può essere esclusivamente quella disciplinata dal medesimo articolo, senza che, invece, possa farsi riferimento a quanto stabilito dall'art. 223 CdS,
Il Prefetto può pertanto disporre una sospensione cautelare "Fino all'esito della visita medica". Peraltro, va ulteriormente evidenziato che nel caso di fatto materiale pagina 6 di 13 sanzionabile ex art. 186 Cds, la sola sospensione cautelare che la Prefettura può assumere è proprio quella prevista dallo stesso art. 186 unicamente quando sia accertato un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/1, vale a dire, solo se si sia verificata una fattispecie di reato rientrante nella lett. c). Mentre laddove non sussista una fattispecie di alterazione da uso di bevande alcoliche riconducibile alla lettera e) dell'art. 186 CdS, non vi sono i margini non solo per l'adozione del provvedimento cautelare previsto dal co. 9 dello stesso articolo, ma anche per la possibilità di adottare una analoga misura in base alle disposizioni di cui all'art. 223 CdS, stanti, come sopra precisato, sia la sussistenza d'una norma speciale, destinata a prevalere su quella generale, sia la necessità che ricorra una correlazione tra l'illecito contestato e la reazione da parte dell'Autorità.
Conclusivamente, per un fatto di guida in condizioni di ebbrezza alcolica è possibile la sola sospensione (cautelare) all'art. 186 CS, che è applicabile unicamente in caso di tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l, mentre una sospensione ex art. 223 CdS non può trovare cittadinanza alcuna tanto dal principio di specialità, quanto dall'obbligo di corrispondenza tra il fatto contestato e quello soggiacente al provvedimento elevato.
Il Giudice di Pace di Sora non ha fatto buon governo alcuno di tali solidi principi !
Le violazioni di legge sopra evidenziate nelle quali è incorso il primo giudice sono pertanto particolarmente rilevanti avendo inciso negativamente ed in modo decisivo sulla pronuncia oggetto di impugnazione. I principi generali affermati in sentenza e la loro applicazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio non appaiono, infatti, in linea con la granitica giurisprudenza di legittimità e di merito che si è formata in materia (Cfr. in particolare: Cass. n. 21447/2010, Giudice di Pace di Verona, Sentenza
n. 1936/2014 in http://www.diritto.it Tribunale Milano, Sez. I, 15.4.2013, Giudice di
Pace di Milano, sez. VII civile, sent. 18 maggio 2012,) e che troppo sbrigativamente e sommariamente è stata definita dal Giudice di Pace come "inconferente". Alla riforma totale della Sentenza seguirà inevitabilmente anche la soccombenza dell' appellata in ordine alle spese di lite del doppio grado di giudizio”. CP_1
pagina 7 di 13 Instaurato il contraddittorio nessuno si costituiva per la prefettura che rimaneva contumace.
Tanto premesso in fatto, l'appello va rigettato per le ragioni che seguono.
In via preliminare, si richiamato il disposto dell'art 186 del Codice della Strada: “È
vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.” Ed
invero, per essere considerati in stato di ebbrezza, il tasso alcolemico rilevato deve essere superiore agli 0,5 grammi per litro (g/l).
Qualora l'accertamento dovesse registrare valori più alti di quelli consentiti, il soggetto
è, infatti, considerato in stato di infrazione ai sensi dell'art. 186 del codice della strada,
e, pertanto, può essere sottoposto alle sanzioni previste dal legislatore, a seconda della situazione posta in essere.
Ponendo l'attenzione sulla fattispecie in esame, si rileva la legittimità dell'ipotesi di reato ex articolo 186, comma 2, proprio perché la condotta del sig. consistente Parte_1
nella guida di autoveicolo in stato di ebbrezza, costituisce fatto penalmente rilevante, dal momento che durante la fase di identificazione e controllo veniva accertato tramite etilometro che il tasso alcolemico dell'odierno appellante era superiore al valore consentito, ovvero si rileva un' alcolemia era pari a 2,18 g/l alla prima prova e2,04 g/l alla seconda.
Entrambi gli accertamenti eseguiti nel rispetto dell'intervallo di tempo prescritto dalla normativa.
pagina 8 di 13 Lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli, infatti, può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada.
Ed invero, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata,
il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza che conservano la loro rilevanza probatoria accanto o meno all'indagine strumentale (tra cui l'ammissione del conducente, l'alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso e così via), così come può anche disattendere l'esito fornito dall'etilometro, ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolemico concordanti ed effettuate ad intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente.(Cassazione
penale, Sez. Unite, sentenza n. 1299 del 5 febbraio 1996; Cassazione penale, Sez. IV,
sentenza n. 1049 del 26 gennaio 1999; Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 3829 del
8 aprile 1995).
Di conseguenza, la misura di sospensione della patente, a titolo di sanzione amministrativa accessoria successiva all'accertamento del reato ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti pagina 9 di 13 sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti. Pertanto, risulta diversa la natura della sanzione nell'uno e nell'altro caso, così
come differente si prospetta la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di una sanzione adottata dal Prefetto in via cautelare.
Ai fini dell'irrogazione della sanzione disposta ai sensi dell'art. 223 del codice della strada, pur non essendo necessario che l'accertamento dello stato di ebbrezza sia risultato a seguito della rilevazione effettuata tramite etilometro, tuttavia, quando questa operazione sia stata eseguita, il giudice, investito della relativa opposizione, non può
prescindere dall'inerente riscontro e, in virtù del principio del libero convincimento,
disattenderlo. (Cass. civ. n. 18617/2006).
Ed invero, “all'accertamento del reato di cui all'art. 186 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
(guida in stato di ebbrezza) consegue di diritto l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Tale sanzione amministrativa deve essere applicata nei procedimenti definiti a seguito della procedura di cui all'art. 444 c.p.p., perché resiste al divieto di cui all'art. 445 c.p.p. che concerne esclusivamente le pene accessorie” (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4639 del 16
maggio 1997).
A tal riguardo, consolidato è l' orientamento giurisprudenziale, secondo cui “in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida ex art. 186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione pagina 10 di 13 accessoria del reato ed è disposta dal giudice penale, anche se applicata in concreto dal prefetto, mentre la sospensione cautelare-preventiva disposta dal prefetto, ai sensi dell'art. 223 del medesimo codice – la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice di merito – risponde alla necessitò di impedire che, nell'immediato, il destinatario possa continuare a tenere una condotta pericolosa”. La norma di cui all'art. 186, dunque, puntualizza la
Suprema Corte, “non impedisce, in astratto, di applicare alla guida in stato di ebbrezza, dove questa costituisca reato, la diversa sanzione di cii all'art. 223 del codice della strada, purché, in questo secondo caso, la sospensione sia disposta entro un termine ragionevole dalla violazione contestata”.
In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la suprema
Corte ha affermato che la sospensione della patente di guida di cui all'art. 186 del Cds
“si fonda su presupposti diversi da quelli dell'art. 223 dello stesso codice: nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell'accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui,
continui a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri soggetti.”
(Ordinanza n. 21433/23 depositata il 19 luglio 2023)
pagina 11 di 13 Alla luce delle considerazioni ivi esposte, considerate privi di fondamento giuridico le deduzioni dell' odierno appellante, si ritiene, quindi condivisibile dallo scrivente la decisione del Giudice di Pace di Sora ed altresì legittima la predetta ordinanza prefettizia.
L'appello, pertanto, deve essere respinto.
Nulla sulle spese non essendosi la costituita tramite difensore ma CP_1
personalmente.
Sussistono infine gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato (tale comma stabilisce che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.”)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sull'appello avanzato
[...]
nei confronti della (CF/P.IVA: Parte_1 Controparte_2
), così provvede: P.IVA_1
pagina 12 di 13 - rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza n. 202/2016 emessa dal Giudice
di Pace di Sora;
- nulla deve disporsi per le spese di lite nei confronti della;
Controparte_2
- sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Cassino, 12.1.2025
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 13 di 13