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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2024, n. 10065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10065 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Raffaele Sdino presidente rel.
Immacolata Cozzolino giudice
Gabriella Ferrara giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16814 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SALTALAMACCHIA MARIO e dall'avv.
SALTALAMACCHIA LUCA presso i quali è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carmen Sammartino la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 16.05.2024 il procuratore della ricorrente precisava le seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione dei coniugi;
confermare il provvedimento di non assegnazione della casa familiare;
confermare
1 2
il divieto, a carico del resistente, di non entrare in contatto con la ricorrente presso la sua nuova abitazione;
porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , l'assegno mensile di € 500,00 da Per_1
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie.”
Il procuratore del resistente, invece, concludeva in tal senso: “assegnare la casa coniugale al padre, che la abiterà insieme al figlio confermare a Per_2 carico del padre l'obbligo di mantenimento diretto del figlio stabilire Per_2
l'obbligo per la madre del pagamento del 50% delle spese straordinarie, come specificate nel Protocollo di intesa siglato dai Magistrati del Tribunale di Napoli e dagli Avvocati del Foro di Napoli n. 1593 del 07.03.2018, che si allega;
stabilire che al mantenimento della figlia provveda integralmente e direttamente la Per_1
madre, con obbligo del padre al versamento della sola quota del 50% delle spese straordinarie, come sopra specificate;
in subordine, stabilire a carico del padre l'obbligo di pagamento di una somma non superiore ad € 200,00 per il mantenimento della figlia Con vittoria di spese ed attribuzione alla Per_1
scrivente procuratrice antistataria.”
Il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi la domanda e confermarsi i provvedimenti in atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08/07/2022 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal coniuge.
A sostegno della domanda deduceva: che aveva contratto matrimonio con il resistente a Pozzuoli in data
10/05/2001; che dal matrimonio erano nati: del 07.08.2002 e del Per_2 Per_1
10.06.2006; che l'unione matrimoniale, inizialmente felice, si era disgregata;
che volevano addivenire ad una separazione consensuale, ma a causa del comportamento del marito, non erano riusciti a raggiungere un accordo;
che in virtù della separazione consensuale la ricorrente avrebbe dovuto cedere la sua parte di quota dell'abitazione coniugale al marito, il quale si sarebbe
2 3
accollato, dopo l'allontanamento di casa della ricorrente le spese del mutuo e del finanziamento;
che la sig.ra apprendeva in seguito che la non avrebbe Pt_1 CP_2
potuto liberarla dalle sue obbligazioni quale contitolare del mutuo;
che, a seguito di una lite con il marito, quest'ultimo aveva intimato la ricorrente a rilasciare la casa concedendole 48 ore;
che in data primo maggio era stata costretta a lasciare la casa coniugale, assieme alla figlia minore e ad alloggiare presso il Miramare Residence sito in
Pozzuoli, ove aveva preso in fitto un monolocale per la cifra di € 800,00; che il marito, approfittando dell'allontanamento temporaneo della ricorrente, aveva cambiato la serratura dell'abitazione; che il resistente provvedeva a svuotare il conto corrente della sig.ra
Pt_1
che, nel frattempo, il figlio maggiorenne non economicamente Per_2
autosufficiente, era rimasto a vivere dal padre, dal quale però non riceveva alcun contributo economico;
che il sig. non aveva mai corrisposto alcunché a titolo di CP_1
mantenimento per i figli;
che si occupava da sola di tutte le spese ordinarie e straordinarie dei figli;
che la figlia vedeva il padre in modo saltuario, con orari e durata concordati di volta in volta;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di separazione con addebito,
l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, la previsione a carico del resistente dell'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 800,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla domanda di separazione e allegava: che la crisi del matrimonio era da ricondurre al comportamento della moglie, la quale aveva intrattenuto un rapporto extraconiugale;
che in virtù di tale scoperta avevano deciso di addivenire ad una separazione consensuale, tramite una scrittura privata;
che la sig.ra aveva abbandonato il tetto coniugale per essere libera Pt_1
di portare avanti la sua nuova relazione, dapprima trasferendosi in un residence e poi prendendo in fitto un immobile in una località al resistente sconosciuta;
3 4
che mai il resistente aveva posto in essere minacce o comportamenti violenti;
che in relazione alla vicenda della “donazione sottoscritta” nell'atto notarile si leggeva che la banca era “obbligata” a trasferire la quota di mutuo all'altro coniuge e che pertanto, non vi era stato alcun raggiro al riguardo;
che la sig.ra non aveva provveduto a pagare la sua parte di rata del Pt_1
mutuo e che, quindi, in quanto obbligati in solido, erano stati entrambi iscritti al
“Crif” dei cattivi pagatori;
che dopo l'allontanamento della casa coniugale, aveva cambiato la serratura, essendo venuta meno la fiducia nei confronti del coniuge;
che il figlio maggiore a seguito della vicenda della madre, aveva Per_2
abbandonato gli studi, conducendo uno stile di vita sregolato, spesse volte rientrando in casa alle prime luci dell'alba; che non conosceva né il luogo dove viveva la figlia minore e che Per_1
aveva segnalato tale circostanza sia ai Carabinieri che ai Servizi Sociali del
Comune di Pozzuoli;
che più volte la minore era stata trovata in strada dal padre destando gravi preoccupazioni;
pertanto, concludeva affinché fosse: pronunciata la sentenza di separazione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, con addebito alla ricorrente;
disposta l'assegnazione della casa coniugale al sig. per abitarvi CP_1
assieme al figlio;
disposto un calendario dei tempi di frequentazione della figlia col padre;
previsto un mantenimento diretto a carico della madre per la figlia minore, in considerazione degli oneri del mutuo e del finanziamento gravanti sulla casa di abitazione, ammontanti a circa 900,00 € su di lui gravanti.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza del
19.10.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione del
18.10.2022, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava la figlia minore ad entrambi con collocazione prevalente presso la madre, non assegnava la casa familiare, determinava i tempi di permanenza con il padre e poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere l'assegno mensile di €
600,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, di cui € 400,00 per la minore ed € 200,00 per il maggiorenne;
infine, disponeva che i genitori contribuissero al pagamento delle spese extra assegno in misura del 50% ciascuno.
4 5
Non ammesse le istanze istruttorie, il giudice istruttore, con ordinanza, revocava l'obbligo a carico del sig. di pagamento alla moglie di un CP_1
assegno quale contributo al mantenimento del figlio essendo Per_2 quest'ultimo ritornato a vivere col padre;
ed infine, la causa era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni prima precisate.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
La condotta processuale ed extra processuale ha ampiamente provato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle domande di addebito richieste negli atti introduttivi, le stesse non sono state reiterate né in sede di precisazione delle conclusioni né nella comparsa conclusionale e di conseguenza debbono intendersi rinunciate. In ogni caso, atteso che il Collegio condivide la valutazione del giudice istruttore in ordine alle istanze istruttorie, le domande non risultano in alcun modo provate e pertanto, sono anche infondate.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151
1° comma c.c., senza addebito.
In ordine all'assegnazione della casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, su cui grava un mutuo occorre fare alcune precisazioni: premesso che la ricorrente ha lasciato la casa coniugale e ha trovato un nuovo alloggio (in locazione), la stessa va assegnata al resistente, in quanto vi abiterà col figlio
Per_2
In merito all'assegno di mantenimento occorre soffermarsi sulla posizione dei due figli.
Per quanto riguarda occorre, preliminarmente, sottolineare che la Per_2
ricorrente solo in comparsa conclusionale ha chiesto di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'assegno mensile di € 200,00. Per_2
5 6
Premesso che tale domanda è stata formulata dalla ricorrente solo in sede di comparsa conclusionale ed è, pertanto, tardiva, la circostanza secondo cui Per_2
sarebbe ritornato dal mese di giugno a vivere con la madre non è stata provata dalla stessa.
Rilevato che la circostanza che viva col padre è stata pacifica tra Per_2
le parti fino alle precisazioni delle conclusioni, in ogni caso tale circostanza è stata ulteriormente provata dal resistente attraverso il deposito dello stato di famiglia, aggiornato a luglio 2024, in cui risulta residente assieme al padre nella Per_2
casa coniugale. Pertanto, ne deriva che il padre provvederà al suo mantenimento diretto e di conseguenza la domanda della ricorrente non può trovare accoglimento.
In ordine al mantenimento della figlia si precisa, innanzitutto, che in Per_1 corso di causa è divenuta maggiorenne. Tenuto conto dell'età di (18 anni), Per_1 anche nel suo caso, non è contestato l'an dell'assegno di mantenimento.
Quindi, l'unico profilo da esaminare riguarda la quantificazione dell'assegno di mantenimento per la figlia, il quale va posto a carico del padre, vivendo la figlia con la madre. In tal senso va posto un assegno a carico del padre in favore della figlia che si quantifica in € 200,00, in ossequio al principio tra corrispondenza e pronunciato, in virtù della posizione reddituale del sig.
[...]
, gravata dalle spese del mutuo. CP_1
La contribuzione alle spese deve essere al 50% a carico di ciascun genitore, per entrambi i figli. Si rinvia alla disciplina elaborata dal Consiglio nazionale forense nelle linee guida.
Infine, in ordine alla domanda, non meglio qualificata, della sig.r di Pt_1
porre il divieto di non entrare in contatto con la stessa presso la sua nuova abitazione, tale domanda non è in alcun modo supportata da idonea allegazione.
Le spese del presente giudizio vanno interamente compensate in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
b) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia , entro il Persona_3
6 7
giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 200,00; l'assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della sentenza, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
c) pone a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese extra assegno secondo la disciplina indicata in parte motiva;
d) assegna la casa coniugale al sig. Controparte_1
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 73, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001);
f) dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 13/09/2024
Il presidente estensore
Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Raffaele Sdino presidente rel.
Immacolata Cozzolino giudice
Gabriella Ferrara giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16814 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SALTALAMACCHIA MARIO e dall'avv.
SALTALAMACCHIA LUCA presso i quali è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carmen Sammartino la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 16.05.2024 il procuratore della ricorrente precisava le seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione dei coniugi;
confermare il provvedimento di non assegnazione della casa familiare;
confermare
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il divieto, a carico del resistente, di non entrare in contatto con la ricorrente presso la sua nuova abitazione;
porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , l'assegno mensile di € 500,00 da Per_1
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie.”
Il procuratore del resistente, invece, concludeva in tal senso: “assegnare la casa coniugale al padre, che la abiterà insieme al figlio confermare a Per_2 carico del padre l'obbligo di mantenimento diretto del figlio stabilire Per_2
l'obbligo per la madre del pagamento del 50% delle spese straordinarie, come specificate nel Protocollo di intesa siglato dai Magistrati del Tribunale di Napoli e dagli Avvocati del Foro di Napoli n. 1593 del 07.03.2018, che si allega;
stabilire che al mantenimento della figlia provveda integralmente e direttamente la Per_1
madre, con obbligo del padre al versamento della sola quota del 50% delle spese straordinarie, come sopra specificate;
in subordine, stabilire a carico del padre l'obbligo di pagamento di una somma non superiore ad € 200,00 per il mantenimento della figlia Con vittoria di spese ed attribuzione alla Per_1
scrivente procuratrice antistataria.”
Il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi la domanda e confermarsi i provvedimenti in atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08/07/2022 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal coniuge.
A sostegno della domanda deduceva: che aveva contratto matrimonio con il resistente a Pozzuoli in data
10/05/2001; che dal matrimonio erano nati: del 07.08.2002 e del Per_2 Per_1
10.06.2006; che l'unione matrimoniale, inizialmente felice, si era disgregata;
che volevano addivenire ad una separazione consensuale, ma a causa del comportamento del marito, non erano riusciti a raggiungere un accordo;
che in virtù della separazione consensuale la ricorrente avrebbe dovuto cedere la sua parte di quota dell'abitazione coniugale al marito, il quale si sarebbe
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accollato, dopo l'allontanamento di casa della ricorrente le spese del mutuo e del finanziamento;
che la sig.ra apprendeva in seguito che la non avrebbe Pt_1 CP_2
potuto liberarla dalle sue obbligazioni quale contitolare del mutuo;
che, a seguito di una lite con il marito, quest'ultimo aveva intimato la ricorrente a rilasciare la casa concedendole 48 ore;
che in data primo maggio era stata costretta a lasciare la casa coniugale, assieme alla figlia minore e ad alloggiare presso il Miramare Residence sito in
Pozzuoli, ove aveva preso in fitto un monolocale per la cifra di € 800,00; che il marito, approfittando dell'allontanamento temporaneo della ricorrente, aveva cambiato la serratura dell'abitazione; che il resistente provvedeva a svuotare il conto corrente della sig.ra
Pt_1
che, nel frattempo, il figlio maggiorenne non economicamente Per_2
autosufficiente, era rimasto a vivere dal padre, dal quale però non riceveva alcun contributo economico;
che il sig. non aveva mai corrisposto alcunché a titolo di CP_1
mantenimento per i figli;
che si occupava da sola di tutte le spese ordinarie e straordinarie dei figli;
che la figlia vedeva il padre in modo saltuario, con orari e durata concordati di volta in volta;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di separazione con addebito,
l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, la previsione a carico del resistente dell'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 800,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla domanda di separazione e allegava: che la crisi del matrimonio era da ricondurre al comportamento della moglie, la quale aveva intrattenuto un rapporto extraconiugale;
che in virtù di tale scoperta avevano deciso di addivenire ad una separazione consensuale, tramite una scrittura privata;
che la sig.ra aveva abbandonato il tetto coniugale per essere libera Pt_1
di portare avanti la sua nuova relazione, dapprima trasferendosi in un residence e poi prendendo in fitto un immobile in una località al resistente sconosciuta;
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che mai il resistente aveva posto in essere minacce o comportamenti violenti;
che in relazione alla vicenda della “donazione sottoscritta” nell'atto notarile si leggeva che la banca era “obbligata” a trasferire la quota di mutuo all'altro coniuge e che pertanto, non vi era stato alcun raggiro al riguardo;
che la sig.ra non aveva provveduto a pagare la sua parte di rata del Pt_1
mutuo e che, quindi, in quanto obbligati in solido, erano stati entrambi iscritti al
“Crif” dei cattivi pagatori;
che dopo l'allontanamento della casa coniugale, aveva cambiato la serratura, essendo venuta meno la fiducia nei confronti del coniuge;
che il figlio maggiore a seguito della vicenda della madre, aveva Per_2
abbandonato gli studi, conducendo uno stile di vita sregolato, spesse volte rientrando in casa alle prime luci dell'alba; che non conosceva né il luogo dove viveva la figlia minore e che Per_1
aveva segnalato tale circostanza sia ai Carabinieri che ai Servizi Sociali del
Comune di Pozzuoli;
che più volte la minore era stata trovata in strada dal padre destando gravi preoccupazioni;
pertanto, concludeva affinché fosse: pronunciata la sentenza di separazione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, con addebito alla ricorrente;
disposta l'assegnazione della casa coniugale al sig. per abitarvi CP_1
assieme al figlio;
disposto un calendario dei tempi di frequentazione della figlia col padre;
previsto un mantenimento diretto a carico della madre per la figlia minore, in considerazione degli oneri del mutuo e del finanziamento gravanti sulla casa di abitazione, ammontanti a circa 900,00 € su di lui gravanti.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza del
19.10.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione del
18.10.2022, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava la figlia minore ad entrambi con collocazione prevalente presso la madre, non assegnava la casa familiare, determinava i tempi di permanenza con il padre e poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere l'assegno mensile di €
600,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, di cui € 400,00 per la minore ed € 200,00 per il maggiorenne;
infine, disponeva che i genitori contribuissero al pagamento delle spese extra assegno in misura del 50% ciascuno.
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Non ammesse le istanze istruttorie, il giudice istruttore, con ordinanza, revocava l'obbligo a carico del sig. di pagamento alla moglie di un CP_1
assegno quale contributo al mantenimento del figlio essendo Per_2 quest'ultimo ritornato a vivere col padre;
ed infine, la causa era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni prima precisate.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
La condotta processuale ed extra processuale ha ampiamente provato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle domande di addebito richieste negli atti introduttivi, le stesse non sono state reiterate né in sede di precisazione delle conclusioni né nella comparsa conclusionale e di conseguenza debbono intendersi rinunciate. In ogni caso, atteso che il Collegio condivide la valutazione del giudice istruttore in ordine alle istanze istruttorie, le domande non risultano in alcun modo provate e pertanto, sono anche infondate.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151
1° comma c.c., senza addebito.
In ordine all'assegnazione della casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, su cui grava un mutuo occorre fare alcune precisazioni: premesso che la ricorrente ha lasciato la casa coniugale e ha trovato un nuovo alloggio (in locazione), la stessa va assegnata al resistente, in quanto vi abiterà col figlio
Per_2
In merito all'assegno di mantenimento occorre soffermarsi sulla posizione dei due figli.
Per quanto riguarda occorre, preliminarmente, sottolineare che la Per_2
ricorrente solo in comparsa conclusionale ha chiesto di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'assegno mensile di € 200,00. Per_2
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Premesso che tale domanda è stata formulata dalla ricorrente solo in sede di comparsa conclusionale ed è, pertanto, tardiva, la circostanza secondo cui Per_2
sarebbe ritornato dal mese di giugno a vivere con la madre non è stata provata dalla stessa.
Rilevato che la circostanza che viva col padre è stata pacifica tra Per_2
le parti fino alle precisazioni delle conclusioni, in ogni caso tale circostanza è stata ulteriormente provata dal resistente attraverso il deposito dello stato di famiglia, aggiornato a luglio 2024, in cui risulta residente assieme al padre nella Per_2
casa coniugale. Pertanto, ne deriva che il padre provvederà al suo mantenimento diretto e di conseguenza la domanda della ricorrente non può trovare accoglimento.
In ordine al mantenimento della figlia si precisa, innanzitutto, che in Per_1 corso di causa è divenuta maggiorenne. Tenuto conto dell'età di (18 anni), Per_1 anche nel suo caso, non è contestato l'an dell'assegno di mantenimento.
Quindi, l'unico profilo da esaminare riguarda la quantificazione dell'assegno di mantenimento per la figlia, il quale va posto a carico del padre, vivendo la figlia con la madre. In tal senso va posto un assegno a carico del padre in favore della figlia che si quantifica in € 200,00, in ossequio al principio tra corrispondenza e pronunciato, in virtù della posizione reddituale del sig.
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, gravata dalle spese del mutuo. CP_1
La contribuzione alle spese deve essere al 50% a carico di ciascun genitore, per entrambi i figli. Si rinvia alla disciplina elaborata dal Consiglio nazionale forense nelle linee guida.
Infine, in ordine alla domanda, non meglio qualificata, della sig.r di Pt_1
porre il divieto di non entrare in contatto con la stessa presso la sua nuova abitazione, tale domanda non è in alcun modo supportata da idonea allegazione.
Le spese del presente giudizio vanno interamente compensate in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
b) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia , entro il Persona_3
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giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 200,00; l'assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della sentenza, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
c) pone a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese extra assegno secondo la disciplina indicata in parte motiva;
d) assegna la casa coniugale al sig. Controparte_1
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 73, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001);
f) dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 13/09/2024
Il presidente estensore
Raffaele Sdino
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