Articolo 27 della Legge 8 marzo 1989, n. 101
Articolo 26Articolo 28
Versione
7 aprile 1989
Art. 27. 1. Agli effetti tributari l'Unione, le Comunita' e gli enti ebraici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o di istruzione.
2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attivita' diverse da quelle di religione o di culto che restano, pero', soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario per le medesime.
Entrata in vigore il 7 aprile 1989