Articolo 7 della Legge 13 maggio 1966, n. 356
Articolo 6Articolo 8
Versione
25 giugno 1966
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Versione
10 luglio 2010
Art. 7.
La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la collaborazione delle autorita' sanitarie per quanto di loro competenza.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 4 giugno 2010, n. 96 ha disposto (con l'art. 30, comma 8) che "Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, e' abrogata la legge 13 maggio 1966, n.356 ".
Entrata in vigore il 10 luglio 2010