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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 11/02/2026, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2357/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DA ANTONIO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13977/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250018218278000 TASSA POSSESSO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1585/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, a mezzo del suo procuratore costituito, con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – SC ed alla Regione Campania, impugnava la cartella di pagamento n. 07120250018218278000, per Tassa automobilistica, anno 2019, per l'importo complessivo di Euro 80,20, notificata in data
8/05/2025.
La parte ricorrente eccepiva: 1) l'omessa/irrituale notifica di legittimazione presupposto e sottostanti alla cartella di pagamento impugnata;
2) la violazione delle norme dello Statuto del Contribuente ed art. 24 della Costituzione;
3) la nullità della cartella impugnata per omessa notifica dell'avviso bonario;
nel merito:
4) la violazione degli artt. 17 e 25 del D.P.R. n. 602/1973: la decadenza per ritardata iscrizione nei ruoli esattoriali;
5) la prescrizione/decadenza della procedura di riscossione a mezzo ruolo;
6) l'omessa/ irrituale notifica dei titoli di legittimazione presupposti e sottostanti.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese del giudizio;
oltre i compensi professionali con attribuzione al difensore antistatario;
la discussione in pubblica udienza.
L'Agenzia delle Entrate – SC, a mezzo del suo difensore, si costituiva in giudizio in data
8/09/2025, e con comparsa di risposta rappresentava la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla pretesa creditoria;
in ordine alla mancata notifica degli atti precedenti;
in merito alla sottoscrizione del ruolo;
in ordine alla notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'atto impugnato ed all'eccepita prescrizione/decadenza tutte riferibili all'Ente impositore Regione Campania.
La sospensione dei termini a seguito dell'emanazione della normativa emergenziale.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese e delle competenze di causa, con distrazione a favore del difensore, che si dichiarava antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto merita accoglimento. Esaminati gli atti e valutate le argomentazioni, considerato che il ricorrente ha fornito elementi validi a sostenere le proprie eccezioni, accoglie le richieste avanzate dallo stesso.
Notoriamente il processo tributario è processo di impugnazione di un atto.
Ne consegue che se da un punto di vista formale la veste di attore è attribuita al ricorrente, il quale impugna l'atto investendo il Giudice della cognizione della lite, sul piano sostanziale occorre riconoscere che attore è, in realtà, l'Ufficio impositore. Ciò in quanto l'atto impugnato delimita i fatti costituitivi della pretesa tributaria e costituisce titolo e causa per l'azione, quindi, è chiaro che il ricorrente è qualificabile come convenuto sostanziale e, di conseguenza, attore solo dal punto di vista procedimentale.
Ciò, si riflette su una serie di istituti, primo fra tutti quello concernente la ripartizione dell'onere della prova, che conduce ad individuare, nella fattispecie, la parte gravata dall'onere di dimostrare, anche in sede processuale, la fondatezza delle sue richieste, cosa che ha effettuato.
È da rilevare che la Regione Campania non risulta costituita.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, il ricorso è da accogliere.
Infine, per le spese processuali, motivi di opportunità ed equità consigliano di dichiararle integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 546/92 ed ai sensi dell'art. 92 del c. p. c. .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Napoli il 29/01/2026
IL GIUDICE UNICO
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DA ANTONIO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13977/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250018218278000 TASSA POSSESSO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1585/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, a mezzo del suo procuratore costituito, con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – SC ed alla Regione Campania, impugnava la cartella di pagamento n. 07120250018218278000, per Tassa automobilistica, anno 2019, per l'importo complessivo di Euro 80,20, notificata in data
8/05/2025.
La parte ricorrente eccepiva: 1) l'omessa/irrituale notifica di legittimazione presupposto e sottostanti alla cartella di pagamento impugnata;
2) la violazione delle norme dello Statuto del Contribuente ed art. 24 della Costituzione;
3) la nullità della cartella impugnata per omessa notifica dell'avviso bonario;
nel merito:
4) la violazione degli artt. 17 e 25 del D.P.R. n. 602/1973: la decadenza per ritardata iscrizione nei ruoli esattoriali;
5) la prescrizione/decadenza della procedura di riscossione a mezzo ruolo;
6) l'omessa/ irrituale notifica dei titoli di legittimazione presupposti e sottostanti.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese del giudizio;
oltre i compensi professionali con attribuzione al difensore antistatario;
la discussione in pubblica udienza.
L'Agenzia delle Entrate – SC, a mezzo del suo difensore, si costituiva in giudizio in data
8/09/2025, e con comparsa di risposta rappresentava la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla pretesa creditoria;
in ordine alla mancata notifica degli atti precedenti;
in merito alla sottoscrizione del ruolo;
in ordine alla notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'atto impugnato ed all'eccepita prescrizione/decadenza tutte riferibili all'Ente impositore Regione Campania.
La sospensione dei termini a seguito dell'emanazione della normativa emergenziale.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese e delle competenze di causa, con distrazione a favore del difensore, che si dichiarava antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto merita accoglimento. Esaminati gli atti e valutate le argomentazioni, considerato che il ricorrente ha fornito elementi validi a sostenere le proprie eccezioni, accoglie le richieste avanzate dallo stesso.
Notoriamente il processo tributario è processo di impugnazione di un atto.
Ne consegue che se da un punto di vista formale la veste di attore è attribuita al ricorrente, il quale impugna l'atto investendo il Giudice della cognizione della lite, sul piano sostanziale occorre riconoscere che attore è, in realtà, l'Ufficio impositore. Ciò in quanto l'atto impugnato delimita i fatti costituitivi della pretesa tributaria e costituisce titolo e causa per l'azione, quindi, è chiaro che il ricorrente è qualificabile come convenuto sostanziale e, di conseguenza, attore solo dal punto di vista procedimentale.
Ciò, si riflette su una serie di istituti, primo fra tutti quello concernente la ripartizione dell'onere della prova, che conduce ad individuare, nella fattispecie, la parte gravata dall'onere di dimostrare, anche in sede processuale, la fondatezza delle sue richieste, cosa che ha effettuato.
È da rilevare che la Regione Campania non risulta costituita.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, il ricorso è da accogliere.
Infine, per le spese processuali, motivi di opportunità ed equità consigliano di dichiararle integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 546/92 ed ai sensi dell'art. 92 del c. p. c. .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Napoli il 29/01/2026
IL GIUDICE UNICO