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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/05/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice Teresa Valeria Grieco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1428 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2012 e vertente TRA
(C.F. ), in proprio e in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Federico Nicotera n. 29, presso lo studio
[...] degli avv.ti Teresa Guadagnuolo e Roberto Battimelli, che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti in atti;
attrice e convenuta in riconvenzionale CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Controparte_1 C.F._2
(CZ), via Anile n. 3 presso lo studio dell'avv. Anna Muraca, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Carlo Isabella e all'avv. Gianfranco Spinelli, in virtù di procura in atti;
convenuto in riconvenzionale NONCHE' CONTRO (C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia ed Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), in Via A. Anile n.3, presso lo studio dell'avv. Domenico Folino, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Gianpaolo Russo;
convenuta NONCHE' CONTRO
(C.F. ) Persona_1 CodiceFiscale_4 convenuto contumace
OGGETTO: usucapione CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 4.12.2024 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, cl. 33 e convenivano Persona_1 Parte_1 dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme (classe 1937) e (classe 1934) Controparte_1 Controparte_2
– germani di (classe 1933) - e per quanto di ragione anche contro il Sig. (classe Per_1 Persona_1
1943) -germano di (classe 1903) -, al fine di sentir dichiarare l'intervenuta usucapione, da parte Per_2 degli attori, della proprietà esclusiva di beni immobili in Lamezia Terme, beni rientranti nell'eredità dei defunti coniugi (classe 1903, deceduto nel 1991) e (classe 1912 deceduta Persona_3 Persona_4 nel 2003), genitori di (classe 1933), (classe 1937) e (classe 1934). In particolare, Per_1 CP_1 CP_2 rivendicavano l'usucapione dei seguenti beni: - porzione di fabbricato rurale, di cui al foglio di mappa 46, particella 1003 sub 1 del Catasto Terreni e/o fabbricati del Comune di Lamezia terme per come derivante dalla riclassificazione della particella 269 asseverato alla categoria “Unità collabbenti”; - beni individuati al foglio di mappa 46, particella 270, particella 377, particella 418 e 419 e foglio di mappa 98 particella 901 e particella 903. Sostenevano che tali beni fossero stati di proprietà dei genitori di cl. Persona_1
33, e , nonché di cl. 1943 – fratello di Persona_3 Persona_4 Persona_1 Persona_3 cl. 1903. Si costituiva in giudizio cl. 37, il quale contestava la domanda degli attori e spiegava Controparte_1 domanda riconvenzionale nei confronti di cl. 33 e cl. 34, chiedendo che Persona_1 Controparte_2 venisse dichiarata l'usucapione in suo favore della casa familiare in Lamezia Terme, Via Umbria n. 12, in catasto al foglio 18, particella 569 (bene diverso rispetto a quelli della citazione); chiedeva altresì si procedesse alla divisione dell'asse ereditario dei coniugi e , privilegiando Persona_3 Persona_4 le attuali detenzioni e tenendo conto delle quote spettanti agli eredi in forza della successione legittima e testamentaria dei defunti. Si costituiva in giudizio anche la quale contestava il contenuto dell'atto di citazione, Controparte_2 aderiva alle argomentazioni di e si dichiarava disponibile ad un accordo che prevedesse Controparte_1 la divisione del patrimonio ereditario nel rispetto delle quote da assegnare ai singoli germani. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda degli attori, e chiedeva di procedere alla divisione dell'asse ereditario. In seguito al decesso dell'attore cl. 33, il giudizio veniva interrotto e successivamente Persona_1 riassunto da in proprio e in qualità di erede di . Parte_1 Persona_1
Il processo veniva istruito con la produzione documentale delle parti e con l'escussione dei testimoni. Gli eredi di cl. 33 – destinatari della citazione in riassunzione – sono rimasti contumaci. Persona_1
All'udienza del 4 dicembre 2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE Le domande su cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sono le seguenti: 1) domanda di usucapione spiegata da in proprio e in qualità di erede di Parte_1 Per_1
;
[...]
2) domanda di usucapione spiegata da;
Controparte_1
3) domanda di divisione ereditaria formulata da . Controparte_1
Tanto premesso, entrambe le domande di usucapione sono infondate e vanno, pertanto, rigettate. Invero, un consolidato orientamento della Cassazione (Sez. II 05/07/2013 n. 11878), indica in modo chiaro e preciso quali debbano essere le condizioni per l'acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione: “occorre la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il periodo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria della cosa”. In particolare, con riferimento all'usucapione di beni ereditari, si è affermato che il coerede può usucapire l'altrui quota indivisa della cosa comune dimostrando l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso ma di possesso esclusivo (uti dominus) e senza opposizione per il tempo prescritto dalla legge, senza la necessità di compiere atti di interversio possessionis alla stregua dell'art. 1164 c.c., potendo, invece, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa, incompatibili con il permanere del compossesso altrui (Cass. n. 16841/05, n. 10294/90). Più recentemente, la Corte di Cassazione ha precisato che “il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. A tale riguardo non è univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione iuris tantum che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse anche degli altri coeredi” (ex plurimis, Cass. 22444/2019; Cass. 966/2019; Cass. 04/05/2018, n. 10734; Cass. 25/03/2009, n. 7221). Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, dunque, ai fini dell'usucapione dei beni ereditari, non è necessaria la prova di un atto di interversione del possesso ma occorre la prova del possesso ad excludendum, vale a dire una situazione nella quale il rapporto materiale del coerede con i beni ereditari sia tale da escludere gli altri coeredi dalla possibilità di analogo rapporto. Nel caso di specie, tale prova di possesso ad excludendum non è stata fornita né da parte attrice né dal convenuto in riconvenzionale. È circostanza incontestata, invero, nonché ammessa da tutte le parti, che i beni oggetto del presente giudizio sono beni ereditari, in quanto originariamente di proprietà dei coniugi e Persona_3 Persona_4 nonché, in parte, di cl. 43, fratello di . Persona_1 Persona_3
Orbene, l'aver posseduto i beni ereditari per cui è causa provvedendo alla relativa gestione, sia coltivando i terreni e ricavando dagli stessi i frutti, sia provvedendo alla manutenzione ordinaria, sia versando i tributi e onerandosi delle spese ordinarie e straordinarie, sono tutte attività che, per quanto sintomatiche del possesso esercitato, non sono di per sé idonei a comprovare la volontà di escludere dal pari compossesso gli altri coeredi, sussistendo, di contro, al riguardo una presunzione "iuris tantum" che i possessori abbiano agito nella qualità di coerede e che abbiano anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi. Per quanto sopra esposto, la domanda di usucapione va rigettata, non avendo né l'attore né il convenuto in riconvenzionale comprovato il possesso ad excludendum. Va invece dichiarata improcedibile la domanda riconvenzionale con cui parte convenuta ha chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni in questione. Preliminarmente, occorre evidenziare la non necessità di sottoporre al contradditorio delle parti, ex art. 101 comma 2 c.p.c., la questione rilevata d'ufficio, relativa alla improcedibilità della domanda. Infatti, come evidenziato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101 comma 2 c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto. Il giudice è infatti tenuto a promuovere il contraddittorio solo quando le questioni rilevate d'ufficio implicano la necessità di acquisire nuove prove o di valutare il materiale probatorio sotto una luce differente, non già quando si tratta di questioni di puro diritto, le quali possono essere decise sulla base delle norme giuridiche applicabili e dell'interpretazione delle stesse (da ultimo, a titolo esemplificativo, Cass. civ. sez. III, 18/03/2025, n. 7200; Cass. civ. sentenza n. 822 del 2024). Nel caso di specie, a venire in rilievo è una questione squisitamente giuridica, che non introduce alcun ulteriore elemento di fatto e neppure di diritto rispetto a quelle sottese alla domanda formulata. Invero, il convenuto, su cui gravava l'onere, non ha prodotto alcun documento dimostrativo della titolarità in capo ai defunti e dei beni di cui ha chiesto la divisione. Persona_3 Persona_4
Sul punto il Tribunale ritiene di aderire a quanto affermato dalla Corte d'Appello di Roma nella sentenza n.° 2480 del 2011, che ha stabilito testualmente: “La soluzione adottata con la sentenza impugnata è in effetti conforme ad un indirizzo che il Tribunale di Roma ha ribadito in assai numerose occasioni e che si riassume nella massima secondo cui: "L'omessa rituale produzione dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore, ovvero di relazione notarile sostitutiva, è indispensabile per verificare la sussistenza di condizioni dell'azione di divisione, quali la sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio, e l'esistenza di altri eventuali litisconsorti necessari (creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione) ex art. 1113 c.c. e art. 784 c.p.c.; di conseguenza, in difetto della suddetta tempestiva produzione, è inammissibile in radice la domanda di divisione ereditaria". Il menzionato indirizzo trova fondamento, oltre che sulla regola generale secondo cui la divisione può essere domandata soltanto da ciascuno dei coeredi (articolo 713 c.c.) ovvero dei comunisti (articolo 1111 c.c.), sicché l'esistenza della menzionata qualità costituisce indispensabile condizione dell'azione, la cui ricorrenza va verificata d'ufficio, sul principio dell'universalità della divisione, del quale è espressione l'articolo 784 c.p.c., ove è stabilito che le domande di divisione ereditaria e di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proposte in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono, avuto riguardo al disposto dell'articolo 1113 c.c. Pertanto, incombendo dunque sul giudice adito con la domanda di divisione la doverosa verifica officiosa, per un verso, della qualità di coerede - comunista in capo a colui il quale formula la domanda, nonché, per altro verso, dell'integrità del contraddittorio, con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari, è indispensabile che la parte attrice depositi la documentazione a tal fine necessaria: la medesima documentazione, in breve, che occorre al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo) per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall'articolo 567 c.c., ossia l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, o, altresì, un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Documentazione, quella indicata, per l'appunto necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri (e non semplicemente beni tra le parti incontestatamente propri) e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari. La documentazione necessaria alla esatta individuazione e proprietà del bene ed all'accertamento della eventuale esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 113 c.c., acquista particolare rilevanza, altresì, per l'individuazione delle modalità esecutive della divisione e, segnatamente, per l'accertamento sulla eventuale commerciabilità dei beni. E, in definitiva, in assenza di certezza sulla proprietà degli stessi e sull'assenza di vincoli o pregiudizi, conseguibile solo attraverso idonea documentazione, non è possibile dunque adottare alcuna statuizione in merito, sicché la domanda va dichiarata improcedibile”. Nel caso di specie, nessun documento probante la proprietà dei beni immobili in capo al de cuius Per_1
e alla de cuius e, quindi, alle parti al momento della instaurazione del presente
[...] Persona_4 giudizio, è stato prodotto dal convenuto in riconvenzionale , che non ha prodotto alcuna Controparte_1 documentazione ipocatastale né i titoli di provenienza dei beni in capo ai de cuius. Pertanto, considerata la perentorietà dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., che comporta la non prorogabilità degli stessi e la rilevabilità d'ufficio, da parte del giudice, della loro violazione (Cass. S.U. n. 8203/05), la domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione ereditaria va dichiarata improcedibile. La soccombenza reciproca dovuta al rigetto della domanda principale e di quelle riconvenzionali giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, così provvede: 1) respinge la domanda di usucapione di Parte_1
2) respinge le domande riconvenzionali del convenuto;
Controparte_1 3) dichiara improcedibile la domanda di divisione;
4) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 28 maggio 2025.
Il giudice Teresa Valeria Grieco