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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
RG 18059/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 18059/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Gerosa e Micaela Parte_1
Stefanetti; attrice contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Bonatti e Claudia Camurati;
CP_1
convenuta
avente ad oggetto: contratto di vendita di cose mobili all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 27.05.2025 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui Parte_1
citava in giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4494/2024 con cui era stata CP_1
condannata a pagare la somma di € 104.199,34 a titolo di pagamento di tre fatture che la convenuta aveva emesso nel 2024 a seguito della vendita a favore dell'opponente di vernici ed altri prodotti, rappresentando: 1) di aver intrapreso nel 2024 una collaborazione commerciale con
FD Modelli s.r.l., società attiva nel medesimo settore dell'opponente (carrozzeria a livello industriale); 2) che FD Modelli propose ad di acquistare il materiale necessario per le Pt_1
lavorazioni, fra cui la merce oggetto di causa;
3) che, quindi, FD Modelli ordinava alla convenuta i materiali richiesti da che poi sarebbero stati usati dalla stessa per i lavori sulle vetture Pt_1 Pt_1
portate da FD Modelli nello stabilimento di;
4) che la merce doveva essere pagata da FD Pt_1
Modelli, posto che non ha mai avuto rapporti diretti con con la quale neppure aveva Pt_1 CP_1
mai discusso dei prezzi;
5) di aver contestato per questo motivo le fatture ricevute, che tra l'altro avevano prezzi superiori del 25% rispetto a quelli di cui solitamente l'opponente godeva dai propri fornitori, ragion per cui provvedeva a fatturare a FD Modelli la differenza di prezzo;
6) che, pertanto, nulla era dovuto dall'opponente; 7) di voler chiamare in causa FD Modelli;
2 - vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui chiedeva il CP_1
rigetto dell'avversaria opposizione rilevando: 1) che fra le parti in data 06.03.2024 venne sottoscritto un contratto di fornitura per vernici ed altri prodotti, con conseguente consegna all'opponente di prodotti in omaggio dal valore di € 18.807,89; 2) che in pari data le parti sottoscrivevano altresì un contratto di comodato in forza del quale l'opposta consegnò all'opponente dei beni strumentali all'utilizzo delle vernici;
3) di aver poi regolarmente consegnato dopo aver ricevuto l'ordine da la merce oggetto di causa, come da DDT prodotti;
4) che FD Pt_1
Modelli non si assunse alcun impegno di pagamento e che, comunque, mai prestò il proprio CP_1
consenso allo schema contrattuale allegato dall'opponente;
- rilevato che, non ammessa la chiamata in causa di FD Modelli e disattese le istanze istruttorie delle parti, il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 27.05.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che l'opposizione sia complessivamente temeraria, con conseguente suo rigetto e condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., terzo comma;
- che, al riguardo, va premesso che con le note scritte conclusive per la prima volta ha affermato di non aver mai ricevuto la merce oggetto di causa, sostenendo che le fatture Pt_1
sarebbero gli unici documenti comprovanti il credito;
- che detto assunto è temerario in quanto contrario alla documentazione versata in atti ed alle stesse difese sostenute dall'opponente nell'atto di opposizione (alcuna concreta deduzione
è stata fornita dalla difesa dell'opponente nelle memorie istruttorie);
- che, infatti, nell'atto di opposizione parte attrice non aveva negato di aver ricevuto la merce fatturata da essendosi limitata a riferire che in forza degli accordi intercorsi con FD CP_1
Modelli la merce in questione avrebbe dovuto essere pagata da FD Modelli, che a sua volta avrebbe inoltrato gli ordini all'opposta sulla base delle richieste formulate da;
Pt_1
- che, inoltre, a riprova dell'effettiva recezione della merce l'opponente rifatturava a FD
Modelli quella che lei considerava la differenza di prezzo fra il corrispettivo richiesto da e CP_1
quello che essa avrebbe potuto spuntare da terzi: è evidente che una tale condotta presuppone l'effettiva recezione della merce!
3 - che, ancora, parte attrice ha negato nel corso dell'intero giudizio l'esistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale con l'opposta, ma detta tesi è clamorosamente smentita dalla documentazione prodotta da parte convenuta, in forza della quale sono emerse le seguenti circostanze: 1) che fra le parti in data 06.03.2024 venne sottoscritto un contratto di fornitura per vernici ed altri prodotti, con conseguente consegna in omaggio all'opponente di prodotti dal valore di € 18.807,89: sul contratto e sul DDT di consegna compare la sottoscrizione dell'opponente, da questa mai disconosciuta con conseguente riconoscimento giudiziale ex art. 215 c.p.c.; 2) che sempre in data 06.03.2024 le parti sottoscrivevano altresì un contratto di comodato in forza del quale l'opposta consegnò all'opponente dei beni strumentali all'utilizzo delle vernici: su detto contratto compare la sottoscrizione dell'opponente, da questa mai disconosciuta con conseguente riconoscimento giudiziale ex art. 215 c.p.c.; 3) contrariamente a quanto asserito da parte attrice nella memoria conclusiva, la merce risulta consegnata all'opponente in forza di DDT su cui compare la sottoscrizione dell'opponente, da questa mai disconosciuta con conseguente riconoscimento giudiziale ex art. 215 c.p.c.; 4) che l'opposta ha applicato all'opponente i prezzi dei propri listini, per quanto non vi sia una contestazione specifica in punto prezzi;
- che, in ogni caso, la consegna della merce deve intendersi per non contestata ex art. 115 c.p.c. in quanto ammessa dall'opponente nell'atto di opposizione ed in quanto le argomentazioni difensive della convenuta in punto effettiva consegna contenute nella comparsa costitutiva non sono mai state contestate dalla difesa dell'opponente se non con le note conclusive autorizzate, in cui l'attrice ha radicalmente mutato la propria linea difensiva, negando fatti prima ammessi (in particolare, l'effettiva consegna della merce);
- che, infatti, “nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c." (Cass. n. 20597/2022), principio perfettamente applicabile nella fattispecie in esame;
- che, dunque, alla luce di quanto precede deve ritenersi provato che: 1) fra le parti sia intercorso un contratto scritto di fornitura di vernici ed altri prodotti (oltre che un contratto di comodato avente ad oggetto alcuni beni strumentali); 2) che in esecuzione del contratto di
4 fornitura parte convenuta abbia effettivamente consegnato la merce oggetto di causa;
3) che detta merce sia stata richiesta da posto che l'opponente a pag. 2 dell'atto di opposizione ha Pt_1
affermato che la merce oggetto di causa era quella che aveva indicato a FD Modelli come Pt_1
necessaria per le lavorazione che l'opponente avrebbe dovuto eseguire;
- che, invece, la tesi dell'opponente secondo cui vi sarebbe stato un accodo con FD
Modelli affinché quest'ultima pagasse i corrispettivi per la merce fornita ad da è Pt_1 CP_1
rimasta del tutto sfornita di prova in quanto alcun documento scritto conferma la tesi dell'opponente, posto che: 1) il doc. n. 3 di parte attrice è relativo a rapporti economici fra l'opponente e una tale Kaloseurope, sicché non ha alcuna rilevanza in questa sede;
2) il doc. n. 4 riguarda crediti di FD Modelli verso per fatti diversi da quelli oggetto di causa;
3) la Pt_1
decisione dell'opponente di fatturare a FD Modelli il maggior costo sostenuto per le forniture ricevute da rispetto ai corrispettivi che avrebbe potuto spuntare da terzi implica CP_1
logicamente la confessione in punto effettiva recezione della merce ed in punto sussistenza del rapporto negoziale con la convenuta (doc. n. 6 parte attrice);
- che, infatti, con quest'ultima fatturazione parte attrice ammette implicitamente di dover pagare la merce oggetto di causa direttamente ad salvo rivalersi su FD Modelli per il CP_1
maggior costo sostenuto;
- che, infine, la tesi dell'opponente secondo cui il pagamento della merce avrebbe dovuto essere eseguito da FD Modelli è rimasta del tutto sfornita di prova, nulla essendo stato provato per iscritto o a mezzo testi (parte attrice non ha dedotto mezzi di prova orale), ed essendo anzi la tesi smentita dai contratti scritti intercorsi fra le parti e dalla fatturazione dei maggiori costi sostenuti fatta da in danno di FD Modelli;
Pt_1
- che, peraltro, ex art. 1273 c.c., l'asserito accordo fra il debitore ed il terzo FD Pt_1
Modelli secondo cui la seconda avrebbe dovuto pagare le fatture oggetto di causa ad oltre CP_1
a non essere stato in alcuno modo provato, neppure è idoneo a far venire meno la responsabilità debitoria di in assenza di adesione all'accordo o di liberazione del debitore da parte della Pt_1
società opposta, eventi la cui esistenza non è stata provata;
- che, pertanto, alla luce di quanto precede l'opposizione deve essere rigettata in quanto infondata;
- che le spese di lite del giudizio di opposizione seguono l'integrale soccombenza dell'opponente, venendo liquidate in conformità ai valori medi per le prime due fasi (scaglione
5 sino ad € 260.000,00) e in conformità ai valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria in considerazione della modesta attività processuale ivi svolta, oltre all'aumento del 15% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT, per un totale di € 10.513,30, oltre accessori di legge;
- che, infine, ritiene il Tribunale che l'opponente debba essere condannata d'ufficio al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., terzo comma;
- che, infatti, “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass., Sez. Unite, sentenza n. 22405 del 13 settembre 2018);
- che, in altre parole, (ex multis, Trib. Monza, 2 marzo 2020, n. 487 reperibile in www.dejure.it), “in tema di responsabilità processuale aggravata, va disposta la condanna ex art.
96, co. 3 c.p.c., qualora risulti che la parte abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo con allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa, avendo agito in giudizio esponendo circostanze risultate inveritiere e tesi del tutto infondate;
a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c., la condanna ai sensi del co. 3 può intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio avviene secondo equità, senza che il danno debba essere provato”, nonché Trib. Udine, 22 agosto 2018, n. 1039 reperibile in www.dejure.it:
“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la temerarietà dell'opposizione, consapevolmente finalizzata soltanto a procrastinare il consolidarsi del titolo esecutivo giudiziale (avvenuta con un
6 certo successo), impone la condanna d'ufficio dell'attrice-opponente al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., liquidata equitativamente in misura pari a quella dei compensi di avvocato liquidati a favore della parte vittoriosa”;
- che nel caso di specie ritiene il Tribunale che la formulazione di un'opposizione generica e fondata su assunti smentiti dai documenti prodotti, unitamente alla negazione nelle note scritte conclusive di fatti originariamente ammessi, connoti di temerarietà l'opposizione stessa, che pertanto deve essere sanzionata ex art. 96 c.p.c., terzo comma, con il riconoscimento in via equitativa alla convenuta di una somma pari alle spese legali riconosciute alla convenuta stessa senza gli accessori di legge (sulla misura del danno parametrato alle spese legali:
Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 17902 del 4 luglio 2019), oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c., primo comma (trattandosi di obbligazione di valore gli interessi devono essere riconosciuti d'ufficio: Cassazione civile, sez. un., 30/10/2008, n. 26008), con decorrenza dalla data della presente sentenza al saldo effettivo:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo che dichiara esecutivo.
Condanna ex art. 96 c.p.c., terzo comma, a pagare a favore di Parte_1 CP_1
la somma di € 10.513,30, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c., primo comma, con decorrenza dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Condanna a pagare a favore di le spese di lite di questo Parte_1 CP_1
giudizio, spese che liquida in € 10.513,30 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%,
Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 27.05.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
7
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 18059/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Gerosa e Micaela Parte_1
Stefanetti; attrice contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Bonatti e Claudia Camurati;
CP_1
convenuta
avente ad oggetto: contratto di vendita di cose mobili all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 27.05.2025 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui Parte_1
citava in giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4494/2024 con cui era stata CP_1
condannata a pagare la somma di € 104.199,34 a titolo di pagamento di tre fatture che la convenuta aveva emesso nel 2024 a seguito della vendita a favore dell'opponente di vernici ed altri prodotti, rappresentando: 1) di aver intrapreso nel 2024 una collaborazione commerciale con
FD Modelli s.r.l., società attiva nel medesimo settore dell'opponente (carrozzeria a livello industriale); 2) che FD Modelli propose ad di acquistare il materiale necessario per le Pt_1
lavorazioni, fra cui la merce oggetto di causa;
3) che, quindi, FD Modelli ordinava alla convenuta i materiali richiesti da che poi sarebbero stati usati dalla stessa per i lavori sulle vetture Pt_1 Pt_1
portate da FD Modelli nello stabilimento di;
4) che la merce doveva essere pagata da FD Pt_1
Modelli, posto che non ha mai avuto rapporti diretti con con la quale neppure aveva Pt_1 CP_1
mai discusso dei prezzi;
5) di aver contestato per questo motivo le fatture ricevute, che tra l'altro avevano prezzi superiori del 25% rispetto a quelli di cui solitamente l'opponente godeva dai propri fornitori, ragion per cui provvedeva a fatturare a FD Modelli la differenza di prezzo;
6) che, pertanto, nulla era dovuto dall'opponente; 7) di voler chiamare in causa FD Modelli;
2 - vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui chiedeva il CP_1
rigetto dell'avversaria opposizione rilevando: 1) che fra le parti in data 06.03.2024 venne sottoscritto un contratto di fornitura per vernici ed altri prodotti, con conseguente consegna all'opponente di prodotti in omaggio dal valore di € 18.807,89; 2) che in pari data le parti sottoscrivevano altresì un contratto di comodato in forza del quale l'opposta consegnò all'opponente dei beni strumentali all'utilizzo delle vernici;
3) di aver poi regolarmente consegnato dopo aver ricevuto l'ordine da la merce oggetto di causa, come da DDT prodotti;
4) che FD Pt_1
Modelli non si assunse alcun impegno di pagamento e che, comunque, mai prestò il proprio CP_1
consenso allo schema contrattuale allegato dall'opponente;
- rilevato che, non ammessa la chiamata in causa di FD Modelli e disattese le istanze istruttorie delle parti, il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 27.05.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che l'opposizione sia complessivamente temeraria, con conseguente suo rigetto e condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., terzo comma;
- che, al riguardo, va premesso che con le note scritte conclusive per la prima volta ha affermato di non aver mai ricevuto la merce oggetto di causa, sostenendo che le fatture Pt_1
sarebbero gli unici documenti comprovanti il credito;
- che detto assunto è temerario in quanto contrario alla documentazione versata in atti ed alle stesse difese sostenute dall'opponente nell'atto di opposizione (alcuna concreta deduzione
è stata fornita dalla difesa dell'opponente nelle memorie istruttorie);
- che, infatti, nell'atto di opposizione parte attrice non aveva negato di aver ricevuto la merce fatturata da essendosi limitata a riferire che in forza degli accordi intercorsi con FD CP_1
Modelli la merce in questione avrebbe dovuto essere pagata da FD Modelli, che a sua volta avrebbe inoltrato gli ordini all'opposta sulla base delle richieste formulate da;
Pt_1
- che, inoltre, a riprova dell'effettiva recezione della merce l'opponente rifatturava a FD
Modelli quella che lei considerava la differenza di prezzo fra il corrispettivo richiesto da e CP_1
quello che essa avrebbe potuto spuntare da terzi: è evidente che una tale condotta presuppone l'effettiva recezione della merce!
3 - che, ancora, parte attrice ha negato nel corso dell'intero giudizio l'esistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale con l'opposta, ma detta tesi è clamorosamente smentita dalla documentazione prodotta da parte convenuta, in forza della quale sono emerse le seguenti circostanze: 1) che fra le parti in data 06.03.2024 venne sottoscritto un contratto di fornitura per vernici ed altri prodotti, con conseguente consegna in omaggio all'opponente di prodotti dal valore di € 18.807,89: sul contratto e sul DDT di consegna compare la sottoscrizione dell'opponente, da questa mai disconosciuta con conseguente riconoscimento giudiziale ex art. 215 c.p.c.; 2) che sempre in data 06.03.2024 le parti sottoscrivevano altresì un contratto di comodato in forza del quale l'opposta consegnò all'opponente dei beni strumentali all'utilizzo delle vernici: su detto contratto compare la sottoscrizione dell'opponente, da questa mai disconosciuta con conseguente riconoscimento giudiziale ex art. 215 c.p.c.; 3) contrariamente a quanto asserito da parte attrice nella memoria conclusiva, la merce risulta consegnata all'opponente in forza di DDT su cui compare la sottoscrizione dell'opponente, da questa mai disconosciuta con conseguente riconoscimento giudiziale ex art. 215 c.p.c.; 4) che l'opposta ha applicato all'opponente i prezzi dei propri listini, per quanto non vi sia una contestazione specifica in punto prezzi;
- che, in ogni caso, la consegna della merce deve intendersi per non contestata ex art. 115 c.p.c. in quanto ammessa dall'opponente nell'atto di opposizione ed in quanto le argomentazioni difensive della convenuta in punto effettiva consegna contenute nella comparsa costitutiva non sono mai state contestate dalla difesa dell'opponente se non con le note conclusive autorizzate, in cui l'attrice ha radicalmente mutato la propria linea difensiva, negando fatti prima ammessi (in particolare, l'effettiva consegna della merce);
- che, infatti, “nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c." (Cass. n. 20597/2022), principio perfettamente applicabile nella fattispecie in esame;
- che, dunque, alla luce di quanto precede deve ritenersi provato che: 1) fra le parti sia intercorso un contratto scritto di fornitura di vernici ed altri prodotti (oltre che un contratto di comodato avente ad oggetto alcuni beni strumentali); 2) che in esecuzione del contratto di
4 fornitura parte convenuta abbia effettivamente consegnato la merce oggetto di causa;
3) che detta merce sia stata richiesta da posto che l'opponente a pag. 2 dell'atto di opposizione ha Pt_1
affermato che la merce oggetto di causa era quella che aveva indicato a FD Modelli come Pt_1
necessaria per le lavorazione che l'opponente avrebbe dovuto eseguire;
- che, invece, la tesi dell'opponente secondo cui vi sarebbe stato un accodo con FD
Modelli affinché quest'ultima pagasse i corrispettivi per la merce fornita ad da è Pt_1 CP_1
rimasta del tutto sfornita di prova in quanto alcun documento scritto conferma la tesi dell'opponente, posto che: 1) il doc. n. 3 di parte attrice è relativo a rapporti economici fra l'opponente e una tale Kaloseurope, sicché non ha alcuna rilevanza in questa sede;
2) il doc. n. 4 riguarda crediti di FD Modelli verso per fatti diversi da quelli oggetto di causa;
3) la Pt_1
decisione dell'opponente di fatturare a FD Modelli il maggior costo sostenuto per le forniture ricevute da rispetto ai corrispettivi che avrebbe potuto spuntare da terzi implica CP_1
logicamente la confessione in punto effettiva recezione della merce ed in punto sussistenza del rapporto negoziale con la convenuta (doc. n. 6 parte attrice);
- che, infatti, con quest'ultima fatturazione parte attrice ammette implicitamente di dover pagare la merce oggetto di causa direttamente ad salvo rivalersi su FD Modelli per il CP_1
maggior costo sostenuto;
- che, infine, la tesi dell'opponente secondo cui il pagamento della merce avrebbe dovuto essere eseguito da FD Modelli è rimasta del tutto sfornita di prova, nulla essendo stato provato per iscritto o a mezzo testi (parte attrice non ha dedotto mezzi di prova orale), ed essendo anzi la tesi smentita dai contratti scritti intercorsi fra le parti e dalla fatturazione dei maggiori costi sostenuti fatta da in danno di FD Modelli;
Pt_1
- che, peraltro, ex art. 1273 c.c., l'asserito accordo fra il debitore ed il terzo FD Pt_1
Modelli secondo cui la seconda avrebbe dovuto pagare le fatture oggetto di causa ad oltre CP_1
a non essere stato in alcuno modo provato, neppure è idoneo a far venire meno la responsabilità debitoria di in assenza di adesione all'accordo o di liberazione del debitore da parte della Pt_1
società opposta, eventi la cui esistenza non è stata provata;
- che, pertanto, alla luce di quanto precede l'opposizione deve essere rigettata in quanto infondata;
- che le spese di lite del giudizio di opposizione seguono l'integrale soccombenza dell'opponente, venendo liquidate in conformità ai valori medi per le prime due fasi (scaglione
5 sino ad € 260.000,00) e in conformità ai valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria in considerazione della modesta attività processuale ivi svolta, oltre all'aumento del 15% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT, per un totale di € 10.513,30, oltre accessori di legge;
- che, infine, ritiene il Tribunale che l'opponente debba essere condannata d'ufficio al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., terzo comma;
- che, infatti, “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass., Sez. Unite, sentenza n. 22405 del 13 settembre 2018);
- che, in altre parole, (ex multis, Trib. Monza, 2 marzo 2020, n. 487 reperibile in www.dejure.it), “in tema di responsabilità processuale aggravata, va disposta la condanna ex art.
96, co. 3 c.p.c., qualora risulti che la parte abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo con allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa, avendo agito in giudizio esponendo circostanze risultate inveritiere e tesi del tutto infondate;
a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c., la condanna ai sensi del co. 3 può intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio avviene secondo equità, senza che il danno debba essere provato”, nonché Trib. Udine, 22 agosto 2018, n. 1039 reperibile in www.dejure.it:
“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la temerarietà dell'opposizione, consapevolmente finalizzata soltanto a procrastinare il consolidarsi del titolo esecutivo giudiziale (avvenuta con un
6 certo successo), impone la condanna d'ufficio dell'attrice-opponente al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., liquidata equitativamente in misura pari a quella dei compensi di avvocato liquidati a favore della parte vittoriosa”;
- che nel caso di specie ritiene il Tribunale che la formulazione di un'opposizione generica e fondata su assunti smentiti dai documenti prodotti, unitamente alla negazione nelle note scritte conclusive di fatti originariamente ammessi, connoti di temerarietà l'opposizione stessa, che pertanto deve essere sanzionata ex art. 96 c.p.c., terzo comma, con il riconoscimento in via equitativa alla convenuta di una somma pari alle spese legali riconosciute alla convenuta stessa senza gli accessori di legge (sulla misura del danno parametrato alle spese legali:
Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 17902 del 4 luglio 2019), oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c., primo comma (trattandosi di obbligazione di valore gli interessi devono essere riconosciuti d'ufficio: Cassazione civile, sez. un., 30/10/2008, n. 26008), con decorrenza dalla data della presente sentenza al saldo effettivo:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo che dichiara esecutivo.
Condanna ex art. 96 c.p.c., terzo comma, a pagare a favore di Parte_1 CP_1
la somma di € 10.513,30, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c., primo comma, con decorrenza dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Condanna a pagare a favore di le spese di lite di questo Parte_1 CP_1
giudizio, spese che liquida in € 10.513,30 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%,
Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 27.05.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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