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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/12/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. Virgilio Notari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2218/2022 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 18/12/2025 senza concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., promossa dal signor (c.f. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(FR) il 23/11/1991, difeso dall'avv. Antonio Carugno, contro il Controparte_1
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, contumace.
[...] P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione in rinnovazione notificata il 24/3/2023 il signor ha agito nei Parte_1 confronti del per ottenere il risarcimento dei Controparte_2 pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in un incidente avvenuto il
18/9/2020 nel parcheggio riservato alle autovetture della Polizia Locale. A sostegno della domanda l'istante ha riferito che attorno alle 11.15 scese dal furgone utilizzato per la consegna di alcune schede elettorali e cadde a terra per il pessimo stato di manutenzione della pavimentazione stradale, connotata dalla presenza di una buca a ridosso dello sportello del veicolo. Secondo la prospettazione di parte attrice a provocare il sinistro avevano contributo l'imprevedibilità dell'insidia e l'assenza di segnali di allerta;
in conseguenza dell'infortunio il signor riportò una frattura all'astragalo della caviglia Pt_1 sinistra a cui fecero seguito il trasporto dell'infortunato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Cassino (FR), l'applicazione di un tutore ortopedico, la somministrazione di farmaci e ripetuti cicli di fisioterapia;
si sarebbe trattato di cure non del tutto risolutive, essendo scaturita dall'evento, oltre all'impossibilità di attendere alle normali attività della vita quotidiana, tale da comportare anche il mancato rinnovo del contratto di lavoro in essere, una riduzione permanente della funzionalità dell'arto lesionato;
a causa dell'evento sarebbero state affrontate, infine, spese mediche per € 1.160,57. Sul rilievo della CP_ responsabilità dell' convenuto in qualità di custode dei luoghi di causa il signor Pt_1 ha chiesto che ai sensi dell'art. 2051 c.c. il venga Controparte_1 condannato al versamento di € 20.000,00 a titolo di ristoro dei danni fisici dipesi dal sinistro, al rimborso dei citati oneri di carattere sanitario e alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria sui relativi importi dalla domanda;
in subordine, al pagamento delle diverse somme di giustizia;
con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
Il è rimasto contumace. Controparte_1
***
1 Dopo l'espletamento delle prove orali il dr. è stato nominato consulente Persona_1 tecnico d'ufficio per la valutazione medico-legale delle lesioni occorse all'attore. Acquisita la versione definitiva dell'elaborato peritale, all'udienza del 18/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della lite, il Tribunale reputa che le richieste del signor vadano accolte, ancorché nei soli limiti di seguito individuati. Pt_1
Occorre premettere, sull'inquadramento della fattispecie, che dell'obbligo di gestione delle strade pubbliche, anche comunali, discende per l'amministrazione interessata - al pari di quanto avviene per i soggetti privati chiamati a occuparsi di cose o luoghi potenzialmente pericolosi - l'onere non solo di mantenere i beni in questione in buone condizioni di efficienza, ma anche di custodirli in senso tecnico, con conseguente operatività della presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c. (Cass. 18/6/2019, n. 16295).
Aderendo all'impostazione giurisprudenziale maggioritaria, se ne desume che anche nei confronti degli enti pubblici è applicabile il criterio di imputazione oggettivo collegato al rapporto di custodia con la cosa produttiva del danno (Cass. 1/2/2018, n. 2477).
Appare superato, per converso, l'orientamento tradizionale che individuava un ostacolo all'applicazione, nei riguardi della pubblica amministrazione, della responsabilità per danno cagionato da cose in custodia nell'impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo rispetto a beni oggetto di fruizione generalizzata da parte degli utenti.
Affinché possa configurarsi in concreto la responsabilità dell'ente pubblico è sufficiente, dunque, che sussista un nesso causale certo tra il bene in custodia e il danno, senza che rilevi l'osservanza o meno, ad opera del custode, di eventuali oneri di diligenza.
In questa ottica è ininfluente ogni considerazione circa l'imperizia dimostrata dal proprietario nella manutenzione del tratto di strada su cui si è verificato il sinistro.
In coerenza con il dato testuale dell'art. 2051 c.c., la responsabilità può venire meno solo qualora il custode riesca a dimostrare la sussistenza di fatti integranti il caso fortuito.
Nell'ambito di tale nozione, com'è noto, accanto a fattori naturali imponderabili e imprevedibili, possono essere inclusi comportamenti di terzi e finanche dello stesso infortunato, qualora si sia reso protagonista di un comportamento imprudente, negligente o imperito (Cass. 1/2/2018, n. 2480 e Cass. 3/4/2019, n. 9315, in cui si sottolinea che “la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa in custodia si atteggi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, c.c.; [a tali scopi è richiesta] “una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
2 causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”; da ultimo cfr. Cass. 17/11/2021, n. 34886).
***
Secondo questa condivisibile impostazione l'onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilità (ovvero, come detto, l'integrazione del fortuito) è a carico del proprietario o del gestore della cosa, dovendo la vittima dell'illecito dimostrare solo il presupposto della custodia e il collegamento causale tra la situazione del bene e il verificarsi del danno. Detto altrimenti, all'attore compete di provare l'esistenza di un rapporto di custodia rispetto alla cosa produttiva del danno e il nesso eziologico sussistente tra quest'ultima e l'evento lesivo (oltre ai correlati pregiudizi); per liberarsi dagli oneri risarcitori la parte convenuta è tenuta alla prova del fortuito, inteso come fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, in grado di interrompere siffatto collegamento.
***
In applicazione dei principi appena visti si deve concludere che il signor abbia Pt_1 dimostrato l'ascrivibilità della fattispecie illecita al . Controparte_1
Sentito in qualità di testimone, il signor , a bordo del furgone dal quale era Testimone_1 sceso l'attore, impiegato per il trasporto delle schede relative a una competizione elettorale, ha riferito di aver visto l'uomo cadere e restare dolorante a terra in corrispondenza di una buca presente nella zona antistante alla sede dell'ente comunale.
A suo dire il signor , alla guida del mezzo, venne condotto in ospedale in ambulanza Pt_1
e non poté più svolgere mansioni di autista, sicché fu assunto un altro collaboratore.
La ricostruzione è stata confermata dal signor , interrogato ugualmente Parte_2 come teste, viceispettore di polizia deputato a scortare il trasporto delle schede elettorali.
A fronte di un simile quadro probatorio non sembra residuare alcun dubbio a proposito della veridicità della dinamica del sinistro descritta dal signor e, in particolare, del Pt_1 nesso causale esistente tra la conformazione della superficie stradale e la caduta.
Nessun elemento lascia intendere, per converso, che il signor abbia posto in essere Pt_1 comportamenti negligenti, imprudenti o imperiti idonei a integrare la nozione legale del caso fortuito o a ridimensionare la responsabilità della controparte ex art. 1227 c.c..
L'estensione all'area teatro del sinistro degli obblighi di custodia invocati dall'istante si desume dalla peculiare vocazione dei luoghi, usati come parcheggio dalla polizia locale.
La circostanza impedisce di configurare la manutenzione del manto stradale in termini di inesigibilità e di ritenere imprevedibili gli eventi dipesi dall'omissione degli oneri connessi.
In accordo con i richiamati indirizzi giurisprudenziali, se ne ricava che l'amministrazione è chiamata a rispondere degli effetti pregiudizievoli dell'incidente ai sensi dell'art. 2051 c.c..
***
La relazione del dr. attesta che il signor è affetto da limitazioni funzionali Per_1 Pt_1 dei movimenti dell'arto inferiore sinistro associate a sintomatologia dolorosa.
Nella perizia si afferma che le patologie sono compatibili con l'infortunio del 18/9/2020.
Il dr. ha verificato, più in dettaglio, che nell'ambito dell'incidente l'istante ha Per_1 riportato una frattura “intraspongiosa” dell'astragalo sinistro e lesioni contusive alla tibia, al perone e all'alluce dell'arto inferiore sinistro trattate con l'applicazione di un tutore
Walker, la somministrazione di farmaci e lo svolgimento di sedute di fisiokinesiterapia.
3 La documentazione medica consultata dall'esperto in corso di causa conforta tali assunti.
In base alle prove raccolte in sede istruttoria non vi è motivo di supporre che le lesioni riscontrate dal consulente trovino origine in un evento diverso da quello in contestazione.
***
Le conclusioni a cui è pervenuto il dr. sono ben motivate e del tutto condivisibili Per_1 anche in relazione alla valutazione medico-legale dei postumi dell'incidente. In accordo con le indicazioni del perito al signor possono essere riconosciuti un periodo di inabilità Pt_1 temporanea assoluta di 20 giorni, periodi di inabilità temporanea ridotta del 75%, del 50%
e del 25%, rispettivamente, di 20, 30 e 17 giorni e un'invalidità permanente del 2%.
***
Ai fini della liquidazione si osserva che per gli ultimi indirizzi giurisprudenziali le tabelle sul danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano rappresentano un punto di riferimento tuttora affidabile (cfr. Cass. 25/1/2024, n. 2433 e Cass. 22/3/2024, n. 7892).
In una pronuncia anch'essa recente la Corte di Cassazione ha precisato che “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale, trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova, la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità, salvo prova contrari, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (così testualmente si esprime Cass. 3/3/2023, n. 6444; sulla risarcibilità del danno morale come voce autonoma di pregiudizio si rimanda, tra le altre, anche a Cass. 22/3/2024, 7892).
In questa ottica bisogna muovere dai valori minimi previsti dalle tabelle per il 2024.
Con riferimento a lesioni assimilabili a quelle subite dal signor i relativi parametri Pt_1 indicano in € 1.480,36 l'ammontare del punto base di invalidità. L'importo relativo a ogni giorno di inabilità temporanea assoluta viene liquidato nella misura forfetaria di € 115,00.
Tenuto conto dei postumi riscontrati dal dr. , dell'età dell'infortunato alla data di Per_1 verificazione dell'illecito (quasi ventinove anni) e del valore del citato punto di invalidità, il danno alla salute di natura permanente può quantificarsi, ai valori minimi, in € 2.546,00.
A titolo di inabilità temporanea vanno liquidati, invece, € 6.238,45 [(€ 115,00 x 20 gg.) +
(€ 115,00 x 20 gg. x 75%) + (€ 115,00 x 30 gg. x 50%) + (€ 115,00 x 17 gg. x 25%)].
***
La lieve entità dei postumi permanenti e l'assenza di prove in ordine a particolari rinunce all'attività realizzatrici della persona derivate dall'infortunio implicano che sull'importo minimo dovuto al signor a titolo di danno biologico (€ 8.784,45) non possano Pt_1 essere applicati aumenti legati alla sofferenza morale o altri elementi di personalizzazione
***
Il signor ha diritto a ricevere il rimborso delle spese mediche sostenute a seguito Pt_1 degli eventi del 18/9/2020 nella misura richiesta (€ 1.160,57), giudicata congrua dal C.t.u.
***
4 I danni occorsi all'attore equivalgono in totale a € 9.945,02 (€ (€ 8.784,45 + € 1.160,57).
***
L'appartenenza alla categoria dei debiti di valore dell'obbligazione risarcitoria insoddisfatta implica che l'istante, oltre alla rivalutazione del credito, già commisurato all'attualità, possa pretendere dal gli interessi legali sul relativo importo Controparte_1 secondo il sistema di commisurazione prefigurato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 1712/1995. Per il principio della domanda il relativo dies a quo deve essere fatto risalire alla data di rinotifica della citazione, avvenuta il 24/3/2023.
Gli accessori in esame corrispondono a € 808,86. I pregiudizi patiti alla vittima dell'illecito possono essere quantificati, pertanto, in € 10.753,08 (€ 9.945,02 + € 808,86).
***
Sulla somma decorrono altri interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
***
Secondo soccombenza, il è tenuto al pagamento degli Controparte_1 oneri di giudizio, stimabili in virtù dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 di non elevata complessità in € 4.264,00
(€ 264,00 per esborsi, € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, €
1.500,00 per la fase di trattazione, € 1.000,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge. Restano a carico dell'ente anche i compensi dovuti al C.t.u., già quantificati durante la trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 2218/2022
R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara la responsabilità del per i danni subiti da Controparte_1
in conseguenza dell'incidente verificatosi il 18/9/2020 nel perimetro Parte_1 urbano della cittadina;
- condanna il a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 10.753,08 (oltre a interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo) a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro oggetto delle statuizioni che precedono;
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 degli oneri di giudizio, stimabili in complessivi € 4.264,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
- pone definitivamente a carico del il pagamento di tutte Controparte_1 le spese di consulenza tecnica, già liquidate in corso di causa
Cassino, 18/12/2025
il giudice Virgilio Notari
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. Virgilio Notari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2218/2022 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 18/12/2025 senza concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., promossa dal signor (c.f. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(FR) il 23/11/1991, difeso dall'avv. Antonio Carugno, contro il Controparte_1
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, contumace.
[...] P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione in rinnovazione notificata il 24/3/2023 il signor ha agito nei Parte_1 confronti del per ottenere il risarcimento dei Controparte_2 pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in un incidente avvenuto il
18/9/2020 nel parcheggio riservato alle autovetture della Polizia Locale. A sostegno della domanda l'istante ha riferito che attorno alle 11.15 scese dal furgone utilizzato per la consegna di alcune schede elettorali e cadde a terra per il pessimo stato di manutenzione della pavimentazione stradale, connotata dalla presenza di una buca a ridosso dello sportello del veicolo. Secondo la prospettazione di parte attrice a provocare il sinistro avevano contributo l'imprevedibilità dell'insidia e l'assenza di segnali di allerta;
in conseguenza dell'infortunio il signor riportò una frattura all'astragalo della caviglia Pt_1 sinistra a cui fecero seguito il trasporto dell'infortunato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Cassino (FR), l'applicazione di un tutore ortopedico, la somministrazione di farmaci e ripetuti cicli di fisioterapia;
si sarebbe trattato di cure non del tutto risolutive, essendo scaturita dall'evento, oltre all'impossibilità di attendere alle normali attività della vita quotidiana, tale da comportare anche il mancato rinnovo del contratto di lavoro in essere, una riduzione permanente della funzionalità dell'arto lesionato;
a causa dell'evento sarebbero state affrontate, infine, spese mediche per € 1.160,57. Sul rilievo della CP_ responsabilità dell' convenuto in qualità di custode dei luoghi di causa il signor Pt_1 ha chiesto che ai sensi dell'art. 2051 c.c. il venga Controparte_1 condannato al versamento di € 20.000,00 a titolo di ristoro dei danni fisici dipesi dal sinistro, al rimborso dei citati oneri di carattere sanitario e alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria sui relativi importi dalla domanda;
in subordine, al pagamento delle diverse somme di giustizia;
con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
Il è rimasto contumace. Controparte_1
***
1 Dopo l'espletamento delle prove orali il dr. è stato nominato consulente Persona_1 tecnico d'ufficio per la valutazione medico-legale delle lesioni occorse all'attore. Acquisita la versione definitiva dell'elaborato peritale, all'udienza del 18/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della lite, il Tribunale reputa che le richieste del signor vadano accolte, ancorché nei soli limiti di seguito individuati. Pt_1
Occorre premettere, sull'inquadramento della fattispecie, che dell'obbligo di gestione delle strade pubbliche, anche comunali, discende per l'amministrazione interessata - al pari di quanto avviene per i soggetti privati chiamati a occuparsi di cose o luoghi potenzialmente pericolosi - l'onere non solo di mantenere i beni in questione in buone condizioni di efficienza, ma anche di custodirli in senso tecnico, con conseguente operatività della presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c. (Cass. 18/6/2019, n. 16295).
Aderendo all'impostazione giurisprudenziale maggioritaria, se ne desume che anche nei confronti degli enti pubblici è applicabile il criterio di imputazione oggettivo collegato al rapporto di custodia con la cosa produttiva del danno (Cass. 1/2/2018, n. 2477).
Appare superato, per converso, l'orientamento tradizionale che individuava un ostacolo all'applicazione, nei riguardi della pubblica amministrazione, della responsabilità per danno cagionato da cose in custodia nell'impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo rispetto a beni oggetto di fruizione generalizzata da parte degli utenti.
Affinché possa configurarsi in concreto la responsabilità dell'ente pubblico è sufficiente, dunque, che sussista un nesso causale certo tra il bene in custodia e il danno, senza che rilevi l'osservanza o meno, ad opera del custode, di eventuali oneri di diligenza.
In questa ottica è ininfluente ogni considerazione circa l'imperizia dimostrata dal proprietario nella manutenzione del tratto di strada su cui si è verificato il sinistro.
In coerenza con il dato testuale dell'art. 2051 c.c., la responsabilità può venire meno solo qualora il custode riesca a dimostrare la sussistenza di fatti integranti il caso fortuito.
Nell'ambito di tale nozione, com'è noto, accanto a fattori naturali imponderabili e imprevedibili, possono essere inclusi comportamenti di terzi e finanche dello stesso infortunato, qualora si sia reso protagonista di un comportamento imprudente, negligente o imperito (Cass. 1/2/2018, n. 2480 e Cass. 3/4/2019, n. 9315, in cui si sottolinea che “la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa in custodia si atteggi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, c.c.; [a tali scopi è richiesta] “una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
2 causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”; da ultimo cfr. Cass. 17/11/2021, n. 34886).
***
Secondo questa condivisibile impostazione l'onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilità (ovvero, come detto, l'integrazione del fortuito) è a carico del proprietario o del gestore della cosa, dovendo la vittima dell'illecito dimostrare solo il presupposto della custodia e il collegamento causale tra la situazione del bene e il verificarsi del danno. Detto altrimenti, all'attore compete di provare l'esistenza di un rapporto di custodia rispetto alla cosa produttiva del danno e il nesso eziologico sussistente tra quest'ultima e l'evento lesivo (oltre ai correlati pregiudizi); per liberarsi dagli oneri risarcitori la parte convenuta è tenuta alla prova del fortuito, inteso come fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, in grado di interrompere siffatto collegamento.
***
In applicazione dei principi appena visti si deve concludere che il signor abbia Pt_1 dimostrato l'ascrivibilità della fattispecie illecita al . Controparte_1
Sentito in qualità di testimone, il signor , a bordo del furgone dal quale era Testimone_1 sceso l'attore, impiegato per il trasporto delle schede relative a una competizione elettorale, ha riferito di aver visto l'uomo cadere e restare dolorante a terra in corrispondenza di una buca presente nella zona antistante alla sede dell'ente comunale.
A suo dire il signor , alla guida del mezzo, venne condotto in ospedale in ambulanza Pt_1
e non poté più svolgere mansioni di autista, sicché fu assunto un altro collaboratore.
La ricostruzione è stata confermata dal signor , interrogato ugualmente Parte_2 come teste, viceispettore di polizia deputato a scortare il trasporto delle schede elettorali.
A fronte di un simile quadro probatorio non sembra residuare alcun dubbio a proposito della veridicità della dinamica del sinistro descritta dal signor e, in particolare, del Pt_1 nesso causale esistente tra la conformazione della superficie stradale e la caduta.
Nessun elemento lascia intendere, per converso, che il signor abbia posto in essere Pt_1 comportamenti negligenti, imprudenti o imperiti idonei a integrare la nozione legale del caso fortuito o a ridimensionare la responsabilità della controparte ex art. 1227 c.c..
L'estensione all'area teatro del sinistro degli obblighi di custodia invocati dall'istante si desume dalla peculiare vocazione dei luoghi, usati come parcheggio dalla polizia locale.
La circostanza impedisce di configurare la manutenzione del manto stradale in termini di inesigibilità e di ritenere imprevedibili gli eventi dipesi dall'omissione degli oneri connessi.
In accordo con i richiamati indirizzi giurisprudenziali, se ne ricava che l'amministrazione è chiamata a rispondere degli effetti pregiudizievoli dell'incidente ai sensi dell'art. 2051 c.c..
***
La relazione del dr. attesta che il signor è affetto da limitazioni funzionali Per_1 Pt_1 dei movimenti dell'arto inferiore sinistro associate a sintomatologia dolorosa.
Nella perizia si afferma che le patologie sono compatibili con l'infortunio del 18/9/2020.
Il dr. ha verificato, più in dettaglio, che nell'ambito dell'incidente l'istante ha Per_1 riportato una frattura “intraspongiosa” dell'astragalo sinistro e lesioni contusive alla tibia, al perone e all'alluce dell'arto inferiore sinistro trattate con l'applicazione di un tutore
Walker, la somministrazione di farmaci e lo svolgimento di sedute di fisiokinesiterapia.
3 La documentazione medica consultata dall'esperto in corso di causa conforta tali assunti.
In base alle prove raccolte in sede istruttoria non vi è motivo di supporre che le lesioni riscontrate dal consulente trovino origine in un evento diverso da quello in contestazione.
***
Le conclusioni a cui è pervenuto il dr. sono ben motivate e del tutto condivisibili Per_1 anche in relazione alla valutazione medico-legale dei postumi dell'incidente. In accordo con le indicazioni del perito al signor possono essere riconosciuti un periodo di inabilità Pt_1 temporanea assoluta di 20 giorni, periodi di inabilità temporanea ridotta del 75%, del 50%
e del 25%, rispettivamente, di 20, 30 e 17 giorni e un'invalidità permanente del 2%.
***
Ai fini della liquidazione si osserva che per gli ultimi indirizzi giurisprudenziali le tabelle sul danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano rappresentano un punto di riferimento tuttora affidabile (cfr. Cass. 25/1/2024, n. 2433 e Cass. 22/3/2024, n. 7892).
In una pronuncia anch'essa recente la Corte di Cassazione ha precisato che “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale, trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova, la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità, salvo prova contrari, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (così testualmente si esprime Cass. 3/3/2023, n. 6444; sulla risarcibilità del danno morale come voce autonoma di pregiudizio si rimanda, tra le altre, anche a Cass. 22/3/2024, 7892).
In questa ottica bisogna muovere dai valori minimi previsti dalle tabelle per il 2024.
Con riferimento a lesioni assimilabili a quelle subite dal signor i relativi parametri Pt_1 indicano in € 1.480,36 l'ammontare del punto base di invalidità. L'importo relativo a ogni giorno di inabilità temporanea assoluta viene liquidato nella misura forfetaria di € 115,00.
Tenuto conto dei postumi riscontrati dal dr. , dell'età dell'infortunato alla data di Per_1 verificazione dell'illecito (quasi ventinove anni) e del valore del citato punto di invalidità, il danno alla salute di natura permanente può quantificarsi, ai valori minimi, in € 2.546,00.
A titolo di inabilità temporanea vanno liquidati, invece, € 6.238,45 [(€ 115,00 x 20 gg.) +
(€ 115,00 x 20 gg. x 75%) + (€ 115,00 x 30 gg. x 50%) + (€ 115,00 x 17 gg. x 25%)].
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La lieve entità dei postumi permanenti e l'assenza di prove in ordine a particolari rinunce all'attività realizzatrici della persona derivate dall'infortunio implicano che sull'importo minimo dovuto al signor a titolo di danno biologico (€ 8.784,45) non possano Pt_1 essere applicati aumenti legati alla sofferenza morale o altri elementi di personalizzazione
***
Il signor ha diritto a ricevere il rimborso delle spese mediche sostenute a seguito Pt_1 degli eventi del 18/9/2020 nella misura richiesta (€ 1.160,57), giudicata congrua dal C.t.u.
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4 I danni occorsi all'attore equivalgono in totale a € 9.945,02 (€ (€ 8.784,45 + € 1.160,57).
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L'appartenenza alla categoria dei debiti di valore dell'obbligazione risarcitoria insoddisfatta implica che l'istante, oltre alla rivalutazione del credito, già commisurato all'attualità, possa pretendere dal gli interessi legali sul relativo importo Controparte_1 secondo il sistema di commisurazione prefigurato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 1712/1995. Per il principio della domanda il relativo dies a quo deve essere fatto risalire alla data di rinotifica della citazione, avvenuta il 24/3/2023.
Gli accessori in esame corrispondono a € 808,86. I pregiudizi patiti alla vittima dell'illecito possono essere quantificati, pertanto, in € 10.753,08 (€ 9.945,02 + € 808,86).
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Sulla somma decorrono altri interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
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Secondo soccombenza, il è tenuto al pagamento degli Controparte_1 oneri di giudizio, stimabili in virtù dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 di non elevata complessità in € 4.264,00
(€ 264,00 per esborsi, € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, €
1.500,00 per la fase di trattazione, € 1.000,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge. Restano a carico dell'ente anche i compensi dovuti al C.t.u., già quantificati durante la trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 2218/2022
R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara la responsabilità del per i danni subiti da Controparte_1
in conseguenza dell'incidente verificatosi il 18/9/2020 nel perimetro Parte_1 urbano della cittadina;
- condanna il a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 10.753,08 (oltre a interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo) a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro oggetto delle statuizioni che precedono;
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 degli oneri di giudizio, stimabili in complessivi € 4.264,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
- pone definitivamente a carico del il pagamento di tutte Controparte_1 le spese di consulenza tecnica, già liquidate in corso di causa
Cassino, 18/12/2025
il giudice Virgilio Notari
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