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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5491/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Giudici;
Dott.ssa Gabriella Pompetti Presidente rel./est.
Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 5491/2022, trattenuta in decisione alla udienza del
11/07/2024, scaduti in data 30/10/2024 i termini concessi alle parti ex art. 190 c.p.c. (ante riforma
Cartabia), e promossa da:
(P.Iva ) con sede legale a 20135 Commessaggio (MN) in Parte_1 P.IVA_1
Via De Gasperi n. 37, in persona del legale rappresentante, sig. (C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliata a 41121 Modena (MO) in Via A. Nardi n. 5 presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Francesco Severi (cod. fisc.: ) (Fax: 059221630 – Pec: C.F._2
il quale la difende in virtù di mandato in calce all'atto di Email_1
citazione notificato in data 18/11/2022 e depositato in data 22/11/2022;
-attrice-
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante signor , con CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
sede a NT (DOC. 1), rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Lupetti del Foro di Fermo
pagina 1 di 25 (C.F. - PEC giusta delega allegata alla comparsa di C.F._3 Email_2
costituzione e risposta depositata in data 28/02/2023, ai fini di questo giudizio elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore, in via Correggio 3B, Porto San Giorgio (63822 FM) fax
0734673708 – PEC Email_2
-convenuta-
OGGETTO: “azione di accertamento della titolarità di disegno comunitario ex art. 38 c.p.i, azione di rivendica
di disegno comunitario esercitata ex art. 118 comma 3 lett.a) c.p.i.; azione inibitoria ex art. 124 c.p.i.; azione di
risarcimento danni ex art. 125 c.p.i. e art. 2600 c.c.; azione risarcitoria per recesso del committente ex art. 1671
c.c.; azione di accertamento di risoluzione consensuale del contratto;
domande riconvenzionali della convenuta”.
CONCLUSIONI
Alla udienza del 11/07/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale (e fogli separati depositati in data 06 e 09 luglio del 2024) da intendersi ovi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato tramite pec in data 18/11/2022 la società conveniva in Parte_1
giudizio la società rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale in CP_1
via principale:
- accertare e dichiarare che il diritto alla registrazione del disegno di cui al capo 28 della premessa in fatto del
presente atto spettava a e, per l'effetto, trasferire in capo alla stessa la titolarità dell'attestato di Parte_1
registrazione UE n. 008854467-0002 rilasciato a OL s.r..l. in data 17 febbraio 2022, a far data dalla
presentazione dell'istanza di registrazione presentata il 9 febbraio 2022;
- ordinare, ex art. 124, comma 1, c.p.i., l'immediato ritiro dal commercio dei prodotti e dei materiali
promozionali di recanti il disegno di cui al capo 28 della premessa in fatto del presente atto, nonché CP_1
ordinare, ex art. 124, comma 3, c.p.i. la successiva distruzione di siffatti prodotti e materiali pubblicitari,
estendendo il medesimo provvedimento anche ai prodotti e/o materiali promozionali eventualmente detenuti da
terzi rivenditori;
- disporre a carico di ex art. 124, comma 2, c.p.i. una penale non inferiore ad €. 2.000,00 o ad altra cifra CP_1
che codesto Tribunale riterrà congrua, per ogni violazione e/o giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando
provvedimento di inibitoria, ritiro dal commercio e distruzione;
pagina 2 di 25 - condannare al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice, ex artt. 125 c.p.i. e 2600 c.c., nella CP_1
misura che verrà quantificata nel prosieguo del presente giudizio o, comunque, che verrà stabilita in via
equitativa da codesto Ill.mo Tribunale;
- ordinare, ex artt. 126 c.p.i. e 2600 c.c., la pubblicazione dell'emananda sentenza su tre quotidiani a tiratura
nazionale a cura dell'attrice ed a spese di CP_1
in ogni caso:
- condannare a corrispondere a la somma di €. 78.576,03 o quella diversa, maggiore o CP_1 Parte_1
minore, che risultasse dovuta per le ragioni esposte in narrativa oltre agli interessi di mora dalla data di notifica
del presente atto al saldo e quelli di cui all'art. 1284 c.c. al saldo.
Con la vittoria delle spese e competenze di lite oltre alle spese generali, all'Iva e al c.p.a. come per legge” (cfr.
conclusioni rassegnate in citazione, sono state confermate nella memoria depositata in data 14/03/2023
con la quale società attrice chiedeva anche il rigetto di tutte le domande riconvenzionali avanzate dalla convenuta siccome infondate in fatto e in diritto. Alla prima udienza del 23/03/2023 la difesa attorea formulava la seguente domanda: “accertare e dichiarare che il contratto per cui è causa fra e Pt_1
si è risolto per mutuo dissenso”; Con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. la difesa CP_1
attorea espressamente domandava: “alternativamente in via del tutto subordinata - accertare e dichiarare che il
Con contratto di cui è causa si è risolto per mutuo dissenso delle parti e, per l'effetto, condannare a corrispondere
a la somma di €. 13.313,74 o quella diversa, maggiore o minore, che risultasse dovuta per le ragioni Parte_1
esposte in narrativa oltre agli interessi di mora dalla data di messa in mora (4 ottobre 2022) e quelli di cui all'art.
1284 c.c. al saldo”. Le predette conclusioni sono state poi riportate e confermate all'udienza del
11/07/2024 come da separato foglio depositato in data 09/07/2024).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata (tempestivamente ex art. 166 c.p.c.) in data
28/02/2023 si costituiva in giudizio la società rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza,
IN VIA PRELIMINARE: autorizzare la convenuta ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa per CP_1
integrare il contraddittorio: (C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore, con sede legale in Commessaggio, via Alcide De Gasperi 27 (46010 MN); e di conseguenza chiede
che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di
consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in
giudizio;
pagina 3 di 25 IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: rigettare le domande proposte dall'attrice poiché infondate Parte_1
in fatto e in diritto.
IN VIA RICONVENZIONALE
a)- accertare e dichiarare la si è resa gravemente inadempiente al contratto con la avente Parte_1 CP_1
ad oggetto la somministrazione (fornitura continuativa) di tappetini igienici per cani a marchio “YOU & ME”
come descritti in narrativa (tappeti a 5 strati, a trama goffrata, con l'aggiunta di polimeri ultra assorbenti – v.
DOC. 11-bis);
b)- per l'effetto condannare la al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale da essa Parte_1
causati alla nella misura che verrà accertata nel corso dell'istruttoria, previa se del caso CTU contabile CP_1
sul quantum.
c)- accertare e dichiarare che le condotte poste in essere dalla e dalla descritte in Parte_1 Controparte_3
narrativa integrano atti di concorrenza sleale nei confronti della ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c.; CP_1
d)- per l'effetto condannare la e la in solido a risarcire i danni da concorrenza Parte_1 Controparte_3
sleale da esse causati alla nella misura che verrà accertata nel corso dell'istruttoria, previa se del caso CP_1
CTU contabile sul quantum.
e)- ordinare ex art. 2600 comma 2 c.c. la pubblicazione dell'emananda sentenza di condanna di sul Pt_1
quotidiano IL SOLE 24 ORE sia in versione cartacea che on1line (per la durata di 30 giorni) a cura della
[...]
CP_ e a spese della e della f)- In ogni caso condannare la e la Parte_1 Controparte_3 Parte_1
in solido a rifondere spese e onorari di difesa del presente giudizio, oltre alle spese generali Controparte_3
(15%), CPA e IVA come per legge” (cfr. conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta;
alla prima udienza del 23/03/2023 la difesa della convenuta dichiarava di voler precisare la domanda riconvenzionale nel modo seguente: “A- accertare e dichiarare che la si è resa gravemente Parte_1
inadempiente al contratto con la avente ad oggetto la somministrazione (fornitura continuativa) di CP_1
tappetini igienici per cani a o con altri marchi, aventi le caratteristiche descritte in Controparte_4
narrativa (tappetini a cinque strati a trama groffata, con l'aggiunta di polimeri ultra assorbenti- vedi doc. n. 11
bis”” confermate nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.; come si dirà meglio infra alla udienza di p.c. la difesa ha espressamente rinunciato alle domande avanzate ex art. 2598 c.c. e a quelle correlate. Infatti precisava le conclusioni come da separato foglio depositato in data 06/07/2024
nel modo seguente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, in via principale: rigettare
le domande proposte dall'attrice poiche infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale: Parte_1
(a)- accertare e dichiarare che la si e resa gravemente inadempiente al contratto avente ad Parte_1 pagina 4 di 25 oggetto la fornitura alla di tappetini igienici per cani a marchio “YOU & ME”, di cui all'ordine CP_1
trasmesso dalla in data 13/02/2021 (doc. 17) e in data 2 marzo 2021 (doc. 18) (tappeti a 5 strati, a CP_1
trama goffrata, con l'aggiunta di polimeri ultra assorbenti – v. DOC. 11-bis); (b)- e per l'effetto condannare la
l risarcimento del danno da inadempimento contrattuale da essa causati alla nella Parte_1 CP_1
misura risultante all'esito dell'istruttoria, disponendo se del caso CTU contabile sul quantum risarcibile. (c)- In
ogni caso condannare la a rifondere alla spese e onorari di difesa del presente Parte_1 CP_1
giudizio, oltre alle spese generali (15%), CPA e IVA come per legge. Questa difesa non accetta il contraddittorio
su eventuali nuove domande o eccezioni avversarie”).
Con decreto Presidenziale n. 98/2023 la causa veniva assegnata alla Sezione Impresa e veniva designato quale G.I. il Giudice dott.ssa Pompetti Gabriella.
Con decreto del 15/03/2023 il G.I. riteneva di “di non autorizzare la chiamata in causa della società CP_3
- nelle vesti di co-autore unitamente alla società attrice delle condotte concorrenziali secondo quanto dedotto
[...]
nella citata comparsa- in quanto la chiamata in causa della predetta società (che non è litisconsorte necessario)
fondata su una asserita responsabilità solidale dell'attrice (ex art. 2055 c.c.) determinerebbe un ampliamento del
thema decidendum del presente giudizio (già di per sé complesso) con conseguente quanto prevedibile
allungamento dei tempi di definizione della controversia;
al riguardo si richiama quanto affermato dalla S.C. (cfr.
fra le tante anche in motivazione, Cass. 2022 n. 2331, Cass. 2015 n. 9570, Cass. n. 7406/2014)” (cfr. decreto in atti che il Collegio condivide e conferma integralmente).
Alla prima udienza del 23/03/2023 il G.I. autorizzava il formale deposito da parte dell'avv. Severi della nota già depositata in data 14/03/2023 quale parte integrante del verbale;
assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e fissava per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 19/10/2023 (cfr. verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato).
Le parti provvedevano al deposito delle relative memorie.
Con ordinanza emessa fuori udienza in data 03/11/2023 il GI ammetteva esclusivamente la prova per testi richiesta dalla convenuta e la prova contraria richiesta dalla attrice, rigettando tutte le altre richieste istruttorie (cfr. ordinanza in atti che ivi si richiama e conferma integralmente).
Alla udienza del 18/01/2024 sono stati escussi i testi ammessi (cfr. relativo verbale).
Si giungeva così alla udienza del 11/07/2024 (a seguito di rinvio richiesto dalla difesa di parte convenuta, cfr. decreto del 30/04/2024) ove fatte precisare le rispettive conclusioni venivano assegnati i termini massimi per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica (entrambe le difese hanno provveduto al rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica). pagina 5 di 25 All'esito il GI riservava di riferire al Collegio per la decisione (vedasi relativo verbale di udienza).
Orbene ciò sinteticamente ma doverosamente riportato e passando all'esame del merito della causa questo Tribunale ritiene che tutte le domande attoree siano infondate e come tali vanno integralmente rigettate.
Va parimenti rigettala la domanda riconvenzionale avanzata dalla difesa di parte convenuta.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad esporre.
Come già sopra anticipato la società attrice -in via principale- ha esercitato l'azione di cui all'art. 118
comma 3 lett. a) diretta ad ottenere il trasferimento in suo favore dell'attestato di registrazione del disegno UE n. 008854467- 0002 deducendo di aver diritto, ai sensi dell'art. 38 c.p.i., alla registrazione del predetto disegno (registrato dalla OL s.r..l. in data 17 febbraio 2022), quale società committente e quindi in qualità di avente diritto del sig. titolare dell'agenzia grafica PH2 LAB di Controparte_5
Bologna, autore materiale dello stesso.
A fondamento della domanda la difesa attorea (nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del
thema disputandum, vedasi -quindi- atto di citazione e memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1
c.p.c.) ha dedotto – in sintesi e per quanto d'interesse- che:
- già a partire dal 2012, iniziava a produrre alcuni articoli (segnatamente tappetini ultra Pt_1
assorbenti per animali domestici) col il “marchio di fatto” (vedasi immagine riportata CP_6
alla pag. 2 dell'atto di citazione) che commercializzava anche tramite la società di CP_3
cui era socia al 50%;
- d'intesa col sig. ed il sig. direttore Pt_1 Controparte_2 Persona_1
commerciale di nel marzo 2020, decideva di incaricare il sig. titolare CP_3 Controparte_5
dell'agenzia grafica PH2 LAB di Bologna, di eseguire un restyling grafico del marchio “Io &
Te” come risultava dal preventivo prodotto sub doc. nn. 5 e 6;
- Il sig. iniziava subito a dare esecuzione all'incarico a lui conferito tant'è vero Controparte_5
che l'8 maggio 2020 inoltrava all'account e-mail della sig.ra responsabile Persona_2
dell'ufficio marketing di ( ), il messaggio (doc. n. 8), CP_3 Email_3
recante in allegato alcune ipotesi di revisione grafica del marchio “Io & Te”.
- Successivamente l'esponente, di concerto col sig. ed il sig. Persona_1 CP_2
, decideva però di trasformare il marchio “Io & Te” in un nuovo brand, denominato
[...]
“You & Me”, sicché il sig. il 14 ed il 19 maggio 2020, inoltrava alla sig.ra Controparte_5
( ) ed al sig. Persona_2 Email_3 Controparte_2 pagina 6 di 25 ( ) alcune proposte grafiche di questo nuovo brand (doc. n. 9 – Email_4
9bis) tra cui, in particolare, quella raffigurata alla pag. 4 dell'atto di citazione;
- in pratica il medesimo cominciava ad ideare quattro bozzetti per fustelle di diverse dimensioni e capienza (60 x 90 (10 pezzi) - 60 x 60 (10 pezzi) - 60 x 60 (50 pezzi) - 60 x 90 (50 pezzi) (cfr. doc.
n. 10 - 11) che, con l'ausilio della sig.ra e la supervisione del sig. Persona_2 CP_2
(doc. n. 12), ultimava nell'ottobre 2020 allorquando inoltrava i modelli definitivi
[...]
all'account e-mail facente capo all'ufficio marketing di (doc. n. 13 - 14); CP_3
- il sig. inseriva, fin da subito, nel layout degli involucri dei prodotti di Controparte_5 Pt_1
anche il “claim” “Yuorpetsolution” e i dati della società facente capo alla società del CP_1
sig. che avrebbe dovuto distribuire, nell'interesse di i Tappetini Controparte_2 Pt_1
Ultra Assorbenti” all'interno della Grande Distribuzione;
- la saldava le fatture n. 1 e 10 del 2020 (doc. n. 16) dell'agenzia grafica PH2 LAB recanti Pt_1
in oggetto “Onorario per Progettazione Grafica Restyling Logo e Packaging Tappetini “Io &
Te” (doc. n. 17; cfr. atto di citazione;
vedasi anche memoria depositata ex art. 183 comma VI n.
1 c.p.c.).
Orbene le suddette allegazioni non solo non hanno avuto riscontro e risultano smentite dalle prove documentali offerte dalla convenuta e dalla escussione della prova per testi ma (ancor prima) sono del tutto irrilevanti alla luce della normativa comunitaria ivi applicabile.
In diritto, infatti, va evidenziato che -nel caso di specie- la normativa da applicare, visto che quello oggetto di rivendita è un disegno comunitario, è quella contenuta nel Regolamento (CE) del Consiglio
12 dicembre 2001, n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari (come correttamente evidenziato dalla difesa di parte convenuta).
Come risulta dal suo primo 'considerando', il regolamento ha l'obiettivo di istituire «disegni o modelli comunitari che fruisca[no] di una protezione uniforme ed abbia[no] efficacia uniforme in tutto il territorio della Comunità.
Il titolo II del regolamento, rubricato «Diritto dei disegni e modelli», contiene, in particolare, una sezione 1, rubricata «Requisiti per la protezione», costituita dagli artt. 3-9, una sezione 3, rubricata
«Diritto al disegno o modello comunitario», che raggruppa gli artt. 14-18, e una sezione 5, rubricata
«Nullità», composta dagli artt. 24-36.
pagina 7 di 25 L'art. 14 del regolamento, rubricato «Diritto al disegno o modello comunitario», ai suoi nn. 1 e 3
prevede quanto segue:
«1. Il diritto al disegno o modello comunitario spetta all'autore o ai suoi aventi causa.
(…)
3. Qualora tuttavia un disegno o modello sia stato sviluppato da un dipendente, nell'esecuzione delle proprie
mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, il diritto al disegno o modello spetta al datore di
lavoro salvo patto contrario o diversa disposizione della legislazione nazionale applicabile”.
Articolo 15 “Rivendicazione del diritto su un disegno o modello comunitario” recita:
1. Quando il disegno o modello comunitario non registrato viene divulgato o rivendicato da chi non sia
legittimato a norma dell'articolo 14 o quando il disegno o modello comunitario registrato sia stato depositato o
registrato a nome di chi non vi abbia diritto a norma dello stesso articolo, l'avente diritto in forza del medesimo
articolo 14 può chiedere, fatta salva la facoltà di esperire altri mezzi di ricorso, di esser riconosciuto come il
legittimo titolare del disegno o modello comunitario.
2. La persona che ha diritto al disegno o modello comunitario congiuntamente ad altre persone può chiedere, a
norma di quanto disposto dal paragrafo 1, di esserne riconosciuta contitolare.
3. Le azioni di cui al paragrafo 1 o 2 si prescrivono dopo tre anni dalla data di pubblicazione per il disegno o
modello comunitario registrato o dalla data di divulgazione per il disegno o modello comunitario non registrato.
La presente disposizione non si applica se la persona che non ha diritto al disegno o modello comunitario era in
mala fede al momento in cui il disegno o modello in questione è stato depositato o divulgato o gli è stato
trasferito.
4. Nel caso di un disegno o modello comunitario registrato, nel registro viene iscritto quanto segue: a) la
menzione della proposizione di una domanda giudiziale ai sensi del paragrafo 1; b) la decisione passata in
giudicato relativa alla domanda giudiziale o ogni altro provvedimento che conclude il procedimento;
c) ogni
cambiamento di titolarità del disegno o modello comunitario registrato risultante dalla decisione passata in
giudicato”.
Articolo 16 “Effetti di una sentenza sulla titolarità del disegno o modello comunitario registrato”
recita:
1. Qualora in esito a un procedimento giudiziale di cui all'articolo 15, paragrafo 1 si verifichi un cambiamento
integrale della titolarità del disegno o modello comunitario registrato, le licenze e gli altri diritti si estinguono in
seguito all'iscrizione del nuovo titolare nel registro.
pagina 8 di 25 2. Il titolare del disegno o modello comunitario registrato o il licenziatario che abbiano utilizzato il disegno o il
modello nella Comunità o abbiano compiuto preparativi seri ed effettivi a tale scopo prima dell'iscrizione nel
registro della proposizione della domanda giudiziale di cui all'articolo 15, paragrafo 1 possono continuare ad
utilizzare il disegno o il modello purché chiedano, nel termine prescritto dal regolamento di esecuzione, una
licenza non esclusiva al nuovo titolare iscritto nel registro. La licenza è concessa per un periodo congruo e a
condizioni ragionevoli.
3. Il paragrafo 2 non si applica se il titolare del disegno o modello comunitario registrato o il licenziatario hanno
agito in malafede al momento in cui hanno iniziato ad utilizzare il disegno o modello o a compiere preparativi a
tale fine.
Articolo 17 “Presunzione a favore del titolare registrato”.
“Si presume titolare del disegno o modello in qualsiasi procedimento dinanzi all'Ufficio come pure in ogni altro
procedimento la persona al cui nome è registrato il disegno o modello comunitario ovvero, anteriormente alla
registrazione, la persona al cui nome è stata presentata la relativa domanda”.
L'art. 25 del regolamento, rubricato «Cause di nullità», prevede, al suo n. 1, lett. c), che un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo soltanto «se, alla luce di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto al disegno o modello comunitario a norma dell'articolo 14»
La Corte di Giustizia Europea con la sentenza resa nel caso C-32-08 del 02/07/2009 con riferimento all'art. 14 n. 1 e n. 3 ha affermato i seguenti principi:
- l'art. 14 n. 3 del Regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari non si applica al disegno o modello creato su commissione;
- l'art. 14 n. 1 del predetto regolamento deve essere interpretato nel senso che il diritto al disegno o modello comunitario spetta all'autore, salvo che quest'ultimo non lo abbia trasferito al suo avente causa a mezzo di un contratto.
In particolare con riferimento all'art. 14 n. 3 la Corte ha affermato (testualmente) che:
- 43 Come risulta dall'art. 14, n. 1, del regolamento, il diritto al disegno o modello comunitario spetta
all'autore o ai suoi aventi causa.
44 Risulta invece dal n. 3 del medesimo articolo che, qualora un disegno o modello sia stato sviluppato da un
dipendente nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, il diritto
al disegno o modello spetta al datore di lavoro salvo patto contrario o diversa disposizione della legislazione
pagina 9 di 25 nazionale applicabile.
CP_ 45 Deve pertanto respingersi l'argomento della e del governo del Regno Unito secondo cui, in particolare,
le nozioni di «datore di lavoro» e «dipendente» contenute in detto n. 3 devono essere interpretate in modo
estensivo al fine di poterle applicare anche ai disegni e modelli creati su commissione.
46 A tal proposito occorre rilevare che nel menzionato n. 3 il legislatore comunitario ha previsto un regime
speciale per i disegni o modelli comunitari creati nell'ambito di un rapporto di lavoro.
47 Ciò si evince in particolare dal fatto che, nel redigere detto numero, esso abbia optato, al fine d'indicare il
titolare del disegno o modello comunitario creato nell'ambito di un rapporto di lavoro, per l'espressione
«datore di lavoro» e non già per quella di «committente», decisamente più ampia.
48 Risulta altresì dall'enunciato dell'art. 14, n. 3, del regolamento che il «datore di lavoro» diviene il titolare del
disegno o modello comunitario qualora quest'ultimo sia stato sviluppato da un «dipendente» nell'esecuzione
delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro.
49 Ancora, per quanto concerne il termine «dipendente», occorre osservare che nella disposizione in parola il
legislatore comunitario non ha optato, riferendosi al soggetto che sviluppa un disegno o modello, per
l'espressione «prestatore dell'opera», decisamente più ampia. Pertanto, la nozione di «dipendente» contempla
la persona che è subordinata al suo «datore di lavoro» all'atto della creazione di un disegno o modello
comunitario nell'ambito di un rapporto di lavoro.
50 Per quanto riguarda la parte di detto n. 3 che prevede «salvo patto contrario o diversa disposizione della
legislazione nazionale applicabile», occorre precisare che essa consente, da un lato, alle parti di un contratto di
lavoro di designare il «dipendente» quale titolare di un disegno o modello comunitario e, dall'altro, agli Stati
membri di prevedere nella loro legislazione nazionale il «dipendente» quale titolare di un disegno o modello
comunitario, purché, in entrambi i casi menzionati, tale disegno o modello sia stato realizzato nell'ambito di
un rapporto di lavoro.
51 Ne deriva che il legislatore comunitario ha inteso definire il regime speciale previsto dall'art. 14, n. 3, del
regolamento attraverso un tipo specifico di rapporto contrattuale, segnatamente il rapporto di lavoro, il che
esclude l'applicabilità di detto n. 3 agli altri rapporti contrattuali, come quello relativo a un disegno o modello
comunitario creato su commissione.
pagina 10 di 25 53 A tale proposito la Commissione deduce che, come precisato nell'esposizione dei motivi della proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui disegni e modelli comunitari [COM (93) 342 def. del
3 dicembre 1993], qualora un disegno o modello comunitario sia stato sviluppato da un dipendente
nell'espletamento delle proprie mansioni derivanti da un contratto di lavoro, il datore di lavoro diviene titolare
di tale disegno o modello comunitario.
54 Del resto, ad avviso della Commissione, e così come risulta dai paragrafi 27-32 delle conclusioni dell'avvocato
generale, sebbene il primo progetto preliminare di proposta di regolamento della Commissione contenesse,
oltre ad una disposizione relativa alla titolarità di un disegno o modello comunitario realizzato da un
dipendente, una disposizione espressa relativa alla titolarità di un disegno o modello comunitario creato su
commissione, quest'ultima disposizione non è stata mantenuta nel regolamento.
55 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la prima e la seconda questione nel senso che
l'art. 14, n. 3, del regolamento non si applica al disegno o modello comunitario creato su commissione”.
Con riferimento all'art. 14 n. 1 la Corte ha precisato (sempre testualmente) che:
63 In tal modo, dall'imperativo tanto dell'applicazione uniforme del diritto comunitario quanto del principio di
uguaglianza discende che i termini di una disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso
richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata
devono di norma essere oggetto, nell'intera Comunità, di un'interpretazione autonoma e uniforme da
effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa di cui
trattasi (v., in particolare, sentenze 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro, Racc. pag. 107, punto 11; , causa C-
287/98, Linster, Racc. pag. I-6917, punto 43, e , causa C-316/05, Nokia, Racc. pag. I-12083, punto 21).
64 Ciò è quanto si verifica con riguardo alle nozioni di «autore» e «aventi causa» di cui all'art. 14 del
regolamento.
65 Orbene, se le suddette nozioni dovessero essere interpretate diversamente nei vari Stati membri, le stesse
circostanze potrebbero dar luogo a una situazione in cui il diritto al disegno o modello comunitario appartiene
in taluni Stati all'autore ed in altri al suo avente causa. In tal modo, la tutela garantita a detti disegni e
modelli comunitari non sarebbe uniforme su tutto il territorio della Comunità (v., per analogia, sentenza
Nokia, cit., punto 27).
pagina 11 di 25 comunitario.
67 Una siffatta affermazione è corroborata dal primo 'considerando' del regolamento, secondo cui «[il] regime
unificato per la concessione di disegni o modelli comunitari [fruisce] di una protezione uniforme e [ha]
efficacia uniforme in tutto il territorio della Comunità».
68 Inoltre, dall'art. 1, n. 3, del regolamento risulta che detto disegno o modello non può essere oggetto di
trasferimento se non per la totalità della Comunità, salvo disposizione contraria del regolamento.
69 Per quanto riguarda, più in particolare, il trasferimento del diritto a un disegno o modello comunitario
dall'autore al suo avente causa ai sensi dell'art. 14, n. 1, del regolamento, occorre osservare, al pari,
CP_ sostanzialmente, della , della e dell , che la possibilità di un siffatto trasferimento si Parte_3 CP_8
evince implicitamente dalla formulazione di detto articolo.
70 Peraltro, una siffatta interpretazione deriva espressamente da talune versioni linguistiche della nozione di
«avente causa», come quella tedesca, polacca, slovena, svedese ed inglese, che menzionano, rispettivamente,
«Rechtsnachfolger», «następcy prawnemu», «den till vilken rätten har övergått», «pravni naslednik» e
«successor in title».
71 Un trasferimento di questo tipo include quello che avviene a mezzo di un contratto.
72 Infatti, come sottolineato dall'avvocato generale ai paragrafi 46-50 delle sue conclusioni, dai lavori preparatori
del regolamento risulta che l'autore può trasferire al suo avente causa il diritto al disegno o modello
comunitario a mezzo di un contratto.
73 Questa interpretazione è confermata dall'ottavo e quindicesimo 'considerando' del regolamento, i quali
sottolineano la necessità di adeguare la tutela dei disegni o modelli comunitari alle esigenze di tutti i settori
economici della Comunità.
74 Del resto è essenziale, in particolare al fine della tutela dei disegni o modelli comunitari non registrati, far
rispettare il diritto di vietare la riproduzione di tali disegni o modelli, ai sensi del ventunesimo 'considerando'
nonché dell'art. 19, n. 2, del regolamento.
75 Infatti, fatti salvi i singoli disegnatori annoverati al settimo 'considerando' del regolamento, risulta dai
successivi sedicesimo e venticinquesimo 'considerando' che anche taluni settori dell'economia della Comunità
possono essere produttori di disegni o modelli comunitari non registrati.
pagina 12 di 25 causa sia la parte economicamente più forte rispetto all'autore e disponga di mezzi più consistenti per poter
esperire un'azione giudiziaria volta ad impedire la riproduzione di tali disegni o modelli.
77 Ne consegue che l'adeguamento, ai sensi dell'ottavo e quindicesimo 'considerando' del regolamento, della
tutela dei disegni o modelli comunitari alle esigenze di tutti i settori economici della Comunità attraverso un
trasferimento contrattuale del diritto al disegno o modello comunitario è idoneo a contribuire all'obiettivo
essenziale dell'esercizio effettivo dei diritti conferiti da un disegno o modello comunitario su tutto il territorio
della Comunità, come risulta dal ventinovesimo 'considerando' del regolamento.
78 Del resto, ai sensi del settimo 'considerando' del regolamento, una migliore protezione dei disegni e modelli
non solo promuove il contributo dei singoli disegnatori all'eccellenza della produzione comunitaria in questo
campo, ma incoraggia anche i processi innovativi, l'emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi.
79 Ne deriva che la possibilità di trasferire, a mezzo di un contratto, il diritto al disegno o modello comunitario
dall'autore al suo avente causa ai sensi dell'art. 14, n. 1, del regolamento è conforme sia all'enunciato di detto
articolo, sia agli obiettivi perseguiti dal detto regolamento.
80 Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare il contenuto di un tale contratto e, al riguardo, determinare se,
eventualmente, il diritto al disegno o modello comunitario non registrato sia stato effettivamente trasferito
dall'autore al suo avente causa.
81 Le suesposte considerazioni non ostano, ovviamente, a che il giudice nazionale, nell'ambito del suddetto
esame, applichi la legislazione relativa ai contratti al fine di determinare a chi spetti il diritto al disegno o
modello comunitario non registrato ai sensi dell'art. 14, n. 1, del regolamento.
82 Alla luce di quanto precede occorre risolvere la terza questione, sub a), dichiarando che, in circostanze come
quelle della causa principale, l'art. 14, n. 1, del regolamento in parola dev'essere interpretato nel senso che il
diritto al disegno o modello comunitario spetta all'autore, salvo che quest'ultimo non lo abbia trasferito al suo
avente causa a mezzo di un contratto”.
Quindi alla luce della citata sentenza può affermarsi (come d'altronde già da tempo ha affermato la dottrina) che l'art. 38 c.p.i. non trova applicazione con riferimento ai disegni e ai modelli comunitari creati su commissione vale a dire al di fuori dal rapporto di lavoro subordinato.
Ne consegue che la domanda attorea – fondata sull'allegazione secondo cui la sarebbe autrice Pt_1
del disegno comunitario registrato dalla convenuta quale committente della ditta del sig. CP_5
- va rigettata in quanto non trovando applicazione l'invocato art. 38 c.p.i. ma il su citato art. 14
[...]
pagina 13 di 25 n. 3 Regolamento CE la stessa società non potrebbe mai essere considerata autrice del disegno e quindi non potrebbe mai avere diritto alla registrazione.
Né è stato dimostrato (invero la circostanza non è stata mai neppure allegata) che la abbia mai Pt_1
acquistato dal suo autore il diritto al disegno comunitario per cui è causa a mezzo di un contratto di vendita.
Nel caso di specie – in forza del su citato art. 17- si presume autrice del disegno per cui è causa la società convenuta che ha provveduto alla registrazione del predetto (si aggiunga che è il disegno in questione è identico al marchio italiano registrato n. 302022000018773 depositato il 9 febbraio 2022 per i medesimi prodotti (tappetini per animali) e concesso alla società convenuta in data 12 dicembre 2022
come da doc. 35 depositato: marchio avverso il quale la non ha sollevato nessuna Pt_1
Con contestazione. A conferma della piena titolarità dei diritti della sulle privative di disegno e marchio “YOU & ME” si rinvengono pure la decisione di nullità dell' del 25 aprile 2023; docc. CP_9
42-43. L'EUIPO ha infatti definitivamente annullato il marchio UE n. 018442161 “YOU & ME
BENTONITA CAT LITTER”, registrato in malafede dal fornitore rumeno della OL, Bentonita s.a.; doc.
50. Decisione passata in giudicato;
docc. 48-49).
Quindi la società attrice aveva l'onere di dimostrare che:
- la società non era titolare del disegno dalla stessa registrato;
CP_1
- l'autore in realtà era lo studio grafico PH2 Lab del CP_5
- il aveva venduto alla disegno comunitario per cui è causa a mezzo di un CP_5 Parte_4
contratto (avente ad oggetto non la realizzazione del disegno ma la vendita del predetto e quindi dei relativi i diritti) in epoca precedente alla registrazione del su citato disegno.
Ma le suddette circostanze non sono state mai allegate né tanto meno dimostrate.
Invero – sebbene ad abundantiam- va evidenziato che non è stato dimostrato neppure che la Pt_1
abbia mai commissionato al la realizzazione del disegno comunitario poi registrato dalla CP_5 [...]
CP_
come emerge dalle stessi dichiarazioni testimoniali del sentito alla udienza del 18/01/2024 CP_5
e dalla documentazione in atti.
In particolare va rilevato che il sig. (che era stato indicato come teste anche dalla Controparte_5
ha confermato di aver realizzato il marchio figurativo “YOU & ME” più cane stilizzato (e Pt_1
Con quindi il disegno UE 008854467-0002) su incarico di e quindi per conto della come Parte_5
pure il secondo marchio figurativo “YOU & ME” più gatto stilizzato, nonché il marchio figurativo pagina 14 di 25 Con
“ ” e l'intera grafica della nuova linea di prodotti “YOU & ME” della e Controparte_10
relativo catalogo del marzo 2021, di cui al doc. 15 fasc. conv.
Il sig. ha anche dichiarato di aver lavorato sempre e solo su incarico del sig. CP_5 Parte_6
[...]
Il sig. ha precisato che fu lo stesso sig. a chiedergli di intestare il preventivo inizialmente CP_5 Pt_5
Con intestato alla per i test iniziali basati sul naming “Io & Te” alla “il sig. mi chiese di Pt_1 Pt_5
intestare la fattura alla che fosse suo cliente;
ribadisco che io non conosco la società Parte_1 Pt_7
non ho mai lavorato per la predetta società; ho avuto rapporti solamente con il sig. (cfr. Parte_1 Pt_5
relativo verbale di udienza).
Con
Il sig. socio della e amministratore della UR (sentito come teste alla medesima Parte_5
udienza), ha confermato che l'ideazione del naming e la creazione dei marchi figurativi e disegni
Con
“YOU & ME” è riconducibile esclusivamente alla per il tramite dello stesso e del Parte_5
disegnatore sig. (PH2 LAB). Controparte_5
Ancora, ha confermato quanto si evince dalla documentazioni agli atti: “l'accordo Parte_5
oralmente raggiunto da me e per la e dal sig. per la prevedeva questo: la CP_2 CP_1 Per_1 Pt_1
avrebbe prodotto i tappetini su quattro referenze utilizzando il nostro marchio e disegno;
la si Pt_1 CP_1
impegnava all'acquisito di un tot del prodotto finito;
in cambio la si addossava i costi vivi del packaging Pt_1
che comprendevano anche il costo dell'impianti stampa e del materiale utilizzato;
fra questi costi vi erano anche i
costi grafici e quindi si decise di far intestare a la fattura direttamente alla infatti inizialmente il CP_5 Pt_1
intestò il preventivo alla a seguito del su riferito accordo la fattura venne intestata alla CP_5 CP_1 Pt_1
ADR (Avv. Severi) il teste precisa: “non venne fissato un importo minimo di acquisto di fornitura ma venne
garantito un acquisto costante in relazione alle esigenze di mercato”.
Non credibili e non attendibili e comunque irrilevanti sono invece le dichiarazioni rese sui medesimi capitoli dal teste di parte attrice sig. Persona_1
In primo luogo va evidenziato che -quanto affermato dal è assolutamente inidoneo a Persona_1
dimostrare l'esistenza di un contratto avente ad oggetto la commissione del disegno per cui è causa da parte della allo studio grafico del posto che – come dal predetto precisato- il teste non Pt_1 CP_5
ha mai agito quale rappresentante legale della – non avendone mai ricoperto la carica- né su Pt_1
mandato di quest'ultima. La società è soggetto giuridico distinto e diverso dalla CP_3 Parte_1
Inoltre per tale ragione il non risulta attendibile posto che nella veste dichiarata ha Per_1
dimostrato di non essere estraneo ai fatti oggetti di giudizio. Inoltre la versione dei fatti da costui pagina 15 di 25 offerta è smentita – non solo dalle dichiarazioni dello stesso ma anche e soprattutto dalle CP_5
evidenze documentali acquisite e dal comportamento tenuto dalla In particolare a tal Pt_1
riguardo si richiama la proposta di licenza d'uso avanzata con scrittura privata del 5 settembre 2022,
(doc. 30 – doc. 33). Nella premessa 1 si legge che: previo ordine scritto (quindi dietro Pt_1
Con autorizzazione della in quanto titolare esclusiva del marchio e disegno “YOU & ME”) “ Pt_1
unipersonale iniziava a produrre e a vendere alla per tappetini per animali (ossia
[...] Parte_8
buste/confezioni in plastica) recanti il marchio “YOU &ME Tappetini” alla stessa facente capo”
(riconoscimento del diritto altrui); per altro verso la richiesta di autorizzazione all'uso di una privativa industriale altrui è condotta incompatibile con l'asserzione di vantare diritti sulla stessa privativa.
A quanto sopra si aggiunga infatti che:
- in nessuna occasione nella fase stragiudiziale (o precedentemente ad essa) la ha Pt_1
Con contestato o messo in discussione la titolarità in capo alla del disegno e identico marchio figurativo “YOU & ME.
Con
- la – su incarico della (vedi ordine del 02/03/2021, doc. n. 23 fasc. att.)- ha prodotto e Pt_1
fornito alla stessa confezioni di tappetini a cinque strati con marchio e grafica “YOU & ME”
[non confondibile con il diverso marchio “IO & TE” di cui parte attrice non ha dimostrato né la titolarità in capo alla nè il preuso che come è noto deve essere continuo, effettivo e Pt_1
notorio; cfr. irrilevanza del doc. n. 3 prodotto al riguardo. Anche nel contratto di consulenza stipulato dal sig. nel 2016 sono elencati alcuni marchi, ma non vi è Controparte_2
traccia del marchio “IO & TE” cfr. doc. 4 ] ideati dallo studio PH2 Lab di Pt_1 CP_5
Con nell'aprile-maggio 2020 su incarico della in base al naming “YOU & ME” pensato
[...]
dal sig. Parte_6
Con
- - solamente la società (docc. 10, 11, 15) ha commercializzato nel mercato sino ad oggi prodotti a marchio (sia per contraddistinguere prodotti per cani e poi anche quelli Pt_9
per gatti);
- la signora (dipendente di Montek-Celmax = Testimone_1
) con email 29 ottobre 2020 ha scritto alla OL: “come da Email_5
accordi intercorsi tra il ns. Sig. e il Sig. , sono con la presente ad inviare in Per_1 CP_2
allegato accordo commerciale e relative schede tecniche dei prodotti a Vs. marchio che andremo a sviluppare” (cfr. doc. 18 – doc. 22); tale proposta - trasmessa in copia anche Pt_1
al sig. ha ad oggetto solo tappetini con marchio e disegno “YOU & ME” Testimone_2 pagina 16 di 25 (cfr. doc. 22 pagine 4 e da 6 a 10) e quindi tale documento allegato da parte attrice costituisce espresso riconoscimento della titolarità in capo alla di detto marchio figurativo e CP_1
quindi del corrispondente disegno “YOU & ME” (come già detto sopra, sempre nell'ambito
Con dello sviluppo del progetto “YOU & ME”, nel giugno 2020 la avvalendosi del sig. CP_5
(Studio PH2 LAB), ha ideato il secondo marchio figurativo “YOU & ME” con gatto
[...]
stilizzato, stavolta per contraddistinguere sacchetti di sabbia per lettiere per gatti, docc. 12-13-
14 fasc. conv. e relative immagini. Un catalogo pubblicitario della gamma “YOU & ME – OL
Con YOURPETSOLUTION” è stato realizzato per la sempre da nel marzo del Controparte_5
Con 2021, cfr. doc. 15. Alla fine del mese di agosto del 2020 la aveva inoltre già predisposto un listino prezzi “franco fabbrica” della gamma di prodotti “YOU & ME”, tappetini assorbenti e sabbia per lettiera per gatti neutra e lavanda;
doc. 15-bis fasc. conv.).
Di conseguenza non sussiste la legittimazione della società attrice all'esercizio dell'azione di rivendica.
La legittimazione attiva nell'azione di rivendica è riservata infatti agli aventi diritto legittimati a richiedere la nullità della registrazione effettuata dal non avente diritto ai sensi del su citato art. 25 del
Regolamento.
Non senza evidenziare che nel caso di specie trattandosi di disegno comunitario non trova applicazione l'art. 118 comma 3 lett. a).
La citata disposizione recita:
3. Se il brevetto è stato rilasciato oppure la registrazione è stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente
diritto, questi può in alternativa:
a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure dell'attestato di registrazione a far data
dal momento del deposito”.
Si è già detto che secondo le norme del Regolamento sopra citate l'avente diritto (che non è il committente) può esercitare o l'azione di rivendica (art. 15) o quella di nullità (art. 25) ma non è
prevista l'azione alternativa di cui all'art. 118 comma 3 lett. a) ivi azionata dalla società attrice.
Invero dalle prove raccolte emerge esclusivamente che la società attrice ha rivestito il ruolo di mero
Con Con fabbricante del prodotto commissionato dalla con marchio e packaging design della Tant'è che la nel settembre 2022 ha chiesto di divenire licenziataria del marchio e disegno “YOU & ME”. Pt_1
Quindi ed in conclusione vanno respinte le domande attoree avanzate ex art. 118 comma 3 lett.a) e le restanti richieste ad esse collegate (ovvero quella avanzate ex artt. 124, 125 e 126 c.p.i. e art. 2600 c.c.).
pagina 17 di 25 Passando a questo punto all'esame delle ulteriori domande attoree questo Tribunale ritiene che siano infondate e come tale vadano anch'esse rigettate.
Si è già detto sopra che in atto di citazione la difesa attorea ha dedotto che:
- fra la società e la era intercorso un contratto di appalto avente ad oggetto la Pt_1 CP_1
produzione di tappetini per animali domestici a marchio “You&ME” come emergeva dall'ordinativo del 02/03/2021;
- dal citato contratto la aveva receduto;
CP_1
- ai sensi dell'art. 1671 c.c. la aveva diritto all'indennizzo nella specie costituito: dalla Pt_1
somma di E. 10627,42 a titolo di corrispettivo dovuto per la produzione di imballi dei prodotti di cui all'ordine del 02/03/2021; dalla somma di E. 2686,32 pari all'importo versato alla società
di San Miniato per la predisposizione degli impianti/stampa delle Controparte_11
Con fustelle relative alla merce ordinata da della somma di E. 65.262,29 a titolo di mancato guadagno come da prospetto depositato sub doc. n. 35 (cfr. atto di citazione);
Alla prima udienza del 23/03/2023 la difesa attorea formulava la seguente domanda: “accertare e
dichiarare che il contratto per cui è causa fra e si è risolto per mutuo dissenso” (domanda che Pt_1 CP_1
non era stata formulata nella memoria depositata in data 14/03/2023 ovvero dopo la costituzione della convenuta e prima della prima udienza fissata per il 23/03/2023).
Nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. la società attrice ha invece concluso:
chiedendo “alternativamente in via del tutto subordinata - accertare e dichiarare che il contratto di cui è causa
Con si è risolto per mutuo dissenso delle parti e, per l'effetto, condannare a corrispondere a la Parte_1
somma di €. 13.313,74 o quella diversa, maggiore o minore, che risultasse dovuta per le ragioni esposte in
narrativa oltre agli interessi di mora dalla data di messa in mora (4 ottobre 2022) e quelli di cui all'art. 1284 c.c.
al saldo”.
La difesa di parte convenuta dal canto suo ha svolto domanda riconvenzionale volta a far accertare l'inadempimento dell'attrice al contratto di appalto con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno subito (a seguito della rinuncia alle domande di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. e quelle ad esse correlate dichiarata alla udienza del 11/07/2024 le conclusioni rassegnate sono le seguenti: “- accertare e dichiarare che la si è resa gravemente inadempiente al contratto avente ad Parte_1
oggetto la fornitura alla di tappetini igienici per cani a marchio “YOU & ME”, di cui all'ordine CP_1
trasmesso dalla in data 13 febbraio 2021 (doc. 17) e in data 2 marzo 2021 (doc. 18) (tappeti a 5 strati, a CP_1
pagina 18 di 25 trama goffrata, con l'aggiunta di polimeri ultra assorbenti – v. doc. 11-bis); (b)- e per l'effetto condannare la
al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale da essa causato alla nella Parte_1 CP_1
misura risultante all'esito dell'istruttoria, disponendo se del caso CTU contabile sul quantum risarcibile”).
Orbene la domanda volta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 1671 cc in forza dell'asserito recesso effettuato dalla al contratto di appalto del CP_1
02/03/2021 è rimasta assolutamente indimostrata non senza evidenziarne la genericità posto che la difesa attorea non ha neppure specificamente allegato (né tanto meno provato) in che modo e quando la avrebbe esercitato il recesso. CP_1
Come è noto il diritto di recesso esercitabile "ad nutum" dal committente in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto di appalto consiste in una dichiarazione unilaterale recettizia volta a far cessare il rapporto a tempo indeterminato, che non richiede accettazione della controparte e produce effetto solo che quest'ultima ne abbia avuto conoscenza non presuppone necessariamente uno stato di regolare svolgimento del rapporto, ma, al contrario, stante l'ampiezza di formulazione della norma di cui all'art. 1671 cod. civ., può essere esercitato per qualsiasi ragione che induca il committente medesimo a porre fine al rapporto, da un canto, non essendo configurabile un diritto dell'appaltatore a proseguire nell'esecuzione dell'opera (avendo egli diritto solo all'indennizzo previsto dalla detta norma), e, da altro canto, rispondendo il compimento dell'opera esclusivamente all'interesse del committente.
Ne consegue che il recesso può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento, e, poiché il contratto si scioglie esclusivamente per effetto dell'unilaterale iniziativa del recedente, non è in tal caso necessaria alcuna indagine sull'importanza dell'inadempimento,
viceversa dovuta quando il committente richiede anche il risarcimento del danno per l'inadempimento già verificatosi al momento del recesso.
Va, altresì, evidenziato che la normativa di cui all'art. 1671 cod. civ., pur ammettendo che una delle parti (il committente) abbia diritto a sottrarsi unilateralmente al vincolo contrattuale, vuole che all'esercizio di tale diritto corrisponda una riparazione pecuniaria a favore dell'altra parte
(dell'appaltatore).
L'obbligo di questa riparazione vale a temperare l'esercizio del diritto di recesso.
La riparazione pecuniaria di cui si dice è effetto immediato del recesso, indipendentemente che lo stesso recesso sia stato determinato da un eventuale inadempimento dell'appaltatore che viene in pagina 19 di 25 rilievo solamente nel caso in cui la parte committente recedente chiede anche il risarcimento del danno.
Inoltre la citata norma prevede, come già detto, le conseguenze economiche del recesso. Suo specifico oggetto sono le conseguenze indennitarie poste dal legislatore a carico del committente recedente,
riconducibili, per funzione ed estensione, a quelle risarcitorie derivanti dall'inadempimento del committente medesimo (cfr. sent. 1411 del 10.2.1987); ristoro delle perdite subite dall'appaltatore (per le spese sostenute ed i lavori eseguiti) e del mancato guadagno.
Quanto all'oggetto dell'obbligo indennitario gravante sul committente che recede dal contratto, si osserva, in particolare, che il mancato guadagno è costituito dall'utile netto che l'appaltatore avrebbe potuto ricavare dal completamento dell'opera in riferimento ai lavori rimasti ineseguiti;
e ciò in quanto i lavori già eseguiti devono essere pagati integralmente dal committente in base ai prezzi pattuiti, già comprensivi del guadagno dell'appaltatore. Grava sull'appaltatore, che chieda di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere
(trattandosi di somma destinata a sostituire il vantaggio economico che, dalla integrale esecuzione della prestazione pattuita, si sarebbe potuto presumibilmente conseguire, se il contratto avesse avuto corso), salva la facoltà, per il committente, di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi (cfr. da ultimo e fra le tante Cass. 2017 n. 8853).
Orbene la domanda avanzata ex art. 1671 c.c. è infondata in quanto ed in primo luogo difetta la prova del recesso da parte della convenuta dal contratto di cui all'ordine del 02/03/2021 (le stesse allegazioni attoree sono generiche e comunque sono rimaste prive di oggettivo riscontro. Manca la prova di come e quando e in persona di chi la abbia comunicato alla il recesso dal contratto. Inoltre CP_1 Pt_1
va rilevato che non si dava atto dell'avvenuto recesso neppure nella bozza di scrittura privata che la attrice voleva far sottoscrivere alla convenuta ed ivi prodotta dalla difesa attorea sub doc. n. 30. In
risposta alla stessa la rispondeva immediatamente con la mail- depositata dalla stessa parte CP_1
attrice e depositata sub doc. n. 31 con la quale contestava l'inadempimento della Come si dirà Pt_1
meglio infra le circostanze emerse nel corso del presente giudizio consentono di ritenere che sia stata proprio la ad essere inadempiente non avendo dimostrato – come era suo onere- di aver Pt_1
Con adempiuto al citato ordine consegnando alla gli altri due lotti con il predetto richiesti dalla CP_1 pagina 20 di 25 s.r.l. Non senza evidenziare – sebbene ad abundantiam- l'assoluta mancanza di specifica allegazione e prova dell'asserito mancato guadagno quantificato in via unilaterale in E. 65.262,29 sulla base di in prospetto generico quale è quello depositato sub doc. n. 35 senza data e senza documentazione a supporto).
L'ordine citato (che è stato accettato dalla attrice) ha per oggetto la richiesta di fornitura di tappetini per cani a 5 strati che avrebbero dovuto essere realizzati (in pezzi da 50 e da 10) dalla con il Pt_1
disegno- marchio della su specifica indicazione di quest'ultima che poi avrebbe dovuto CP_1
metterli in vendita (non è stato mai sottoscritto un contratto fra le parti né comunque ne è stata fornita la prelativa prova. Né può dirsi, come ha sostenuto la difesa di parte convenuta, che il predetto ordine fosse conforme alle condizioni di cui al documento Z.L.G. del 29-10-2020, prodotto dall'attrice sub doc. 18 mai sottoscritto dalle odierne parti in causa;
anzi rifiutato proprio dalla in quanto la CP_1
controparte non era la ma altra società). Pt_1
Come è noto secondo la pacifica giurisprudenza della S.C. si ha appalto quando la prestazione dell'opera e il lavoro sono lo scopo essenziale del negozio, mentre si ha compravendita quando voluto
è essenzialmente il trasferimento del bene, rispetto a cui la prestazione di un'opera o di un lavoro è
stata prevista unicamente per assicurare l'utilità del bene ceduto;
cfr. fra le tante Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 3578 del 12/04/1999; Sez. 2, n. 5935 del 2018).
Va parimenti rigettata la domanda svolta in via subordinata e alternativa.
La risoluzione consensuale è come è noto un negozio bilaterale volto a porre fine al vincolo contrattuale (art. 1372 c.c.) che può anche implicitamente desumersi dal comportamento delle parti che concordemente cessino di dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche. Si è altresì affermato che in tema di risoluzione consensuale del contratto, il mutuo dissenso, realizzando per concorde volontà
delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, dà vita a un nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario;
pertanto, dopo lo scioglimento, le parti non possono proporre domande ed eccezioni relative al contratto risolto, giacché
ogni pretesa o eccezione può essere fondata esclusivamente sul contratto solutorio e non su quello estinto (fr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 17503 del 30/08/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 18859 del
10/07/2008; Cass. 2019 n. 27999; Cass. 2005 n. 1703).
Orbene nel caso in esame non vi è alcuna prova della risoluzione consensuale del contratto intercorso fra le parti di cui all'ordine del 02/03/2021 (doc. n. 23 fasc. att.).
Al contrario dalle prove raccolte emerge che: pagina 21 di 25 - la ha consegnato alla esclusivamente i primi due (dei quattro) lotti di 50 e 10 Pt_1 CP_1
pezzi di cui al citato preventivo (doc. n. 23) come emerge dal doc. n. 26 prodotto (e non contestato);
- la ha corrisposto il corrispettivo della fattura n. 47 del 21 marzo 2021 (doc. 28 ) CP_1 Pt_1
avente ad oggetto la fornitura dei primi due lotti di 50 e 10 pezzi (le ragioni dell'asserito tardivo pagamento della citata fornitura da parte della sono ivi del tutto irrilevanti in CP_1
quanto non oggetto delle richieste delle parti e quindi non vengono prese in esame. Si
ribadisce che la non ha mai chiesto la risoluzione del contratto per Parte_1
inadempimento della avendone sostenuto lo scioglimento per intervenuto recesso o in CP_1
via subordinata e alternativa per mutuo consenso);
- la non ha prodotto, consegnato e/o offerto di consegnare la ulteriore merce alla Pt_1 [...]
CP_ (sul punto la difesa attorea nulla ha dimostrato;
in particolare risulta esclusivamente che in data 30/09/2022 – a distanza di oltre un anno dall'ordine- la emetteva la fattura n. Pt_1
151/2022 ivi prodotta sub doc. n. 32; la richiesta di presa in consegna della merce di cui alla mail del 04/10/2022 prodotta sub doc. n. 33 non risulta neppure spedita alla non vi è CP_1
prova infatti della effettiva spedizione alla convenuta della e-mail su citata;
fra l'altro risulta indirizzata non alla in persona del legale rappresentante ma al sig. con CP_1 CP_2
indirizzo mail;
pertanto la stessa non può valere come offerta non formale ai sensi Email_6
dell'art. 1220 c.c.; si rammenta che l'offerta non formale della prestazione esclude la mora del debitore, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., così preservandolo dalla responsabilità per il ritardo,
solo se sia reale ed effettiva, e cioè abbia i caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore nei luoghi indicati dall'art. 1182 cod. civ. per l'adempimento dell'obbligazione, in modo che quest'ultimo possa aderirvi senza ulteriori accordi e limitarsi a ricevere la prestazione stessa);
- la ha lamentato – a far data dall'aprile del 2021- l'inadempimento della CP_1 Parte_1
(vedasi doc. n. 25 della convenuta. L'oggetto dell'email 24 maggio 2021 era il seguente:
“Situazione You & Me consegne e condizioni contrattuali dove Controparte_12 CP_2
scriveva a di essere in serie difficoltà con la clientela (di OL) per non conoscere Per_1
ancora la data di consegna dei tappetini “YOU & ME” 60x50 da 50 pezzi. E il Per_1
rispondeva a stretto giro a : “Ciao, hai perfettamente ragione”. Tale scambio di CP_2 pagina 22 di 25 messaggi era una prosecuzione delle precedenti email tra e del 9 aprile CP_2 Per_1
2021; sempre doc. 25 fasc. conv. Mentre la proposta transattiva formulata dalla società Pt_1
(prima della emissione della fattura n. 151 ovvero) in data 09/09/2022 e inviata alla convenuta
(come già sopra anticipato, cfr. doc. n. 33 fasc. conv.), non è stata mai sottoscritta dalla CP_1
la quale al contrario ne contestava il contenuto;
cfr. mail di risposta depositata dalla convenuta sub doc. n. 27; cfr. anche mail dell'ottobre del 2022 prodotta sub doc. n. 28 di contestazione della fattura n. 151 alla quale la non ha replicato prima della introduzione del presente Pt_1
giudizio);
- pertanto non sussiste il diritto della ad ottenere il pagamento della fattura n. Parte_1
151/2022 né il rimborso dei costi della (a tal riguardo è bene rilevare che Controparte_11
comunque la società attrice non ha neppure provato il pagamento della relativa fattura ivi prodotta sub doc. 24 che avrebbe dovuto avvenire mediante bonifico bancario;
infatti dall'estratto contro prodotto sub doc. n. 25 emerge un versamento della minor somma di E.
437,86).
Va disattesa anche la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta.
In primo luogo va rilevato che non vi è prova alcuna del fatto che la e la avevano Pt_1 CP_1
stipulato (anche mediante esecuzione) un contratto di somministrazione dei tappetini “YOU & ME già
nel 2020, come sostenuto dalla difesa della (il doc. n. 11 bis nulla prova al riguardo). CP_1
Né ciò risulta altrimenti dimostrato (non vi è alcuna prova del fatto – meramente allegato- che la
[...]
CP_ avrebbe nel periodo 2020-2021 venduto a terzi tappetini a cinque strati prodotti dalla in Pt_1
esecuzione di un contratto di somministrazione stipulato nel 2020.; cfr. irrilevanza del doc. 19
depositato dalla convenuta. Mentre i doc. nn. 17 e 18 sono prodromici dell'ordine del 02/03/2021 che è
appunto quello ufficiale e l'unico riferibile alla in quanto sottoscritto dal suo legale CP_1
rappresentante). L'esistenza di un contratto precedente all'ordinativo del 02/03/2021 (doc. n. 23) viene esclusa anche dalla lettura della bozza di scrittura privata predisposta dalla e inviata alla Pt_1 [...]
CP_ in data 09/09/2022 (doc. n. 33 fasc. conv. sopra citata) nella quale si fa riferimento esclusivamente ad un ordine scritto.
Dalla documentazione prodotta – come già sopra accertato- è risultato che la non ha Parte_1
adempiuto completamente all'ordine del 02/03/2021 non avendo dimostrato -come era suo onere- di aver provveduto alla fornitura degli altri due lotti di tappetini per cani in esso previsti.
pagina 23 di 25 Tuttavia la difesa di parte convenuta non ha allegato – nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del thema disputandum- né tanto meno dimostrato l'esistenza di un danno subito dalla a CP_1
causa ed in conseguenza del suddetto inadempimento (cfr. comparsa di costituzione e memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.c.; le richieste istruttorie così come le allegazioni hanno riguardato la domanda di cui all'art. 2598 c.c. poi rinunciata. La richiesta di CTU non è stata ammessa dal GI nella citata ordinanza del 03/11/2023 in quanto “ finalizzata alla quantificazione dei danni da
inadempimento contrattuale e concorrenza sleale causati dalla alla invero non dimostrati Parte_1 CP_1
(cfr. anche genericità delle domande risarcitorie avanzate)”. Le allegazioni contenute per la prima volta nella comparsa conclusionale della convenuta sono nuove e come tali inammissibili;
fermo comunque restando che le circostanze ivi allegate a fondamento della cd. perdita da ricavo – quantificata per la prima volta in E. 11.325,00 oltre rivalutazione ed interessi- non risultano dimostrate né – lo si ripete- vi
è stata tempestiva e specifica allegazione e prova del cd. nesso di causalità).
Secondo la S.C. “In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218
c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore
(che si presume), ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento,
fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico
nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di
ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della
sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile
dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta
identifica l'evento di danno” (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2024 n. 12760).
Le spese seguono la maggiore soccombenza della società attrice e si liquidano in favore della convenuta come da dispositivo ex DM 55/2014 e succ. aggiornamenti – previa riduzione di ½ in ragione del rigetto della domanda riconvenzionale e della rinuncia elle domande di cui all'art. 2598
c.c. e relative correlate- avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile a complessità
media) e alle attività processuali effettivamente svolte (non viene riconosciuto alla convenuta il contributo unificato relativamente alle domande riconvenzionali perché in parte rinunciate e in parte rigettate. Solamente la difesa di parte convenuta ha depositato la propria nota spese in allegato alla memoria di replica).
P.Q.M.
pagina 24 di 25 Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 5491/2022, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così
decide:
RIGETTA
tutte le domande attore per le causali di cui in motivazione;
RIGETTA
la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta per le causali di cui in motivazione;
CP_1
CONDANNA
la società attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano – per le causali di cui in motivazione e previa riduzione di ½- in E. 5430,00 a titolo di compenso professionale,
oltre al 15% a titolo di spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge.
Così deciso ad Ancona nella Camera di Consiglio del 14/01/2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
52 Questa interpretazione, inoltre, è confermata dai lavori preparatori del regolamento.
66 Pertanto, è essenziale che le suddette nozioni ricevano un'interpretazione uniforme nell'ordinamento giuridico
76 In tale contesto non può escludersi che, come osservato sostanzialmente dal governo del Regno Unito, l'avente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Giudici;
Dott.ssa Gabriella Pompetti Presidente rel./est.
Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 5491/2022, trattenuta in decisione alla udienza del
11/07/2024, scaduti in data 30/10/2024 i termini concessi alle parti ex art. 190 c.p.c. (ante riforma
Cartabia), e promossa da:
(P.Iva ) con sede legale a 20135 Commessaggio (MN) in Parte_1 P.IVA_1
Via De Gasperi n. 37, in persona del legale rappresentante, sig. (C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliata a 41121 Modena (MO) in Via A. Nardi n. 5 presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Francesco Severi (cod. fisc.: ) (Fax: 059221630 – Pec: C.F._2
il quale la difende in virtù di mandato in calce all'atto di Email_1
citazione notificato in data 18/11/2022 e depositato in data 22/11/2022;
-attrice-
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante signor , con CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
sede a NT (DOC. 1), rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Lupetti del Foro di Fermo
pagina 1 di 25 (C.F. - PEC giusta delega allegata alla comparsa di C.F._3 Email_2
costituzione e risposta depositata in data 28/02/2023, ai fini di questo giudizio elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore, in via Correggio 3B, Porto San Giorgio (63822 FM) fax
0734673708 – PEC Email_2
-convenuta-
OGGETTO: “azione di accertamento della titolarità di disegno comunitario ex art. 38 c.p.i, azione di rivendica
di disegno comunitario esercitata ex art. 118 comma 3 lett.a) c.p.i.; azione inibitoria ex art. 124 c.p.i.; azione di
risarcimento danni ex art. 125 c.p.i. e art. 2600 c.c.; azione risarcitoria per recesso del committente ex art. 1671
c.c.; azione di accertamento di risoluzione consensuale del contratto;
domande riconvenzionali della convenuta”.
CONCLUSIONI
Alla udienza del 11/07/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale (e fogli separati depositati in data 06 e 09 luglio del 2024) da intendersi ovi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato tramite pec in data 18/11/2022 la società conveniva in Parte_1
giudizio la società rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale in CP_1
via principale:
- accertare e dichiarare che il diritto alla registrazione del disegno di cui al capo 28 della premessa in fatto del
presente atto spettava a e, per l'effetto, trasferire in capo alla stessa la titolarità dell'attestato di Parte_1
registrazione UE n. 008854467-0002 rilasciato a OL s.r..l. in data 17 febbraio 2022, a far data dalla
presentazione dell'istanza di registrazione presentata il 9 febbraio 2022;
- ordinare, ex art. 124, comma 1, c.p.i., l'immediato ritiro dal commercio dei prodotti e dei materiali
promozionali di recanti il disegno di cui al capo 28 della premessa in fatto del presente atto, nonché CP_1
ordinare, ex art. 124, comma 3, c.p.i. la successiva distruzione di siffatti prodotti e materiali pubblicitari,
estendendo il medesimo provvedimento anche ai prodotti e/o materiali promozionali eventualmente detenuti da
terzi rivenditori;
- disporre a carico di ex art. 124, comma 2, c.p.i. una penale non inferiore ad €. 2.000,00 o ad altra cifra CP_1
che codesto Tribunale riterrà congrua, per ogni violazione e/o giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando
provvedimento di inibitoria, ritiro dal commercio e distruzione;
pagina 2 di 25 - condannare al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice, ex artt. 125 c.p.i. e 2600 c.c., nella CP_1
misura che verrà quantificata nel prosieguo del presente giudizio o, comunque, che verrà stabilita in via
equitativa da codesto Ill.mo Tribunale;
- ordinare, ex artt. 126 c.p.i. e 2600 c.c., la pubblicazione dell'emananda sentenza su tre quotidiani a tiratura
nazionale a cura dell'attrice ed a spese di CP_1
in ogni caso:
- condannare a corrispondere a la somma di €. 78.576,03 o quella diversa, maggiore o CP_1 Parte_1
minore, che risultasse dovuta per le ragioni esposte in narrativa oltre agli interessi di mora dalla data di notifica
del presente atto al saldo e quelli di cui all'art. 1284 c.c. al saldo.
Con la vittoria delle spese e competenze di lite oltre alle spese generali, all'Iva e al c.p.a. come per legge” (cfr.
conclusioni rassegnate in citazione, sono state confermate nella memoria depositata in data 14/03/2023
con la quale società attrice chiedeva anche il rigetto di tutte le domande riconvenzionali avanzate dalla convenuta siccome infondate in fatto e in diritto. Alla prima udienza del 23/03/2023 la difesa attorea formulava la seguente domanda: “accertare e dichiarare che il contratto per cui è causa fra e Pt_1
si è risolto per mutuo dissenso”; Con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. la difesa CP_1
attorea espressamente domandava: “alternativamente in via del tutto subordinata - accertare e dichiarare che il
Con contratto di cui è causa si è risolto per mutuo dissenso delle parti e, per l'effetto, condannare a corrispondere
a la somma di €. 13.313,74 o quella diversa, maggiore o minore, che risultasse dovuta per le ragioni Parte_1
esposte in narrativa oltre agli interessi di mora dalla data di messa in mora (4 ottobre 2022) e quelli di cui all'art.
1284 c.c. al saldo”. Le predette conclusioni sono state poi riportate e confermate all'udienza del
11/07/2024 come da separato foglio depositato in data 09/07/2024).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata (tempestivamente ex art. 166 c.p.c.) in data
28/02/2023 si costituiva in giudizio la società rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza,
IN VIA PRELIMINARE: autorizzare la convenuta ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa per CP_1
integrare il contraddittorio: (C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore, con sede legale in Commessaggio, via Alcide De Gasperi 27 (46010 MN); e di conseguenza chiede
che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di
consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in
giudizio;
pagina 3 di 25 IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: rigettare le domande proposte dall'attrice poiché infondate Parte_1
in fatto e in diritto.
IN VIA RICONVENZIONALE
a)- accertare e dichiarare la si è resa gravemente inadempiente al contratto con la avente Parte_1 CP_1
ad oggetto la somministrazione (fornitura continuativa) di tappetini igienici per cani a marchio “YOU & ME”
come descritti in narrativa (tappeti a 5 strati, a trama goffrata, con l'aggiunta di polimeri ultra assorbenti – v.
DOC. 11-bis);
b)- per l'effetto condannare la al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale da essa Parte_1
causati alla nella misura che verrà accertata nel corso dell'istruttoria, previa se del caso CTU contabile CP_1
sul quantum.
c)- accertare e dichiarare che le condotte poste in essere dalla e dalla descritte in Parte_1 Controparte_3
narrativa integrano atti di concorrenza sleale nei confronti della ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c.; CP_1
d)- per l'effetto condannare la e la in solido a risarcire i danni da concorrenza Parte_1 Controparte_3
sleale da esse causati alla nella misura che verrà accertata nel corso dell'istruttoria, previa se del caso CP_1
CTU contabile sul quantum.
e)- ordinare ex art. 2600 comma 2 c.c. la pubblicazione dell'emananda sentenza di condanna di sul Pt_1
quotidiano IL SOLE 24 ORE sia in versione cartacea che on1line (per la durata di 30 giorni) a cura della
[...]
CP_ e a spese della e della f)- In ogni caso condannare la e la Parte_1 Controparte_3 Parte_1
in solido a rifondere spese e onorari di difesa del presente giudizio, oltre alle spese generali Controparte_3
(15%), CPA e IVA come per legge” (cfr. conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta;
alla prima udienza del 23/03/2023 la difesa della convenuta dichiarava di voler precisare la domanda riconvenzionale nel modo seguente: “A- accertare e dichiarare che la si è resa gravemente Parte_1
inadempiente al contratto con la avente ad oggetto la somministrazione (fornitura continuativa) di CP_1
tappetini igienici per cani a o con altri marchi, aventi le caratteristiche descritte in Controparte_4
narrativa (tappetini a cinque strati a trama groffata, con l'aggiunta di polimeri ultra assorbenti- vedi doc. n. 11
bis”” confermate nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.; come si dirà meglio infra alla udienza di p.c. la difesa ha espressamente rinunciato alle domande avanzate ex art. 2598 c.c. e a quelle correlate. Infatti precisava le conclusioni come da separato foglio depositato in data 06/07/2024
nel modo seguente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, in via principale: rigettare
le domande proposte dall'attrice poiche infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale: Parte_1
(a)- accertare e dichiarare che la si e resa gravemente inadempiente al contratto avente ad Parte_1 pagina 4 di 25 oggetto la fornitura alla di tappetini igienici per cani a marchio “YOU & ME”, di cui all'ordine CP_1
trasmesso dalla in data 13/02/2021 (doc. 17) e in data 2 marzo 2021 (doc. 18) (tappeti a 5 strati, a CP_1
trama goffrata, con l'aggiunta di polimeri ultra assorbenti – v. DOC. 11-bis); (b)- e per l'effetto condannare la
l risarcimento del danno da inadempimento contrattuale da essa causati alla nella Parte_1 CP_1
misura risultante all'esito dell'istruttoria, disponendo se del caso CTU contabile sul quantum risarcibile. (c)- In
ogni caso condannare la a rifondere alla spese e onorari di difesa del presente Parte_1 CP_1
giudizio, oltre alle spese generali (15%), CPA e IVA come per legge. Questa difesa non accetta il contraddittorio
su eventuali nuove domande o eccezioni avversarie”).
Con decreto Presidenziale n. 98/2023 la causa veniva assegnata alla Sezione Impresa e veniva designato quale G.I. il Giudice dott.ssa Pompetti Gabriella.
Con decreto del 15/03/2023 il G.I. riteneva di “di non autorizzare la chiamata in causa della società CP_3
- nelle vesti di co-autore unitamente alla società attrice delle condotte concorrenziali secondo quanto dedotto
[...]
nella citata comparsa- in quanto la chiamata in causa della predetta società (che non è litisconsorte necessario)
fondata su una asserita responsabilità solidale dell'attrice (ex art. 2055 c.c.) determinerebbe un ampliamento del
thema decidendum del presente giudizio (già di per sé complesso) con conseguente quanto prevedibile
allungamento dei tempi di definizione della controversia;
al riguardo si richiama quanto affermato dalla S.C. (cfr.
fra le tante anche in motivazione, Cass. 2022 n. 2331, Cass. 2015 n. 9570, Cass. n. 7406/2014)” (cfr. decreto in atti che il Collegio condivide e conferma integralmente).
Alla prima udienza del 23/03/2023 il G.I. autorizzava il formale deposito da parte dell'avv. Severi della nota già depositata in data 14/03/2023 quale parte integrante del verbale;
assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e fissava per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 19/10/2023 (cfr. verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato).
Le parti provvedevano al deposito delle relative memorie.
Con ordinanza emessa fuori udienza in data 03/11/2023 il GI ammetteva esclusivamente la prova per testi richiesta dalla convenuta e la prova contraria richiesta dalla attrice, rigettando tutte le altre richieste istruttorie (cfr. ordinanza in atti che ivi si richiama e conferma integralmente).
Alla udienza del 18/01/2024 sono stati escussi i testi ammessi (cfr. relativo verbale).
Si giungeva così alla udienza del 11/07/2024 (a seguito di rinvio richiesto dalla difesa di parte convenuta, cfr. decreto del 30/04/2024) ove fatte precisare le rispettive conclusioni venivano assegnati i termini massimi per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica (entrambe le difese hanno provveduto al rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica). pagina 5 di 25 All'esito il GI riservava di riferire al Collegio per la decisione (vedasi relativo verbale di udienza).
Orbene ciò sinteticamente ma doverosamente riportato e passando all'esame del merito della causa questo Tribunale ritiene che tutte le domande attoree siano infondate e come tali vanno integralmente rigettate.
Va parimenti rigettala la domanda riconvenzionale avanzata dalla difesa di parte convenuta.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad esporre.
Come già sopra anticipato la società attrice -in via principale- ha esercitato l'azione di cui all'art. 118
comma 3 lett. a) diretta ad ottenere il trasferimento in suo favore dell'attestato di registrazione del disegno UE n. 008854467- 0002 deducendo di aver diritto, ai sensi dell'art. 38 c.p.i., alla registrazione del predetto disegno (registrato dalla OL s.r..l. in data 17 febbraio 2022), quale società committente e quindi in qualità di avente diritto del sig. titolare dell'agenzia grafica PH2 LAB di Controparte_5
Bologna, autore materiale dello stesso.
A fondamento della domanda la difesa attorea (nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del
thema disputandum, vedasi -quindi- atto di citazione e memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1
c.p.c.) ha dedotto – in sintesi e per quanto d'interesse- che:
- già a partire dal 2012, iniziava a produrre alcuni articoli (segnatamente tappetini ultra Pt_1
assorbenti per animali domestici) col il “marchio di fatto” (vedasi immagine riportata CP_6
alla pag. 2 dell'atto di citazione) che commercializzava anche tramite la società di CP_3
cui era socia al 50%;
- d'intesa col sig. ed il sig. direttore Pt_1 Controparte_2 Persona_1
commerciale di nel marzo 2020, decideva di incaricare il sig. titolare CP_3 Controparte_5
dell'agenzia grafica PH2 LAB di Bologna, di eseguire un restyling grafico del marchio “Io &
Te” come risultava dal preventivo prodotto sub doc. nn. 5 e 6;
- Il sig. iniziava subito a dare esecuzione all'incarico a lui conferito tant'è vero Controparte_5
che l'8 maggio 2020 inoltrava all'account e-mail della sig.ra responsabile Persona_2
dell'ufficio marketing di ( ), il messaggio (doc. n. 8), CP_3 Email_3
recante in allegato alcune ipotesi di revisione grafica del marchio “Io & Te”.
- Successivamente l'esponente, di concerto col sig. ed il sig. Persona_1 CP_2
, decideva però di trasformare il marchio “Io & Te” in un nuovo brand, denominato
[...]
“You & Me”, sicché il sig. il 14 ed il 19 maggio 2020, inoltrava alla sig.ra Controparte_5
( ) ed al sig. Persona_2 Email_3 Controparte_2 pagina 6 di 25 ( ) alcune proposte grafiche di questo nuovo brand (doc. n. 9 – Email_4
9bis) tra cui, in particolare, quella raffigurata alla pag. 4 dell'atto di citazione;
- in pratica il medesimo cominciava ad ideare quattro bozzetti per fustelle di diverse dimensioni e capienza (60 x 90 (10 pezzi) - 60 x 60 (10 pezzi) - 60 x 60 (50 pezzi) - 60 x 90 (50 pezzi) (cfr. doc.
n. 10 - 11) che, con l'ausilio della sig.ra e la supervisione del sig. Persona_2 CP_2
(doc. n. 12), ultimava nell'ottobre 2020 allorquando inoltrava i modelli definitivi
[...]
all'account e-mail facente capo all'ufficio marketing di (doc. n. 13 - 14); CP_3
- il sig. inseriva, fin da subito, nel layout degli involucri dei prodotti di Controparte_5 Pt_1
anche il “claim” “Yuorpetsolution” e i dati della società facente capo alla società del CP_1
sig. che avrebbe dovuto distribuire, nell'interesse di i Tappetini Controparte_2 Pt_1
Ultra Assorbenti” all'interno della Grande Distribuzione;
- la saldava le fatture n. 1 e 10 del 2020 (doc. n. 16) dell'agenzia grafica PH2 LAB recanti Pt_1
in oggetto “Onorario per Progettazione Grafica Restyling Logo e Packaging Tappetini “Io &
Te” (doc. n. 17; cfr. atto di citazione;
vedasi anche memoria depositata ex art. 183 comma VI n.
1 c.p.c.).
Orbene le suddette allegazioni non solo non hanno avuto riscontro e risultano smentite dalle prove documentali offerte dalla convenuta e dalla escussione della prova per testi ma (ancor prima) sono del tutto irrilevanti alla luce della normativa comunitaria ivi applicabile.
In diritto, infatti, va evidenziato che -nel caso di specie- la normativa da applicare, visto che quello oggetto di rivendita è un disegno comunitario, è quella contenuta nel Regolamento (CE) del Consiglio
12 dicembre 2001, n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari (come correttamente evidenziato dalla difesa di parte convenuta).
Come risulta dal suo primo 'considerando', il regolamento ha l'obiettivo di istituire «disegni o modelli comunitari che fruisca[no] di una protezione uniforme ed abbia[no] efficacia uniforme in tutto il territorio della Comunità.
Il titolo II del regolamento, rubricato «Diritto dei disegni e modelli», contiene, in particolare, una sezione 1, rubricata «Requisiti per la protezione», costituita dagli artt. 3-9, una sezione 3, rubricata
«Diritto al disegno o modello comunitario», che raggruppa gli artt. 14-18, e una sezione 5, rubricata
«Nullità», composta dagli artt. 24-36.
pagina 7 di 25 L'art. 14 del regolamento, rubricato «Diritto al disegno o modello comunitario», ai suoi nn. 1 e 3
prevede quanto segue:
«1. Il diritto al disegno o modello comunitario spetta all'autore o ai suoi aventi causa.
(…)
3. Qualora tuttavia un disegno o modello sia stato sviluppato da un dipendente, nell'esecuzione delle proprie
mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, il diritto al disegno o modello spetta al datore di
lavoro salvo patto contrario o diversa disposizione della legislazione nazionale applicabile”.
Articolo 15 “Rivendicazione del diritto su un disegno o modello comunitario” recita:
1. Quando il disegno o modello comunitario non registrato viene divulgato o rivendicato da chi non sia
legittimato a norma dell'articolo 14 o quando il disegno o modello comunitario registrato sia stato depositato o
registrato a nome di chi non vi abbia diritto a norma dello stesso articolo, l'avente diritto in forza del medesimo
articolo 14 può chiedere, fatta salva la facoltà di esperire altri mezzi di ricorso, di esser riconosciuto come il
legittimo titolare del disegno o modello comunitario.
2. La persona che ha diritto al disegno o modello comunitario congiuntamente ad altre persone può chiedere, a
norma di quanto disposto dal paragrafo 1, di esserne riconosciuta contitolare.
3. Le azioni di cui al paragrafo 1 o 2 si prescrivono dopo tre anni dalla data di pubblicazione per il disegno o
modello comunitario registrato o dalla data di divulgazione per il disegno o modello comunitario non registrato.
La presente disposizione non si applica se la persona che non ha diritto al disegno o modello comunitario era in
mala fede al momento in cui il disegno o modello in questione è stato depositato o divulgato o gli è stato
trasferito.
4. Nel caso di un disegno o modello comunitario registrato, nel registro viene iscritto quanto segue: a) la
menzione della proposizione di una domanda giudiziale ai sensi del paragrafo 1; b) la decisione passata in
giudicato relativa alla domanda giudiziale o ogni altro provvedimento che conclude il procedimento;
c) ogni
cambiamento di titolarità del disegno o modello comunitario registrato risultante dalla decisione passata in
giudicato”.
Articolo 16 “Effetti di una sentenza sulla titolarità del disegno o modello comunitario registrato”
recita:
1. Qualora in esito a un procedimento giudiziale di cui all'articolo 15, paragrafo 1 si verifichi un cambiamento
integrale della titolarità del disegno o modello comunitario registrato, le licenze e gli altri diritti si estinguono in
seguito all'iscrizione del nuovo titolare nel registro.
pagina 8 di 25 2. Il titolare del disegno o modello comunitario registrato o il licenziatario che abbiano utilizzato il disegno o il
modello nella Comunità o abbiano compiuto preparativi seri ed effettivi a tale scopo prima dell'iscrizione nel
registro della proposizione della domanda giudiziale di cui all'articolo 15, paragrafo 1 possono continuare ad
utilizzare il disegno o il modello purché chiedano, nel termine prescritto dal regolamento di esecuzione, una
licenza non esclusiva al nuovo titolare iscritto nel registro. La licenza è concessa per un periodo congruo e a
condizioni ragionevoli.
3. Il paragrafo 2 non si applica se il titolare del disegno o modello comunitario registrato o il licenziatario hanno
agito in malafede al momento in cui hanno iniziato ad utilizzare il disegno o modello o a compiere preparativi a
tale fine.
Articolo 17 “Presunzione a favore del titolare registrato”.
“Si presume titolare del disegno o modello in qualsiasi procedimento dinanzi all'Ufficio come pure in ogni altro
procedimento la persona al cui nome è registrato il disegno o modello comunitario ovvero, anteriormente alla
registrazione, la persona al cui nome è stata presentata la relativa domanda”.
L'art. 25 del regolamento, rubricato «Cause di nullità», prevede, al suo n. 1, lett. c), che un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo soltanto «se, alla luce di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto al disegno o modello comunitario a norma dell'articolo 14»
La Corte di Giustizia Europea con la sentenza resa nel caso C-32-08 del 02/07/2009 con riferimento all'art. 14 n. 1 e n. 3 ha affermato i seguenti principi:
- l'art. 14 n. 3 del Regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari non si applica al disegno o modello creato su commissione;
- l'art. 14 n. 1 del predetto regolamento deve essere interpretato nel senso che il diritto al disegno o modello comunitario spetta all'autore, salvo che quest'ultimo non lo abbia trasferito al suo avente causa a mezzo di un contratto.
In particolare con riferimento all'art. 14 n. 3 la Corte ha affermato (testualmente) che:
- 43 Come risulta dall'art. 14, n. 1, del regolamento, il diritto al disegno o modello comunitario spetta
all'autore o ai suoi aventi causa.
44 Risulta invece dal n. 3 del medesimo articolo che, qualora un disegno o modello sia stato sviluppato da un
dipendente nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, il diritto
al disegno o modello spetta al datore di lavoro salvo patto contrario o diversa disposizione della legislazione
pagina 9 di 25 nazionale applicabile.
CP_ 45 Deve pertanto respingersi l'argomento della e del governo del Regno Unito secondo cui, in particolare,
le nozioni di «datore di lavoro» e «dipendente» contenute in detto n. 3 devono essere interpretate in modo
estensivo al fine di poterle applicare anche ai disegni e modelli creati su commissione.
46 A tal proposito occorre rilevare che nel menzionato n. 3 il legislatore comunitario ha previsto un regime
speciale per i disegni o modelli comunitari creati nell'ambito di un rapporto di lavoro.
47 Ciò si evince in particolare dal fatto che, nel redigere detto numero, esso abbia optato, al fine d'indicare il
titolare del disegno o modello comunitario creato nell'ambito di un rapporto di lavoro, per l'espressione
«datore di lavoro» e non già per quella di «committente», decisamente più ampia.
48 Risulta altresì dall'enunciato dell'art. 14, n. 3, del regolamento che il «datore di lavoro» diviene il titolare del
disegno o modello comunitario qualora quest'ultimo sia stato sviluppato da un «dipendente» nell'esecuzione
delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro.
49 Ancora, per quanto concerne il termine «dipendente», occorre osservare che nella disposizione in parola il
legislatore comunitario non ha optato, riferendosi al soggetto che sviluppa un disegno o modello, per
l'espressione «prestatore dell'opera», decisamente più ampia. Pertanto, la nozione di «dipendente» contempla
la persona che è subordinata al suo «datore di lavoro» all'atto della creazione di un disegno o modello
comunitario nell'ambito di un rapporto di lavoro.
50 Per quanto riguarda la parte di detto n. 3 che prevede «salvo patto contrario o diversa disposizione della
legislazione nazionale applicabile», occorre precisare che essa consente, da un lato, alle parti di un contratto di
lavoro di designare il «dipendente» quale titolare di un disegno o modello comunitario e, dall'altro, agli Stati
membri di prevedere nella loro legislazione nazionale il «dipendente» quale titolare di un disegno o modello
comunitario, purché, in entrambi i casi menzionati, tale disegno o modello sia stato realizzato nell'ambito di
un rapporto di lavoro.
51 Ne deriva che il legislatore comunitario ha inteso definire il regime speciale previsto dall'art. 14, n. 3, del
regolamento attraverso un tipo specifico di rapporto contrattuale, segnatamente il rapporto di lavoro, il che
esclude l'applicabilità di detto n. 3 agli altri rapporti contrattuali, come quello relativo a un disegno o modello
comunitario creato su commissione.
pagina 10 di 25 53 A tale proposito la Commissione deduce che, come precisato nell'esposizione dei motivi della proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui disegni e modelli comunitari [COM (93) 342 def. del
3 dicembre 1993], qualora un disegno o modello comunitario sia stato sviluppato da un dipendente
nell'espletamento delle proprie mansioni derivanti da un contratto di lavoro, il datore di lavoro diviene titolare
di tale disegno o modello comunitario.
54 Del resto, ad avviso della Commissione, e così come risulta dai paragrafi 27-32 delle conclusioni dell'avvocato
generale, sebbene il primo progetto preliminare di proposta di regolamento della Commissione contenesse,
oltre ad una disposizione relativa alla titolarità di un disegno o modello comunitario realizzato da un
dipendente, una disposizione espressa relativa alla titolarità di un disegno o modello comunitario creato su
commissione, quest'ultima disposizione non è stata mantenuta nel regolamento.
55 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la prima e la seconda questione nel senso che
l'art. 14, n. 3, del regolamento non si applica al disegno o modello comunitario creato su commissione”.
Con riferimento all'art. 14 n. 1 la Corte ha precisato (sempre testualmente) che:
63 In tal modo, dall'imperativo tanto dell'applicazione uniforme del diritto comunitario quanto del principio di
uguaglianza discende che i termini di una disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso
richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata
devono di norma essere oggetto, nell'intera Comunità, di un'interpretazione autonoma e uniforme da
effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa di cui
trattasi (v., in particolare, sentenze 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro, Racc. pag. 107, punto 11; , causa C-
287/98, Linster, Racc. pag. I-6917, punto 43, e , causa C-316/05, Nokia, Racc. pag. I-12083, punto 21).
64 Ciò è quanto si verifica con riguardo alle nozioni di «autore» e «aventi causa» di cui all'art. 14 del
regolamento.
65 Orbene, se le suddette nozioni dovessero essere interpretate diversamente nei vari Stati membri, le stesse
circostanze potrebbero dar luogo a una situazione in cui il diritto al disegno o modello comunitario appartiene
in taluni Stati all'autore ed in altri al suo avente causa. In tal modo, la tutela garantita a detti disegni e
modelli comunitari non sarebbe uniforme su tutto il territorio della Comunità (v., per analogia, sentenza
Nokia, cit., punto 27).
pagina 11 di 25 comunitario.
67 Una siffatta affermazione è corroborata dal primo 'considerando' del regolamento, secondo cui «[il] regime
unificato per la concessione di disegni o modelli comunitari [fruisce] di una protezione uniforme e [ha]
efficacia uniforme in tutto il territorio della Comunità».
68 Inoltre, dall'art. 1, n. 3, del regolamento risulta che detto disegno o modello non può essere oggetto di
trasferimento se non per la totalità della Comunità, salvo disposizione contraria del regolamento.
69 Per quanto riguarda, più in particolare, il trasferimento del diritto a un disegno o modello comunitario
dall'autore al suo avente causa ai sensi dell'art. 14, n. 1, del regolamento, occorre osservare, al pari,
CP_ sostanzialmente, della , della e dell , che la possibilità di un siffatto trasferimento si Parte_3 CP_8
evince implicitamente dalla formulazione di detto articolo.
70 Peraltro, una siffatta interpretazione deriva espressamente da talune versioni linguistiche della nozione di
«avente causa», come quella tedesca, polacca, slovena, svedese ed inglese, che menzionano, rispettivamente,
«Rechtsnachfolger», «następcy prawnemu», «den till vilken rätten har övergått», «pravni naslednik» e
«successor in title».
71 Un trasferimento di questo tipo include quello che avviene a mezzo di un contratto.
72 Infatti, come sottolineato dall'avvocato generale ai paragrafi 46-50 delle sue conclusioni, dai lavori preparatori
del regolamento risulta che l'autore può trasferire al suo avente causa il diritto al disegno o modello
comunitario a mezzo di un contratto.
73 Questa interpretazione è confermata dall'ottavo e quindicesimo 'considerando' del regolamento, i quali
sottolineano la necessità di adeguare la tutela dei disegni o modelli comunitari alle esigenze di tutti i settori
economici della Comunità.
74 Del resto è essenziale, in particolare al fine della tutela dei disegni o modelli comunitari non registrati, far
rispettare il diritto di vietare la riproduzione di tali disegni o modelli, ai sensi del ventunesimo 'considerando'
nonché dell'art. 19, n. 2, del regolamento.
75 Infatti, fatti salvi i singoli disegnatori annoverati al settimo 'considerando' del regolamento, risulta dai
successivi sedicesimo e venticinquesimo 'considerando' che anche taluni settori dell'economia della Comunità
possono essere produttori di disegni o modelli comunitari non registrati.
pagina 12 di 25 causa sia la parte economicamente più forte rispetto all'autore e disponga di mezzi più consistenti per poter
esperire un'azione giudiziaria volta ad impedire la riproduzione di tali disegni o modelli.
77 Ne consegue che l'adeguamento, ai sensi dell'ottavo e quindicesimo 'considerando' del regolamento, della
tutela dei disegni o modelli comunitari alle esigenze di tutti i settori economici della Comunità attraverso un
trasferimento contrattuale del diritto al disegno o modello comunitario è idoneo a contribuire all'obiettivo
essenziale dell'esercizio effettivo dei diritti conferiti da un disegno o modello comunitario su tutto il territorio
della Comunità, come risulta dal ventinovesimo 'considerando' del regolamento.
78 Del resto, ai sensi del settimo 'considerando' del regolamento, una migliore protezione dei disegni e modelli
non solo promuove il contributo dei singoli disegnatori all'eccellenza della produzione comunitaria in questo
campo, ma incoraggia anche i processi innovativi, l'emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi.
79 Ne deriva che la possibilità di trasferire, a mezzo di un contratto, il diritto al disegno o modello comunitario
dall'autore al suo avente causa ai sensi dell'art. 14, n. 1, del regolamento è conforme sia all'enunciato di detto
articolo, sia agli obiettivi perseguiti dal detto regolamento.
80 Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare il contenuto di un tale contratto e, al riguardo, determinare se,
eventualmente, il diritto al disegno o modello comunitario non registrato sia stato effettivamente trasferito
dall'autore al suo avente causa.
81 Le suesposte considerazioni non ostano, ovviamente, a che il giudice nazionale, nell'ambito del suddetto
esame, applichi la legislazione relativa ai contratti al fine di determinare a chi spetti il diritto al disegno o
modello comunitario non registrato ai sensi dell'art. 14, n. 1, del regolamento.
82 Alla luce di quanto precede occorre risolvere la terza questione, sub a), dichiarando che, in circostanze come
quelle della causa principale, l'art. 14, n. 1, del regolamento in parola dev'essere interpretato nel senso che il
diritto al disegno o modello comunitario spetta all'autore, salvo che quest'ultimo non lo abbia trasferito al suo
avente causa a mezzo di un contratto”.
Quindi alla luce della citata sentenza può affermarsi (come d'altronde già da tempo ha affermato la dottrina) che l'art. 38 c.p.i. non trova applicazione con riferimento ai disegni e ai modelli comunitari creati su commissione vale a dire al di fuori dal rapporto di lavoro subordinato.
Ne consegue che la domanda attorea – fondata sull'allegazione secondo cui la sarebbe autrice Pt_1
del disegno comunitario registrato dalla convenuta quale committente della ditta del sig. CP_5
- va rigettata in quanto non trovando applicazione l'invocato art. 38 c.p.i. ma il su citato art. 14
[...]
pagina 13 di 25 n. 3 Regolamento CE la stessa società non potrebbe mai essere considerata autrice del disegno e quindi non potrebbe mai avere diritto alla registrazione.
Né è stato dimostrato (invero la circostanza non è stata mai neppure allegata) che la abbia mai Pt_1
acquistato dal suo autore il diritto al disegno comunitario per cui è causa a mezzo di un contratto di vendita.
Nel caso di specie – in forza del su citato art. 17- si presume autrice del disegno per cui è causa la società convenuta che ha provveduto alla registrazione del predetto (si aggiunga che è il disegno in questione è identico al marchio italiano registrato n. 302022000018773 depositato il 9 febbraio 2022 per i medesimi prodotti (tappetini per animali) e concesso alla società convenuta in data 12 dicembre 2022
come da doc. 35 depositato: marchio avverso il quale la non ha sollevato nessuna Pt_1
Con contestazione. A conferma della piena titolarità dei diritti della sulle privative di disegno e marchio “YOU & ME” si rinvengono pure la decisione di nullità dell' del 25 aprile 2023; docc. CP_9
42-43. L'EUIPO ha infatti definitivamente annullato il marchio UE n. 018442161 “YOU & ME
BENTONITA CAT LITTER”, registrato in malafede dal fornitore rumeno della OL, Bentonita s.a.; doc.
50. Decisione passata in giudicato;
docc. 48-49).
Quindi la società attrice aveva l'onere di dimostrare che:
- la società non era titolare del disegno dalla stessa registrato;
CP_1
- l'autore in realtà era lo studio grafico PH2 Lab del CP_5
- il aveva venduto alla disegno comunitario per cui è causa a mezzo di un CP_5 Parte_4
contratto (avente ad oggetto non la realizzazione del disegno ma la vendita del predetto e quindi dei relativi i diritti) in epoca precedente alla registrazione del su citato disegno.
Ma le suddette circostanze non sono state mai allegate né tanto meno dimostrate.
Invero – sebbene ad abundantiam- va evidenziato che non è stato dimostrato neppure che la Pt_1
abbia mai commissionato al la realizzazione del disegno comunitario poi registrato dalla CP_5 [...]
CP_
come emerge dalle stessi dichiarazioni testimoniali del sentito alla udienza del 18/01/2024 CP_5
e dalla documentazione in atti.
In particolare va rilevato che il sig. (che era stato indicato come teste anche dalla Controparte_5
ha confermato di aver realizzato il marchio figurativo “YOU & ME” più cane stilizzato (e Pt_1
Con quindi il disegno UE 008854467-0002) su incarico di e quindi per conto della come Parte_5
pure il secondo marchio figurativo “YOU & ME” più gatto stilizzato, nonché il marchio figurativo pagina 14 di 25 Con
“ ” e l'intera grafica della nuova linea di prodotti “YOU & ME” della e Controparte_10
relativo catalogo del marzo 2021, di cui al doc. 15 fasc. conv.
Il sig. ha anche dichiarato di aver lavorato sempre e solo su incarico del sig. CP_5 Parte_6
[...]
Il sig. ha precisato che fu lo stesso sig. a chiedergli di intestare il preventivo inizialmente CP_5 Pt_5
Con intestato alla per i test iniziali basati sul naming “Io & Te” alla “il sig. mi chiese di Pt_1 Pt_5
intestare la fattura alla che fosse suo cliente;
ribadisco che io non conosco la società Parte_1 Pt_7
non ho mai lavorato per la predetta società; ho avuto rapporti solamente con il sig. (cfr. Parte_1 Pt_5
relativo verbale di udienza).
Con
Il sig. socio della e amministratore della UR (sentito come teste alla medesima Parte_5
udienza), ha confermato che l'ideazione del naming e la creazione dei marchi figurativi e disegni
Con
“YOU & ME” è riconducibile esclusivamente alla per il tramite dello stesso e del Parte_5
disegnatore sig. (PH2 LAB). Controparte_5
Ancora, ha confermato quanto si evince dalla documentazioni agli atti: “l'accordo Parte_5
oralmente raggiunto da me e per la e dal sig. per la prevedeva questo: la CP_2 CP_1 Per_1 Pt_1
avrebbe prodotto i tappetini su quattro referenze utilizzando il nostro marchio e disegno;
la si Pt_1 CP_1
impegnava all'acquisito di un tot del prodotto finito;
in cambio la si addossava i costi vivi del packaging Pt_1
che comprendevano anche il costo dell'impianti stampa e del materiale utilizzato;
fra questi costi vi erano anche i
costi grafici e quindi si decise di far intestare a la fattura direttamente alla infatti inizialmente il CP_5 Pt_1
intestò il preventivo alla a seguito del su riferito accordo la fattura venne intestata alla CP_5 CP_1 Pt_1
ADR (Avv. Severi) il teste precisa: “non venne fissato un importo minimo di acquisto di fornitura ma venne
garantito un acquisto costante in relazione alle esigenze di mercato”.
Non credibili e non attendibili e comunque irrilevanti sono invece le dichiarazioni rese sui medesimi capitoli dal teste di parte attrice sig. Persona_1
In primo luogo va evidenziato che -quanto affermato dal è assolutamente inidoneo a Persona_1
dimostrare l'esistenza di un contratto avente ad oggetto la commissione del disegno per cui è causa da parte della allo studio grafico del posto che – come dal predetto precisato- il teste non Pt_1 CP_5
ha mai agito quale rappresentante legale della – non avendone mai ricoperto la carica- né su Pt_1
mandato di quest'ultima. La società è soggetto giuridico distinto e diverso dalla CP_3 Parte_1
Inoltre per tale ragione il non risulta attendibile posto che nella veste dichiarata ha Per_1
dimostrato di non essere estraneo ai fatti oggetti di giudizio. Inoltre la versione dei fatti da costui pagina 15 di 25 offerta è smentita – non solo dalle dichiarazioni dello stesso ma anche e soprattutto dalle CP_5
evidenze documentali acquisite e dal comportamento tenuto dalla In particolare a tal Pt_1
riguardo si richiama la proposta di licenza d'uso avanzata con scrittura privata del 5 settembre 2022,
(doc. 30 – doc. 33). Nella premessa 1 si legge che: previo ordine scritto (quindi dietro Pt_1
Con autorizzazione della in quanto titolare esclusiva del marchio e disegno “YOU & ME”) “ Pt_1
unipersonale iniziava a produrre e a vendere alla per tappetini per animali (ossia
[...] Parte_8
buste/confezioni in plastica) recanti il marchio “YOU &ME Tappetini” alla stessa facente capo”
(riconoscimento del diritto altrui); per altro verso la richiesta di autorizzazione all'uso di una privativa industriale altrui è condotta incompatibile con l'asserzione di vantare diritti sulla stessa privativa.
A quanto sopra si aggiunga infatti che:
- in nessuna occasione nella fase stragiudiziale (o precedentemente ad essa) la ha Pt_1
Con contestato o messo in discussione la titolarità in capo alla del disegno e identico marchio figurativo “YOU & ME.
Con
- la – su incarico della (vedi ordine del 02/03/2021, doc. n. 23 fasc. att.)- ha prodotto e Pt_1
fornito alla stessa confezioni di tappetini a cinque strati con marchio e grafica “YOU & ME”
[non confondibile con il diverso marchio “IO & TE” di cui parte attrice non ha dimostrato né la titolarità in capo alla nè il preuso che come è noto deve essere continuo, effettivo e Pt_1
notorio; cfr. irrilevanza del doc. n. 3 prodotto al riguardo. Anche nel contratto di consulenza stipulato dal sig. nel 2016 sono elencati alcuni marchi, ma non vi è Controparte_2
traccia del marchio “IO & TE” cfr. doc. 4 ] ideati dallo studio PH2 Lab di Pt_1 CP_5
Con nell'aprile-maggio 2020 su incarico della in base al naming “YOU & ME” pensato
[...]
dal sig. Parte_6
Con
- - solamente la società (docc. 10, 11, 15) ha commercializzato nel mercato sino ad oggi prodotti a marchio (sia per contraddistinguere prodotti per cani e poi anche quelli Pt_9
per gatti);
- la signora (dipendente di Montek-Celmax = Testimone_1
) con email 29 ottobre 2020 ha scritto alla OL: “come da Email_5
accordi intercorsi tra il ns. Sig. e il Sig. , sono con la presente ad inviare in Per_1 CP_2
allegato accordo commerciale e relative schede tecniche dei prodotti a Vs. marchio che andremo a sviluppare” (cfr. doc. 18 – doc. 22); tale proposta - trasmessa in copia anche Pt_1
al sig. ha ad oggetto solo tappetini con marchio e disegno “YOU & ME” Testimone_2 pagina 16 di 25 (cfr. doc. 22 pagine 4 e da 6 a 10) e quindi tale documento allegato da parte attrice costituisce espresso riconoscimento della titolarità in capo alla di detto marchio figurativo e CP_1
quindi del corrispondente disegno “YOU & ME” (come già detto sopra, sempre nell'ambito
Con dello sviluppo del progetto “YOU & ME”, nel giugno 2020 la avvalendosi del sig. CP_5
(Studio PH2 LAB), ha ideato il secondo marchio figurativo “YOU & ME” con gatto
[...]
stilizzato, stavolta per contraddistinguere sacchetti di sabbia per lettiere per gatti, docc. 12-13-
14 fasc. conv. e relative immagini. Un catalogo pubblicitario della gamma “YOU & ME – OL
Con YOURPETSOLUTION” è stato realizzato per la sempre da nel marzo del Controparte_5
Con 2021, cfr. doc. 15. Alla fine del mese di agosto del 2020 la aveva inoltre già predisposto un listino prezzi “franco fabbrica” della gamma di prodotti “YOU & ME”, tappetini assorbenti e sabbia per lettiera per gatti neutra e lavanda;
doc. 15-bis fasc. conv.).
Di conseguenza non sussiste la legittimazione della società attrice all'esercizio dell'azione di rivendica.
La legittimazione attiva nell'azione di rivendica è riservata infatti agli aventi diritto legittimati a richiedere la nullità della registrazione effettuata dal non avente diritto ai sensi del su citato art. 25 del
Regolamento.
Non senza evidenziare che nel caso di specie trattandosi di disegno comunitario non trova applicazione l'art. 118 comma 3 lett. a).
La citata disposizione recita:
3. Se il brevetto è stato rilasciato oppure la registrazione è stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente
diritto, questi può in alternativa:
a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure dell'attestato di registrazione a far data
dal momento del deposito”.
Si è già detto che secondo le norme del Regolamento sopra citate l'avente diritto (che non è il committente) può esercitare o l'azione di rivendica (art. 15) o quella di nullità (art. 25) ma non è
prevista l'azione alternativa di cui all'art. 118 comma 3 lett. a) ivi azionata dalla società attrice.
Invero dalle prove raccolte emerge esclusivamente che la società attrice ha rivestito il ruolo di mero
Con Con fabbricante del prodotto commissionato dalla con marchio e packaging design della Tant'è che la nel settembre 2022 ha chiesto di divenire licenziataria del marchio e disegno “YOU & ME”. Pt_1
Quindi ed in conclusione vanno respinte le domande attoree avanzate ex art. 118 comma 3 lett.a) e le restanti richieste ad esse collegate (ovvero quella avanzate ex artt. 124, 125 e 126 c.p.i. e art. 2600 c.c.).
pagina 17 di 25 Passando a questo punto all'esame delle ulteriori domande attoree questo Tribunale ritiene che siano infondate e come tale vadano anch'esse rigettate.
Si è già detto sopra che in atto di citazione la difesa attorea ha dedotto che:
- fra la società e la era intercorso un contratto di appalto avente ad oggetto la Pt_1 CP_1
produzione di tappetini per animali domestici a marchio “You&ME” come emergeva dall'ordinativo del 02/03/2021;
- dal citato contratto la aveva receduto;
CP_1
- ai sensi dell'art. 1671 c.c. la aveva diritto all'indennizzo nella specie costituito: dalla Pt_1
somma di E. 10627,42 a titolo di corrispettivo dovuto per la produzione di imballi dei prodotti di cui all'ordine del 02/03/2021; dalla somma di E. 2686,32 pari all'importo versato alla società
di San Miniato per la predisposizione degli impianti/stampa delle Controparte_11
Con fustelle relative alla merce ordinata da della somma di E. 65.262,29 a titolo di mancato guadagno come da prospetto depositato sub doc. n. 35 (cfr. atto di citazione);
Alla prima udienza del 23/03/2023 la difesa attorea formulava la seguente domanda: “accertare e
dichiarare che il contratto per cui è causa fra e si è risolto per mutuo dissenso” (domanda che Pt_1 CP_1
non era stata formulata nella memoria depositata in data 14/03/2023 ovvero dopo la costituzione della convenuta e prima della prima udienza fissata per il 23/03/2023).
Nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. la società attrice ha invece concluso:
chiedendo “alternativamente in via del tutto subordinata - accertare e dichiarare che il contratto di cui è causa
Con si è risolto per mutuo dissenso delle parti e, per l'effetto, condannare a corrispondere a la Parte_1
somma di €. 13.313,74 o quella diversa, maggiore o minore, che risultasse dovuta per le ragioni esposte in
narrativa oltre agli interessi di mora dalla data di messa in mora (4 ottobre 2022) e quelli di cui all'art. 1284 c.c.
al saldo”.
La difesa di parte convenuta dal canto suo ha svolto domanda riconvenzionale volta a far accertare l'inadempimento dell'attrice al contratto di appalto con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno subito (a seguito della rinuncia alle domande di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. e quelle ad esse correlate dichiarata alla udienza del 11/07/2024 le conclusioni rassegnate sono le seguenti: “- accertare e dichiarare che la si è resa gravemente inadempiente al contratto avente ad Parte_1
oggetto la fornitura alla di tappetini igienici per cani a marchio “YOU & ME”, di cui all'ordine CP_1
trasmesso dalla in data 13 febbraio 2021 (doc. 17) e in data 2 marzo 2021 (doc. 18) (tappeti a 5 strati, a CP_1
pagina 18 di 25 trama goffrata, con l'aggiunta di polimeri ultra assorbenti – v. doc. 11-bis); (b)- e per l'effetto condannare la
al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale da essa causato alla nella Parte_1 CP_1
misura risultante all'esito dell'istruttoria, disponendo se del caso CTU contabile sul quantum risarcibile”).
Orbene la domanda volta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 1671 cc in forza dell'asserito recesso effettuato dalla al contratto di appalto del CP_1
02/03/2021 è rimasta assolutamente indimostrata non senza evidenziarne la genericità posto che la difesa attorea non ha neppure specificamente allegato (né tanto meno provato) in che modo e quando la avrebbe esercitato il recesso. CP_1
Come è noto il diritto di recesso esercitabile "ad nutum" dal committente in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto di appalto consiste in una dichiarazione unilaterale recettizia volta a far cessare il rapporto a tempo indeterminato, che non richiede accettazione della controparte e produce effetto solo che quest'ultima ne abbia avuto conoscenza non presuppone necessariamente uno stato di regolare svolgimento del rapporto, ma, al contrario, stante l'ampiezza di formulazione della norma di cui all'art. 1671 cod. civ., può essere esercitato per qualsiasi ragione che induca il committente medesimo a porre fine al rapporto, da un canto, non essendo configurabile un diritto dell'appaltatore a proseguire nell'esecuzione dell'opera (avendo egli diritto solo all'indennizzo previsto dalla detta norma), e, da altro canto, rispondendo il compimento dell'opera esclusivamente all'interesse del committente.
Ne consegue che il recesso può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento, e, poiché il contratto si scioglie esclusivamente per effetto dell'unilaterale iniziativa del recedente, non è in tal caso necessaria alcuna indagine sull'importanza dell'inadempimento,
viceversa dovuta quando il committente richiede anche il risarcimento del danno per l'inadempimento già verificatosi al momento del recesso.
Va, altresì, evidenziato che la normativa di cui all'art. 1671 cod. civ., pur ammettendo che una delle parti (il committente) abbia diritto a sottrarsi unilateralmente al vincolo contrattuale, vuole che all'esercizio di tale diritto corrisponda una riparazione pecuniaria a favore dell'altra parte
(dell'appaltatore).
L'obbligo di questa riparazione vale a temperare l'esercizio del diritto di recesso.
La riparazione pecuniaria di cui si dice è effetto immediato del recesso, indipendentemente che lo stesso recesso sia stato determinato da un eventuale inadempimento dell'appaltatore che viene in pagina 19 di 25 rilievo solamente nel caso in cui la parte committente recedente chiede anche il risarcimento del danno.
Inoltre la citata norma prevede, come già detto, le conseguenze economiche del recesso. Suo specifico oggetto sono le conseguenze indennitarie poste dal legislatore a carico del committente recedente,
riconducibili, per funzione ed estensione, a quelle risarcitorie derivanti dall'inadempimento del committente medesimo (cfr. sent. 1411 del 10.2.1987); ristoro delle perdite subite dall'appaltatore (per le spese sostenute ed i lavori eseguiti) e del mancato guadagno.
Quanto all'oggetto dell'obbligo indennitario gravante sul committente che recede dal contratto, si osserva, in particolare, che il mancato guadagno è costituito dall'utile netto che l'appaltatore avrebbe potuto ricavare dal completamento dell'opera in riferimento ai lavori rimasti ineseguiti;
e ciò in quanto i lavori già eseguiti devono essere pagati integralmente dal committente in base ai prezzi pattuiti, già comprensivi del guadagno dell'appaltatore. Grava sull'appaltatore, che chieda di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere
(trattandosi di somma destinata a sostituire il vantaggio economico che, dalla integrale esecuzione della prestazione pattuita, si sarebbe potuto presumibilmente conseguire, se il contratto avesse avuto corso), salva la facoltà, per il committente, di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi (cfr. da ultimo e fra le tante Cass. 2017 n. 8853).
Orbene la domanda avanzata ex art. 1671 c.c. è infondata in quanto ed in primo luogo difetta la prova del recesso da parte della convenuta dal contratto di cui all'ordine del 02/03/2021 (le stesse allegazioni attoree sono generiche e comunque sono rimaste prive di oggettivo riscontro. Manca la prova di come e quando e in persona di chi la abbia comunicato alla il recesso dal contratto. Inoltre CP_1 Pt_1
va rilevato che non si dava atto dell'avvenuto recesso neppure nella bozza di scrittura privata che la attrice voleva far sottoscrivere alla convenuta ed ivi prodotta dalla difesa attorea sub doc. n. 30. In
risposta alla stessa la rispondeva immediatamente con la mail- depositata dalla stessa parte CP_1
attrice e depositata sub doc. n. 31 con la quale contestava l'inadempimento della Come si dirà Pt_1
meglio infra le circostanze emerse nel corso del presente giudizio consentono di ritenere che sia stata proprio la ad essere inadempiente non avendo dimostrato – come era suo onere- di aver Pt_1
Con adempiuto al citato ordine consegnando alla gli altri due lotti con il predetto richiesti dalla CP_1 pagina 20 di 25 s.r.l. Non senza evidenziare – sebbene ad abundantiam- l'assoluta mancanza di specifica allegazione e prova dell'asserito mancato guadagno quantificato in via unilaterale in E. 65.262,29 sulla base di in prospetto generico quale è quello depositato sub doc. n. 35 senza data e senza documentazione a supporto).
L'ordine citato (che è stato accettato dalla attrice) ha per oggetto la richiesta di fornitura di tappetini per cani a 5 strati che avrebbero dovuto essere realizzati (in pezzi da 50 e da 10) dalla con il Pt_1
disegno- marchio della su specifica indicazione di quest'ultima che poi avrebbe dovuto CP_1
metterli in vendita (non è stato mai sottoscritto un contratto fra le parti né comunque ne è stata fornita la prelativa prova. Né può dirsi, come ha sostenuto la difesa di parte convenuta, che il predetto ordine fosse conforme alle condizioni di cui al documento Z.L.G. del 29-10-2020, prodotto dall'attrice sub doc. 18 mai sottoscritto dalle odierne parti in causa;
anzi rifiutato proprio dalla in quanto la CP_1
controparte non era la ma altra società). Pt_1
Come è noto secondo la pacifica giurisprudenza della S.C. si ha appalto quando la prestazione dell'opera e il lavoro sono lo scopo essenziale del negozio, mentre si ha compravendita quando voluto
è essenzialmente il trasferimento del bene, rispetto a cui la prestazione di un'opera o di un lavoro è
stata prevista unicamente per assicurare l'utilità del bene ceduto;
cfr. fra le tante Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 3578 del 12/04/1999; Sez. 2, n. 5935 del 2018).
Va parimenti rigettata la domanda svolta in via subordinata e alternativa.
La risoluzione consensuale è come è noto un negozio bilaterale volto a porre fine al vincolo contrattuale (art. 1372 c.c.) che può anche implicitamente desumersi dal comportamento delle parti che concordemente cessino di dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche. Si è altresì affermato che in tema di risoluzione consensuale del contratto, il mutuo dissenso, realizzando per concorde volontà
delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, dà vita a un nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario;
pertanto, dopo lo scioglimento, le parti non possono proporre domande ed eccezioni relative al contratto risolto, giacché
ogni pretesa o eccezione può essere fondata esclusivamente sul contratto solutorio e non su quello estinto (fr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 17503 del 30/08/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 18859 del
10/07/2008; Cass. 2019 n. 27999; Cass. 2005 n. 1703).
Orbene nel caso in esame non vi è alcuna prova della risoluzione consensuale del contratto intercorso fra le parti di cui all'ordine del 02/03/2021 (doc. n. 23 fasc. att.).
Al contrario dalle prove raccolte emerge che: pagina 21 di 25 - la ha consegnato alla esclusivamente i primi due (dei quattro) lotti di 50 e 10 Pt_1 CP_1
pezzi di cui al citato preventivo (doc. n. 23) come emerge dal doc. n. 26 prodotto (e non contestato);
- la ha corrisposto il corrispettivo della fattura n. 47 del 21 marzo 2021 (doc. 28 ) CP_1 Pt_1
avente ad oggetto la fornitura dei primi due lotti di 50 e 10 pezzi (le ragioni dell'asserito tardivo pagamento della citata fornitura da parte della sono ivi del tutto irrilevanti in CP_1
quanto non oggetto delle richieste delle parti e quindi non vengono prese in esame. Si
ribadisce che la non ha mai chiesto la risoluzione del contratto per Parte_1
inadempimento della avendone sostenuto lo scioglimento per intervenuto recesso o in CP_1
via subordinata e alternativa per mutuo consenso);
- la non ha prodotto, consegnato e/o offerto di consegnare la ulteriore merce alla Pt_1 [...]
CP_ (sul punto la difesa attorea nulla ha dimostrato;
in particolare risulta esclusivamente che in data 30/09/2022 – a distanza di oltre un anno dall'ordine- la emetteva la fattura n. Pt_1
151/2022 ivi prodotta sub doc. n. 32; la richiesta di presa in consegna della merce di cui alla mail del 04/10/2022 prodotta sub doc. n. 33 non risulta neppure spedita alla non vi è CP_1
prova infatti della effettiva spedizione alla convenuta della e-mail su citata;
fra l'altro risulta indirizzata non alla in persona del legale rappresentante ma al sig. con CP_1 CP_2
indirizzo mail;
pertanto la stessa non può valere come offerta non formale ai sensi Email_6
dell'art. 1220 c.c.; si rammenta che l'offerta non formale della prestazione esclude la mora del debitore, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., così preservandolo dalla responsabilità per il ritardo,
solo se sia reale ed effettiva, e cioè abbia i caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore nei luoghi indicati dall'art. 1182 cod. civ. per l'adempimento dell'obbligazione, in modo che quest'ultimo possa aderirvi senza ulteriori accordi e limitarsi a ricevere la prestazione stessa);
- la ha lamentato – a far data dall'aprile del 2021- l'inadempimento della CP_1 Parte_1
(vedasi doc. n. 25 della convenuta. L'oggetto dell'email 24 maggio 2021 era il seguente:
“Situazione You & Me consegne e condizioni contrattuali dove Controparte_12 CP_2
scriveva a di essere in serie difficoltà con la clientela (di OL) per non conoscere Per_1
ancora la data di consegna dei tappetini “YOU & ME” 60x50 da 50 pezzi. E il Per_1
rispondeva a stretto giro a : “Ciao, hai perfettamente ragione”. Tale scambio di CP_2 pagina 22 di 25 messaggi era una prosecuzione delle precedenti email tra e del 9 aprile CP_2 Per_1
2021; sempre doc. 25 fasc. conv. Mentre la proposta transattiva formulata dalla società Pt_1
(prima della emissione della fattura n. 151 ovvero) in data 09/09/2022 e inviata alla convenuta
(come già sopra anticipato, cfr. doc. n. 33 fasc. conv.), non è stata mai sottoscritta dalla CP_1
la quale al contrario ne contestava il contenuto;
cfr. mail di risposta depositata dalla convenuta sub doc. n. 27; cfr. anche mail dell'ottobre del 2022 prodotta sub doc. n. 28 di contestazione della fattura n. 151 alla quale la non ha replicato prima della introduzione del presente Pt_1
giudizio);
- pertanto non sussiste il diritto della ad ottenere il pagamento della fattura n. Parte_1
151/2022 né il rimborso dei costi della (a tal riguardo è bene rilevare che Controparte_11
comunque la società attrice non ha neppure provato il pagamento della relativa fattura ivi prodotta sub doc. 24 che avrebbe dovuto avvenire mediante bonifico bancario;
infatti dall'estratto contro prodotto sub doc. n. 25 emerge un versamento della minor somma di E.
437,86).
Va disattesa anche la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta.
In primo luogo va rilevato che non vi è prova alcuna del fatto che la e la avevano Pt_1 CP_1
stipulato (anche mediante esecuzione) un contratto di somministrazione dei tappetini “YOU & ME già
nel 2020, come sostenuto dalla difesa della (il doc. n. 11 bis nulla prova al riguardo). CP_1
Né ciò risulta altrimenti dimostrato (non vi è alcuna prova del fatto – meramente allegato- che la
[...]
CP_ avrebbe nel periodo 2020-2021 venduto a terzi tappetini a cinque strati prodotti dalla in Pt_1
esecuzione di un contratto di somministrazione stipulato nel 2020.; cfr. irrilevanza del doc. 19
depositato dalla convenuta. Mentre i doc. nn. 17 e 18 sono prodromici dell'ordine del 02/03/2021 che è
appunto quello ufficiale e l'unico riferibile alla in quanto sottoscritto dal suo legale CP_1
rappresentante). L'esistenza di un contratto precedente all'ordinativo del 02/03/2021 (doc. n. 23) viene esclusa anche dalla lettura della bozza di scrittura privata predisposta dalla e inviata alla Pt_1 [...]
CP_ in data 09/09/2022 (doc. n. 33 fasc. conv. sopra citata) nella quale si fa riferimento esclusivamente ad un ordine scritto.
Dalla documentazione prodotta – come già sopra accertato- è risultato che la non ha Parte_1
adempiuto completamente all'ordine del 02/03/2021 non avendo dimostrato -come era suo onere- di aver provveduto alla fornitura degli altri due lotti di tappetini per cani in esso previsti.
pagina 23 di 25 Tuttavia la difesa di parte convenuta non ha allegato – nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del thema disputandum- né tanto meno dimostrato l'esistenza di un danno subito dalla a CP_1
causa ed in conseguenza del suddetto inadempimento (cfr. comparsa di costituzione e memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.c.; le richieste istruttorie così come le allegazioni hanno riguardato la domanda di cui all'art. 2598 c.c. poi rinunciata. La richiesta di CTU non è stata ammessa dal GI nella citata ordinanza del 03/11/2023 in quanto “ finalizzata alla quantificazione dei danni da
inadempimento contrattuale e concorrenza sleale causati dalla alla invero non dimostrati Parte_1 CP_1
(cfr. anche genericità delle domande risarcitorie avanzate)”. Le allegazioni contenute per la prima volta nella comparsa conclusionale della convenuta sono nuove e come tali inammissibili;
fermo comunque restando che le circostanze ivi allegate a fondamento della cd. perdita da ricavo – quantificata per la prima volta in E. 11.325,00 oltre rivalutazione ed interessi- non risultano dimostrate né – lo si ripete- vi
è stata tempestiva e specifica allegazione e prova del cd. nesso di causalità).
Secondo la S.C. “In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218
c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore
(che si presume), ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento,
fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico
nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di
ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della
sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile
dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta
identifica l'evento di danno” (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2024 n. 12760).
Le spese seguono la maggiore soccombenza della società attrice e si liquidano in favore della convenuta come da dispositivo ex DM 55/2014 e succ. aggiornamenti – previa riduzione di ½ in ragione del rigetto della domanda riconvenzionale e della rinuncia elle domande di cui all'art. 2598
c.c. e relative correlate- avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile a complessità
media) e alle attività processuali effettivamente svolte (non viene riconosciuto alla convenuta il contributo unificato relativamente alle domande riconvenzionali perché in parte rinunciate e in parte rigettate. Solamente la difesa di parte convenuta ha depositato la propria nota spese in allegato alla memoria di replica).
P.Q.M.
pagina 24 di 25 Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 5491/2022, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così
decide:
RIGETTA
tutte le domande attore per le causali di cui in motivazione;
RIGETTA
la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta per le causali di cui in motivazione;
CP_1
CONDANNA
la società attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano – per le causali di cui in motivazione e previa riduzione di ½- in E. 5430,00 a titolo di compenso professionale,
oltre al 15% a titolo di spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge.
Così deciso ad Ancona nella Camera di Consiglio del 14/01/2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
52 Questa interpretazione, inoltre, è confermata dai lavori preparatori del regolamento.
66 Pertanto, è essenziale che le suddette nozioni ricevano un'interpretazione uniforme nell'ordinamento giuridico
76 In tale contesto non può escludersi che, come osservato sostanzialmente dal governo del Regno Unito, l'avente