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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2024, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 10544/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10544/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. NIERMANI ANTONELLA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in VI CA (BS), via Laffranchini, n. 26
e
(c.f. , con l'avv. NIERMANI ANTONELLA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in VI CA (BS), via Laffranchini, n. 26
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 4.11.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE: « 1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita nel Comune di Esine (BS), Frazione Plemo, via San Martino, n. 45/a di proprietà esclusiva della moglie, resta assegnata alla medesima con tutti gli arredi, eccezion fatta per gli effetti personali del marito già a suo tempo asportati dal medesimo;
3) dato atto che la sig.ra non è economicamente autosufficiente e che, considerate le attuali Parte_1 condizioni economico/reddituali/patrimoniali e professionali dei coniugi, il sig. si impegna a Parte_2 versare alla moglie sig.ra , a titolo di contributo al suo personale mantenimento, entro il giorno Parte_1
20 di ogni mese, la somma di € 250,00 (diconsi euro duecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo i correnti indici ISTAT decorso un anno dall'omologazione della separazione;
4) dare atto che i coniugi hanno concordemente diviso in parti uguali i risparmi comuni ancora esistenti al momento della separazione;
5) dare atto che i coniugi dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro e di aver risolto con reciproca soddisfazione ogni questione economica, patrimoniale ed extrapatrimoniale, inerente alla loro vita matrimoniale;
6) dare atto che tutte le spese relative al presente atto e consequenziali saranno sostenute integralmente dal sig. . » Parte_2
PER IL DIVORZIO: « 1) La casa familiare sita nel Comune di Esine (BS), Frazione Plemo, via San Martino,
n. 45/a di proprietà esclusiva della moglie, resta assegnata alla medesima con tutti gli arredi, eccezion fatta per gli effetti personali del marito già a suo tempo asportati dal medesimo;
2) dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali/patrimoniali e professionali dei coniugi, il sig.
verserà alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese a titolo di assegno divorzile la Parte_2 Parte_1 somma di € 250,00 (diconsi euro duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente in base agli indici Istat;
3) dare atto che i coniugi dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro e di aver risolto con reciproca soddisfazione ogni questione economica, patrimoniale ed extrapatrimoniale, inerente alla loro vita matrimoniale.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 15.12.2001, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di ESINE (anno 2001, parte I, n. 6).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite vengono liquidate con la sentenza definitiva.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Brescia, Camera di consiglio del 12.12.2024
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10544/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. NIERMANI ANTONELLA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in VI CA (BS), via Laffranchini, n. 26
e
(c.f. , con l'avv. NIERMANI ANTONELLA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in VI CA (BS), via Laffranchini, n. 26
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 4.11.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE: « 1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita nel Comune di Esine (BS), Frazione Plemo, via San Martino, n. 45/a di proprietà esclusiva della moglie, resta assegnata alla medesima con tutti gli arredi, eccezion fatta per gli effetti personali del marito già a suo tempo asportati dal medesimo;
3) dato atto che la sig.ra non è economicamente autosufficiente e che, considerate le attuali Parte_1 condizioni economico/reddituali/patrimoniali e professionali dei coniugi, il sig. si impegna a Parte_2 versare alla moglie sig.ra , a titolo di contributo al suo personale mantenimento, entro il giorno Parte_1
20 di ogni mese, la somma di € 250,00 (diconsi euro duecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo i correnti indici ISTAT decorso un anno dall'omologazione della separazione;
4) dare atto che i coniugi hanno concordemente diviso in parti uguali i risparmi comuni ancora esistenti al momento della separazione;
5) dare atto che i coniugi dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro e di aver risolto con reciproca soddisfazione ogni questione economica, patrimoniale ed extrapatrimoniale, inerente alla loro vita matrimoniale;
6) dare atto che tutte le spese relative al presente atto e consequenziali saranno sostenute integralmente dal sig. . » Parte_2
PER IL DIVORZIO: « 1) La casa familiare sita nel Comune di Esine (BS), Frazione Plemo, via San Martino,
n. 45/a di proprietà esclusiva della moglie, resta assegnata alla medesima con tutti gli arredi, eccezion fatta per gli effetti personali del marito già a suo tempo asportati dal medesimo;
2) dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali/patrimoniali e professionali dei coniugi, il sig.
verserà alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese a titolo di assegno divorzile la Parte_2 Parte_1 somma di € 250,00 (diconsi euro duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente in base agli indici Istat;
3) dare atto che i coniugi dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro e di aver risolto con reciproca soddisfazione ogni questione economica, patrimoniale ed extrapatrimoniale, inerente alla loro vita matrimoniale.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 15.12.2001, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di ESINE (anno 2001, parte I, n. 6).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite vengono liquidate con la sentenza definitiva.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Brescia, Camera di consiglio del 12.12.2024
Il Presidente est.
Costanza Teti