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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 5737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5737 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2926/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2926 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 3 ottobre 2025 e vertente
T R A
(C.F. ), con sede legale in Roma, Via Parte_1 P.IVA_1
Eustachio Manfredi n. 17, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Conti
RECLAMANTE
E
C.F. ), con sede legale in Conegliano (TV), Controparte_1 P.IVA_2
Via Vittorio Alfieri n. 1, rappresentata, in forza di procura per atto del Notaio
Dott. , Rep. 300077 Fasc. 32828, registrato il 03.12.2018, da Persona_1
C.F. ), con sede legale in Milano, Bastioni Controparte_2 P.IVA_3
di Porta Nuova n. 19, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Menghini e Davide Sarina
RECLAMATA
E
r.g. n. 2926/2025 1 (n. 310/2025 Controparte_3
Tribunale di Roma), in persona del curatore p.t. Avv. Cinzia Bernardini
RECLAMATA - CONTUMACE
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
RECLAMANTE) “CHIEDE che Codesta Spettabile Corte di Appello adita, voglia, dopo aver svolto le dovute procedure di rito, in riforma dell'impugnata sentenza, revocare la dichiarazione di liquidazione giudiziale, con tutte le conseguenze di legge”.
RECLAMATA “Voglia l'Ecc.mo Collegio, contrariis Controparte_1
reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa: in via preliminare
- dichiarare l'inammissibilità del reclamo di controparte a causa della sua tardività e con vittoria di spese e competenza della presente fase cautelare;
nel merito,
- rigettare il reclamo di controparte, poiché infondato sia in fatto che in diritto, confermando, di conseguenza, la sentenza n. 310/2025 (RG 255-1/2025) di apertura della liquidazione giudiziale della emessa dal Tribunale di Roma in data Parte_1
30/04/2025.
Con vittoria di spese e compensi ed oneri accessori”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La in persona del suo amministratore unico e legale Parte_1
rappresentante p.t. Avv. Claudio Conti, ha proposto reclamo avverso la sentenza pubblicata il 03.05.2025, con la quale il Tribunale di Roma aveva r.g. n. 2926/2025 2 dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della predetta società, chiedendone la revoca in ragione del possesso dei requisiti dimensionali della c.d. impresa minore, deducendo al riguardo che per effetto dell'azione esecutiva immobiliare promossa nel 2013 dal dante causa di era stata Controparte_1
spogliata del suo patrimonio e non aveva più effettuato alcuna operazione commerciale.
Il reclamo unitamente al decreto di fissazione dell'udienza è stato ritualmente notificato al curatore della liquidazione giudiziale di Parte_1
che non si è costituito e deve essere dichiarato contumace, e all'unico
[...]
creditore istante, che invece si è tempestivamente costituito Controparte_1
in data 22.09.2025, eccependo l'inammissibilità delle eccezioni e difese spiegate dalla reclamante, non costituitasi nel procedimento di primo grado, e chiedendo comunque il rigetto del reclamo stante la sua infondatezza.
Il reclamo non è fondato e deve essere respinto.
La debitrice non ha infatti minimamente assolto all'onere di fornire positiva dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti dimensionali della c.d. impresa minore di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CCII, requisiti, in particolare l'indebitamento complessivo superiore ad Euro 500.000, che devono sussistere anche al tempo della domanda e della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenuto conto dell'inequivoco tenore letterale dell'art. 2 comma 1 lett. d) n. 3 CCII, avendo essi “il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia ancora depositato il bilancio” (v., Cass. n. 21188/2021, Cass. n.
3158/2018).
Tale onere probatorio deve essere assolto innanzitutto attraverso la produzione dei bilanci degli ultimi tre esercizi, che il debitore è tenuto a depositare ai sensi dell'art. 41 comma 4 CCII e che costituiscono “mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi” (così, Cass. 24138/2019), rappresentati innanzitutto dalle scritture contabili dell'impresa, ma anche da altra documentazione, pure formata da terzi, che sia però concretamente capace “di fornire la rappresentazione storica dei
r.g. n. 2926/2025 3 fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa” (così, Cass. 25025/2020; conf.
Cass. 21188/2021).
Ora, è agevole rilevare che la debitrice reclamante non si è curata di depositare né i bilanci degli ultimi tre esercizi (anzi, la non Parte_1
risulta avere approvato e depositato alcun bilancio dopo la chiusura dell'esercizio 2012) né alcuna scrittura contabile, sicché non è dato comprendere come possa invocare la propria non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, ma si è limitata a dedurre di non poter disporre del proprio patrimonio immobiliare dopo il pignoramento eseguito nel 2013 da Banca Intesa Sanpaolo, dante causa di Allegazione questa senz'altro ammissibile, Controparte_1
stante l'effetto pienamente devolutivo del reclamo ex art. 51 CCII, ma che trascura di considerare che, benché attinto dal vincolo esecutivo, non essendo intervenuta alcuna vendita coattiva, il patrimonio immobiliare rimane tuttora di proprietà della Parte_1
Invero, le confuse allegazioni della reclamante non si confrontano con un dato pacifico e incontestato, l'entità attuale del credito per il quale la
[...]
ha richiesto ai sensi dell'art. 40 comma 6 CCII l'apertura della CP_1
liquidazione giudiziale, Euro 532.852,64, che già di per sé àncora nell'area della fallibilità la E' appena il caso di rilevare infatti che l'impresa Parte_1
minore non assoggettabile a liquidazione giudiziale è quella che possiede congiuntamente i requisiti dimensionali individuati dall'art. 2 comma 1 lett. d)
CCII, con la conseguenza che è sufficiente che anche uno solo di essi, nel caso specifico l'ammontare complessivo dei debiti, superi la soglia legale per poter pervenire all'apertura della liquidazione giudiziale.
Nessuna contestazione è stata formulata dalla debitrice in ordine al proprio stato di insolvenza, che anzi è stato da essa apertis verbis riconosciuto, nel momento in cui sono state dedotte l'indisponibilità del patrimonio e l'inattività
a fronte quanto meno di una pendenza debitoria di entità superiore ad Euro
500.000. A tali considerazioni occorre peraltro aggiungere il pluridecennale protratto omesso deposito dei bilanci nel registro delle imprese e l'altrettanto lungo assoggettamento a procedura espropriativa, entrambi elementi da cui presumere univocamente la sussistenza di uno stato di decozione.
r.g. n. 2926/2025 4 Segue la soccombenza la regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022.
Avendo la reclamante per il tramite del suo legale rappresentante agito nella consapevolezza della manifesta infondatezza del gravame, la cui positiva delibazione avrebbe richiesto secondo il dettato normativo e il diritto vivente l'allegazione di idonea documentazione contabile relativa quanto meno agli ultimi tre esercizi, che è stata completamente pretermessa, sussistono i gravi motivi di cui all'art. 94 c.p.c. per la condanna in solido con la società reclamante del legale rappresentante Avv. Claudio Conti. Le medesime ragioni legittimano la condanna ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c. della società reclamante al pagamento in favore della reclamata costituita di una somma corrispondente alla metà dell'importo delle spese legali liquidate.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, per il pagamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna la società reclamante e in solido il suo legale rappresentante
Avv. Claudio Conti al pagamento in favore della reclamata CP_1
rappresentata da delle spese di lite, che liquida
[...] Controparte_2
in Euro 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA
e CPA come per legge;
3) Condanna altresì la società reclamante al pagamento in favore della reclamata della somma di Euro 4.000,00.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
07.10.2025.
r.g. n. 2926/2025 5 Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 2926/2025 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2926 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 3 ottobre 2025 e vertente
T R A
(C.F. ), con sede legale in Roma, Via Parte_1 P.IVA_1
Eustachio Manfredi n. 17, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Conti
RECLAMANTE
E
C.F. ), con sede legale in Conegliano (TV), Controparte_1 P.IVA_2
Via Vittorio Alfieri n. 1, rappresentata, in forza di procura per atto del Notaio
Dott. , Rep. 300077 Fasc. 32828, registrato il 03.12.2018, da Persona_1
C.F. ), con sede legale in Milano, Bastioni Controparte_2 P.IVA_3
di Porta Nuova n. 19, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Menghini e Davide Sarina
RECLAMATA
E
r.g. n. 2926/2025 1 (n. 310/2025 Controparte_3
Tribunale di Roma), in persona del curatore p.t. Avv. Cinzia Bernardini
RECLAMATA - CONTUMACE
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
RECLAMANTE) “CHIEDE che Codesta Spettabile Corte di Appello adita, voglia, dopo aver svolto le dovute procedure di rito, in riforma dell'impugnata sentenza, revocare la dichiarazione di liquidazione giudiziale, con tutte le conseguenze di legge”.
RECLAMATA “Voglia l'Ecc.mo Collegio, contrariis Controparte_1
reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa: in via preliminare
- dichiarare l'inammissibilità del reclamo di controparte a causa della sua tardività e con vittoria di spese e competenza della presente fase cautelare;
nel merito,
- rigettare il reclamo di controparte, poiché infondato sia in fatto che in diritto, confermando, di conseguenza, la sentenza n. 310/2025 (RG 255-1/2025) di apertura della liquidazione giudiziale della emessa dal Tribunale di Roma in data Parte_1
30/04/2025.
Con vittoria di spese e compensi ed oneri accessori”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La in persona del suo amministratore unico e legale Parte_1
rappresentante p.t. Avv. Claudio Conti, ha proposto reclamo avverso la sentenza pubblicata il 03.05.2025, con la quale il Tribunale di Roma aveva r.g. n. 2926/2025 2 dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della predetta società, chiedendone la revoca in ragione del possesso dei requisiti dimensionali della c.d. impresa minore, deducendo al riguardo che per effetto dell'azione esecutiva immobiliare promossa nel 2013 dal dante causa di era stata Controparte_1
spogliata del suo patrimonio e non aveva più effettuato alcuna operazione commerciale.
Il reclamo unitamente al decreto di fissazione dell'udienza è stato ritualmente notificato al curatore della liquidazione giudiziale di Parte_1
che non si è costituito e deve essere dichiarato contumace, e all'unico
[...]
creditore istante, che invece si è tempestivamente costituito Controparte_1
in data 22.09.2025, eccependo l'inammissibilità delle eccezioni e difese spiegate dalla reclamante, non costituitasi nel procedimento di primo grado, e chiedendo comunque il rigetto del reclamo stante la sua infondatezza.
Il reclamo non è fondato e deve essere respinto.
La debitrice non ha infatti minimamente assolto all'onere di fornire positiva dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti dimensionali della c.d. impresa minore di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CCII, requisiti, in particolare l'indebitamento complessivo superiore ad Euro 500.000, che devono sussistere anche al tempo della domanda e della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenuto conto dell'inequivoco tenore letterale dell'art. 2 comma 1 lett. d) n. 3 CCII, avendo essi “il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia ancora depositato il bilancio” (v., Cass. n. 21188/2021, Cass. n.
3158/2018).
Tale onere probatorio deve essere assolto innanzitutto attraverso la produzione dei bilanci degli ultimi tre esercizi, che il debitore è tenuto a depositare ai sensi dell'art. 41 comma 4 CCII e che costituiscono “mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi” (così, Cass. 24138/2019), rappresentati innanzitutto dalle scritture contabili dell'impresa, ma anche da altra documentazione, pure formata da terzi, che sia però concretamente capace “di fornire la rappresentazione storica dei
r.g. n. 2926/2025 3 fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa” (così, Cass. 25025/2020; conf.
Cass. 21188/2021).
Ora, è agevole rilevare che la debitrice reclamante non si è curata di depositare né i bilanci degli ultimi tre esercizi (anzi, la non Parte_1
risulta avere approvato e depositato alcun bilancio dopo la chiusura dell'esercizio 2012) né alcuna scrittura contabile, sicché non è dato comprendere come possa invocare la propria non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, ma si è limitata a dedurre di non poter disporre del proprio patrimonio immobiliare dopo il pignoramento eseguito nel 2013 da Banca Intesa Sanpaolo, dante causa di Allegazione questa senz'altro ammissibile, Controparte_1
stante l'effetto pienamente devolutivo del reclamo ex art. 51 CCII, ma che trascura di considerare che, benché attinto dal vincolo esecutivo, non essendo intervenuta alcuna vendita coattiva, il patrimonio immobiliare rimane tuttora di proprietà della Parte_1
Invero, le confuse allegazioni della reclamante non si confrontano con un dato pacifico e incontestato, l'entità attuale del credito per il quale la
[...]
ha richiesto ai sensi dell'art. 40 comma 6 CCII l'apertura della CP_1
liquidazione giudiziale, Euro 532.852,64, che già di per sé àncora nell'area della fallibilità la E' appena il caso di rilevare infatti che l'impresa Parte_1
minore non assoggettabile a liquidazione giudiziale è quella che possiede congiuntamente i requisiti dimensionali individuati dall'art. 2 comma 1 lett. d)
CCII, con la conseguenza che è sufficiente che anche uno solo di essi, nel caso specifico l'ammontare complessivo dei debiti, superi la soglia legale per poter pervenire all'apertura della liquidazione giudiziale.
Nessuna contestazione è stata formulata dalla debitrice in ordine al proprio stato di insolvenza, che anzi è stato da essa apertis verbis riconosciuto, nel momento in cui sono state dedotte l'indisponibilità del patrimonio e l'inattività
a fronte quanto meno di una pendenza debitoria di entità superiore ad Euro
500.000. A tali considerazioni occorre peraltro aggiungere il pluridecennale protratto omesso deposito dei bilanci nel registro delle imprese e l'altrettanto lungo assoggettamento a procedura espropriativa, entrambi elementi da cui presumere univocamente la sussistenza di uno stato di decozione.
r.g. n. 2926/2025 4 Segue la soccombenza la regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022.
Avendo la reclamante per il tramite del suo legale rappresentante agito nella consapevolezza della manifesta infondatezza del gravame, la cui positiva delibazione avrebbe richiesto secondo il dettato normativo e il diritto vivente l'allegazione di idonea documentazione contabile relativa quanto meno agli ultimi tre esercizi, che è stata completamente pretermessa, sussistono i gravi motivi di cui all'art. 94 c.p.c. per la condanna in solido con la società reclamante del legale rappresentante Avv. Claudio Conti. Le medesime ragioni legittimano la condanna ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c. della società reclamante al pagamento in favore della reclamata costituita di una somma corrispondente alla metà dell'importo delle spese legali liquidate.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, per il pagamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna la società reclamante e in solido il suo legale rappresentante
Avv. Claudio Conti al pagamento in favore della reclamata CP_1
rappresentata da delle spese di lite, che liquida
[...] Controparte_2
in Euro 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA
e CPA come per legge;
3) Condanna altresì la società reclamante al pagamento in favore della reclamata della somma di Euro 4.000,00.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
07.10.2025.
r.g. n. 2926/2025 5 Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 2926/2025 6