TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/05/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 2560/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
Parte_1
con l'avv. PISANI PAOLA
e
, Parte_2
con l'avv. AUGELLO GIUSEPPE
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
1 I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 22/05/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra i coniugi siano congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i coniugi ata a NA (ME) Parte_1
il 08/07/1978 e nato a [...] il Parte_2
30/05/1979, matrimonio contratto il 03/05/2014 e trascritto al n. 3, Parte II, Serie A,
Ufficio 1, Anno 2014, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Casale sul Sile
alle seguenti condizioni:
1. i SIi e vivranno separati di tetto e di mensa, con l'obbligo del Pt_1 Parte_2
reciproco rispetto, impegnandosi a comunicare tempestivamente all'altro, eventuali variazioni di residenza.
2. Il figlio sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la mamma in Carbonera (TV), via Isola di Pago n. 4, ove conserverà la propria residenza.
3. starà presso il papà a week end alternati, dal venerdì prima di cena alla Per_1
domenica prima di cena. Laddove la futura sistemazione del sig. sarà idonea e Parte_2
più vicina al luogo di residenza del figlio, il week end di pertinenza del papà si concluderà il lunedì mattina, con accompagnamento di direttamente a scuola. Per_1
Il mercoledì all'uscita di scuola (o diverso giorno che nel prosieguo la mamma necessiterà in ragione del lavoro) il papà preleverà con cui rimarrà fino alle Per_1
ore 19.00.
4. Il pernottamento infrasettimanale, invece, resterà sospeso fino a quando il SI
non reperirà una sistemazione idonea nonché più vicina al luogo di residenza Parte_2
2 del figlio, salvo valutare di volta in volta, in accordo con la mamma e in base agli impegni di , un pernotto di venerdì, ogni 15 giorni, in alternanza con il fine Per_1
settimana di pertinenza del padre.
5. Allorquando, però, il SI si trasferirà in abitazione consona ad accogliere Parte_2
il figlio e nei pressi della residenza del minore, verrà individuato in accordo tra i coniugi il giorno infrasettimanale in cui il piccolo rimarrà a dormire dal padre tenendo però conto delle necessità e degli impegni scolastici ed extra scolastici del figlio nonché lavorativi della SIa Pt_1
6. I ricorrenti si danno atto che ove durante il periodo di permanenza spettante come da calendario a ciascun genitore, le condizioni di pernottamento o visita siccome concordate non potranno essere rispettate a causa della malattia e/o impedimento di . Per_1
7. I genitori, nell'ottica della reciproca collaborazione e del buon senso nell'esercizio della responsabilità genitoriale e nell'interesse di , concorderanno, di volta in Per_1
volta, modalità di recupero in giorni e/o periodi successivi.
8. I coniugi dichiarano fin d'ora di impegnarsi ad educare ed istruire il figlio in accordo tra loro.
9. I compiti genitoriali, dunque, saranno espletati da entrambi, secondo lo spirito di cooperazione e collaborazione. Le decisioni di maggiore importanza e relative all'istruzione, all'educazione ed alla cura del figlio verranno concordemente assunte tra moglie e marito, tenuto conto delle capacità ed inclinazioni naturali di . Per le Per_1
questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore nel periodo in cui avrà con sé il figlio, con reciproco impegno dei ricorrenti a tenersi informati rispetto ad ogni questione e/o problematica dei minori nonché a condividere ciò che è particolarmente rilevante nella quotidianità del figlio.
10. A titolo di concorso al mantenimento di il SI verserà un Per_1 Parte_2
contributo mensile come segue: €.200,00 mensili fino a giugno 2025, €.300,00 da luglio a dicembre 2025, €.350,00 da gennaio a giugno 2026 ed €.400,00 a decorrere da luglio
2026, oltre adeguamento ISTAT come per legge, nonché il 50% delle spese straordinarie
3 di cui al Protocollo di Treviso che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.
11. Durante le vacanze natalizie e pasquali trascorrerà metà periodo con un Per_1
genitore e metà con l'altro (il giorno di Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta con alternanza annuale come pure per i c.d. ponti).
12. Al di fuori del periodo di ferie estive in cui trascorrerà con ciascun Per_1
genitore 15 giorni (anche non consecutivi), con modalità e tempistiche che dovranno essere concordate con congruo anticipo ed entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno, verranno conservate le modalità di visita ordinaria di cui ai punti 3, 4 e 5.
13. Il SI , inoltre, rifonderà alla SIa entro e non oltre giorni 30 Parte_2 Pt_1
dal deposito del presente ricorso, la quota parte della differenza tra le spese straordinarie ad oggi integralmente sostenute per dalla Sig.ra pari a complessivi Per_1 Pt_1
€.1.652,62 ne quelle sostenute integralmente dal Sig. , pari ad €.908,16 con un Parte_2
saldo a carico del sig. pari ad €.372,23. Le parti precisano, inoltre, che nel Parte_2
conteggio di cui sopra sono escluse le spese per l'apparecchio ortodontico di , Per_1
per il quale la mamma ha già saldato la sua quota, mentre a carico del SI , Parte_2
saldo diverso importo risultano a carico €.1.443,00.
14. Il SI , verserà altresì alla SIa il quantum maturato e non Parte_2 Pt_1
versato a titolo di concorso al mantenimento del figlio (ad oggi corrispondente a n. 11 mensilità, da giugno ad aprile 2025), per complessivi €.2.200,00 Dall'importo suddetto andranno detratti €.300,00 versati nel settembre 2024 ed €.149,00 per spese riconducibili al mantenimento ordinario, sicchè il debito residuo in capo al sig. è pari ad Parte_2
€.1.750,70. I coniugi pertanto concordano che la somma suddetta – a cui si aggiungerà
l'eventuale ulteriore importo maturato alla data del deposito del presente ricorso – sarà rifusa dal SI alla SIa con rate mensili da €.100,00 fino ad Parte_2 Pt_1
estinzione, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso.
15. Durante il periodo estivo di sospensione scolastica ed al di fuori delle ferie programmate con ciascun genitore, il minore, se necessario, frequenterà i centri estivi che i genitori si impegnano a scegliere tenendo conto delle esigenze e inclinazioni dei minori,
sostenendone i costi nella misura del 50% ciascuno, come pure quelli di un'eventuale
4 baby sitter a cui la SIa dovesse ricorrere nel periodo estivo e/o in situazioni di Pt_1
emergenza.
16. I coniugi concordano che l'Assegno Unico Universale per il figlio sarà Per_1
interamente percepito dalla sig.ra e che in ragione di ciò il sig. si Pt_1 Parte_2
adopererà affinchè eventuale documentazione necessarie a tal scopo siano immediatamente fornite alla moglie per i necessari adempimenti.
17. Essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, alcun contributo al mantenimento sarà corrisposto all'altro.
18. I coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione e chiedono che anche il Pubblico
Ministero presti acquiescenza.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 22/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 2560/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
Parte_1
con l'avv. PISANI PAOLA
e
, Parte_2
con l'avv. AUGELLO GIUSEPPE
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
1 I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 22/05/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra i coniugi siano congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i coniugi ata a NA (ME) Parte_1
il 08/07/1978 e nato a [...] il Parte_2
30/05/1979, matrimonio contratto il 03/05/2014 e trascritto al n. 3, Parte II, Serie A,
Ufficio 1, Anno 2014, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Casale sul Sile
alle seguenti condizioni:
1. i SIi e vivranno separati di tetto e di mensa, con l'obbligo del Pt_1 Parte_2
reciproco rispetto, impegnandosi a comunicare tempestivamente all'altro, eventuali variazioni di residenza.
2. Il figlio sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la mamma in Carbonera (TV), via Isola di Pago n. 4, ove conserverà la propria residenza.
3. starà presso il papà a week end alternati, dal venerdì prima di cena alla Per_1
domenica prima di cena. Laddove la futura sistemazione del sig. sarà idonea e Parte_2
più vicina al luogo di residenza del figlio, il week end di pertinenza del papà si concluderà il lunedì mattina, con accompagnamento di direttamente a scuola. Per_1
Il mercoledì all'uscita di scuola (o diverso giorno che nel prosieguo la mamma necessiterà in ragione del lavoro) il papà preleverà con cui rimarrà fino alle Per_1
ore 19.00.
4. Il pernottamento infrasettimanale, invece, resterà sospeso fino a quando il SI
non reperirà una sistemazione idonea nonché più vicina al luogo di residenza Parte_2
2 del figlio, salvo valutare di volta in volta, in accordo con la mamma e in base agli impegni di , un pernotto di venerdì, ogni 15 giorni, in alternanza con il fine Per_1
settimana di pertinenza del padre.
5. Allorquando, però, il SI si trasferirà in abitazione consona ad accogliere Parte_2
il figlio e nei pressi della residenza del minore, verrà individuato in accordo tra i coniugi il giorno infrasettimanale in cui il piccolo rimarrà a dormire dal padre tenendo però conto delle necessità e degli impegni scolastici ed extra scolastici del figlio nonché lavorativi della SIa Pt_1
6. I ricorrenti si danno atto che ove durante il periodo di permanenza spettante come da calendario a ciascun genitore, le condizioni di pernottamento o visita siccome concordate non potranno essere rispettate a causa della malattia e/o impedimento di . Per_1
7. I genitori, nell'ottica della reciproca collaborazione e del buon senso nell'esercizio della responsabilità genitoriale e nell'interesse di , concorderanno, di volta in Per_1
volta, modalità di recupero in giorni e/o periodi successivi.
8. I coniugi dichiarano fin d'ora di impegnarsi ad educare ed istruire il figlio in accordo tra loro.
9. I compiti genitoriali, dunque, saranno espletati da entrambi, secondo lo spirito di cooperazione e collaborazione. Le decisioni di maggiore importanza e relative all'istruzione, all'educazione ed alla cura del figlio verranno concordemente assunte tra moglie e marito, tenuto conto delle capacità ed inclinazioni naturali di . Per le Per_1
questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore nel periodo in cui avrà con sé il figlio, con reciproco impegno dei ricorrenti a tenersi informati rispetto ad ogni questione e/o problematica dei minori nonché a condividere ciò che è particolarmente rilevante nella quotidianità del figlio.
10. A titolo di concorso al mantenimento di il SI verserà un Per_1 Parte_2
contributo mensile come segue: €.200,00 mensili fino a giugno 2025, €.300,00 da luglio a dicembre 2025, €.350,00 da gennaio a giugno 2026 ed €.400,00 a decorrere da luglio
2026, oltre adeguamento ISTAT come per legge, nonché il 50% delle spese straordinarie
3 di cui al Protocollo di Treviso che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.
11. Durante le vacanze natalizie e pasquali trascorrerà metà periodo con un Per_1
genitore e metà con l'altro (il giorno di Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta con alternanza annuale come pure per i c.d. ponti).
12. Al di fuori del periodo di ferie estive in cui trascorrerà con ciascun Per_1
genitore 15 giorni (anche non consecutivi), con modalità e tempistiche che dovranno essere concordate con congruo anticipo ed entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno, verranno conservate le modalità di visita ordinaria di cui ai punti 3, 4 e 5.
13. Il SI , inoltre, rifonderà alla SIa entro e non oltre giorni 30 Parte_2 Pt_1
dal deposito del presente ricorso, la quota parte della differenza tra le spese straordinarie ad oggi integralmente sostenute per dalla Sig.ra pari a complessivi Per_1 Pt_1
€.1.652,62 ne quelle sostenute integralmente dal Sig. , pari ad €.908,16 con un Parte_2
saldo a carico del sig. pari ad €.372,23. Le parti precisano, inoltre, che nel Parte_2
conteggio di cui sopra sono escluse le spese per l'apparecchio ortodontico di , Per_1
per il quale la mamma ha già saldato la sua quota, mentre a carico del SI , Parte_2
saldo diverso importo risultano a carico €.1.443,00.
14. Il SI , verserà altresì alla SIa il quantum maturato e non Parte_2 Pt_1
versato a titolo di concorso al mantenimento del figlio (ad oggi corrispondente a n. 11 mensilità, da giugno ad aprile 2025), per complessivi €.2.200,00 Dall'importo suddetto andranno detratti €.300,00 versati nel settembre 2024 ed €.149,00 per spese riconducibili al mantenimento ordinario, sicchè il debito residuo in capo al sig. è pari ad Parte_2
€.1.750,70. I coniugi pertanto concordano che la somma suddetta – a cui si aggiungerà
l'eventuale ulteriore importo maturato alla data del deposito del presente ricorso – sarà rifusa dal SI alla SIa con rate mensili da €.100,00 fino ad Parte_2 Pt_1
estinzione, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso.
15. Durante il periodo estivo di sospensione scolastica ed al di fuori delle ferie programmate con ciascun genitore, il minore, se necessario, frequenterà i centri estivi che i genitori si impegnano a scegliere tenendo conto delle esigenze e inclinazioni dei minori,
sostenendone i costi nella misura del 50% ciascuno, come pure quelli di un'eventuale
4 baby sitter a cui la SIa dovesse ricorrere nel periodo estivo e/o in situazioni di Pt_1
emergenza.
16. I coniugi concordano che l'Assegno Unico Universale per il figlio sarà Per_1
interamente percepito dalla sig.ra e che in ragione di ciò il sig. si Pt_1 Parte_2
adopererà affinchè eventuale documentazione necessarie a tal scopo siano immediatamente fornite alla moglie per i necessari adempimenti.
17. Essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, alcun contributo al mantenimento sarà corrisposto all'altro.
18. I coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione e chiedono che anche il Pubblico
Ministero presti acquiescenza.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 22/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
5