Decreto cautelare 3 marzo 2017
Ordinanza collegiale 3 aprile 2017
Ordinanza cautelare 15 maggio 2017
Ordinanza cautelare 27 luglio 2017
Ordinanza cautelare 10 novembre 2017
Sentenza 24 luglio 2018
Accoglimento
Sentenza 17 luglio 2023
Rigetto
Sentenza 18 aprile 2025
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- 1. Condono edilizio: parere dell'autorità necessario anche per vincoli sopravvenutiAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/04/2025, n. 3399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3399 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03399/2025REG.PROV.COLL.
N. 09627/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9627 del 2023, proposto da
IO AR GA, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvio TI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Rocca di Papa, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio) n. 6935 del 21 aprile 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025, il Cons. Roberto Caponigro e udito, per la appellante, l’avvocato Silvio TI.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante ha esposto che:
- è proprietaria di un lotto di terreno sito nel Comune di Rocca di Papa, censito in catasto al foglio 2 particella 598;
- sul terreno in questione è stato realizzato nell’anno 1983, senza titolo abilitativo, un manufatto destinato a prima abitazione della famiglia della ricorrente, di circa 100 mq;
- in data 29 marzo 1986 il sig. FO TI (coniuge e dante causa dell’odierna appellante) ha presentato, ai sensi della L. 47/1985, domanda di concessione edilizia in sanatoria, avente ad oggetto il manufatto in questione;
- al fine della definizione del procedimento di sanatoria, con istanza presentata in data 13 ottobre 2006 è stato richiesto il parere previsto dall’art. 32 l. 47/1985, di competenza comunale per effetto di sub-delega disposta con le leggi regionali del Lazio n. 59/1995 e 24/1998;
- con provvedimento n. 352 (prot. comunale n. 24817) del 30 ottobre 2006, il Comune di Rocca di Papa ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 della L. 47/1985 (c.d. primo condono), al rilascio della concessione in sanatoria in favore del dante causa della ricorrente (sig. FO TI), in relazione al fabbricato ad uso abitativo realizzato nel territorio del Comune di Rocca di Papa in via delle Rose n. 65;
- con decreto emesso in data 19 dicembre 2006 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio ha disposto l’annullamento del predetto parere favorevole;
- con provvedimento prot. n. 8957 del 19 aprile 2007 il Comune di Rocca di Papa, preso atto dell’annullamento della Soprintendenza ascritto a “carenza di motivazione” e “ritenuto di dover procedere, nell’interesse dell’Amministrazione, alla rinnovazione ed integrazione dell’istruttoria della richiesta avanzata dal sig. TI FO”, a fronte di nuova istanza da parte di quest’ultimo, ha integrato il parere espresso in data 30 ottobre 2006 ed ha espresso nuovo parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 della L. 47/1985, al rilascio della concessione in sanatoria;
- con decreto emesso in data 12 giugno 2007 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio ha disposto l’annullamento anche di questo provvedimento comunale.
Il sig. TI, con ricorso introduttivo del giudizio e motivi aggiunti, ha impugnato i citati decreti di annullamento adottati dalla Soprintendenza dinanzi al Tar per il Lazio, che, con la sentenza della Sezione Seconda Stralcio, n. 6935 del 21 aprile 2023, ha respinto il gravame.
Nelle more della conclusione del giudizio di primo grado il sig. FO TI è deceduto e la piena proprietà dell’immobile e del fondo su cui insiste è stata acquisita iure successionis dal coniuge IO AR GA che ha interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:
Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto i motivi da 3 a 7 del ricorso per motivi aggiunti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 29.6.1939 n. 1497, dell’art. 32 della legge 28.2.1985 n. 47, degli art. 32, 34 e 35 della l.r. Lazio n. 24/1998, dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004. Violazione dell’art. 3 l. 241/1990. Violazione di legge in relazione all’applicazione del p.t.p. “Castelli Romani. ambito territoriale n. 9” approvato con l.r. Lazio n. 24 del 06/07/1998. Erroneità dei presupposti. Travisamento dei fatti ed omessa valutazione delle prove.
Il TAR Lazio avrebbe valorizzato elementi intrinsecamente irrilevanti, travisando le concrete risultanze processuali, così muovendo da errate premesse in fatto per giungere ad infondate conclusioni in diritto.
Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che alla Soprintendenza bastasse, in presenza di un vincolo sopravvenuto a contenuto preclusivo dell’intervento edilizio, far valere il carattere ostativo del nuovo regime vincolistico, mentre avrebbe dovuto pretendere dalla Soprintendenza una valutazione più ampia e articolata, che tenesse conto della compatibilità in concreto dell’intervento già realizzato in rapporto al vincolo sopravvenuto (cfr. Consiglio di Stato sez. VI sent. 231/2014).
In altri termini, il diniego dell’Autorità preposta alla tutela non potrebbe “far perno esclusivamente sulla contrarietà dell’intervento edilizio realizzato rispetto alle nuove previsioni del piano del parco, che evidentemente hanno valenza vincolante pro futuro senza incidere, in senso draconianamente ostativo, in ordine alle costruzioni già realizzate e già oggetto di domanda di sanatoria straordinaria.” (Consiglio di Stato sez. VI sent. 231/2014).
L’operato del Comune sarebbe immune dai vizi denunciati dalla Soprintendenza, in quanto l’ente sub-delegato avrebbe correttamente ed approfonditamente espresso un giudizio di compatibilità, così che il parere favorevole alla sanatoria (reso peraltro consapevolmente ad integrazione di un primo analogo provvedimento annullato dalla Soprintendenza) risulterebbe motivato in quanto rapportato alle caratteristiche costruttive e di contesto relative al caso concreto ed al non contrasto delle stesse opere con il contesto paesistico e con le previsioni del PTP, concretizzando i passaggi per cui è addivenuto a tale conclusione, in particolare in relazione alla resa panoramica ed all’integrazione del manufatto nell’area.
La Soprintendenza, nell’ambito di un controllo di mera legittimità, dovrebbe evidenziare i profili del parere comunale reputati inidonei ad assolvere all’obbligo motivazionale, con l’avvertenza che tanto più il parere comunale reca motivazione, quanto più l’atto di annullamento dovrà essere analitico nel definire le ragioni dell’insufficienza, o comunque della contraddittorietà, di tale corredo esplicativo.
Il TAR non si sarebbe attenuto a determinati principi di diritto, decidendo in contrasto con la propria coeva giurisprudenza, secondo cui in caso di vincolo sopravvenuto all’abuso (nonché, nella circostanza, anche alla presentazione della domanda di condono), ai sensi dell’art.32, co. 1 e 2 L.n.47/85, occorre sì l’assenso dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, ma quest’ultima non potrebbe motivare il proprio dissenso facendo riferimento unicamente alla presenza del vincolo, dovendo piuttosto valutare la compatibilità del manufatto abusivo rispetto alle esigenze poste a fondamento del vincolo stesso (cfr. Consiglio di Stato, 3.1.2022, n.17; Tar Roma, 3.6.2020, n.5890; Tar Salerno, 4.9.2019, n.1486).
Il parere comunale, positivo alla sanatoria, avrebbe ben valutato il contesto paesaggistico, con motivazione congrua e basata su dati fattuali tanto veri da essere stati recepiti nel nuovo PTPR: correttamente il Comune di Rocca di Papa aveva rimarcato che la zona è ampiamente urbanizzata e l’edificio in parola si integra perfettamente nel paesaggio circostante, così come per l’appunto già evidenziato nel parere positivo del 2007, oggetto di illegittimo annullamento da parte della Soprintendenza.
E rroneità della sentenza altresì per non aver accolto il motivo 1 del ricorso per motivi aggiunti. Violazione degli artt. 5, 7 e 8 della legge 7.8.1990 n. 241, dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 4 del d.m. 13/06/1994 n. 495. Mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e del nominativo del responsabile del procedimento .
L’esercizio del potere di annullamento statale delle autorizzazioni paesistiche, in esito ad una fase amministrativa di secondo grado, necessita della comunicazione dell’avvio del procedimento all’interessato al fine di garantirgli la partecipazione al procedimento stesso (secondo termini e modalità disciplinati dalla Legge 241/1990) con eventuale introduzione di documentazione ed elementi di fatto ulteriori rispetto a quelli emersi dall’istruttoria comunale.
E rroneità della sentenza altresì per non aver accolto il motivo 2 del ricorso per motivi aggiunti. Violazione dell’art. 10 bis legge 7/8/1990 n. 241 e art. 97 cost. Mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
La Soprintendenza avrebbe adottato il decreto di annullamento senza fornire all’interessato la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza.
Erroneità della sentenza altresì per non aver accolto il motivo 8 del ricorso per motivi aggiunti. Violazione dell’art. 3 cost. Eccesso di potere per disparità di trattamento.
Per manufatti paragonabili a quelli in discorso sarebbe stato rilasciato definitivo parere favorevole ex art. 32 L. 47/1985, nulla opponendo il Ministero, con conseguente permesso in sanatoria, così che il provvedimento di annullamento a danno del ricorrente si sarebbe risolto in una illegittima disparità di trattamento, con conseguente illegittimità del provvedimento ministeriale ed erroneità della sentenza nella parte in cui non ha valutato e non ha accolto il relativo motivo di ricorso.
Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti hanno analiticamente controdedotto, concludendo per il rigetto del gravame.
All’udienza pubblica del 13 marzo 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto.
3. Il Collegio, in linea generale, rileva che, nel procedimento finalizzato al rilascio del condono edilizio per le opere realizzate in difetto del prescritto titolo abilitativo in zone sottoposte a vincolo, l’obbligo di acquisire il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, previsto dall’art. 32 della l. n. 47 del 1985, sussiste anche nei casi in cui la disciplina di salvaguardia della zona sia intervenuta in data successiva al completamento dei lavori, vale a dire allorquando, come nel caso di specie, l’immobile da sanare sia preesistente rispetto all’apposizione del vincolo.
In altri termini, l'amministrazione competente ad esaminare l'istanza di condono proposta ai sensi della l. 47/1985 deve acquisire il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sopravvenuto, la quale deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui esercita i propri poteri consultivi (cfr., ex multis, Cons. Stato, VI, 11 novembre 2024, n. 8994; Cons. Stato, VII, 25 giugno 2024, n. 5606; Cons. Stato, VI, 21 aprile 2023, n. 4073).
4. Il Comune di Rocca di Papa, in data 30 ottobre 2006, ha proposto il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985 per le opere relative al fabbricato per civile abitazione eseguite in Via delle Rose nell’anno 1983, ricadente in zona V/2 Aree Verdi di PRG ed in zona RP/8 del P.T.P. n. 9.
L’Amministrazione comunale - considerato che l’opera riguarda un intervento realizzato anteriormente al 1° ottobre 1983, per il quale è stata prodotta domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 47 del 1985 e ricade in zona V/2 Aree Verdi, Inedificabilità assoluta – ha istruito la pratica in senso favorevole, prescrivendo che l’immobile sia completato con il tetto per il quale, successivamente al rilascio del permesso di costruire in sanatoria, venga presentato un progetto di completamento e sia acquisito il relativo parere ai sensi del 5° comma dell’art. 1 della L.R. n. 59 del 1995.
La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per il Lazio, con decreto del 19 dicembre 2006, ha annullato il detto provvedimento dell’Amministrazione comunale del 30 ottobre 2006 per le seguenti ragioni:
- considerato che la località interessata dall’intervento sanato con il provvedimento comunale ricade in area dichiarata di notevole interesse ex lege 1497/1939 ai sensi del D.M. 24 aprile 1954;
- considerato che il PTP n. 9, il cui testo coordinato delle norme tecniche di attuazione è stato approvato con la delibera della Giunta Regionale 30 luglio 1999 n. 4480, classifica l’area interessata dall’intervento quale zona 8 - Boscata non compromessa e indica le seguenti prescrizioni e modalità d’uso: nelle zone boscate è ammesso solo il recupero di edifici esistenti, le relative opere fognanti ed idriche, la costruzione di abbeveratoi e rifugi per animali allo stato brado;
- considerato che il richiamo motivazionale al PTP non è sufficiente a giustificare il contrasto tra l’opera che si intende condonare ed i contenuti del vincolo, così come caratterizzati dalle disposizioni del piano territoriale paesistico;
- considerato che l’omesso esame del Piano territoriale paesistico e/o la non conformità dell’intervento realizzato con le relative prescrizioni costituiscono profili di illegittimità dell’atto adottato dall’Autorità delegata;
- considerato che non viene rispettato quanto stabilito dalla Regione Lazo nella L.R. n. 24 del 1998, integrata dalla L.R. n. 18 del 2004, art. 34 bis, che cita “le direttive di cui al comma 1 sono emanate … in relazione alla normativa dei P.T.P. approvati”;
- considerato altresì che, in tal modo, l’autorizzazione o il parere non adempiono all’obbligo legale di una motivazione esauriente e completa in ordine alla compatibilità dell’opera realizzata rispetto alla valenza del vincolo ed alla sua disciplina.
Il Comune di Rocca di Papa, con il successivo parere reso il 19 aprile 2007, ha ancora proposto il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 32 della L. n. 47 del 1985, integrando il parere espresso in data 30 ottobre 2006, avendo accertato che il fabbricato si può ritenere compatibile con le vigenti norme di tutela ambientali per i seguenti motivi:
- l’immobile è stato realizzato nell’anno 1983 ed è, pertanto, preesistente alla emanazione della legge n. 431 del 1985 con la quale veniva richiesto alle regioni di provvedere alla redazione di “piani paesistici” e “piano urbanistico-territoriali” mediante i quali sottoporre a specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio;
- le caratteristiche tipologiche e dimensionali del manufatto consistente in un edificio disposto su due livelli, di cui uno in parte interrato, su terreno in schermatura arborea (costituita dalle piante d’alto fusto tuttora presenti nell’area in esame), sono tali da far ritenere lo stesso conforme con i livelli di tutela previsti dalla legge 1497/1939 vigenti al momento dell’edificazione e, comunque, compatibili con quelli attuali;
- il livello di finitura è quello tipico degli edifici realizzati nel territorio dei Colli Albani, con coperture a tetto (in questo caso parziale), infissi in legno ed intonaci esterni di tipo tradizionale ai quali dovranno essere applicate tinteggiature naturali del colore delle terre;
- l’ambito territoriale nel quale è stato realizzato l’intervento risulta sensibilmente compromesso, con una consistente presenza insediativa, sia in riferimento a manufatti realizzati nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e delle norme di tutela ambientale, sia a manufatti avvalentisi di quanto disposto dalla legge n. 47 del 1985.
La Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Lazio, con provvedimento del 12 giugno 2007, ha annullato anche detto provvedimento del 19 aprile 2007, con cui il Comune di Rocca di Papa ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994 sulla domanda di sanatoria presentata dal sig. FO TI per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione in Comune di Rocca di Papa, località Via delle Rose, 45.
Il provvedimento è stato adottato:
- considerato che l’area interessata dall’intervento è assoggettata a vincolo paesistico ai sensi del D.M. 24 aprile 1954;
- considerato che il PTP n. 9, il cui testo coordinato delle norme tecniche di attuazione è stato approvato con la deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 1999, n. 4480, classifica l’area interessata dall’intervento quale Zona 8 “boscata” non compromessa e indica le seguenti prescrizioni e modalità d’uso:
nelle zone boscate è ammesso solo il recupero di edifici esistenti, le relative opere fognanti e idriche, la costruzione di abbeveratoi e rifugi per animali allo stato brado;
- lo stesso progetto pervenuto con parere favorevole dal Comune con determinazione n. 783/1985 è stato già oggetto di annullamento con D.S. 19/12/2006 e rispetto a tale decreto non vengono aggiunte altre motivazioni se non la data di realizzazione dell’abuso, antecedente al P.T.P, peraltro già valutata nel precedente annullamento e che, comunque, alla luce di quanto disposto dalla L.R. 24/1998 risulta non influente, in quanto la valutazione dee essere resa in base alla normativa P.T.P. approvati;
- considerato che il richiamo motivazionale al PTP non è sufficiente a giustificare il contrasto esistente tra l’opera che si intende condonare ed i contenuti del vincolo, così come caratterizzati dalle disposizioni del piano territoriale paesistico;
- considerato che l’omesso esame del Piano territoriale paesistico e/o la non conformità dell’intervento realizzato con le relative prescrizioni, costituiscono profili di illegittimità dell’atto adottato dall’autorità delegata;
- considerato che non viene rispettato quanto stabilito dalla Regione Lazio dalla L.R. 24 del 1998, integrata dalla L.R. 18 del 2024, art. 34, comma 2-bis, che cita “le direttive di cui al comma 1 sono emanate … in relazione alla normativa dei PTP approvati”;
- considerato altresì che, in tal modo, l’autorizzazione o il parere non adempiono all’obbligo legale di una motivazione esauriente e completa in ordine alla compatibilità dell’opera realizzata rispetto alle valenze del vincolo ed alla sua disciplina.
5. Le doglianze proposte dall’appellante in ordine al contenuto dei decreti di annullamento sono infondate.
5.1. La prospettazione da cui muove l’appellante non può essere condivisa, in quanto assume come premessa la mancata motivazione dei decreti di annullamento circa la incompatibilità dell’opera realizzata senza titolo edilizio rispetto al regime vincolistico dell’area.
Diversamente, il Collegio ritiene che sarebbe stata l’Amministrazione comunale a doversi esprimere in merito alla compatibilità dell’intervento realizzato rispetto al detto regime vincolistico.
La valutazione della Soprintendenza, infatti, è una valutazione di legittimità del parere comunale, non di merito, per cui spetta al Comune motivare in concreto il parere favorevole, laddove la Soprintendenza, come nel caso di specie, può correttamente annullare il parere favorevole comunale per insufficienza della motivazione.
In altri termini, l’organo statale ha il compito di valutare la legittimità dell’atto adottato dall’organo comunale, il quale deve orientare il proprio giudizio sulla concreta compatibilità dell’intervento abusivo realizzato in rapporto al vincolo sopravvenuto.
5.2. Nella fattispecie, con il primo decreto di annullamento, la Soprintendenza ha espressamente evidenziato la carenza di motivazione dell’atto annullato, atteso che il parere favorevole del Comune non ha svolto alcun giudizio di compatibilità dell’intervento realizzato con il regime vincolistico vigente.
La legittimità (rectius: la doverosità) di tale annullamento discende de plano dalla lettura del parere comunale del 30 ottobre 2006, in cui non vi è cenno della valutazione compiuta per esprimere il parere favorevole.
5.3. Il secondo decreto di annullamento della Soprintendenza, nonostante l’integrazione al parere espresso il 30 ottobre 2006, si rivela anch’esso esaustivamente motivato in ordine all’assenza della valutazione della compatibilità dell’opera abusivamente realizzata con il regime vincolistico ex DM del 24 aprile 1954 e con il regime vincolistico di cui PTP approvato con delibera della Giunta Regionale 30 luglio 1999, n. 4480.
Infatti, sebbene rispetto alle “integrazioni” formulate dal Comune nel parere del 19 aprile 2007, la Soprintendenza si sia limitata a far rilevare la non influenza della data di realizzazione dell’abuso, nelle altre “integrazioni”, relative alle caratteristiche tipologiche e dimensionali del manufatto, al livello di finitura ed all’ambito territoriale, l’Amministrazione comunale non è entrata comunque nel merito della compatibilità del manufatto rispetto al regime vincolistico in quel tempo vigente.
In proposito, occorre specificare come il decreto in contestazione abbia espressamente evidenziato che la zona interessata dall’intervento sia classificata dal PTP n. 9 come Zona 8 “boscata”, con determinate prescrizioni e modalità d’uso, essendo ammesso solo “il recupero di edifici esistenti, le relative opere fognanti e idriche, la costruzione di abbeveratoi e rifugi per animali allo stato brado”.
Pertanto, l’esame del Piano territoriale paesistico non può ritenersi effettivamente compiuto dal Comune nell’atto annullato dalla Soprintendenza e, di conseguenza, non risulta giustificata nel parere favorevole comunale la compatibilità tra l’opera oggetto dell’istanza di condono ed i contenuti del vincolo quali risultanti dalle disposizioni del PTP.
In conclusione, gli atti dell’Amministrazione comunale non hanno formulato le dovute valutazioni in ordine ai parametri in relazione ai quali l’organo competente avrebbe dovuto esprimere il giudizio di compatibilità
5.3. Il sindacato giurisdizionale di legittimità sugli atti impugnati deve essere compiuto sulla base del principio tempus regit actum, sicché eventuali disposizioni del PTP sopravvenute all’adozione degli atti stessi non assumono rilievo ai fini della definizione della controversia.
5.4. Sulla base di quanto esposto, le esaminate doglianze formulate dall’appellante devono essere disattese, mentre deve essere condivisa la statuizione del primo giudice, secondo cui: “ Sia nel primo annullamento che nel secondo, la Soprintendenza, in modo sostanzialmente vincolato, ha preso atto che le motivazioni dell’ente comunale non erano in grado di superare i limiti derivanti dal vincolo apposto sull’area ove è stata costruita l’opera di cui è causa, risultando entrambi i pareri comunali deficitari quanto alla descritta compatibilità dell’opera con l’ambito in cui si inseriva ”.
Va da sé che il riferimento al “modo sostanzialmente vincolato” non va inteso nel senso che la Soprintendenza ha esercitato un vincolato, ma nel senso che, a fronte del rilevato vizio di motivazione, l’esito non poteva che essere di annullamento dell’atto afflitto da quel vizio.
6. Le doglianze di carattere procedimentale sono parimenti da disattendere, in quanto:
- per quanto concerne l’omessa comunicazione di avvio del procedimento - a prescindere dal fatto che il procedimento, allorquando è giunto all’esame della Soprintendenza, era abbondantemente avviato - il provvedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto dello stesso non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;
- per analoghe ragioni deve ritenersi tale da non determinare l’illegittimità degli atti l’omissione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, atteso che la norma deve essere interpretata in senso sostanzialistico, vale a dire con riferimento all’effettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni dell’istante;
- la ratio dell’art. 21-octies, eloquente espressione dell’evoluzione del giudizio amministrativo dall’atto al rapporto, attraverso la dequotazione dei vizi formali dell’atto, infatti, è quella di garantire una maggiore efficienza all’azione amministrativa risparmiando antieconomiche ed inutili duplicazioni di attività, laddove il riesercizio del potere non potrebbe comunque portare all’attribuzione del bene della vita richiesto dall’interessato (Cons. Stato, VI; 4 febbraio 2021, n. 1041; Cons. Stato, IV, 11 gennaio 2019, n. 256);
- la lettura combinata degli artt. 10 bis e 21 octies, comma 2, L. n. 241/90, in definitiva, consente di escludere l’annullabilità del provvedimento, qualora, per la natura vincolata o per la dimostrata non modificabilità del suo contenuto dispositivo, in sede di riedizione del potere (nel caso di specie, il potere esercitato dalla Soprintendenza) non si potrebbe addivenire ad una decisione differente da quella concretamente adottata.
7. Per quanto attiene, infine, alla invocata disparità di trattamento, è sufficiente rilevare che la sussistenza di tale figura sintomatica dell’eccesso di potere implica l’identità delle situazioni messe in comparazione, il che, nel caso di specie, non è stato provato.
Ad ogni buon conto, a fronte di un’attività amministrativa legittima, l’eventuale diversa attività espletata nei confronti di situazioni del tutto analoghe, ove esistenti, non vizia affatto l’atto contestato.
Un’eventuale disparità, insomma, non può essere risolta estendendo il trattamento più favorevole a chi, pur versando in situazione analoga, sia stato legittimamente destinatario di un provvedimento lesivo della sua sfera giuridica (ex multis, Cons. Stato, VI, 15 gennaio 2025, n. 326).
8. In ragione di tutto quanto precede, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, sono poste a carico dell’appellante ed a favore delle Amministrazioni appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 9627 del 2023).
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore delle Amministrazioni appellate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO