Art. 3. 1. Il quarto comma dell'articolo 16 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , e' sostituito dal seguente:
"Fermo il disposto del quarto comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , i candidati possono produrre il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte".
Nota all'art. 3:
Il testo dell' art. 16 del R.D. n. 37/1 z934 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 , sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 16. - Nel termine stabilito i candidati devono presentare alla commissione esaminatrice la domanda di ammissione agli esami corredata:
1 del diploma originale di laurea;
2 del certificato di cui all'art. 10 del presente decreto;
3 della ricevuta della tassa prescritta per l'ammissione agli esami;
4 dei documenti necessari per comprovare i titoli di precedenza nella formazione della graduatoria a termini dell'art. 23, comma quarto, numeri 1, 2, 3 e 4 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 ;
5 di un certificato relativo alla votazione riportata nell'esame di laurea.
I candidati che abbiano diritto alla iscrizione nell'albo dei procuratori senza limitazione di numero debbono produrre la relativa documentazione. Per essi non sono prescritti i documenti indicati nei numeri 4 e 5 del comma precedente.
Coloro che non abbiano diritto all'iscrizione senza limitazione di numero, debbono, nella domanda, fare la dichiarazione stabilita nell' art. 23, comma primo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 , e nell'art. 29 del presente decreto, oppure riservarsi di presentarla con atto separato nel termine prescritto.
Fermo il disposto del quarto comma dell'art. 19 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , i candidati possono produrre il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte.
Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell' art. 18, comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 , debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.
Per i vice-pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunziate, le istruttorie e gli altri affari trattati.
Nell'ipotesi di cui all' art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 , il candidato deve dichiarare per quale distretto di corte d'appello egli partecipa all'esame".
"Fermo il disposto del quarto comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , i candidati possono produrre il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte".
Nota all'art. 3:
Il testo dell' art. 16 del R.D. n. 37/1 z934 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 , sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 16. - Nel termine stabilito i candidati devono presentare alla commissione esaminatrice la domanda di ammissione agli esami corredata:
1 del diploma originale di laurea;
2 del certificato di cui all'art. 10 del presente decreto;
3 della ricevuta della tassa prescritta per l'ammissione agli esami;
4 dei documenti necessari per comprovare i titoli di precedenza nella formazione della graduatoria a termini dell'art. 23, comma quarto, numeri 1, 2, 3 e 4 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 ;
5 di un certificato relativo alla votazione riportata nell'esame di laurea.
I candidati che abbiano diritto alla iscrizione nell'albo dei procuratori senza limitazione di numero debbono produrre la relativa documentazione. Per essi non sono prescritti i documenti indicati nei numeri 4 e 5 del comma precedente.
Coloro che non abbiano diritto all'iscrizione senza limitazione di numero, debbono, nella domanda, fare la dichiarazione stabilita nell' art. 23, comma primo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 , e nell'art. 29 del presente decreto, oppure riservarsi di presentarla con atto separato nel termine prescritto.
Fermo il disposto del quarto comma dell'art. 19 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , i candidati possono produrre il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte.
Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell' art. 18, comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 , debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.
Per i vice-pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunziate, le istruttorie e gli altri affari trattati.
Nell'ipotesi di cui all' art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 , il candidato deve dichiarare per quale distretto di corte d'appello egli partecipa all'esame".