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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/11/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
VERBALE DI UDIENZA DEL 26.11.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 3189 DELL'ANNO 2021
N.R.G. 3189/2021
È presente per l'avv. Francesco Sferlazza in sostituzione dell'avv. AR Parte_1
IN.
Nessuno è presente per la . Controparte_1
Il difensore presente si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi. Reitera, altresì, l'istanza di prova per testi e di CTU dinamica. Insiste per l'accoglimento dell'appello.
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio, dando atto della rinuncia ad assistere alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, riaperto il verbale in assenza delle parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
n. 3189/2021 r.g.a.c. Pag. 1 N. 3189/2021R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3189 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Nicosia, nel Vicolo III° Pozzi Fiera, n.1, presso lo studio Legale dell'avv.
AR IN, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLANTE -
E
, in persona del Controparte_2
Prefetto p.t., con sede in via Cavour n. 6, C.F. CP_1 P.IVA_1
- APPELLATA NON COSTITUITA -
oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gangi n. 5/2021
n. 3189/2021 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente causa ha ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 5/2021, resa dal giudice di pace di Gangi, con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta da al Parte_1 verbale di contestazione n. 120391539, redatto dai Carabinieri di Bompietro, in data 14.10.2020, per violazione dell'art. 143 comma 11 C.d.S.
Nello specifico, ritenuta accertata la violazione dell'art. 143 comma 11 C.d.S., veniva (in base a quanto riportato nel verbale di contestazione n. 120391539) ingiunto a il Parte_1 pagamento di € 167,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre spese di accertamento, procedimento e notifica pari a € 25,82, nonché veniva comminata la decurtazione di punti 8 dalla patente, ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S..
Con sentenza n. 5/2021, pubblicata in data 18.05.2021, il giudice di pace di Gangi rigettava l'opposizione avverso il verbale in parola, e compensava tra le parti le spese del giudizio.
Con l'atto di appello avanzato avverso la sentenza sopra citata, l'appellante deduceva:
- che, in data 04.09.2020, stava circolando sulla S.S. 120 in direzione Petralia - Gangi (Pa), “a velocità moderata e nel rispetto delle norme in materia di circolazione stradale”, alla guida della Fiat Panda targata EP280LD, di proprietà del padre ( ); Persona_1
- che, all'altezza del km 69+140, “veniva improvvisamente e violentemente attinto da un
Mitsubishi Pajero targato ZA285BH proveniente dal senso opposto di marcia di proprietà e condotto da che, a causa di una guida imprudente ed imperita, Parte_2 fuoriusciva “largo” dalla curva, invadendo l'opposta corsia di marcia sulla quale transitava
l'odierno ricorrente” (cfr. atto introduttivo);
- che, a suo dire, da un'attenta analisi dei detriti presenti suoi luoghi, era fuor di dubbio che l'urto era avvenuto all'interno della propria corsia di marcia e non in quella opposta;
- che i Carabinieri della stazione di Bompietro, giunti sui luoghi del sinistro, “procedevano ad effettuare i rilievi ma non contestavano all'odierno appellante alcuna violazione”;
- che il relativo verbale veniva redatto successivamente all'occorso sinistro, precisamente in data 14.10.2020, e che, “molto probabilmente, i verbalizzanti sono stati indotti in errore dalla posizione dei veicoli in stato di quiete post urto, assunta a causa della forza generatasi dall'impatto e con il contraccolpo subìto”;
- che il verbale di contestazione gli veniva poi notificato solo in data 17.12.2020, “pertanto solo successivamente alla presentazione, da parte di quest'ultimo, di formale querela nei confronti
n. 3189/2021 r.g.a.c. Pag. 3 del conducente il veicolo Mitsubishi che reca, invece, data 30.11.2020” (cfr. Doc. n. 5 del fascicolo di primo grado);
- che, quindi, il verbale “de qua” doveva considerarsi nullo in quanto notificato fuori termine, in violazione del disposto ex art. 201 C.d.S., poiché l'incidente e l'ipotetica violazione, erano avvenuti il 04.09.2020, mentre, la notifica veniva effettuata il 17.12.2020, e inoltrata l'08.12.2020, con la conseguenza che tutti gli atti, erano stati posti in essere oltre il termine di
90 giorni previsto dall'art. 201 del C.d.S.;
- che, nel corso del giudizio di primo grado, non venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti ed inoltre, veniva dichiarato “esecutivo il verbale di contestazione n. 120391539 elevato dai
Carabinieri di Bompietro in data 14/10/2020 per la violazione dell'art. 143 comma 11, di fatto rigettato il ricorso e convalidando il provvedimento opposto”.
Per tutto quanto argomentato, a fondamento dell'appello l'appellante deduceva che il giudice di prime cure, con il provvedimento impugnato, era incorso, innanzitutto, nella violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 111 comma 6 Cost.
Nel merito, asseriva: 1) che aveva errato nel non aver dichiarato la tardività della notifica del verbale di contestazione e per aver omesso di indicare i motivi che avevano reso impossibile la contestazione immediata;
2) che aveva errato nel non ritenere insussistente la violazione contestata, anche in considerazione del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla P.A.
Pertanto, chiedeva: “Previa sospensione della efficacia esecutiva della Parte_1 sentenza, convocate le parti, in accoglimento dei motivi esposti, che venga dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 11 comma VI Cost. e artt.
132 coma II n. 4, 276 comma I c.p.c. e 118 commi I e II disp. Att. c.p.c. In via gradata, si chiede disporsi, in riforma dell'appellata sentenza, l'annullamento del verbale di accertamento e conseguentemente delle relative sanzioni per tutti i motivi, i vizi e le violazioni sopra evidenziate. In ogni caso annullare la contravvenzione, ai sensi dell'art. 23 comma 12° della legge 689 del 1981 (il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente). Condannare l' che ha emanato la sanzione infondata/illegittima, al CP_2 pagamento delle spese e dell'onorario del presente giudizio”.
La non si costituiva nel presente giudizio. Controparte_1
Con ordinanza del 25.01.2023, rigettata l'istanza di sospensione avanzata, nonché la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori articolati, la causa veniva rinviata per la decisione.
All'odierna udienza la causa viene decisa.
n. 3189/2021 r.g.a.c. Pag. 4 *****
Preliminarmente, occorre rilevare che, dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150 del 2011, in tema di opposizione avverso la sentenza di primo grado emessa nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'opposizione ad ordinanza di ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada, è applicabile il rito del lavoro e pertanto, anche l'impugnazione va proposta con ricorso, come avvenuto nel caso di specie.
Ciò precisato, con riguardo alla doglianza relativa alla omessa indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata si osserva quanto segue.
L'art. 201 co. 1 CDS, recita: “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore […]”.
Il legislatore, dunque, delinea come fattispecie ordinaria quella della contestazione immediata della violazione, imponendo che ove ciò non avvenga, debbano essere indicati, nel verbale di contestazione della sanzione, i motivi precisi che hanno reso impossibile la contestazione immediata
(verbale da notificarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dall'avvenuto accertamento).
Alla luce di quanto fin qui detto, deve osservarsi come, nel verbale opposto, la contestazione indicata è quella dell'art. 143 co. 11 C.d.S., che prevede la sanzione amministrativa nel caso di guida del veicolo contromano.
Ebbene, deve considerarsi che sempre in base a quanto riportato nel relativo verbale la sanzione “de qua” veniva accertata e documentata a seguito di rilievi planimetrici e fotografici effettuati. Ritiene, quindi, lo scrivente che sia implicitamente da ravvisare in tale circostanza la motivazione della mancata contestazione immediata, avendo dovuto le autorità preposte, nel compimento delle attività predette, necessariamente usufruire di uno spazio temporale idoneo a consentire l'accertamento dell'avvenuta violazione.
Altresì, deve essere rigettata anche la doglianza relativa ad una pretesa tardività della notifica del verbale di accertamento.
Infatti, nel verbale, notificato all'appellante in data 17.12.2020, è contestata una sanzione che si pretende essere avvenuta in data 14.10.2020. Dunque, la notifica della contestazione risulta essere avvenuta nel termine di giorni 90 previsto dall'art. 201 CDS.
n. 3189/2021 r.g.a.c. Pag. 5 Sulla presunta erroneità della data di accertamento dell'avvenuta violazione (l'appellante ha dedotto che il sinistro si sarebbe verificato in data 04.09.2020) si rileva che la relativa doglianza per come formulata non può trovare accoglimento.
Infatti, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, <Sul tema della valenza probatoria del verbale si sono espresse le Sezioni unite di questa Corte, affermando il seguente principio di diritto: "nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti" (Cass., S.U., n. 17355 del 2009)>> (Cass. n. 3705/2013).
Pertanto, la contestazione dell'appellante sull'effettivo verificarsi del sinistro in data
14.10.2020, così come, invece, riportato in verbale, trattandosi di una circostanza relativa agli accadimenti per come accertati direttamente dalle forze dell'ordine -in quanto essa sottende che in tale data i carabinieri intervennero sui luoghi e constatarono l'avvenuto sinistro-, avrebbe dovuto essere oggetto di querela di falso, tuttavia, non avanzata.
La doglianza, dunque, non può trovare accoglimento.
Infine, gli ultimi due motivi di gravame, intrinsecamente connessi sul piano logico, attengono al diniego di ammissione dei mezzi istruttori da parte del giudice di prime cure e al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della Pubblica Amministrazione nel dimostrare che effettivamente l'appellante si sia reso autore di guida in contromano.
Ebbene, a riguardo, parte appellante ha censurato la mancata ammissione delle prove testi articolate, nonché la disposizione di una CTU a carattere cinematico, tesa alla ricostruzione della dinamica e del punto d'impatto del sinistro “de quo”, al fine precipuo di dimostrare la nullità del verbale di accertamento per insussistenza o inesistenza della violazione ivi contestata.
Con riguardo all'istanza di ammissione della prova testimoniale formulata dall'appellante anche nel presente grado di giudizio, questa è stata ritenuta dallo scrivente inammissibile e, in ogni caso, irrilevante ai fini del decidere.
In tale sede si conferma l'irrilevanza ai fini del decidere della chiesta prova per testi.
n. 3189/2021 r.g.a.c. Pag. 6 Tale determinazione si fonda sul fatto che con il primo capitolato di prova si sarebbe voluto chiedere ai carabinieri intervenuti sui luoghi che essi sopraggiunsero solo successivamente al verificarsi del sinistro.
Circostanza che, tuttavia, già è desumibile, a parere dello scrivente, in base al tenore letterale del verbale di contestazione della sanzione.
Quanto poi al capitolato sul se “[…] la multa è stata elevata solo su sue valutazioni personali senza nessun elemento oggettivo”, anche questo è da ritenersi superfluo ai fini del decidere.
Nel relativo verbale, infatti, le autorità intervenute davano atto di aver effettuato rilievi planimetrici e fotografici, e che era all'esito degli stessi che si riteneva l'intervenuta configurazione a carico dell'appellante della violazione di cui all'art. 143 co. 11 CDS.
Sul punto occorre poi richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia n.
2266/2008 secondo cui: “[…] anche se il rapporto di polizia fa piena prova, sino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il p.u. attesta avvenuti in sua presenza, è indubbio che, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti (come si riscontra nel caso in esame per quello relativo all'accensione o meno del dispositivo d'illuminazione), i verbali, per la loro natura di atto pubblico presentano pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr. Cass. S.U. 3.2.1996, n. 916), la quale nella specie non è stata fornita” (cfr. anche Cass. n. 20025/2016).
Ebbene, contro le risultanze derivanti dai rilievi planimetrici e fotografici che i carabinieri hanno dato atto di aver effettuato, ed in forza delle quali gli stessi hanno constato ed elevato la sanzione di cui è causa, nessuna specifica prova contraria è stata fornita dall'appellante.
In merito si precisa che nel corso del giudizio si è ritenuto di non ammettere la chiesta di CTU, in quanto da considerarsi superflua ai fini del decidere. Ebbene, a modifica in punto di motivazione rispetto a quanto statuito con ordinanza del 25.01.2023, nel ribadire l'inammissibilità della chiesta
CTU cinematica, questa deve essere fondata sulla ragione della sua natura esplorativa.
Invero, con specifico riguardo all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro “de quo”, nel presente giudizio nessun elemento, neanche a carattere indiziario è stato addotto dall'appellante. Tale valutazione deriva, in particolare, dall'omesso deposito di una perizia tecnica di parte che potesse fungere da elemento preliminare e di sostegno alla chiesta CTU.
In altri termini, nel caso di specie, in mancanza di preesistente documentazione in atti, la CTU si configurerebbe come un mero strumento investigativo, finalizzato a supplire alla carenza di prova.
n. 3189/2021 r.g.a.c. Pag. 7 Ed infatti, “il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa
a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.» (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3130 del 2011; Sez. 3, Sentenze nn. 3191 del 2006 e 9060 del 2003; Sez. 2, Sentenza n. 5422 del 2002)”
(Cass. n. 30218/2017).
Ne consegue, in definitiva, stante l'infondatezza dei motivi d'appello, il rigetto del gravame e la conferma della gravata sentenza.
Il rigetto dell'impugnazione comporta anche l'obbligo per la parte che l'ha proposta al pagamento di un ulteriore importo al titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L.
228/2012.
Per quanto concerne le spese di lite, nulla deve disporsi stante la mancata costituzione nel presente giudizio di parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza;
b) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13
D.P.R. 115/2002;
c) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Termini Imerese, 26.11.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Quintavalle
n. 3189/2021 r.g.a.c. Pag. 8
VERBALE DI UDIENZA DEL 26.11.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 3189 DELL'ANNO 2021
N.R.G. 3189/2021
È presente per l'avv. Francesco Sferlazza in sostituzione dell'avv. AR Parte_1
IN.
Nessuno è presente per la . Controparte_1
Il difensore presente si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi. Reitera, altresì, l'istanza di prova per testi e di CTU dinamica. Insiste per l'accoglimento dell'appello.
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio, dando atto della rinuncia ad assistere alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, riaperto il verbale in assenza delle parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
n. 3189/2021 r.g.a.c. Pag. 1 N. 3189/2021R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3189 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Nicosia, nel Vicolo III° Pozzi Fiera, n.1, presso lo studio Legale dell'avv.
AR IN, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLANTE -
E
, in persona del Controparte_2
Prefetto p.t., con sede in via Cavour n. 6, C.F. CP_1 P.IVA_1
- APPELLATA NON COSTITUITA -
oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gangi n. 5/2021
n. 3189/2021 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente causa ha ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 5/2021, resa dal giudice di pace di Gangi, con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta da al Parte_1 verbale di contestazione n. 120391539, redatto dai Carabinieri di Bompietro, in data 14.10.2020, per violazione dell'art. 143 comma 11 C.d.S.
Nello specifico, ritenuta accertata la violazione dell'art. 143 comma 11 C.d.S., veniva (in base a quanto riportato nel verbale di contestazione n. 120391539) ingiunto a il Parte_1 pagamento di € 167,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre spese di accertamento, procedimento e notifica pari a € 25,82, nonché veniva comminata la decurtazione di punti 8 dalla patente, ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S..
Con sentenza n. 5/2021, pubblicata in data 18.05.2021, il giudice di pace di Gangi rigettava l'opposizione avverso il verbale in parola, e compensava tra le parti le spese del giudizio.
Con l'atto di appello avanzato avverso la sentenza sopra citata, l'appellante deduceva:
- che, in data 04.09.2020, stava circolando sulla S.S. 120 in direzione Petralia - Gangi (Pa), “a velocità moderata e nel rispetto delle norme in materia di circolazione stradale”, alla guida della Fiat Panda targata EP280LD, di proprietà del padre ( ); Persona_1
- che, all'altezza del km 69+140, “veniva improvvisamente e violentemente attinto da un
Mitsubishi Pajero targato ZA285BH proveniente dal senso opposto di marcia di proprietà e condotto da che, a causa di una guida imprudente ed imperita, Parte_2 fuoriusciva “largo” dalla curva, invadendo l'opposta corsia di marcia sulla quale transitava
l'odierno ricorrente” (cfr. atto introduttivo);
- che, a suo dire, da un'attenta analisi dei detriti presenti suoi luoghi, era fuor di dubbio che l'urto era avvenuto all'interno della propria corsia di marcia e non in quella opposta;
- che i Carabinieri della stazione di Bompietro, giunti sui luoghi del sinistro, “procedevano ad effettuare i rilievi ma non contestavano all'odierno appellante alcuna violazione”;
- che il relativo verbale veniva redatto successivamente all'occorso sinistro, precisamente in data 14.10.2020, e che, “molto probabilmente, i verbalizzanti sono stati indotti in errore dalla posizione dei veicoli in stato di quiete post urto, assunta a causa della forza generatasi dall'impatto e con il contraccolpo subìto”;
- che il verbale di contestazione gli veniva poi notificato solo in data 17.12.2020, “pertanto solo successivamente alla presentazione, da parte di quest'ultimo, di formale querela nei confronti
n. 3189/2021 r.g.a.c. Pag. 3 del conducente il veicolo Mitsubishi che reca, invece, data 30.11.2020” (cfr. Doc. n. 5 del fascicolo di primo grado);
- che, quindi, il verbale “de qua” doveva considerarsi nullo in quanto notificato fuori termine, in violazione del disposto ex art. 201 C.d.S., poiché l'incidente e l'ipotetica violazione, erano avvenuti il 04.09.2020, mentre, la notifica veniva effettuata il 17.12.2020, e inoltrata l'08.12.2020, con la conseguenza che tutti gli atti, erano stati posti in essere oltre il termine di
90 giorni previsto dall'art. 201 del C.d.S.;
- che, nel corso del giudizio di primo grado, non venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti ed inoltre, veniva dichiarato “esecutivo il verbale di contestazione n. 120391539 elevato dai
Carabinieri di Bompietro in data 14/10/2020 per la violazione dell'art. 143 comma 11, di fatto rigettato il ricorso e convalidando il provvedimento opposto”.
Per tutto quanto argomentato, a fondamento dell'appello l'appellante deduceva che il giudice di prime cure, con il provvedimento impugnato, era incorso, innanzitutto, nella violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 111 comma 6 Cost.
Nel merito, asseriva: 1) che aveva errato nel non aver dichiarato la tardività della notifica del verbale di contestazione e per aver omesso di indicare i motivi che avevano reso impossibile la contestazione immediata;
2) che aveva errato nel non ritenere insussistente la violazione contestata, anche in considerazione del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla P.A.
Pertanto, chiedeva: “Previa sospensione della efficacia esecutiva della Parte_1 sentenza, convocate le parti, in accoglimento dei motivi esposti, che venga dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 11 comma VI Cost. e artt.
132 coma II n. 4, 276 comma I c.p.c. e 118 commi I e II disp. Att. c.p.c. In via gradata, si chiede disporsi, in riforma dell'appellata sentenza, l'annullamento del verbale di accertamento e conseguentemente delle relative sanzioni per tutti i motivi, i vizi e le violazioni sopra evidenziate. In ogni caso annullare la contravvenzione, ai sensi dell'art. 23 comma 12° della legge 689 del 1981 (il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente). Condannare l' che ha emanato la sanzione infondata/illegittima, al CP_2 pagamento delle spese e dell'onorario del presente giudizio”.
La non si costituiva nel presente giudizio. Controparte_1
Con ordinanza del 25.01.2023, rigettata l'istanza di sospensione avanzata, nonché la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori articolati, la causa veniva rinviata per la decisione.
All'odierna udienza la causa viene decisa.
n. 3189/2021 r.g.a.c. Pag. 4 *****
Preliminarmente, occorre rilevare che, dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150 del 2011, in tema di opposizione avverso la sentenza di primo grado emessa nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'opposizione ad ordinanza di ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada, è applicabile il rito del lavoro e pertanto, anche l'impugnazione va proposta con ricorso, come avvenuto nel caso di specie.
Ciò precisato, con riguardo alla doglianza relativa alla omessa indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata si osserva quanto segue.
L'art. 201 co. 1 CDS, recita: “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore […]”.
Il legislatore, dunque, delinea come fattispecie ordinaria quella della contestazione immediata della violazione, imponendo che ove ciò non avvenga, debbano essere indicati, nel verbale di contestazione della sanzione, i motivi precisi che hanno reso impossibile la contestazione immediata
(verbale da notificarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dall'avvenuto accertamento).
Alla luce di quanto fin qui detto, deve osservarsi come, nel verbale opposto, la contestazione indicata è quella dell'art. 143 co. 11 C.d.S., che prevede la sanzione amministrativa nel caso di guida del veicolo contromano.
Ebbene, deve considerarsi che sempre in base a quanto riportato nel relativo verbale la sanzione “de qua” veniva accertata e documentata a seguito di rilievi planimetrici e fotografici effettuati. Ritiene, quindi, lo scrivente che sia implicitamente da ravvisare in tale circostanza la motivazione della mancata contestazione immediata, avendo dovuto le autorità preposte, nel compimento delle attività predette, necessariamente usufruire di uno spazio temporale idoneo a consentire l'accertamento dell'avvenuta violazione.
Altresì, deve essere rigettata anche la doglianza relativa ad una pretesa tardività della notifica del verbale di accertamento.
Infatti, nel verbale, notificato all'appellante in data 17.12.2020, è contestata una sanzione che si pretende essere avvenuta in data 14.10.2020. Dunque, la notifica della contestazione risulta essere avvenuta nel termine di giorni 90 previsto dall'art. 201 CDS.
n. 3189/2021 r.g.a.c. Pag. 5 Sulla presunta erroneità della data di accertamento dell'avvenuta violazione (l'appellante ha dedotto che il sinistro si sarebbe verificato in data 04.09.2020) si rileva che la relativa doglianza per come formulata non può trovare accoglimento.
Infatti, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, <Sul tema della valenza probatoria del verbale si sono espresse le Sezioni unite di questa Corte, affermando il seguente principio di diritto: "nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti" (Cass., S.U., n. 17355 del 2009)>> (Cass. n. 3705/2013).
Pertanto, la contestazione dell'appellante sull'effettivo verificarsi del sinistro in data
14.10.2020, così come, invece, riportato in verbale, trattandosi di una circostanza relativa agli accadimenti per come accertati direttamente dalle forze dell'ordine -in quanto essa sottende che in tale data i carabinieri intervennero sui luoghi e constatarono l'avvenuto sinistro-, avrebbe dovuto essere oggetto di querela di falso, tuttavia, non avanzata.
La doglianza, dunque, non può trovare accoglimento.
Infine, gli ultimi due motivi di gravame, intrinsecamente connessi sul piano logico, attengono al diniego di ammissione dei mezzi istruttori da parte del giudice di prime cure e al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della Pubblica Amministrazione nel dimostrare che effettivamente l'appellante si sia reso autore di guida in contromano.
Ebbene, a riguardo, parte appellante ha censurato la mancata ammissione delle prove testi articolate, nonché la disposizione di una CTU a carattere cinematico, tesa alla ricostruzione della dinamica e del punto d'impatto del sinistro “de quo”, al fine precipuo di dimostrare la nullità del verbale di accertamento per insussistenza o inesistenza della violazione ivi contestata.
Con riguardo all'istanza di ammissione della prova testimoniale formulata dall'appellante anche nel presente grado di giudizio, questa è stata ritenuta dallo scrivente inammissibile e, in ogni caso, irrilevante ai fini del decidere.
In tale sede si conferma l'irrilevanza ai fini del decidere della chiesta prova per testi.
n. 3189/2021 r.g.a.c. Pag. 6 Tale determinazione si fonda sul fatto che con il primo capitolato di prova si sarebbe voluto chiedere ai carabinieri intervenuti sui luoghi che essi sopraggiunsero solo successivamente al verificarsi del sinistro.
Circostanza che, tuttavia, già è desumibile, a parere dello scrivente, in base al tenore letterale del verbale di contestazione della sanzione.
Quanto poi al capitolato sul se “[…] la multa è stata elevata solo su sue valutazioni personali senza nessun elemento oggettivo”, anche questo è da ritenersi superfluo ai fini del decidere.
Nel relativo verbale, infatti, le autorità intervenute davano atto di aver effettuato rilievi planimetrici e fotografici, e che era all'esito degli stessi che si riteneva l'intervenuta configurazione a carico dell'appellante della violazione di cui all'art. 143 co. 11 CDS.
Sul punto occorre poi richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia n.
2266/2008 secondo cui: “[…] anche se il rapporto di polizia fa piena prova, sino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il p.u. attesta avvenuti in sua presenza, è indubbio che, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti (come si riscontra nel caso in esame per quello relativo all'accensione o meno del dispositivo d'illuminazione), i verbali, per la loro natura di atto pubblico presentano pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr. Cass. S.U. 3.2.1996, n. 916), la quale nella specie non è stata fornita” (cfr. anche Cass. n. 20025/2016).
Ebbene, contro le risultanze derivanti dai rilievi planimetrici e fotografici che i carabinieri hanno dato atto di aver effettuato, ed in forza delle quali gli stessi hanno constato ed elevato la sanzione di cui è causa, nessuna specifica prova contraria è stata fornita dall'appellante.
In merito si precisa che nel corso del giudizio si è ritenuto di non ammettere la chiesta di CTU, in quanto da considerarsi superflua ai fini del decidere. Ebbene, a modifica in punto di motivazione rispetto a quanto statuito con ordinanza del 25.01.2023, nel ribadire l'inammissibilità della chiesta
CTU cinematica, questa deve essere fondata sulla ragione della sua natura esplorativa.
Invero, con specifico riguardo all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro “de quo”, nel presente giudizio nessun elemento, neanche a carattere indiziario è stato addotto dall'appellante. Tale valutazione deriva, in particolare, dall'omesso deposito di una perizia tecnica di parte che potesse fungere da elemento preliminare e di sostegno alla chiesta CTU.
In altri termini, nel caso di specie, in mancanza di preesistente documentazione in atti, la CTU si configurerebbe come un mero strumento investigativo, finalizzato a supplire alla carenza di prova.
n. 3189/2021 r.g.a.c. Pag. 7 Ed infatti, “il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa
a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.» (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3130 del 2011; Sez. 3, Sentenze nn. 3191 del 2006 e 9060 del 2003; Sez. 2, Sentenza n. 5422 del 2002)”
(Cass. n. 30218/2017).
Ne consegue, in definitiva, stante l'infondatezza dei motivi d'appello, il rigetto del gravame e la conferma della gravata sentenza.
Il rigetto dell'impugnazione comporta anche l'obbligo per la parte che l'ha proposta al pagamento di un ulteriore importo al titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L.
228/2012.
Per quanto concerne le spese di lite, nulla deve disporsi stante la mancata costituzione nel presente giudizio di parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza;
b) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13
D.P.R. 115/2002;
c) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Termini Imerese, 26.11.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Quintavalle
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