Rigetto
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/11/2025, n. 9378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9378 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09378/2025REG.PROV.COLL.
N. 01662/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1662 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Polimeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ulpiano n. 29;
contro
Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Direzione generale del personale e delle risorse, ufficio XI disciplina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. -OMISSIS-/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Ministero della Giustizia Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Direzione generale del personale e delle risorse, Ufficio XI Disciplina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il Cons. DA TU e udito per parte appellante l’avvocato Natale Polimeni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il vice ispettore -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del 18 marzo 2021 con cui è stata disposta nei suoi confronti la sanzione disciplinare della sospensione per la durata di sei mesi ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 449/1992, per avere frequentato assiduamente, senza necessità di servizio, persone dedite ad attività illecite e pregiudicati e per avere denigrato l’amministrazione. In particolare, il procedimento disciplinare era scaturito da numerose intercettazioni da cui emergeva che l’incolpato intratteneva costanti rapporti, anche di natura sentimentale ed al di fuori di ragioni di servizio, con i familiari di alcuni detenuti.
Con successivi motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 31 dicembre 2021 con cui il Ministero, a seguito delle vicende relative al procedimento penale in cui il dipendente era stato coinvolto ed in particolare del decreto di archiviazione, ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi.
Il Tar ha respinto il ricorso introduttivo di primo grado ritenendo che i fatti contestati potessero ritenersi provati alla luce delle intercettazioni, utilizzabili nel procedimento disciplinare, e che la qualificazione dei fatti fosse corretta atteso che i rapporti intrattenuti con i familiari incidevano anche sulla sorte dei detenuti.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tar ha qualificato l’atto impugnato come conferma propria e non come atto meramente confermativo e ha quindi rilevato che, non avendo l’interessato riproposto avverso questo secondo atto i motivi formulati nel ricorso introduttivo, dovesse escludersi il permanente interesse alla contestazione della sanzione. Il Tar ha invece accolto l’unico motivo specificamente articolato con cui l’interessato lamentava il mancato computo della sospensione già sofferta in via cautelare (presofferto).
Avverso la predetta sentenza l’interessato ha proposto appello deducendo:
1) error in judicando con riferimento alla ritenuta conformità della pronuncia al dettato normativo di cui all’art. 12 d.lgs. n. 449/1992; illogicità e contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della motivazione; omessa valutazione dei motivi di gravame; elusione del giudicato; manifesta ingiustizia;
2) error in judicando ed erron in procedendo con riferimento alla inutilizzabilità delle intercettazioni; illogicità e contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della motivazione; omessa valutazione dei motivi di gravame; elusione del giudicato; manifesta ingiustizia;
3) error in judicando : incompatibilità delle condotte di cui alle fattispecie disciplinari previste alle lettere e) e g) dell’art. 5 d.lgs. n. 449/1992; illogicità e contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della motivazione; omessa valutazione dei motivi di gravame; elusione del giudicato manifesta in giustizia;
4) error in iudicando misto a error in procedendo con riferimento al contenuto dei motivi aggiunti; illogicità e contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della motivazione; omessa valutazione dei motivi di gravame; elusione del giudicato; manifesta ingiustizia.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni appellate chiedendo la reiezione dell’appello.
All’udienza pubblica del 13 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
2. Il collegio ritiene di dover esaminare preliminarmente il quarto motivo di appello, con cui l’interessato ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, in mancanza della specifica riproposizione dei motivi articolati avverso il primo provvedimento anche avverso il secondo provvedimento di conferma, non sussiste più interesse alla contestazione della sanzione irrogata.
In particolare, l’appellante ha dedotto che: il provvedimento impugnato con motivi aggiunti non aveva un contenuto altro ed ulteriore rispetto alla mera comminazione della sanzione, essendosi l’amministrazione limitata ad un rinvio all’atto presupposto; in ogni caso, nel ricorso per motivi aggiunti sarebbe stato effettuato un richiamo al contenuto ed alle contestazioni di cui al ricorso introduttivo.
Il motivo di appello è infondato.
2.1. In primo luogo, questo collegio, condividendo sul punto la valutazione del Tar, ritiene che l’atto impugnato con motivi aggiunti non sia un atto meramente confermativo.
Al riguardo giova richiamare la costante giurisprudenza secondo cui “Ricorre l’atto meramente confermativo nel caso in cui è ribadita la decisione assunta nell’atto precedente, senza alcuna rivalutazione degli interessi, né nuovo apprezzamento dei fatti; vi è invece provvedimento di conferma quando si procede ad un riesame della precedente decisione, valutando nuovamente gli elementi di fatto acquisiti ovvero acquisendone di nuovi, come pure ponderando una seconda volta gli interessi coinvolti; il provvedimento di conferma si configura dunque come esito di un procedimento di secondo grado, senza che rilevi il fatto che la decisione assunta coincida perfettamente con quella contenuta nel precedente provvedimento, perché quel che conta è che essa sia il frutto di un rinnovato esercizio del potere amministrativo” (v. tra le tante Cons. Stato, sez. VII, 15 gennaio 2025, n. 298; Cons. Stato, sez. III, 31 maggio 2024, n. 4913).
Ciò premesso, nel caso in esame l’amministrazione aveva dapprima adottato il provvedimento sanzionatorio del 18 marzo 2021 la cui esecuzione era stata differita all’esito del diverso procedimento disciplinare relativo agli illeciti di cui all’art. 6, comma 2, lett. a), b), c) e d) d.lgs. n. 449/1992 (sanzionabili con la destituzione), instaurato in data 3 settembre 2020 e sospeso in attesa della definizione del procedimento penale in corso. Va altresì evidenziato che con provvedimento del 27 agosto 2020 l’odierno appellante, in ragione della pendenza del procedimento penale nei suoi confronti, era stato sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 449/1992 e dell’art. 92 d.P.R. n. 3/1957.
Prima della conclusione del procedimento disciplinare per destituzione (definito con provvedimento favorevole per l’interessato in data 12 giugno 2023), a seguito dell’archiviazione del procedimento penale e della conseguente reintegrazione in servizio derivante dal venire meno della sospensione cautelare, l’amministrazione con il provvedimento del 30 dicembre 2021, impugnato con motivi aggiunti, ha ritenuto, pur a fronte delle predette sopravvenienze, di confermare la sanzione disciplinare della sospensione di sei mesi, indicandone la decorrenza dalla notifica del provvedimento medesimo.
La natura meramente confermativa di tale provvedimento deve escludersi sulla base di plurimi indici:
- la sopravvenienza di elementi di fatto nuovi, inesistenti al momento dell’adozione del primo provvedimento, costituiti dal decreto di archiviazione emesso nel procedimento penale e dalla conseguente cessazione della sospensione dal servizio disposta in via cautelare, specificamente presi in considerazione nel provvedimento del 30 dicembre 2021;
- l’impiego nel provvedimento impugnato della locuzione “ritenuto di dovere comunque dar corso alla sanzione disciplinare non ancora scontata”, da cui si desume che l’amministrazione ha valutato gli elementi sopravvenuti e all’esito di tale valutazione ha “comunque” ritenuto di confermare la sanzione disciplinare della sospensione;
- il dispositivo del provvedimento, che non si limita a confermare il precedente atto del 18 marzo 2020 ma, all’esito dell’esame delle sopravvenienze, dispone nuovamente l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione di mesi sei;
- l’effettivo esame delle sopravvenienze ai fini della decisione è peraltro confermato dalla circostanza che il provvedimento impugnato con motivi aggiunti, pur confermando la sanzione disciplinare, ne ha modificato in modo innovativo la decorrenza; infatti, mentre il provvedimento del 18 marzo 2021 aveva differito l’esecuzione della sospensione disciplinare all’esito definizione del procedimento disciplinare di destituzione, il successivo provvedimento del 30 dicembre 2021 ha disposto l’immediata esecuzione della sospensione disciplinare, prima della definizione del procedimento disciplinare per destituzione.
Tutti questi elementi, valutati complessivamente, inducono quindi ad escludere la natura meramente confermativa dell’atto in questione e a ritenere, conseguentemente, che sull’interessato gravasse un onere di impugnazione con contestuale indicazione di specifici motivi di censura.
2.2. In secondo luogo, deve escludersi che nel ricorso per motivi aggiunti l’interessato abbia ritualmente proposto, avverso l’atto successivo, i motivi già proposti avverso il primo atto impugnato.
Va al riguardo rilevato che ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., applicabile anche ai motivi aggiunti in virtù del richiamo operato dall’art. 43, comma 1, inciso 2, c.p.a., il ricorso deve contenere l’indicazione dei motivi specifici su cui esso si fonda. Il requisito della specificità è necessario per definire puntualmente l’oggetto del giudizio e garantire il pieno diritto di difesa che si dispiega mediante il contraddittorio sulle questioni sollevate con i motivi di ricorso.
Nel caso in esame l’interessato, nel ricorso per motivi aggiunti ha specificamente articolato un solo motivo di censura, relativo all’omesso calcolo del presofferto cautelare e ritenuto fondato dal Tribunale.
Gli altri motivi non possono invece ritenersi proposti, neanche alla luce di quanto indicato nell’atto di appello, atteso che nessuna delle formule, estremamente generiche, di rinvio all’atto introduttivo del giudizio contenute nel ricorso per motivi aggiunti soddisfa il requisito di specificità richiesto dalla disposizione sopra richiamata.
Tale soluzione trova peraltro conforto, secondo il collegio, anche nella giurisprudenza di questo Consiglio sulla riproposizione in appello dei motivi di ricorso assorbiti dal giudice di primo grado: anche in tal caso, infatti, proprio al fine di consentire all’organo giudicante una compiuta conoscenza delle questioni da trattare e di assicurare alle parti il diritto al contraddittorio, si esclude che il mero rinvio all’atto introduttivo del giudizio di primo grado possa soddisfare l’onere della riproposizione del motivi assorbiti, dovendo invece la parte indicare specificatamente le censure che intende riproporre (v. tra le tante Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2025, n. 7163).
3. In ogni caso, ferme restando le assorbenti considerazioni appena svolte, il collegio ritiene che anche gli altri motivi di appello non siano fondati.
4. È in primo luogo infondato il primo motivo di appello, con cui l’appellante ha censurato la sentenza del Tar nella parte in cui ha escluso che la contestazione degli addebiti fosse generica e che provvedimento sanzionatorio fosse carente di motivazione.
4.1. Quanto al primo profilo va rilevato che ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 449/1992 “per infliggere una sanzione, la contestazione dev’essere fatta per iscritto. Essa deve indicare succintamente e con chiarezza i fatti e la specifica trasgressione di cui l’incolpato è chiamato a rispondere”.
Nel caso in esame la contestazione indica succintamente l’addebito, consistente nell’avere “intrattenuto inopportune frequentazioni (soprattutto di natura sessuale) con detenute o familiari di detenuti come comprovano, senza tema di smentita le intercettazioni di significato inequivoco riportate nell’informativa conclusiva del NIC-DAP depositata nel febbraio 2018”.
Quanto poi all’ulteriore specificazione dei fatti oggetto di addebito l’interessato ne ha potuto acquisire piena consapevolezza mediante l’esame delle intercettazioni da cui il procedimento disciplinare ha preso avvio, senza alcun pregiudizio per il diritto di difesa. Ciò è confermato dalla lettura della memoria presentata al consiglio di disciplina in cui l’interessato, pur continuandosi a dolere della genericità della contestazione, ha dimostrato di essere pienamente a conoscenza delle condotte contestate emergenti dalle trascrizioni delle intercettazioni acquisite agli atti del procedimento disciplinare e, in particolare, dei soggetti con cui ha intrattenuto i rapporti inopportuni, del contenuto delle conversazioni e del periodo cui risalgono le condotte contestate.
4.2. Per quanto concerne poi il difetto di motivazione, il collegio ritiene che il provvedimento disciplinare risulta adeguatamente motivato anche mediante l’espresso rinvio alla delibera del consiglio di disciplina nella quale si evidenzia che “dalle intercettazioni agli atti dell’istruttoria si rilevano le numerose frequentazioni dell’incolpato con donne appartenenti a famiglie criminali, ex detenute e finanche la sorella di un detenuto, all’epoca dei fatti ristretto presso il carcere ove il -OMISSIS-prestava servizio con la mansione di responsabile dell’ufficio colloqui e per cui mostra un interessamento, di carattere personale, per un trasferimento in altro Istituto”.
Quanto poi alla considerazione della carriera dell’incolpato, il consiglio di disciplina, nel proporre la sanzione della sospensione di sei mesi poi irrogata, pur non elencando tutti gli incarichi e le attestazioni di merito ricevute dal dipendente, ha comunque sufficientemente ed adeguatamente tenuto conto della pregressa incensuratezza sotto il profilo disciplinare e degli ottimi giudizi riportati nelle valutazioni precedenti (v. delibera del consiglio di disciplina in atti, a cui rinvia anche il provvedimento di applicazione della sanzione).
5. Anche il secondo motivo di appello, relativo all’utilizzabilità delle intercettazioni acquisite nel procedimento penale è infondato.
Va al riguardo rilevato che:
- secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio le intercettazioni autorizzate nel procedimento penale ben possono essere utilizzate nel procedimento disciplinare quali elementi di prova a prescindere dalla circostanza che il soggetto incolpato in sede disciplinare fosse indagato in relazione al reato per cui sono state disposte le intercettazioni e senza che trovino applicazioni le condizioni previste dall’art. 270 c.p.p. che riguardano solamente l’utilizzabilità in altro procedimento penale (v. tra le altre, Cons. Stato, sez. II, 3 gennaio 2024, n. 9619);
- quanto alle deduzioni in ordine alla mancanza di autorizzazione all’intercettazione, il collegio ritiene che si tratti di contestazioni generiche e che non vi sono elementi per dubitare dell’autorizzazione, anche in considerazione del fatto che le intercettazioni in questione sono state poste a fondamento dell’ordinanza cautelare richiamata nell’atto di contestazione e che pertanto è presumibile che in quella sede sia stata già verificata l’esistenza di una legittima autorizzazione;
- quanto all’impossibilità di ascoltare le registrazioni, il collegio rileva che nel procedimento disciplinare l’incolpato, pur essendosi lamentato della inutilizzabilità delle trascrizioni delle intercettazioni a causa della mancata acquisizione dei files audio, non ha mai formulato una chiara e specifica richiesta di ascolto dei predetti files , circostanza quest’ultima che fa presumere dilatorie le doglianze formulate e rende utilizzabili le trascrizioni delle registrazioni (v. sul punto Cass. civ. sez. un., 2 marzo 2022, n. 6910: “Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, le intercettazioni delle conversazioni, legittimamente disposte ed effettuate nell'ambito di un procedimento penale, sono utilizzabili anche se non siano stati acquisiti i supporti materiali, ove non vi sia stata specifica e tempestiva richiesta dell’incolpato, finalizzata all’ascolto o al controllo della corrispondenza delle conversazioni oggetto di incolpazione al contenuto delle registrazioni”);
- quanto al carattere parziale di alcune trascrizioni, va rilevato che si tratta comunque di trascrizioni sufficientemente estese, non frequentemente interrotte e dotate di senso compiuto, circostanze che rendono improbabile il loro travisamento;
- nella memoria presentata al consiglio di disciplina, l’incolpato ha comunque preso posizione sui rapporti da lui intrattenuti con gli interlocutori delle conversazioni intercettate, confermando così, quanto meno, l’esistenza dei rapporti medesimi. L’unico rapporto su cui l’incolpato non prende posizione è quello con la -OMISSIS-, ma il collegio ritiene che tale contestazione non sia significativa alla luce della pluralità e chiarezza delle intercettazioni trascritte. Quanto poi al rapporto con la -OMISSIS-, la circostanza che non sia stato provato alcun incontro tra i due, non esclude l’esistenza di un rapporto di estrema confidenza desumibile dal tenore della conversazione intercettata e dal significativo numero di sms scambiati. L’esistenza di una relazione tra l’incolpato e la sorella di un detenuto (presumibilmente la -OMISSIS-, in considerazione del numero e del tenore delle conversazioni intercettate) è peraltro confermata anche a pag. 4, n. 4, della delibera assunta dal consiglio di disciplina nel procedimento disciplinare per destituzione (conclusosi quest’ultimo positivamente per l’appellante anche in considerazione della già intervenuta irrogazione, per alcune delle condotte contestate, della sanzione disciplinare della sospensione).
6. È infine infondato anche il terzo motivo di appello, relativo alla qualificazione delle condotte materiali contestate.
Quanto alla qualificazione in termini di “assidua frequenza, senza necessità di servizio, di persone dedite ad attività illecita o di pregiudicati”, il collegio ritiene di condividere sul punto la valutazione già espressa dal Tribunale. Come si evince chiaramente dalle intercettazioni in atti, l’incolpato non si è limitato ad avere assidui rapporti amichevoli con familiari di detenuti ma ha agito, anche al di fuori delle ragioni di servizio, nell’interesse dei detenuti medesimi, circostanza da cui si evince che il rapporto personale era esteso anche a questi ultimi (ad esempio il tentativo di precostituire le condizioni dirette ad agevolare un trasferimento: v. quanto riportato 300 e ss. dell’informativa del nucleo investigativo centrale del corpo di polizia penitenziaria; v. anche il particolare interessamento per uno dei fratelli -OMISSIS-, risultante dalle pag. 190 ss. della predetta informativa).
Quanto poi alla qualificazione della condotta in termini di denigrazione dell’amministrazione, il collegio ritiene che la denigrazione può avvenire anche a mezzo di comportamenti materiali che, per la loro gravità, sono idonei ad offendere davanti ai consociati il senso di imparzialità e correttezza della pubblica amministrazione, presupposti sussistenti nel caso in esame.
7. In considerazione di tutto quanto sopra esposto l’appello va respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
8. Le spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste a carico dell’appellante e in favore delle amministrazioni appellate e sono liquidate nella somma di euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento in favore delle amministrazioni appellate della somma di euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA MO, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
DA TU, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA TU | IA MO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.