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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/05/2025, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere istr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1701 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 13.3.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (20+20), vertente
TRA
(p.i.: , in persona del l.r.p.t. rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Daniele Rossi (c.f.: ), C.F._1
domiciliatario in Portici (NA) alla via Libertà, 80; appellante
E
(p.i.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Enrico De Crescenzo (c.f.:
) e dall'avv. Paolo Rajola Pescarini (c.f.: ), C.F._2 C.F._3 elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, Centro Direzionale via Giovanni
Porzio, Isola E/4 – Palazzo Fadi;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.400/2022 del Tribunale di Avellino, pubblicata in data 2.3.2022, nel proc. di primo grado n.3560/2019 r.g.
1 Conclusioni: come da verbale di udienza del 13.3.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 400 del 2022, depositata in data 2.3.2022, ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 468/2019 proposta da
[...]
in persona del l.r. (debitore principale) e dai Pt_1 Controparte_1 Parte_2
e nei confronti della ha dichiarato
[...] Parte_3 Controparte_2
esecutivo il decreto ed ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
A sostegno della decisione il tribunale ha argomentato che la opposizione era stata proposta oltre il termine di giorni 40 dalla rituale notifica del decreto ingiuntivo, in violazione dell'art. 644 c.p.c.; che la notifica, eseguita ai sensi degli artt. 140 e 145 c.p.c. e perfezionatasi per compiuta giacenza con specifico riferimento a quella fatta alla residenza anagrafica del legale rappresentante e dei due garanti, era rispettosa delle formalità ed il notificante aveva anche prodotto in giudizio la CAD, elemento necessario ai fini della verifica del perfezionamento della notifica postale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
Avverso questa sentenza ha proposto appello la affidato ad un unico articolato Parte_1
motivo di censura della sentenza così sintetizzabile: a)- omesso controllo del rispetto delle formalità di notifica prescritte agli artt. 140 e 145 c.p.c., b) -omessa verifica da parte dell'ufficiale giudiziario della residenza effettiva del destinatario;
omessa assunzione di informazioni presso gli enti comunali ed il territorio;
necessità di tenere conto anche degli esiti delle indagini penali su tale residenza, in appello documentate;
c) assenza dell'attestazione da parte dell'ufficiale giudiziario del compimento delle formalità; d) mancanza di prova della ricezione della raccomandata informativa (CAD).
Ha poi riproposto l'appellante tutti i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, da esaminare all'esito dell'accoglimento del primo motivo di appello e di declaratoria di ammissibilità della opposizione, non vagliati dal tribunale per intervenuta decisione in rito.
Ha resistito la esponendo che il tribunale aveva Controparte_2
correttamente esaminato la documentazione attestante la rituale notifica, rispettosa delle formalità ex art. 140 e 145 ed ha chiesto il rigetto dell'appello.
2.L'appello è infondato e va rigettato.
2.1-Il Tribunale ha ritenuto ritualmente perfezionata la notifica per compiuta giacenza in data 20.5.2019 nei confronti della almeno per quella eseguita nei confronti della Parte_1 persona fisica che rappresenta l'ente identificata nella sua qualità nell'atto notificato.
2 2.2-Il comma 1 dell'art. 145 c.p.c. dispone che la notifica alle persone giuridiche si esegue nella sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alle altre persone nel comma indicate;
prosegue prevedendo che la notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138,139, 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Il co.3 dell'art. 145 c.p.c. prevede, poi, che Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.
La giurisprudenza ha chiarito che In tema di notificazione degli atti processuali ad una società, il vano esperimento delle forme previste dall'articolo 145 commi uno e due c.p.c. consente l'utilizzazione di quelle previste dagli articoli 140 e 143, purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente non già all'ente in forma impersonale (Cass. 2017,
2232).
2.3- Nel caso in esame, il plico da notificare è stato consegnato all'ufficiale giudiziario che si è avvalso delle notifiche postali. Sono documentati in atti (cfr. cartoline e avvisi prodotti, unici documenti idonei ad attestare tempi e modalità delle notifiche) tentativi di notifica presso la società, sicché correttamente il tribunale ha dato prevalenza alla notifica eseguita presso la residenza anagrafica della persona fisica che rappresenta l'ente.
Infatti, quanto alla società, la notifica è stata indirizzata alla sede in Cantalupo del
Sannio, in persona del legale rappresentante (racc. n. 78776198754-7); in data 10.5.2019, data l'assenza del destinatario, è stato depositato il plico presso l'ufficio postale di Cantalupo del
Sannio, è stato immesso avviso in cassetta e di tali formalità se ne è data comunicazione al destinatario con raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito, spedita il 10.5.2019.
L'avviso non è stato ritirato nei 10 gg come da attestazione parimenti contenuta nel terzo riquadro a destra della cartolina. Poiché è pacifico che la notifica ex art. 140 c.p.c. non è applicabile alle società impersonali, il Tribunale ha correttamente verificato la notifica ad persona fisica che rappresenta l'ente, presso la sua residenza anagrafica Controparte_1
(Cantalupo del Sannio, via Taverna n. 138, racc. n. 78776198753-6); in data 10.5.2019, data l'assenza del destinatario, è stato depositato il plico presso l'ufficio postale di Cantalupo de
Sannio, è stato immesso avviso in cassetta e di tali formalità se ne è data comunicazione al destinatario con raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito, spedita il 10.5.2019.
L'opponente non ha ritirato l'avviso nei 10 gg, come da attestazione parimenti contenuta nel terzo riquadro a destra della cartolina, e la notifica si è perfezionata il 20.5.2019 per compiuta giacenza, come correttamente ritenuto dal tribunale.
3 La doglianza dell'appellante sull'omesso controllo del rispetto delle formalità prescritte agli artt. 140 e 145 c.p.c., è dunque, infondata, così come è destituita di fondamento la censura dell'assenza di attestazione da parte dell'ufficiale giudiziario del compimento delle formalità, che emergono dalla semplice visione della relata.
2.4- Quanto alla prova del perfezionamento della notifica, ha poi aggiunto il Tribunale:
L'opposto ha prodotto il ricorso notificato, il decreto ingiuntivo, le relate di notifiche e gli avvisi di ricevimento delle raccomandate a/r unitamente agli avvisi di ricevimento delle raccomandate che comunicano l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (cd. CAD); adempimento quest'ultimo ritenuto necessario, secondo sezioni unite
Cassazione n. 10012/ 2021 per provare il perfezionamento della notifica ai sensi della legge
890/1982. L'opposta ha dunque assolto l'onere probatorio circa la regolarità delle notifiche espletate nei confronti degli ingiunti i quali hanno spiegato opposizione tardivamente, notificandola solo in data 22/07/2019, dunque oltre il termine di 40 giorni previsto per legge.
Dalle argomentazioni sopra esposte ne deriva l'inammissibilità dell'opposizione.
2.5-Ribadito che l'ufficiale giudiziario si è avvalso dell'agente postale, con specifico riguardo alla notificazione postale, l'articolo 8 della legge n. 890/1982, espressamente richiamato dal tribunale, dopo aver previsto al comma 1 che, “se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato…presso il punto di deposito più vicino al destinatario”, al successivo comma 4 precisa che del tentativo di notifica del piego e del suo deposito “è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza…” e che l'avviso deve contenere, tra l'altro, “…l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato… (cd. seconda racc. informativa C.A.D.), con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente…”.
La notifica si perfeziona con il ricevimento effettivo della raccomandata informativa o, in ogni caso, trascorsi 10 gg dalla sua spedizione.
2.6-Inoltre, per consolidata giurisprudenza, in tema di notifica postale, qualora l'atto da notificare non venga consegnato al destinatario per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della notifica
4 può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso Part di ricevimento della raccomandata (della , non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione di detta raccomandata informativa (cfr Cassazione, sezioni unite., n.
10012/2021, e Cassazione, pronunce nn. 7086, 6352, 3017, tutte del 2024).
Part
La è stata ritualmente prodotta in primo grado per tutte le notifiche.
2.7- Nel caso in esame tutte le formalità sono state rispettate: consegna all'ufficiale giudiziario che si è avvalso dell'agente postale per notificare l'atto giudiziario;
destinatari temporaneamente assenti;
immissione in cassetta dell'avviso di deposito presso l'ufficio; spedizione raccomandata informativa e produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento anche di questa seconda racc.; mancato ritiro nei 10 gg attestato sulla cartolina.
La Cad, va ribadito, è stata ritualmente prodotta, a differenza di quanto sostiene l'appellante.
Le formalità sono attestate dall'ufficiale giudiziario in tutte le cartoline prodotte.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto perfezionata la notifica.
2.8-L'unica peculiarità che contraddistingue le notifiche in esame è che anche la seconda raccomandata è stata “immessa in cassetta”. Sotto tale profilo lamenta l'appellante che mancava la prova della effettiva ricezione della raccomandata informativa.
Tale questione è stata espressamente affrontata e risolta dalla corte di Cass. nella sentenza del 2024 n. 6853, che ha scrutinato un caso analogo a quello in esame: stante l'assenza del destinatario e di altri soggetti abilitati alla ricezione, l'agente postale dava notizia all'interessato del tentativo di recapito e del deposito dell'atto, inviando la prescritta raccomandata informativa (comunicazione di avvenuto deposito – Cad); poiché anche questa raccomandata non veniva recapitata, nuovamente per la temporanea assenza del destinatario e di altri legittimi consegnatari, l'agente postale lasciava un avviso nella cassetta della corrispondenza del contribuente, dando atto di tale adempimento nella ricevuta di ritorno poi restituita all'ufficio (barrata la casella “immesso avviso in cassetta”).
2.9-Argomenta la Corte che, quando tutte le formalità sono corrette, laddove anche la seconda racc., regolarmente prodotta, risulti immessa in cassetta per nuova assenza del destinatario, il procedimento notificatorio deve intendersi perfezionato.
Precisa la Corte (richiamando il proprio precedente contenuto nell'ordinanza n.
8895/2022) che in tali casi, poiché la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.”, e la notificazione si considera validamente
5 eseguita nei termini di cui sopra (10 giorni dal mancato ritiro) dovendosi solo produrre il giudizio tale seconda c.a.d..
2.10- Più nello specifico, ritiene la Corte che, quanto alla sorte della C.a.d. (seconda racc.), al fine di regolare una vicenda che altrimenti potrebbe portare al reiterarsi indefinito di successivi avvisi e depositi, la norma prevede soltanto che, in caso di assenza del destinatario,
l'avviso di deposito deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda “e pertanto l'agente postale, nel recapitare la raccomandata di avviso, ove non trovi il destinatario, non può far altro che procedere ad uno di tali incombenti, dandone atto nell'avviso di ricevimento della CAD”.
La Cassazione, dunque, ribadisce una regola, già affermata, finalizzata a salvaguardare il diritto del mittente a che l'iter notificatorio si perfezioni senza che l'eventuale assenza del destinatario possa divenire arbitra dell'esito positivo della notificazione stessa per un tempo assolutamente indefinito, essendo sufficiente che la CAD sia adeguatamente compilata (nella specie barrando la casella di ulteriore immissione in cassetta).
Il Tribunale ha, dunque, correttamente ritenuto perfezionata la notifica alla luce del contenuto delle relate e degli avvisi di ricevimento prodotti, il cui contenuto sostanzialmente richiama.
2.11- Peraltro, poiché la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, le attestazioni di essa, inerenti alle attività che l'ufficiale giudiziario certifica di avere eseguito, le dichiarazioni da lui ricevute (limitatamente al loro contenuto estrinseco ed indipendentemente dalla loro veridicità sostanziale) ed i fatti avvenuti in sua presenza, risultanti dall'atto da lui compilato, con le richieste modalità, nel luogo in cui è formato e che trovano riscontro nella relazione prevista dall'art. 148 c.p.c., sono assistite da fede pubblica privilegiata, ex art. 2700 c.c. (Cass., 9 giugno 1987, n. 5040; Cass., 1 giugno 1999, n. 5305; Cass., 20 luglio 1999, n. 7763; Cass., n.
13 dicembre 2018, n.32350), per contrastare la quale l'unico strumento è la querela di falso.
Con la conseguenza che tutte le ulteriori doglianze sulle attestazioni indicate in relata
(compresa quella sulla asserita inesistenza di una cassetta postale o dei nominativi sulla cassetta, sollevate solo in appello) sono inammissibili.
In definitiva, l'evenienza che l'ufficiale giudiziario nella relata non avesse dato atto delle formalità è smentita per tabulas; ogni questione sulla veridicità di quanto attestato dall'ufficiale giudiziario nella relata necessitava della querela di falso, con riferimento alle questioni verificatesi sotto la sua diretta sfera di percezione, o articolando prova tempestivamente in primo grado, in tutti gli altri casi (Cass. 2022, n. 25885).
6 2.12 -L'appellante pone poi questioni sulla residenza effettiva dell' diversa a CP_1 suo dire da quella anagrafica;
lamenta l'omessa verifica da parte dell'ufficiale giudiziario della residenza effettiva del destinatario, che doveva essere svolta assumendo informazioni presso gli enti comunali ed il territorio;
invoca a suo favore gli esiti di talune indagini penali, peraltro prodotti solo in appello.
Anche tale profilo di doglianza è del tutto infondato.
La regola è la notifica presso la residenza anagrafica nota;
solo se il notificante è a conoscenza, o avrebbe potuto esserlo con la dovuta diligenza, che il destinatario effettivamente risiede altrove, la notifica deve essere fatta presso il suo effettivo luogo di residenza, dimora o domicilio.
Nessun profilo di omessa diligenza è stato mai sollevato;
peraltro, il notificato (odierno appellante), laddove richiama esiti di indagini penali mai prodotti in primo grado
(sull'evenienza che la fosse una società “fantasma”) neppure si premura di indicare Parte_1
quale fosse il luogo di effettiva residenza del l.r. e/o la sede della società.
Laddove non possa addebitarsi al notificante l'inosservanza dell'obbligo di ordinaria diligenza nell'accertamento dell'effettiva residenza del destinatario, la notifica deve ritenersi eseguita correttamente presso la residenza anagrafica dello stesso (Cass. 2017 n. 30952). Da tale pronuncia emerge che la diligenza e la ricerca della residenza effettiva è compito riservato al notificante in prima battuta e poi all'ufficiale giudiziario. Ebbene, nessuna inosservanza di obblighi di diligenza è mai stata dedotta in primo grado in riferimento al notificante, che ha notificato alla sede della società pubblicizzata ed alla residenza anagrafica del legale rappresentante;
mentre, quanto all'ufficiale giudiziario, quanto indicato nella relata di notifica sull'esecuzione delle prescritte formalità notificatorie e sulla evenienza che quella fosse la residenza, salva la temporanea assenza del destinatario, può essere contestato solo con querela di falso, come esposto. L'ufficiale giudiziario è tenuto a fare ricerche ed interrogazioni solo in caso di assoluta irreperibilità, che dalla relata non emerge né è stata mai attestata.
3.Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate, in ragione dell'impegno difensivo prestato e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022 (tenendo conto del valore della causa - ricompreso nello scaglione da € 26.000,00 ad € 260.000,00 -nei valori minimi in considerazione del valore vicino all'importo iniziale di scaglione), in € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 1.081,05 per la trattazione (€ 2.163,00 per la fase
7 della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e € 2.552,00 per la fase decisoria.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite, liquidate in € 6.078,5, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l- bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.4.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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