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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice unico, Federica Porcelli, a seguito del 19.5.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11495/2024 R.G.L., avente ad oggetto opposizione avverso avviso di addebito,
PROMOSSA DA
(C.F.: , con l'Avv. GAMBINO Parte_1 C.F._1
ALFIO MARIO;
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Alessandra Vetri;
- opposto -
****
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 6.12.2024, l'istante ha promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320240006231655000, con il quale viene richiesto il pagamento di €.
3.570,37 per “contributi IVS a percentuale e somme aggiuntive” di competenza dell'anno
2014 (I e II rata) comprensivi di compensi di riscossione.
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti CP_ della pretesa contributiva dell'
Quindi, l'istante ha rassegnato le seguenti conclusioni «in via preliminare sospendere
l'esecuzione dell'atto impugnato ex art. 24 Dlgs n.46/99 ricorrendone i gravi motivi;
- annullare e/o revocare per i motivi esposti l'iscrizione a ruolo recate.
1 dell'avviso di addebito n 593 2024 00062316 55 000 dell' sede di Catania, ordinando CP_1
altresì la cancellazione del ruolo in essa indicato;
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario».
Con memoria depositata in data 6.5.2025 si sono costituiti l' , deducendo che CP_1
«L'Ufficio amministrativo ha riferito che la ricorrente è stata iscritta alla gestione artigiani dal 01/1990 al 02/02/2014. L'ava opposto è il n. 59320240006231655000, riguardante contributi eccedenti il minimale I-II rata e saldo anno 2014 (scadenza versamento 16/06/2015), notificato il 25/11/2024. La notifica dell'ava è stata preceduta da comunicazione di debito n. 202109 del 05/10/2021.
CP_ Ciò premesso, si rappresenta che ha provveduto all'annullamento, in autotutela, dell'avviso di addebito opposto» e chiedendo, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite, stante la pronta adesione dell'Istituto alle ragioni esposte dal ricorrente.
Sostituita l'udienza del 19.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note autorizzate e le note sostitutive dell'udienza, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dalla sola parte ricorrente, che ha aderito alla chiesta dichiarazione della cessazione della materia del contendere ed ha
CP_ insistito per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite sulla base del principio della soccombenza virtuale, e la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Sulla base di quanto allegato e comprovato dall'Ente previdenziale e di quanto riconosciuto dalla parte ricorrente nelle note sostitutive dell'odierna udienza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320240006231655000.
A seguito dell'annullamento in autotutela del predetto avviso di addebito da parte
CP_ dell' sulla domanda oggetto del giudizio è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, avendo parte ricorrente ottenuto il risultato utile cui mirava attraverso la domanda giudiziale.
Consolidato è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui «La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità
2 di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n.
5390 del 2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del
2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito»
(v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto che il comportamento delle parti è univoco nel senso di manifestare l'assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ritenuto, pertanto, che sulla domanda è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere.
3. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99), ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n.
11494/2004).
Ora, ai fini della superiore statuizione rilevano nel caso di specie, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine al difetto dei presupposti per l'emissione dell'avviso di addebito opposto, e, dall'altro lato, la condotta processuale dello stesso
Istituto previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza –virtuale- ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n.
147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, e tenuto conto della
CP_ natura e del valore della causa, va posta a carico dell' e distratta in favore del procuratore di parte opponente, che ha reso la relativa dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320240006231655000;
3 condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente ed in ragione della CP_1 metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 884,5 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.; compensa la restante parte.
Così deciso in Catania, 20/05/2025
La giudice
Federica Porcelli
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