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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 14/01/2026, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 560/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17325/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362500000273 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 179/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14/10/2025, la società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 19362500000273, emesso in data 30/04/2025 dalla concessionaria Publiservizi S.r.l., per conto del Comune di Nola, avente ad oggetto TARI annualità 2019 relativa all'unità immobiliare sita in Nola (NA), Indirizzo_1, notificato il 05/09/2025, per l'importo complessivo di € 3.253,00. La società ha eccepito l'intervenuta prescrizione/decadenza del potere impositivo al 31/12/2024.
Si è costituito in giudizio il Comune di Nola, eccependo la tempestività dell'atto ai sensi dell'art. 1, comma
161, L. 296/2006, sul presupposto di omessa dichiarazione TARI 2019 (dichiarazione dovuta nell'anno 2020)
e richiamando la regolare legittimazione della concessionaria ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 446/1997 e del contratto Rep. n. 8003 del 10/02/2022.
Si è costituita altresì Publiservizi S.r.l., richiamando la medesima disciplina e deducendo la non maturazione del quinquennio di decadenza, posto che la notifica è intervenuta nel 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul termine di decadenza ex art. 1, comma 161, L. 296/2006
L'art. 1, comma 161, L. 296/2006 stabilisce che gli avvisi di accertamento «devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati».
In caso di omessa dichiarazione, il quinquennio decorre dall'anno in cui la dichiarazione era dovuta, cioè dall'anno successivo a quello oggetto di imposta (per TARI 2019: 2020; scadenza 31/12/2025) (Cass. civ., sez. VI-5, ord. 18/05/2021 n. 13421; Cass. 18230/2016).
Applicando tali principi, l'avviso notificato il 05/09/2025 risulta nei termini.
2. Distinzione tra decadenza e prescrizione
La ricorrente invoca la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. per la natura periodica dei tributi locali
(Cass. 23/02/2010 n. 4283). Tuttavia, la questione attiene alla tempestività dell'accertamento (decadenza), che è autonoma rispetto alla prescrizione. La notifica interrompe la prescrizione.
3. Natura annuale e autonoma dell'obbligo dichiarativo
La giurisprudenza ribadisce la rinnovazione annuale dell'obbligo e l'autonomia delle singole annualità (Cass.
18230/2016).
4. Principio di scissione soggettiva
Ai fini del rispetto del termine di decadenza rileva la consegna dell'atto all'ufficiale notificatore entro il termine
(Corte Cost. 477/2002; Cass. 40543/2021).
5. Legittimazione della concessionaria
La gestione delle entrate locali può essere affidata a soggetti iscritti all'albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997; nel caso, Publiservizi S.r.l. è legittimata.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli – Sezione Nona in composizione monocratica:
1. Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 S.r.l. avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 19362500000273 per TARI 2019 del Comune di Nola, perché infondato.
2. Conferma la legittimità dell'atto impugnato.
3. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Nola liquidate in
€ 400,00 omnicomprensive e di Publiservizi S.r.l., liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
spese di giudizio liquidate in €400 onnicomprensive in favore del Comune di Nola ed
€500,00 in favore di PubliServizi s.r.l. oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17325/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362500000273 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 179/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14/10/2025, la società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 19362500000273, emesso in data 30/04/2025 dalla concessionaria Publiservizi S.r.l., per conto del Comune di Nola, avente ad oggetto TARI annualità 2019 relativa all'unità immobiliare sita in Nola (NA), Indirizzo_1, notificato il 05/09/2025, per l'importo complessivo di € 3.253,00. La società ha eccepito l'intervenuta prescrizione/decadenza del potere impositivo al 31/12/2024.
Si è costituito in giudizio il Comune di Nola, eccependo la tempestività dell'atto ai sensi dell'art. 1, comma
161, L. 296/2006, sul presupposto di omessa dichiarazione TARI 2019 (dichiarazione dovuta nell'anno 2020)
e richiamando la regolare legittimazione della concessionaria ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 446/1997 e del contratto Rep. n. 8003 del 10/02/2022.
Si è costituita altresì Publiservizi S.r.l., richiamando la medesima disciplina e deducendo la non maturazione del quinquennio di decadenza, posto che la notifica è intervenuta nel 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul termine di decadenza ex art. 1, comma 161, L. 296/2006
L'art. 1, comma 161, L. 296/2006 stabilisce che gli avvisi di accertamento «devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati».
In caso di omessa dichiarazione, il quinquennio decorre dall'anno in cui la dichiarazione era dovuta, cioè dall'anno successivo a quello oggetto di imposta (per TARI 2019: 2020; scadenza 31/12/2025) (Cass. civ., sez. VI-5, ord. 18/05/2021 n. 13421; Cass. 18230/2016).
Applicando tali principi, l'avviso notificato il 05/09/2025 risulta nei termini.
2. Distinzione tra decadenza e prescrizione
La ricorrente invoca la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. per la natura periodica dei tributi locali
(Cass. 23/02/2010 n. 4283). Tuttavia, la questione attiene alla tempestività dell'accertamento (decadenza), che è autonoma rispetto alla prescrizione. La notifica interrompe la prescrizione.
3. Natura annuale e autonoma dell'obbligo dichiarativo
La giurisprudenza ribadisce la rinnovazione annuale dell'obbligo e l'autonomia delle singole annualità (Cass.
18230/2016).
4. Principio di scissione soggettiva
Ai fini del rispetto del termine di decadenza rileva la consegna dell'atto all'ufficiale notificatore entro il termine
(Corte Cost. 477/2002; Cass. 40543/2021).
5. Legittimazione della concessionaria
La gestione delle entrate locali può essere affidata a soggetti iscritti all'albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997; nel caso, Publiservizi S.r.l. è legittimata.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli – Sezione Nona in composizione monocratica:
1. Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 S.r.l. avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 19362500000273 per TARI 2019 del Comune di Nola, perché infondato.
2. Conferma la legittimità dell'atto impugnato.
3. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Nola liquidate in
€ 400,00 omnicomprensive e di Publiservizi S.r.l., liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
spese di giudizio liquidate in €400 onnicomprensive in favore del Comune di Nola ed
€500,00 in favore di PubliServizi s.r.l. oltre accessori di legge se dovuti.