Art. 7.
La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la collaborazione delle autorita' sanitarie per quanto di loro competenza.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 4 giugno 2010, n. 96 ha disposto (con l'art. 30, comma 8) che "Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, e' abrogata la legge 13 maggio 1966, n.356 ".
La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la collaborazione delle autorita' sanitarie per quanto di loro competenza.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 4 giugno 2010, n. 96 ha disposto (con l'art. 30, comma 8) che "Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, e' abrogata la legge 13 maggio 1966, n.356 ".