Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/06/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
n. 50 / 2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa AR AR ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 50 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 assegnata in decisione all'udienza cartolare del 21 novembre 2024 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Genova, Corso Parte_1 C.F._1
Buenos Aires n. 26/3d, presso lo studio dell'Avv. Laura Gatti dalla quale, anche disgiuntamente all'Avv. Vicenzo Vitale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Ceglie Parte_2 C.F._2
Messapica alla Via F. Petrarca n. 21 bis, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Vitale, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ATTORI IN OPPOSIZIONE -
E in persona del legale rappresentante p.t., mandante della Controparte_1 [...]
(C.F. – P.IVA ; Gruppo IVA Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 CP_1
;
[...]
- CONVENUTA IN OPPOSIZIONE CONTUMACE -
E
1
- TERZA INTERVENUTA -
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex artt. 615, comma II e 616 c.p.c.-.
Conclusioni: i difensori degli opponenti, con note depositate in data 14-18 novembre 2024, reiterando le istanze istruttorie non ammesse, hanno precisato le conclusioni richiamando quelle di cui all'atto di citazione in opposizione e chiedendo, pertanto, “1) dichiarare nullo, inefficace, ed illegittimo l'atto di pignoramento eseguito nei confronti degli opponenti con conseguente illegittimità dell'intrapresa esecuzione forzata;
dando atto che al momento della notifica del precetto il contratto non poteva ritenersi risolto;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale che e Parte_1 Parte_3 dichiarano di proporre nei confronti della Banca:
a) dichiarare l'invalidità e la nullità parziale dei contratti per cui è causa, in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi determinati, in violazione di legge, oltre il tasso soglia nonché agli interessi ultralegali;
comunque, in relazione ai motivi di cui alla narrativa del ricorso;
b) comunque, dichiarare che, per effetto dell'art.1815 c.c., o di qualsiasi altra norma (in relazione ai motivi di opposizione), nulla è dovuto dagli opponenti a titolo di “interessi, oneri e spese”; in subordine, dichiarare che gli opponenti erano e son tenuti a pagare i soli interessi
BOT
c) dichiarare che i sigg. e hanno diritto alla restituzione di tutte le somme che Pt_1 Pt_2 sono state pagate e che saranno eventualmente pagate a titolo di interessi, spese e oneri di qualsiasi tipo e specie”, condannando, quindi, la a restituire agli opponenti dette somme CP_1
o comunque quelle che saranno ritenute dovute, oltre interessi commerciali e svalutazione monetaria;
d) dichiarare che per la rate pagate e per quelle a pagarsi i sigg. e ono tenuti a Pt_1 Pt_3 corrispondere la sola sorte capitale;
2 e) dichiarare che eventuali segnalazioni “a sofferenza” a carico dei sigg. ri e Pt_1 Pt_3 sono state illegittimamente eseguite dalla convenuta.
f ) condannare la al danno patrimoniale subito dagli opponenti per l'illegittima CP_1 segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia, per l'illegittimo pignoramento e per la vendita che sarà eventualmente disposta nonché per avere la banca causato e/o aggravato la situazione di difficoltà economica finanziaria degli opponenti;
comunque, per le causali di cui in narrativa;
danno che sarà accertato in corso di causa anche a mezzo CTU che fin d'ora si invoca e che potrà, comunque, liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e svalutazione;
h) condannare, infine, la società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con loro totale distrazione a favore del deducente legale, anticipatario”.
Il difensore della terza intervenuta, con note depositate in data 19 novembre 2024, richiamate le eccezioni e difese tutte svolte in atti, ha precisato le seguenti conclusioni: “Nel merito: respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto;
In ogni caso: con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
1. e hanno proposto ricorso in opposizione alla procedura Parte_1 Parte_2 esecutiva immobiliare, incardinata dinanzi al Tribunale di Cuneo ed iscritta a r.g.e. n. 70/2022, introdotta in forza di precetto notificato da il 12 aprile 2022, per l'importo di euro CP_1
235.340,58, oltre interessi e spese, quest'ultimo fondato su due mutui ipotecari fondiari stipulati da con l'allora Cassa di Risparmio di Saluzzo rispettivamente nel luglio Parte_1
2008, per un importo di euro 250.000,00, e nel dicembre 2012, per l'importo di euro 32.000,00, rinegoziato in data 28 dicembre 2012; relativamente a tali finanziamenti, peraltro, Pt_2
aveva costituito ipoteca su immobili di sua proprietà in Envie (CN). Non avendo
[...] provveduto al pagamento delle rate di entrambi i mutui, la banca , nelle more divenuta CP_1 cessionaria del credito di Cassa di Risparmio di Saluzzo, ha notificato il precetto oggetto
3 dell'odierna opposizione, avviando la procedura di espropriazione immobiliare incardinata dinanzi al Tribunale di Cuneo.
1.1. Gli attori hanno, quindi, proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., contestualmente chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto.
In particolare, con l'atto di opposizione, gli attori hanno chiesto dichiararsi la nullità dell'atto di precetto e la nullità dell'atto di pignoramento, con conseguente illegittimità della esecuzione forzata, invocando plurime illegittimità dei contratti di mutui fondiari, chiedendo pertanto la rideterminazione delle somme oggetto di precetto, depurate dagli addebiti illegittimamente effettuati dalla banca per effetto delle clausole nulle.
Nello specifico, gli attori hanno eccepito, in via preliminare, l'assenza di titolo esecutivo, difettando la prova dell'effettiva erogazione della somma data in prestito dei due contratti di mutuo al momento della stipula, rilevando di avere ricevuto unicamente la somma di euro
65.000,00, essendo stata la differenza trattenuta illegittimamente dalla banca.
Tanto premesso, gli attori hanno contestato la violazione della normativa in tema di usura, risultando il tasso effettivo del mutuo superiore al tasso soglia vigente all'epoca della stipulazione e ciò in conseguenza del costo occulto conseguente all'applicazione del regime composto, insito nell'adozione del regime dell'ammortamento alla francese, con conseguente indeterminabilità dell'oggetto del contratto;
sotto tale profilo, gli attori hanno eccepito la indeterminabilità dell'oggetto del contratto, anche per effetto del richiamo al parametro Euribor per la determinazione del tasso. Gli attori hanno lamentato, altresì, la difformità del TAEG indicato in contratto da quello reale, lamentando parimenti la indeterminatezza del tasso, che non aveva tenuto conto delle varie spese, tra cui il compenso istruttoria, il costo perizia, il costo del premio assicurazione, il costo dell'anatocismo, ed invocando la nullità dello stesso con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB. Con un ulteriore motivo di opposizione, gli attori hanno eccepito la violazione del limite di finanziabilità dell'80% del valore dei beni ipotecati, come previsto dal combinato disposto dell'art. 38 co. 2 TUB e dell'art. 1 delibera CICR del 22 aprile 1995, con conseguente nullità del contratto di mutuo e della correlativa ipoteca, in ragione del valore dell'immobile ipotecato, di euro 100.000,00, superiore al limite di finanziabilità. Hanno, altresì, contestato la usurarietà dei mutui, sia sotto il profilo oggettivo, per il superamento del tasso soglia, con conseguente gratuità degli stessi ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c., sia sotto il profilo soggettivo, in quanto la banca avrebbe trattenuto la
4 somma di euro 185.000,00 sull'importo mutuato, approfittando dello stato di difficoltà economica dell'attore, che aveva per l'effetto accettato un tasso sproporzionato.
Alla luce delle complessive allegazioni, ritenendo illegittima la domanda di pagamento formulata dalla , gli attori hanno concluso chiedendo la declaratoria di illegittimità CP_1 dell'atto di pignoramento, non potendo ritenersi risolto il contratto al momento della notifica del precetto e, in via riconvenzionale, hanno domandato la declaratoria di invalidità dei contratti di mutuo stipulati in relazione alla determinazione degli interessi determinati oltre il tasso soglia e conseguente restituzione di tutte le somme erogate in favore della banca a titolo di interessi ed altri oneri, chiedendo altresì la condanna della banca al risarcimento del danno patrimoniale per l'illegittima segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia e con vittoria delle spese di lite. In via istruttoria, gli attori hanno chiesto ammettersi CTU al fine di accertare “le anomalie lamentate”, per la verifica dell'usurarietà dei tassi e per accertare l'entità delle somme corrisposte per effetto delle clausole illegittime, chiedendo altresì ordine di esibizione, rivolto alla banca, avente ad oggetto tutta la documentazione afferente ai predetti rapporti.
1.2. La convenuta si è costituita contestando la prospettazione attorea e chiedendo CP_1 il rigetto sia dell'istanza di sospensione sia dell'opposizione nella sua interiezza. 1.3. Con ordinanza del 12 dicembre 2022, il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito. Nelle more, il credito oggetto di opposizione è stato ceduto alla società nell'ambito di una CP_3 cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Con l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, in particolare, il Giudice dell'Esecuzione ha, preliminarmente, evidenziato l'infondatezza della contestazione relativa al difetto di legittimazione attiva. Nel merito, poi, il G.E. ha ritenuto infondate le doglianze proposte dagli attori al fine di corroborare l'istanza di sospensione, evidenziando, in primo luogo, l'effettiva erogazione in favore di dell'importo concesso a titolo di mutuo da parte della Parte_1
corrisposto sul conto corrente del medesimo, non emergendo, di contro, elementi atti a CP_1 corroborare la prospettazione attorea in relazione alla dedotta circostanza dell'erogazione dell'importo di soli euro 65.000,00.
Il G.E. ha altresì valorizzato la documentazione in atti, quanto alla corretta indicazione dei tassi, il piano di ammortamento, concludendo pertanto per la piena validità ed efficacia dei mutui stipulati. Del pari, il G.E. ha ritenuto pienamente efficace il pignoramento, non avendo
5 peraltro gli opponenti mai sollevato alcuna contestazione nel corso del rapporto, ritenendo inconferenti le deduzioni e i richiami giurisprudenziali spesi dagli attori al fine di argomentare le violazioni della normativa antiusura, le contestazioni relative al tasso effettivo, al costo occulto e alla conseguente indeterminatezza dell'oggetto del contratto, la lamentata difformità del
TAEG indicato in contratto rispetto a quello effettivamente applicato, la violazione del limite di finanziabilità, evidenziando come i tassi di entrambi i mutui fossero molto al di sotto del tasso soglia vigente all'epoca della stipula, evidenziando altresì l'inidoneità della consulenza di parte, depositata dagli attori, a costituire prova di quanto prospettato dai medesimi.
Ritenuti, pertanto, infondati i motivi di opposizione ed insussistenti i presupposti per disporre la sospensione dell'esecuzione, il G.E. ha, pertanto, rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecuzione, condannando gli opponenti alle spese ed assegnando ai medesimi termine di 30 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Avverso tale ordinanza è stato proposto dagli opponenti reclamo, reiterando i medesimi motivi;
tale reclamo è stato rigettato dal Collegio.
1.4. Con l'atto introduttivo del presente giudizio di merito, gli opponenti hanno contestato le argomentazioni del G.E., insistendo nel rilievo afferente alla mancanza di prova di effettiva erogazione del credito e contestando il difetto assoluto di motivazione in ordine alla questione della capitalizzazione composta per effetto del regime dell'anatocismo alla francese e in conseguenza del quale avrebbe dovuto verificarsi l'usurarietà dei tassi, nonché le argomentazioni svolte in ordine alla irrilevanza della perizia di parte. Del pari, gli opponenti hanno contestato il difetto di motivazione dell'ordinanza in ordine ai motivi di opposizione concernenti la nullità dei contratti per indeterminatezza dell'oggetto e del tasso di interesse per effetto del richiamo al parametro Euribor, l'esistenza di costi non computati nel TAEG, nonché la motivazione relativa alla infondatezza della dedotta violazione del limite di finanziabilità e sulla sussistenza dell'usura oggettiva e soggettiva, invocando il difetto di motivazione in ordine alla invocata insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto, formulando le medesime conclusioni del ricorso in opposizione all'esecuzione immobiliare.
1.5. Si è costituita nel giudizio di merito quale cessionaria del credito oggetto CP_3 di controversia tra le parti, contestando fermamente e puntualmente la prospettazione attorea, deducendo la effettiva erogazione delle somme oggetto di mutuo in favore di . Parte_1
Quanto alle doglianze relative alla invalidità del contratto di mutuo, la terza intervenuta ne ha
6 contestato il fondamento, invocando la specifica pattuizione dei tassi di interesse riportata nei contratti de quo, conforme alla normativa antiusura, anche in ordine alla specifica indicazione del tasso variabile e alla correlativa indicizzazione del tasso di interesse in base al parametro
Euribor. Del pari, ha contestato la eccepita nullità del tasso di interesse derivante dall'applicazione di un tasso effettivo superiore rispetto al TAEG e all'ISC pattuito in contratto.
Da ultimo, in ordine alla asserita violazione del limite di finanziabilità, ha osservato CP_3 come soltanto una parte della somma era stata destinata al pagamento del prezzo dell'immobile; la terza chiamata ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.6. Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata più volte riassegnata in accoglimento delle domande di astensione dei precedenti giudicanti assegnatari del fascicolo.
Rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice, la causa è stata dunque rinviata per precisazione delle conclusioni passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
• Diritto.
2. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della - Controparte_1 mandante della la quale, sia pure ritualmente convenuta in giudizio, Controparte_2 giusto atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 10 gennaio 2023, ha omesso di costituirsi fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Va, altresì, precisato che la società assume nel presente procedimento la veste di CP_3 interventore volontario e di successore ai sensi dell'art. 111 c.p.c. della
[...]
dalla quale ha acquistato a titolo particolare il credito verso gli attori in Controparte_4 data 15 dicembre 2022, successivamente all'instaurazione della litispendenza, per come risulta dall'avviso ex art. 58 TUB pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 22 dicembre
2022 (cfr. doc. n. 6 allegato alla produzione di parte intervenuta). Si aggiunga che, alla luce della documentazione versata in atti e dell'assenza di contestazioni (non essendo stata riproposta l'eccezione di carenza di legittimazione in tale sede del merito), non vi sono motivi per dubitare della titolarità del credito nei confronti e da parte Parte_1 Parte_2 della società CP_3
Ancora in via preliminare, si deve dare atto che l'attore si è costituito con altro Parte_1 difensore, come da comparsa di costituzione depositata il 7 aprile 2024, richiamando le difese già svolte e sostanzialmente riproponendo, così come l'altra attrice , i nove Parte_2
7 motivi di contestazione già formulati in sede di procedimento per la sospensione del titolo esecutivo. Trattasi di procedimento di merito introdotto a seguito dell'ordinanza, resa nella procedura esecutiva immobiliare n. rge. 70/2022 promossa dinanzi al Tribunale di Cuneo, con cui il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, assegnando termine per il giudizio di merito. I termini delle questioni proposte dagli attori nella presente sede, per quanto giudizio introdotto ai sensi dell'art. 616 c.p.c., inducono a qualificare l'opposizione come opposizione all'esecuzione, poiché i motivi di opposizione investono sostanzialmente il diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata e attengono pertanto all'an dell'esecuzione, avuto riguardo al petitum ed alla causa petendi (cfr. C. Civ. n.
9378/2024).
2.1. Seguendo, pertanto, l'ordine delle questioni poste dagli attori, con il primo motivo di opposizione ad essere in contestazione da parte degli opponenti è l'inidoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., non risultando la prova della effettiva dazione della somma di danaro in favore dell'opponente.
In particolare, secondo la prospettazione attorea, quanto al mutuo stipulato nel 2012, l'art. 2 aveva previsto espressamente la dicitura “prima che possa avere luogo qualsiasi erogazione del mutuo”, con la conseguenza che al momento della stipula la somma non era stata ancora erogata, né vi era prova dell'erogazione successiva. In secondo luogo, correlativamente, gli attori rilevano l'assenza, nell'atto pubblico, di qualsiasi riferimento alle modalità di erogazione delle somme. Da ultimo, gli attori eccepiscono l'avvenuta erogazione parziale del mutuo, limitatamente alla somma di euro 65.000,00, in ragione della detrazione delle somme destinate al rimborso di altri finanziamenti intestati all'attore.
Il motivo, complessivamente considerato, è del tutto infondato. In primo luogo, si deve evidenziare come la terza intervenuta cessionaria del credito oggetto di CP_3 controversia, abbia prodotto in atti documentazione attestante l'effettiva erogazione dell'importo mutuato sul conto corrente dell'attore da parte dell'originaria Banca mutuante (cfr. docc. nn. 8 e 9 allegati alla produzione della terza chiamata). Diversamente, la circostanza dell'intervenuto accredito di soli euro 65.000,00 in favore di non è stata in alcun Parte_1 modo provata da parte attrice, la quale ha preteso di assolvere l'onere probatorio posto a suo carico chiedendo l'esibizione di tutta la documentazione contabile della banca. È appena il caso di rammentare che l'ordine di esibizione è strumento istruttorio residuale, utilizzabile
8 soltanto quando la prova dei fatti non solo sia indispensabile, ma non possa nemmeno essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico della parte istante (cfr. C. Civ. n. 982/2024). Pertanto, a fronte della produzione documentale da parte della terza intervenuta, sarebbe stato onere degli attori dimostrare quanto dagli stessi prospettato, onere che, per quanto innanzi già chiarito, non può essere assolto con la richiesta di un ordine di esibizione del tutto esplorativo.
Peraltro, occorre dare conto di un recente arresto della giurisprudenza di legittimità, reso nella sua composizione più autorevole, ove la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha affermato che “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione
a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo” (cfr. Cassazione civile sez. un., 05/03/2025, n.5841).
Pertanto, alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, va evidenziata l'assoluta infondatezza delle doglianze attoree, atteso che la destinazione delle somme mutuate al ripianamento di pregresse esposizioni (così come assunto dagli odierni opponenti), ancorché immediato e realizzato attraverso una mera operazione contabile c.d. "di giro" sul conto corrente del mutuatario, non toglie, ma anzi presuppone, che il mutuo si sia perfezionato (con l'accredito delle somme sul conto corrente), ne discende che il contratto medesimo, nella ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. (sussistenti nel caso di specie), costituisce valido titolo esecutivo.
Ne consegue, per tutte le ragioni innanzi esposte, l'assoluta infondatezza del primo motivo di opposizione che va, dunque, rigettato.
2.2. Venendo all'esame del secondo, terzo, quarto, quinto, ottavo e nono motivo di opposizione (che, in considerazione della correlazione delle questioni da affrontare, verranno trattati unitariamente), gli attori lamentano la violazione da parte della Banca della normativa in tema di usura, risultando il tasso effettivo del mutuo superiore al tasso soglia vigente all'epoca
9 della stipulazione e ciò in conseguenza del costo occulto conseguente all'applicazione del regime composto, insito nell'adozione del regime dell'ammortamento alla francese, con conseguente indeterminabilità dell'oggetto del contratto;
sotto tale profilo, gli attori hanno eccepito la indeterminabilità dell'oggetto del contratto, anche per effetto del richiamo al parametro Euribor per la determinazione del tasso.
Anche tali motivi di doglianza sono infondati e meritano di essere disattesi per le ragioni di cui appresso.
Giova, innanzitutto, chiarire che, ai fini della verifica del carattere usurario dei contratti di mutuo, è errato procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori.
Infatti, le due tipologie di tassi sono ontologicamente differenti: la mora non rientra nell'ambito fisiologico dell'operazione di finanziamento, avendo un carattere eventuale e straordinario e afferendo, quindi, alla fase patologica del rapporto contrattuale.
La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, essendo essa finalizzata a sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro e, quindi, anche ai tassi di mora si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., di guisa che, in caso di superamento del tasso soglia, non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c. con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti (cfr. Cass. SSUU n.
19597/2020).
Ciò implica che la verifica dell'eventuale carattere usurario dei tassi di mora vada effettuata separatamente da quella relativa ai tassi corrispettivi, trattandosi di tassi disomogenei e che, ove si riscontri l'usurarietà dei primi, si debbano applicare comunque i secondi, ove legittimi.
Peraltro, operando la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, verrebbe meno il principio di omogeneità e reciprocità di confronto tra TEG ove comprensivo dell'ipotetica sommatoria di cui innanzi, e il tasso soglia, che, invece, non la contempla. Tale principio è stato fissato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha evidenziato come il giudizio di usurarietà si basi sul raffronto tra un dato concreto (il TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di causa) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riguardo alla tipologia di contratto), sicché se detto raffronto non viene effettuato utilizzando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere viziato (si veda Cass., S.U. n. 16303 del 2018).
10 A conferma di quanto sopra la giurisprudenza granitica (cfr. Cass. Civ., n. 17447/2019) ha chiarito che “In prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi;
nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi;
trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni”.
Orbene, nel caso che ci occupa, in merito alla verifica del rispetto del tasso soglia con riguardo agli interessi corrispettivi, i tassi corrispettivi e di mora dei due mutui, al momento della stipula, sono risultati inferiori al tasso soglia per i mutui nel periodo di riferimento;
in particolare, come già rilevato dal G.E. nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, nel periodo in cui è stato stipulato il mutuo ipotecario del 10 luglio 2008 il tasso usura su base annua per i mutui ipotecari a tasso fisso era pari a 8,985%, mentre per i mutui ipotecari a tasso variabile era pari a 8,94%, conseguentemente, il tasso corrispettivo (6,450%) ed il tasso di mora (8,450%) di tale primo mutuo erano pacificamente inferiori al tasso soglia usura, laddove, avuto riguardo al mutuo stipulato in data 14 dicembre 2012, il tasso soglia usura su base annua per i mutui ipotecari a tasso fisso era pari a 10,6750%, mentre per i mutui ipotecari a tasso variabile era pari a 8,9000%”, pertanto, anche il tasso corrispettivo (4,946%) e il tasso di mora (6,946%) del secondo mutuo erano chiaramente inferiori al tasso soglia usura di riferimento.
A ciò deve, peraltro, aggiungersi che, in ordine alla censura di indeterminatezza del tasso di interesse, non è in contestazione tra le parti, in quanto chiaramente esplicitato nei contratti medesimi, che nei mutui per cui è causa è stato adottato il sistema di ammortamento alla francese.
11 Va rilevato che non appaiono condivisibili le conclusioni della parte opponente con riferimento alla indeterminatezza del tasso di interesse derivante dalla mancata specificazione, nei contratti, del sistema di calcolo degli interessi inclusi nella rata periodica, cioè a dire dell'omessa indicazione del regime di capitalizzazione, semplice o composto, poiché l'art. 117
T.u.b. non richiede (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto, né lo richiede la normativa secondaria in tema di trasparenza contrattuale.
Inoltre, dalla disamina dei contratti di mutuo e degli atti di erogazione e dagli allegati si evince chiaramente il capitale finanziato, è fissato il numero e la periodicità delle rate, e il tasso nominale annuo è stabilito in misura determinata per l'intera durata dell'ammortamento (cfr. documentazione in atti).
Ora, dall'interpretazione congiunta dei contratti di mutuo e dei relativi piani di ammortamento sviluppati e sottoscritti dalla parte mutuataria ove si prevede la restituzione del prestito in un tempo predeterminato e a scadenza periodica, con indicazione della data di decorrenza del periodo di ammortamento nonché del tasso di interesse si evince l'accordo sulla costanza della rata che è la caratteristica tipica usualmente associata all'ammortamento “alla francese”, contraddistinto da rate costanti composte da quote per capitale e per interessi rispettivamente crescenti e decrescenti.
Conseguentemente, una volta raggiunto l'accordo, come sopra detto, sulla somma mutuata, sui tassi, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente da tali elementi contrattuali e, benché possa non essere di immediata percezione per il contraente, il piano di ammortamento – costituente parte integrante ed esecutiva del contratto di mutuo – è stato sottoscritto contestualmente dalle parti;
dunque, non può discorrersi di indeterminatezza del tasso rilevante ai sensi dell'art. 117 TUB, né di mancanza di trasparenza delle condizioni contrattuali
(poiché, “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”, cfr., di recente, Cass. S.U. n.
15130/2024).
12 A tal proposito, la Suprema Corte, in diverse occasioni, ha affermato, al fine di ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c., che il tasso d'interesse debba essere desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche individuato per relationem: in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione (cfr. Cass. nn.
8028/2018, 25205/2014, 17679/2009, 2317/2007, 22898/2005, 7547/1992 e 2765/1992, tutte richiamate da Cass. civ., sez. III, 25.06.2019 n. 16907).
D'altronde, la mancata indicazione della pattuizione espressa del regime finanziario di capitalizzazione non esplica effetti pregiudizievoli in termini di prezzo o di condizioni praticati, rilevando semmai sulla composizione delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo l'obbligazione restitutoria, la quale rimane - come sopra detto - determinata nel suo ammontare e conosciuta ex ante dal cliente all'atto di sottoscrizione delle condizioni economiche.
Sul punto, peraltro, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15130 depositata il 29 maggio 2024, statuendo che “in tema di mutuo bancario,
a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali
e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. sentenza pag. 23 e ss).
Del pari privo di rilevanza deve ritenersi il rilievo formulato dall'opponente con riguardo all'illegittima applicazione di un tasso effettivo diverso e ben superiore a quello nominale contrattualmente previsto.
Invero, va premesso che già la prevalente giurisprudenza di merito aveva sostenuto che l'ISC
o TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento. Esso svolge unicamente una funzione informativa
13 finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Ne discende che l'omessa o l'erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale nell'ipotesi – non ricorrente nel caso di specie – in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante.
Inoltre, con riferimento alla doglianza relativa all'anatocismo, si osserva che l'adozione del regime composto non genera ex se una surrettizia capitalizzazione degli interessi e non è, perciò, in contrasto col divieto di cui all'art. 1283 c.c.-.
Ebbene, la conformazione strutturale caratteristica del tipo di ammortamento alla francese comporta che i singoli ratei siano composti da quote di restituzione del capitale e quote di pagamento degli interessi compensativi in rapporto variabile nella successione delle rate: “e così a muovere, più precisamente, dalle rate iniziali, in cui la misura assegnata agli interessi è preponderante, e comunque superiore, rispetto a quella che viene imputata al capitale ancora da restituire;
secondo una dinamica in via progressiva decrescente col susseguirsi delle rate;
sino a invertire il rapporto quantitativo tra le quote di interessi e di capitale nelle rate inerenti alla fase terminale del previsto rientro” (cfr. Cass. 14166/2021).
Ad escludere l'effetto anatocistico con riferimento al sistema di ammortamento alla francese è la stessa Corte di Cassazione laddove, con la già richiamata recentissima sentenza a Sezioni
Unite n. 15130 del 29.05.2024, ha evidenziato che “con riferimento ai piani di ammortamento
″alla francese″ standardizzati tradizionali” non si riscontra “un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza” e che “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”.
Infatti, “l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana»
14 in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime
«composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). ... la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre paro-le, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale)” (v. pagg. 15-17 sentenza Cass. S.U. n.
15130/2024).
Pertanto, per le ragioni innanzi esposte, le superiori censure, complessivamente considerate, meritano di essere integralmente rigettate.
2.3. Venendo al sesto motivo di opposizione afferente al superamento del cd. limite di finanziabilità, giova richiamare in diritto il disposto di cui all'art. 38 del Tub, a mente del quale
“1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”. In attuazione della delega legislativa il Cicr, con la delibera del
22 aprile 1995, recepita dalla Banca d'Italia con l'aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988 (recante «Istruzioni in materia di particolari operazioni di credito» in G.U. Serie Generale n. 155 del 5 luglio 1995), ha stabilito che “1. l'ammontare massimo di finanziamenti di credito fondiario è pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati
15 o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. Tale percentuale può essere elevata fino al
100 per cento, qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia.
2. In presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie su un immobile, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di un finanziamento di credito fondiario, al relativo importo va aggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso.
3. Le disposizioni sub 1. e sub 2. si applicano anche alle operazioni di credito alle opere pubbliche e di credito agrario, qualora siano garantite da ipoteca su immobili. La Banca
d'Italia emanerà istruzioni applicative della delibera”.
È chiaro, quindi, che i mutui fondiari devono essere contenuti entro i limiti di finanziabilità risultanti dal combinato disposto dell'art. 38 comma II Tub e della Delibera Cicr del 22 aprile
1995, la cui concreta applicazione richiede la preventiva determinazione del valore dell'immobile ipotecato, suscettibile di essere effettuata sulla base dei criteri del valore di mercato del bene, del valore cauzionale, ovvero del valore di realizzo in sede esecutiva o concorsuale.
Interpretando il dettato normativo, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n.
33719/2022, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale formatosi in seno alla giurisprudenza in ordine alle conseguenze prodotte dalla violazione dell'art. 38 Tub, sottolineando che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del
1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
Il menzionato arresto giurisprudenziale depone in modo inequivocabile nel senso di ritenere che la violazione dell'art. 38 Tub non può, in nessun caso, determinare la nullità del contratto
16 di mutuo fondiario, salva la possibilità di addebitare all'istituto mutuante una responsabilità da inadempimento di un dovere di condotta.
Orbene, nella fattispecie che ci vede impegnati, gli opponenti hanno dedotto la violazione dell'art. 38 Tub per ottenere la declaratoria di nullità dei mutui fondiari stipulati con la
[...]
e non per affermare la responsabilità della Banca mutuante e Controparte_5 conseguire il risarcimento del danno. Ed invero, alcuna allegazione al riguardo è possibile ricavare dal tenore complessivo dell'atto di opposizione.
Ne deriva che, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, anche tale motivo di opposizione va ritenuto infondato e ciò a prescindere dall'eventuale scorrettezza della determinazione del valore degli immobili ipotecati effettuata dall'istituto di credito – circostanza quest'ultima comunque non provata, e neanche allegata, dagli opponenti.
2.4. Gli ulteriori motivi di doglianza devono ritenersi superati o, comunque, assorbiti, con conseguente infondatezza dell'opposizione proposta che merita, pertanto, di essere integralmente rigettata.
• Spese del giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno regolate come segue.
Nel rapporto processuale tra opponenti ed opposta, le spese devono essere dichiarate irripetibili attesa la contumacia di (quale mandante di Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t.-. Controparte_4
Avuto riguardo, poi, al rapporto processuale tra opponenti e terza intervenuta, le spese di lite seguono la soccombenza dei primi e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014 come modificato in seguito all'entrata in vigore del D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori minimi dello scaglione relativo al valore dichiarato della domanda, alla luce dell'attività processuale concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di (quale mandante di Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_4
2. rigetta l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
17 3. condanna e , in solido tra loro, alla refusione in favore di Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente CP_3 giudizio, che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, C.P.A. ed I.V.A., se dovuto, come per legge;
4. dichiara irripetibili le spese di lite nei rapporti con (quale mandante Controparte_1 di , in persona del legale rappresentante p.t.-. Controparte_4
Così deciso in Cuneo, l'8 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa AR AR
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