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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 1157/2024 tra
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]N. 190 C.F._1
BAGNO DI ROMAGNA, con il patrocinio dell'avv. OTTAVIANI IVANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 46 MERCATO
SARACENO
ricorrente
Nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, residente in [...]N. 190 BAGNO DI C.F._2
ROMAGNA, con il patrocinio dell'avv. MATTEI CARLOTTA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VICOLO DEL CANNONE N. 3 CESENA
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede. IN PUNTO A: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di conclusioni congiunte depositato in data 11.02.2025 con note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in luogo dell'udienza del 26.02.2025 nel procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il 21/05/2025, per come di seguito integralmente trascritte: “1) pronunciare, ai sensi di legge, la separazione consensuale fra i sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
con rinuncia di entrambe le parti alle reciproche richieste formulate in atti (ricorso e memorie per comparsa di costituzione per;
2) disporre che Pt_1 CP_1
l'emananda sentenza venga annotata nei registri dello stato civile del Comune di Bagno di
Romagna; 3) spese interamente compensate tra le parti;
4) le parti rinunciano sin d'ora alla impugnazione della Sentenza contenente declaratoria di separazione personale dei coniugi e delle pronunce accessorie”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.473 bis.12 c.p.c. depositato il 21/05/2024, Parte_1
chiedeva la separazione da premettendo che dal matrimonio, Controparte_1
celebrato a Bagno di Romagna il 29.12.1974 (Anno 1975, n.1, Parte II^, Serie A), erano nate le figlie nel 1971 e nel 1979, attualmente maggiorenni ed autosufficienti. Per_1 Per_2
In particolare, il ricorrente affermava che il lungo rapporto coniugale era andato deteriorandosi negli ultimi anni e che entrambi i coniugi percepivano la pensione sicché chiedeva pronuncia di separazione personale senza alcuna pretesa economica dalla moglie.
Si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa depositata in data 13.12.2024
, contestando gli assunti di controparte e chiedendo l'addebito della Controparte_1
separazione al ricorrente, considerate le violenze verbali nonché i soprusi subiti dal marito nel corso della lunga convivenza coniugale. Chiedeva in particolare un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili nonché euro 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni che il marito le aveva procurato per via dei suoi atteggiamenti violenti e prevaricatori.
All'udienza del 19/02/2025 le parti affermavano di aver raggiunto un accordo, come risulta dal foglio contenente conclusioni congiunte depositate in data 11.02.2025, pertanto il giudice rinviava all'udienza del 26.02.2025, sostituita con deposito telematico di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. Alla luce dell'accordo sopravvenuto e preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio con ordinanza del
4.3.2025.
*******
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, essendo i figli maggiorenni ed autosufficienti, nonché non ravvisandosi motivi di contrarietà all'ordine pubblico;
visto l'intervento del Pubblico Ministero depositato in data 24/05/2024;
ritenuto che
le spese di lite possano interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto;
considerato altresì che le parti hanno prestato acquiescenza alla emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
DI ROMAGNA (FC) il 25/01/1948, e , nata a [...] Controparte_1
ROMAGNA (FC) il 21/01/1952, unitisi in matrimonio il 29.12.1974 a Bagno di Romagna
(FC) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bagno di Romagna (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza
Anno 1975 Atto n. 1, P. II, S. A recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. dott.ssa Serena Chimichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 1157/2024 tra
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]N. 190 C.F._1
BAGNO DI ROMAGNA, con il patrocinio dell'avv. OTTAVIANI IVANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 46 MERCATO
SARACENO
ricorrente
Nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, residente in [...]N. 190 BAGNO DI C.F._2
ROMAGNA, con il patrocinio dell'avv. MATTEI CARLOTTA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VICOLO DEL CANNONE N. 3 CESENA
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede. IN PUNTO A: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di conclusioni congiunte depositato in data 11.02.2025 con note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in luogo dell'udienza del 26.02.2025 nel procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il 21/05/2025, per come di seguito integralmente trascritte: “1) pronunciare, ai sensi di legge, la separazione consensuale fra i sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
con rinuncia di entrambe le parti alle reciproche richieste formulate in atti (ricorso e memorie per comparsa di costituzione per;
2) disporre che Pt_1 CP_1
l'emananda sentenza venga annotata nei registri dello stato civile del Comune di Bagno di
Romagna; 3) spese interamente compensate tra le parti;
4) le parti rinunciano sin d'ora alla impugnazione della Sentenza contenente declaratoria di separazione personale dei coniugi e delle pronunce accessorie”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.473 bis.12 c.p.c. depositato il 21/05/2024, Parte_1
chiedeva la separazione da premettendo che dal matrimonio, Controparte_1
celebrato a Bagno di Romagna il 29.12.1974 (Anno 1975, n.1, Parte II^, Serie A), erano nate le figlie nel 1971 e nel 1979, attualmente maggiorenni ed autosufficienti. Per_1 Per_2
In particolare, il ricorrente affermava che il lungo rapporto coniugale era andato deteriorandosi negli ultimi anni e che entrambi i coniugi percepivano la pensione sicché chiedeva pronuncia di separazione personale senza alcuna pretesa economica dalla moglie.
Si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa depositata in data 13.12.2024
, contestando gli assunti di controparte e chiedendo l'addebito della Controparte_1
separazione al ricorrente, considerate le violenze verbali nonché i soprusi subiti dal marito nel corso della lunga convivenza coniugale. Chiedeva in particolare un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili nonché euro 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni che il marito le aveva procurato per via dei suoi atteggiamenti violenti e prevaricatori.
All'udienza del 19/02/2025 le parti affermavano di aver raggiunto un accordo, come risulta dal foglio contenente conclusioni congiunte depositate in data 11.02.2025, pertanto il giudice rinviava all'udienza del 26.02.2025, sostituita con deposito telematico di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. Alla luce dell'accordo sopravvenuto e preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio con ordinanza del
4.3.2025.
*******
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, essendo i figli maggiorenni ed autosufficienti, nonché non ravvisandosi motivi di contrarietà all'ordine pubblico;
visto l'intervento del Pubblico Ministero depositato in data 24/05/2024;
ritenuto che
le spese di lite possano interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto;
considerato altresì che le parti hanno prestato acquiescenza alla emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
DI ROMAGNA (FC) il 25/01/1948, e , nata a [...] Controparte_1
ROMAGNA (FC) il 21/01/1952, unitisi in matrimonio il 29.12.1974 a Bagno di Romagna
(FC) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bagno di Romagna (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza
Anno 1975 Atto n. 1, P. II, S. A recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. dott.ssa Serena Chimichi