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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 18/09/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, all'udienza di discussione del 18.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 208/2025 R.G., vertente
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Andrea Cartella, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato;
ricorrente E
, in persona del ministro p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Emanuela Mesiti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.4.2025 (di seguito semplicemente il Parte_1 ricorrente per brevità) ha convenuto in giudizio il per ottenere Controparte_1 il riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, ex art. 1, commi 121 e ss., L. 107/2015, finalizzato allo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento (cd. “Carta Elettronica del Docente”).
Ha esposto di avere lavorato alle dipendenze del come docente supplente Controparte_1 in vari istituti statali, in virtù di contratto a tempo determinato, nell'anno scolastico 2024/2025.
Ha chiesto: “1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, co. 121, 122 e 124 Legge n. 107/2015, dell'art. 2 DPCM 23.9.2015 e dell'art. 3 D.P.C.M. 28.11.2016, accerta re e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00, mediante l'erogazione in suo favore della “Carta del Docente” per l'a.s. 2024/2025; 2) per l'effetto, condannare il
[...]
e l' e ad erogare in favore del ricorrente, in relazione Controparte_1 Controparte_2 all'a.s. 2024/2025, la “Carta Elettronica del Docente” dell'importo complessivo di € 500,00; 3) condannare i resistenti al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore Avv. Andrea Cartella, che a tal fine si dichiara antistatario.”.
Costituendosi in giudizio il ha Controparte_1 contestato la fondatezza del ricorso, negando che la L. 107/2015 abbia creato disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato (cd. di ruolo) e docenti a tempo determinato (cd. precari) in merito al riconoscimento del beneficio della “Carta Elettronica del Docente” di cui all'art. 1, comma 121, legge cit.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del
18.05.22 in causa C–451/21: 1. dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
2. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma, nonché la domanda di risarcimento del danno;
5. rigettare le istanze istruttorie. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito. Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza”.
***********
Preliminarmente, in conformità alle conclusioni rassegnate all'odierna udienza dai procuratori delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita richiesto nel presente giudizio. Occorre verificare la virtuale soccombenza poiché il ricorrente ha chiesto la condanna alle spese di lite.
Queste, considerato che il riconoscimento del beneficio relativo all'a.s. 2024/2025 è avvenuto dopo la data di deposito del ricorso e che, tuttavia, la legge di Bilancio 2025 (che con l'art. 85 ha esteso il beneficio in questione anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile) è entrata in vigore prima della data di deposito del ricorso, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di giudizio.
Cremona, 18.9.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, all'udienza di discussione del 18.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 208/2025 R.G., vertente
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Andrea Cartella, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato;
ricorrente E
, in persona del ministro p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Emanuela Mesiti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.4.2025 (di seguito semplicemente il Parte_1 ricorrente per brevità) ha convenuto in giudizio il per ottenere Controparte_1 il riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, ex art. 1, commi 121 e ss., L. 107/2015, finalizzato allo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento (cd. “Carta Elettronica del Docente”).
Ha esposto di avere lavorato alle dipendenze del come docente supplente Controparte_1 in vari istituti statali, in virtù di contratto a tempo determinato, nell'anno scolastico 2024/2025.
Ha chiesto: “1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, co. 121, 122 e 124 Legge n. 107/2015, dell'art. 2 DPCM 23.9.2015 e dell'art. 3 D.P.C.M. 28.11.2016, accerta re e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00, mediante l'erogazione in suo favore della “Carta del Docente” per l'a.s. 2024/2025; 2) per l'effetto, condannare il
[...]
e l' e ad erogare in favore del ricorrente, in relazione Controparte_1 Controparte_2 all'a.s. 2024/2025, la “Carta Elettronica del Docente” dell'importo complessivo di € 500,00; 3) condannare i resistenti al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore Avv. Andrea Cartella, che a tal fine si dichiara antistatario.”.
Costituendosi in giudizio il ha Controparte_1 contestato la fondatezza del ricorso, negando che la L. 107/2015 abbia creato disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato (cd. di ruolo) e docenti a tempo determinato (cd. precari) in merito al riconoscimento del beneficio della “Carta Elettronica del Docente” di cui all'art. 1, comma 121, legge cit.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del
18.05.22 in causa C–451/21: 1. dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
2. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma, nonché la domanda di risarcimento del danno;
5. rigettare le istanze istruttorie. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito. Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza”.
***********
Preliminarmente, in conformità alle conclusioni rassegnate all'odierna udienza dai procuratori delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita richiesto nel presente giudizio. Occorre verificare la virtuale soccombenza poiché il ricorrente ha chiesto la condanna alle spese di lite.
Queste, considerato che il riconoscimento del beneficio relativo all'a.s. 2024/2025 è avvenuto dopo la data di deposito del ricorso e che, tuttavia, la legge di Bilancio 2025 (che con l'art. 85 ha esteso il beneficio in questione anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile) è entrata in vigore prima della data di deposito del ricorso, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di giudizio.
Cremona, 18.9.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino