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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 17/07/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dr.ssa Sara Trabalza Giudice est.
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 30-1/2025 ruolo Procedimento Unitario promosso da: Parte_1
(C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1 Pt_2
c.f. ) con sede in Trevi (PG), via F. Petrarca n. 7, elettivamente domiciliata in
[...] C.F._1
Foligno (PG) Piazza G. Matteotti n. 29 presso lo studio dell'Avv. Aurelio Pugliese (c.f. C.F._2
), indirizzo p.e.c. , che la rappresenta e difende giusta procura
[...] Email_1 speciale in calce al ricorso
- ricorrente contro
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1 P.IVA_2
Campello sul Clitunno (PG), Via delle Macchiette n. 18- CONTUMACE
avente ad oggetto: DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo depositato il 28.04.2025, la ricorrente sopra indicata ha richiesto pronunciarsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società (c.f. e p.iva ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Campello sul Clitunno (PG), Via delle Macchiette n. 18, esponendo che:
- con decreto ingiuntivo n. 221/2024 (cfr. doc. all. n. 1), RG n. 104/2024, emesso in data 17.02.2024 e notificato in data 12/04/2024, il Giudice di Pace di Spoleto, in persona del Dott. Francesco Spinelli, ha ingiunto alla società (C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Campello sul Clitunno (PG), Via delle Macchiette n. 18, di pagare alla società odierna ricorrente, nel termine di giorni 40 dalla notifica del predetto decreto ingiuntivo, la somma di
€ 3.329,89, oltre interessi di mora nella misura e con decorrente come previsto dagli artt. 4 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02, nonché le spese e le competenze del procedimento monitorio, liquidate in complessivi
€ 426,00, di cui € 76,00 per spese, € 350,00 per compensi professionali, maggiorati del 15% per rimborso forfetario, oltre IVA e CPA come per legge. Tali somme risultavano dovute dalla società ingiunta a a fronte delle seguenti fatture emesse e non pagate (cfr. doc. all. n. 2): Parte_1
- Fattura n. 381 del 30.09.2023 per € 2.589,62, avente scadenza in data 30.09.2023, relativa a D.D.T.
n. 1306 del 08.09.2023 e n. 1417 del 28.09.2023; - Fattura n. 427 del 31.10.2023 per € 727,90, avente scadenza in data 31.10.2023, relativa a D.D.T. n. 1435 del 04.10.2023, n. 1529 del 24.10.2023, n. 1541 del 25.10.2023 e n. 1554 del 27.10.2023; - Fattura n. 464 del 30.11.2023 per € 12,37, avente scadenza in data 30.11.2023, relativa a D.D.T. n. 1584 del 06.11.2023;
- le suddette fatture attenevano a transazioni commerciali intercorse tra le imprese ai sensi del D.Lgs. n.
231/2002, con conseguente debenza degli interessi moratori sull'importo dovuto alla società ricorrente, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza dei termini per il pagamento e sino al soddisfo;
- la società ingiunta non aveva presentato opposizione a decreto ingiuntivo nel termine di legge e, pertanto, lo stesso era stato dichiarato esecutivo giusto decreto del 12.06.2024 (cfr. all. n. 3);
- in data 24/07/2024 la società creditrice aveva quindi notificato alla società debitrice atto di precetto
(cfr. doc. all. n. 4), intimando alla stessa di pagare, entro il termine di 10 giorni dalla notifica dello stesso, la somma di € 4.444,91, oltre alle successive spese occorrende. Stante il mancato pagamento delle somme suddette, in data 09/09/2024 la società creditrice ha proposto istanza ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. per la ricerca telematica dei beni da pignorare (cfr. doc. all. n. 5). Nel frattempo, in data
14/11/2024 la società creditrice aveva notificato alla società e al terzo debitore dott. Controparte_2
(nato a [...] il [...]) atto di pignoramento presso terzi (cfr. doc. all. n. 6), a fronte del quale il terzo debitore, con dichiarazione ricevuta a mezzo pec ai sensi dell'art. 547 c.p.c., ha dichiarato di non risultare debitore della società (cfr. doc. all. n. 7); CP_1
- effettuate le ricerche telematiche dei beni da pignorare, in data 25/02/2025 l' di Spoleto ha Pt_3 comunicato alla società creditrice, a mezzo del difensore nominato, verbale di esito positivo plurimo della ricerca dei beni/crediti con modalità telematica (cfr. doc. all. n. 8), a fronte del quale la società ha manifestato la volontà di procedere al pignoramento presso terzi e, in particolare, nei confronti degli istituti di credito e Finom Payments B.V. Con dichiarazione Controparte_3 resa in data 11/03/2025, Finom Payments B.V. aveva dichiarato di aver proceduto al blocco del rapporto in essere con la società il cui conto corrente riportava saldo di € 2,82, CP_1 dichiarando di non essere debitrice di somme ulteriori rispetto al saldo indicato (cfr. doc. all. n. 9); - con dichiarazione resa in data 20/03/2025, anche aveva reso Controparte_3 dichiarazione negativa, affermando che, alla data della notifica dell'atto di pignoramento di cui sopra, il debitore esecutato non risultava intrattenere alcun rapporto contrattuale con l'istituto CP_1 di credito dichiarante (cfr. doc. all. n. 10);
- vani erano, pertanto, risultati i numerosi tentativi di recupero del credito vantato da Parte_1 nei confronti della quantificato ad oggi in € 5.355,27, di cui € 3.329,89 a titolo di
[...] CP_1 capitale, € 592,70 a titolo di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 (calcolati sino alla data del
26/03/2025), € 350,00 a titolo di compenso professionale liquidato nel decreto ingiuntivo, € 142,00 a titolo di compenso di precettazione, € 76,00 a titolo di spese vive liquidate nel decreto ingiuntivo, oltre spese generali al 15% per € 73,80, altre spese non imponibili (contributo unificato d.i., marca da bollo d.i., richiesta ex art.492 bis cpc, pignoramento ex art.492 bis cpc, iscrizione a ruolo pignoramento) di
€ 228,66 (compensi fatturati come da nota proforma all. n. 11) e spese di registrazione del decreto ingiuntivo per € 410,00 (cfr. doc. all. n. 12), CPA e IVA.
La parte ricorrente ha dunque concluso insistendo per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della parte resistente, ovvero in subordine per la apertura della liquidazione controllata.
Quest'ultima, regolare la notifica eseguita, anche a cura della parte ricorrente su disposizione del G.D. del
6.05.2025, non si è costituita in giudizio, pur risultando ritualmente ricevuto l'avviso di ricevimento dell'atto notificato a mezzo servizio postale in data 27.05.2025 da qualificatasi familiare Controparte_4 convivente del l.r.p.t., incaricata di ricevere comunicazioni, come da ricevuta depositata dalla ricorrente in data
9.06.2025 nel fascicolo telematico.
Acquisite le informazioni richieste ai sensi dell'art. 41 co. 6 CCI, all'esito dell'udienza del 3.07.2025, il procedimento giunge alla odierna decisione.
Tanto premesso, si osserva, in primo luogo, ai fini della verifica della legittimazione del creditore istante a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, come il relativo credito, pur non necessitando di riconoscimento con sentenza definitiva, debba essere incidentalmente accertato nei suoi elementi costitutivi
(an e quantum), sì da risultare titolo legittimante il concorso;
prospettandosi, cioè, in termini tali da consentire la sua ammissione al passivo (cfr. Cass. 18 novembre 2011, n. 24309; Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521).
L'accertamento demandato al Tribunale in merito alla esistenza del credito, tuttavia, è solo incidentale con riferimento alla fondatezza delle ragioni della domanda, non essendo ammissibile svolgere una specifica attività istruttoria (cfr. Cass. n. 163 del 2016, n. 18128 del 2015).
Il vaglio della legittimazione del creditore agente richiede, quindi, una verifica sommaria dell'esistenza di ragioni creditorie in capo all'istante.
Sulla scorta dei principi di diritto che precedono e nei limiti dell'accertamento sommario imposto in questa sede, deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire della odierna parte ricorrente, la quale ha proposto la presente iniziativa in virtù di titolo contrattuale costituito da titolo esecutivo di formazione giudiziale (decreto ingiuntivo non opposto e divenuto dunque, esecutivo e definitivo). La medesima ricorrente ha infatti esposto di avere ottenuto decreto ingiuntivo n. 221/2024 (cfr. doc. n. 1), RG
n. 104/2024, emesso in data 17.02.2024 e notificato in data 12/04/2024, il Giudice di Pace di Spoleto, con il quale è stato ingiunto alla società (C.F. e P. IVA di pagare la somma di € 3.329,89, CP_1 P.IVA_2 oltre accessori e che la società ingiunta non ha presentato opposizione nel termine di legge, divenendo il medesimo decreto definitivo in data 12.06.2024 (cfr. doc. n. 3).
Risulta, altresì, il superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI, emergendo l'esistenza di debiti scaduti superiori alla soglia di euro 30.000,00.
Soccorre, anche al riguardo, la giurisprudenza di Legittimità, già consolidatasi nel vigore della legge fallimentare, la quale ha chiarito che, quanto al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, l.fall. di euro 30.000,00 (oggi dell'art. 49 u.c. CCII), ai fini del computo del limite minimo di fallibilità previsto dall'art. 15, comma 9, l.fall., deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale), ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass. civ., sez. VI,
18/03/2016, n. 5377), i quali devono essere acclarati alla data della decisione sull'istanza e non al momento della sua proposizione (cfr. Cass. civ. sez. I, 25/06/2018, n. 16683).
La Suprema Corte (cfr. Cass. ord. 5377/2016), ha chiarito, pertanto, come occorra fare riferimento non solo al credito della parte istante per il fallimento, ma anche a tutti i debiti, comunque emersi nel corso dell'istruttoria, immediatamente esigibili nei confronti del debitore resistente.
Si rileva allora come, nella fattispecie in esame, la suddetta soglia risulti superata avuto riguardo alla sola sommatoria tra il credito della istante ed, altresì, alla luce delle informazioni trasmesse che hanno messo in luce come la società resistente presenti debiti tributari certificati dall'Agenzia delle Entrate per Euro 25.588,26 affidati all'Agente della Riscossione.
A tale importo, basta aggiungere le seguenti somme per superare la suddetta soglia: € 3.329,89 a titolo di capitale di cui al decreto ingiuntivo non opposto e definitivo, € 592,70 a titolo di interessi moratori ex D. Lgs.
n. 231/2002 (calcolati sino alla data del 26/03/2025, con la decorrenza di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002) e riconosciuti nel medesimo decreto, € 350,00 a titolo di compenso professionale liquidato nel decreto ingiuntivo, € 76,00 a titolo di spese vive liquidate nel decreto ingiuntivo, oltre spese generali al 15% per €
73,80, giungendosi alla cifra di euro 30.010,65.
Ciò, senza considerare le ulteriori spese indicate per la redazione del precetto, quantificate in euro 142,00, le altre spese non imponibili (contributo unificato d.i., marca da bollo d.i., richiesta ex art.492 bis cpc, pignoramento ex art.492 bis cpc, iscrizione a ruolo pignoramento) di € 228,66 (compensi fatturati come da nota proforma all. n. 11) e spese di registrazione del decreto ingiuntivo per € 410,00 (cfr. doc. all. n. 12), CPA
e IVA, che condurrebbero a raggiungere l'importo di euro 30.791,31.
Anche il presupposto di cui all'art. 49 u.c. risulta, pertanto, integrato. La medesima parte resistente deve, inoltre, ritenersi soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, non essendo stato, dalla stessa, dimostrato il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 let d) ed il possesso congiunto dei requisiti indicati dalla norma ora richiamata.
Si ricorda, in particolare, come – ai sensi dell'art. 121 CCI non si faccia luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato (dal debitore):
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza, non superiore ad Euro 300.000,00. Si ricorda che, la consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e ricomprende le immobilizzazioni, l'attivo circolante, le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti, come documentati dai bilanci degli ultimi tre esercizi anteriori alla proposizione della domanda, sicché è irrilevante il momento dell'acquisto del cespite da parte dell'imprenditore- cfr. Cass. civ., 05/09/2018, n. 21647);
- ricavi lordi di ammontare complessivo annuo, sempre nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza, non superiore ad Euro 200.000,00 (ricordandosi, come per l'individuazione dei "ricavi lordi" occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425, lett. a), c.c., non rientrando in tale nozione, invece, le voci nn. 2, 3 e 4 dello schema medesimo. Ciò, in quanto con tale espressione vanno intesi i ricavi in senso tecnico, dunque quelli per "vendite e prestazioni" e gli "altri ricavi e proventi" dello schema obbligatorio del conto economico, ma non - in particolare - le variazioni delle rimanenze, le quali rappr11esentano dei costi comuni a più esercizi, che vengono sospesi, in conformità del principio di competenza economica di cui all'art. 2423-bis c.c. per essere rinviati ai successivi esercizi, in cui si conseguiranno i relativi ricavi" - cfr. Cass. civ., 19/04/2016, n. 7742);
- debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad Euro 500.000,00 alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale: al riguardo, l'accertamento del requisito in commento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub iudice);
Sotto il profilo probatorio, va allora ribadito l'insegnamento giurisprudenziale che addossa al debitore
l'onere di dimostrare il possesso dei limiti ostativi indicati, prima dall'art. 1 L.F., oggi dall'art. 121 CCI.
L'onere della prova del mancato superamento delle soglie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del CCI grava, infatti, sul debitore, ai sensi del citato articolo 121 CCI.
Dunque, dato che il regime concorsuale riformato ha delineato la figura dell'imprenditore soggetto alla liquidazione giudiziale affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento
(oggi liquidazione giudiziale) tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (cfr. Cass. civ., 23/03/2018, n. 7372).
Si evidenzia allora, in via assorbente, come la contumacia della resistente abbia impedito di dimostrare il mancato superamento delle soglie di cui sopra, fermo restando come l'ultimo bilancio depositato risalga al 2021 e nonostante, per quella annualità, emergano dal medesimo dati patrimoniali ben al di sotto delle soglie di cui sopra.
In applicazione della regola processuale di cui sopra, dunque, devono ritenersi necessariamente integrati i presupposti dimensionali legittimanti la sollecitata apertura della procedura di liquidazione giudiziale, posto che la mancanza delle necessarie informazioni che sarebbe stato onere della resistente fornire, non consente certamente di ritenere appurato, positivamente, che negli anni successivi al 2021 ed, in particolare, nel triennio
2022-2023 e 2024 relativamente al quale difetta la produzione dei predetti bilanci, non risulti il superamento delle soglie citate in almeno uno dei parametri di verificare.
Il tutto, considerando come la medesima parte resistenti risulti certamente versare in stato di insolvenza (art. 121 CCI ed art. 2 comma 1 let. b) del CCI).
Si osserva, al riguardo, come il concetto di insolvenza delineato dall'art. 2 comma 1 let. b), per quanto chiarito dalla giurisprudenza di Legittimità, debba essere accertato attraverso una valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dei debiti e dei crediti, restando irrilevante (di regola e salvi casi eccezionali) ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti (in questo senso, cfr. Cass. S.U. 13 marzo 2001, n. 115; Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 7 giugno 2012, n. 9253).
Invero, sul piano giuridico, l'insolvenza deve essere valutata sulla base di un preciso quadro normativo, che direttamente discende dalla previsione di legge. E tale preciso quadro si concentra- sul debitore che non è "più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (cfr. art. 2 let. b) CCI), e di cui vanno ritenuti indici tanto gli "inadempimenti" quanto gli "altri fatti esteriori". Dacché il principio giurisprudenziale, più volte ribadito, per cui lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale "si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti" (ex aliis Cass. Sez. U n. 115-01, Cass.
Sez. U n. 1997-03 e via via fino alle più recenti). Da tanto consegue come sia necessario e sufficiente, sul piano del riscontro oggettivo di quello specifico status, l'accertamento di una situazione d'impotenza economico patrimoniale, idonea a privare di far fronte con mezzi "normali" ai propri debiti;
accertamento ben suscettibile di esser desunto, dunque, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla impossibilità dell'impresa di continuare a operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni (indicativamente, Cass. n. 2830-01).
La situazione di irreversibilità suddetta può essere desunta, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento dei debiti (addirittura di un solo debito ove, come nel caso di specie, sia di formazione giudiziale:
v. Cass. n. 19611-04). Applicandosi i principi di diritto che precedono al caso di specie, deve ritenersi sussistente lo stato di insolvenza della resistente, desumibile: CP_5
- dal mancato pagamento dei debiti nei confronti della odierna parte ricorrente, inadempimento particolarmente significativo, trattandosi di titolo esecutivo di formazione giudiziale;
- dagli ulteriori i debiti verso l'Erario, comunicati dall'Agente della Riscossione, dall'INPS e da
Agenzia delle Entrate;
- dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi all'anno 2021, considerazione che non consente di appurare come la resistente possa effettivamente fare fronte alle normali obbligazioni di pagamento scaturenti dallo svolgimento della propria attività imprenditoriale;
- dalla sostanziale irreperibilità della stessa società, oltre che dagli esiti assolutamente infruttuosi dei tentativi di recupero del credito della medesima parte ricorrente, per come sopra ricostruito.
Sulla scorta di quanto precede, deve allora ritenersi sussistente l'insolvenza che legittima, unitamente agli altri elementi sopra esaminati, l'odierna pronuncia. tenuto conto, ai fini della nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (c.f. e p.iva ), in CP_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Campello sul Clitunno (PG), Via delle Macchiette n. 18-
NOMINA
La Dott.ssa Sara Trabalza Giudice Delegato per la procedura;
NOMINA
Curatore il Dott. iscritto all'Albo dei Gestori della Crisi di Impresa che, alla luce Persona_1 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c.
CCI, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina ai sensi dell'art. 126 CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 20.11.2025 ore 9,45 e seg.ti per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato nell'aula al primo piano del Tribunale di Spoleto, Corso Mazzini, presso la Cancelleria fallimentare;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che lo stesso:
a) deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
b) procede alla immediata ricognizione dei beni e, se necessario, alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del debitore (ovunque essi si trovino), secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quanto non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) deve provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCII.;
d) deve predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 150 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni e integrazioni del predetto programma, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 213 CCII.), precisando che il mancato rispetto del predetto termine di 150 giorni senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore;
e) deve presentare al giudice delegato, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la relazione di cui all'art. 130 co. 1, CCII, nonché, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, entro 60 giorni dal decreto di esecutorietà dello stato passivo, la relazione particolareggiata prevista dallo stesso comma 4 e con il contenuto ivi specificato;
f) deve comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato in conformità a quanto previsto dall'art. 140 CCII;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata al ricorrente (debitore sottoposto a liquidazione giudiziale) ed al Curatore, nonché che la stessa iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Spoleto, 10.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza Dott.ssa Claudia Matteini