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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/04/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1973/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1973/2024, promossa da:
, nata a [...] il 27,07,1993 (C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Via Del Grillo n. 34, rappresentata e difesa dall'Avv. MUSSONI ROBERTA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Riccione (RN), Viale Veneto n. 16, P.E.C. Email_1 giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), C.F._2 resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da verbale dell'udienza del 20.03.2025.
AVENTE AD OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 15.07.2024, la sig.ra ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1 [...]
, esponendo di aver intrattenuto con lui una convivenza more uxorio dal 2019 al Controparte_1
Per 2021 e che dal loro legame sono nati i loro due figli (28.02.2020) e (23.08.2022). Per_2
pagina 1 di 8 La ricorrente ha riferito che nel corso della loro relazione lei e il compagno hanno stabilito la loro residenza familiare in Morciano di Romagna (RN), Via Abbazia n. 25, in un appartamento che gli era stato concesso in comodato da una loro parente. Sempre la sig.ra ha sottolineato che, in concomitanza Pt_1 della diffusione del virus Sars Cov 2, il sig. ha iniziato a manifestare disinteresse e insofferenza CP_1 rispetto al loro legame familiare e, nel dicembre 2021, nonostante fosse a conoscenza della sua nuova gravidanza, ha abbandonato la casa familiare e si è trasferito a vivere presso dei conoscenti, rendendosi irreperibile. La ricorrente ha altresì riferito che i rapporti fra lei ed il sig. sono diventati inesistenti CP_1 poiché il suo ex compagno si è sottratto a qualsiasi confronto inerente alla gestione e al mantenimento dei figli e ha esercitato in maniera discontinua e sporadica il diritto di visita.
In relazione alla sua situazione reddituale e patrimoniale, la sig.ra ha affermato di essere Pt_1 dipendente della ditta CONAD, di percepire uno stipendio mensile di euro 1.000,00 e di essere proprietaria della sua attuale abitazione nella quale si è trasferita a vivere con i figli a far data dall'anno 2022.
Con riferimento alla situazione reddituale del resistente, la sig.ra a sottolineato che il sig. Pt_1 CP_1 ha sempre condotto uno stile di vita smodato, frequentando con locali notturni, ed è stato sempre incostante nello svolgimento di ogni attività lavorativa.
La ricorrente ha concluso chiedendo l'affidamento super esclusivo dei due figli minori con diritto di visita del padre previo accordo con lei e iniziali frequentazioni padre/figli in sua presenza o alla presenza della nonna materna. Dal punto di vista economico ha domandato un contributo paterno al mantenimento della prole di euro 700,00 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie.
Sotto il profilo della dinamica processuale, alla prima udienza di comparizione delle parti del 26.11.2024, il Giudice istruttore, dopo aver proceduto all'ascolto della parte ricorrente, si è riservato sulle istanze ex art. 473 bis 22 c.p.c. A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 27.11.2024, il Giudice ha adottato i Per provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali ha disposto l'affido rafforzato dei minori e Per_2 alla madre e ha disciplinato le visite padre figli, subordinandole al previo accordo con la madre. In ordine alle statuizioni economiche, il Giudice ha disposto l'obbligo del sig. di contribuire al CP_1 mantenimento dei minori versando la somma mensile di euro 400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Dal punto di vista istruttorio, il Giudice ha ordinato ad Agenzia delle Entrate di depositare le dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2021/2023 del sig. e ad INPS Controparte_1 estratto contributivo aggiornato, con parziale accoglimento delle richieste di prove orali formulate dalla ricorrente. All'udienza del 20.03.2025, dopo aver esaminato i testi ammessi, la parte ricorrente ha rinunciato ai termini ex art. 473 bis 28 c.p.c. e la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, al quale è stata comunicata pendenza del presente procedimento con atto di Cancelleria del 17.07.2024, non è intervenuto in giudizio;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme pagina 2 di 8 che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n.
74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Preliminarmente si dichiara la contumacia di parte resistente.
SULLA DISCIPLINA INERENTE ALL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI Per Parte ricorrente ha concluso chiedendo l'affidamento super esclusivo dei figli minori e . Per_2
Giova premettere in punto di diritto che, nel nostro ordinamento giuridico, l'affidamento dei minori è disciplinato dagli artt. 337 e seguenti del codice civile e si fonda sul principio della bigenitorialità sancito dalla l. 54/2006. La regola generale è quella dell'affidamento condiviso che prevede che entrambi i genitori mantengano la responsabilità genitoriale con cui il minore ha il diritto a mantenere una relazione equilibrata e continuativa (art. 337 ter c.c.). La giurisprudenza di Cassazione ha affermato che in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2018, n. 31902).
La disciplina generale impone dunque una valutazione prioritaria sulla possibilità di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità senza tuttavia inibire al giudice la scelta di soluzioni alternative se giustificate, all'evidenza e da risultanze processuali, da una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale da parte dell'uno o di entrambi i genitori.
L'affidamento esclusivo rappresenta un'eccezione e viene disposto quando risulti manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori tale da rendere l'affidamento pregiudizievole per il minore
(condanne per reati, violenza domestica, dipendenze o mancata cura del minore). È il giudizio negativo pagina 3 di 8 sull'attitudine di un genitore ad esercitare il suo ruolo educativo che determina l'esigenza di adottare l'affidamento monogenitoriale a favore del genitore che risulti in grado di curare efficacemente gli interessi del figlio (Cass. 18.06.2008 n. 16593). In questo caso, il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva ma le decisioni di maggior interesse devono essere prese di comune accordo con l'altro genitore, salvo diversa disposizione del giudice.
Nelle decisioni giudiziarie, la centralità dell'interesse prioritario del minore sancito, in primis, dall'art. 3 della Convenzione di New York sulla protezione dei diritti del fanciullo (best interest of the child) ha portato allo sviluppo da parte della giurisprudenza di una “terza” modalità, l'affidamento c.d. super esclusivo o rafforzato, il cui fondamento normativo è stato rinvenuto nella clausola di riserva “salvo che non sia diversamente stabilito”, art. 337 quater, terzo comma c.c.
Tale forma di affidamento interviene in casi assolutamente eccezionali, ove risulti prevalente l'interesse del minore ad avere un solo genitore che decida, a scapito della bigenitorialità, se il genitore non affidatario dimostra totale disinteresse alla vita del figlio (Cass. Civ. n.13217/2021). A differenza di quanto succede con l'affidamento esclusivo, dunque, con quello super esclusivo è consentito al genitore 'rafforzato' di adottare in esclusiva tutte le decisioni per il figlio minore senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, tuttavia, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale poiché ne modifica solo l'esercizio per parte del genitore non affidatario che, infatti, ha sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse.
La Corte di Cassazione ha chiarito che può essere disposto l'affido esclusivo rafforzato dei figli ad un solo genitore se il giudice rileva difficoltà dell'altro genitore a “sintonizzarsi con i figli, a comprendere i loro bisogni” ed è incapace di cogliere i propri errori ovvero quando un genitore viola o trascura i doveri di responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio (Cass. Civ. n.
29999/2020).
Nel caso di specie, in via provvisoria ed urgente (ordinanza del 27.11.2024) è stato disposto l'affidamento dei figli minori in via esclusiva rafforzata alla madre.
Orbene, entrando nel merito alla vicenda di cui è causa si osserva preliminarmente che, secondo quanto riferito dalla ricorrente, la sua convivenza con il resistente si è protratta per un breve lasso di tempo
(2019/2021), nel corso del quale il sig. aveva già iniziato a manifestare insoddisfazione e CP_1 intolleranza per la vita familiare. La decisione del sig. di trasferirsi altrove, del resto, è intervenuta CP_1 sul finire dell'anno 2021, nonostante fosse già in corso la seconda gravidanza della sig.ra Con Pt_1
l'allontanamento dall'abitazione familiare il sig. si è reso irreperibile e si è sottratto definitivamente CP_1 agli obblighi genitoriali di sostegno sia morale che materiale della prole. A riguardo la sig.ra nel corso Pt_1 pagina 4 di 8 della udienza di prima comparizione ha dichiarato: “io dal 2022 momento in cui il sig. è andato via di CP_1 casa l'ho visto in modo del tutto sporadico ossia lo avrò visto 4 o 5 volte nel corso dell'anno…nel 2023 ha perso il telefono ed è scomparso per due mesi non facendosi più sentire né vedere nemmeno dai suoi figli”. La sig.ra nel corso della Pt_1 medesima udienza ha altresì evidenziato che “per quel che riguarda il mantenimento mi ha dato solo 100,00 euro a marzo come ho già detto e poi non ha mai più versato nulla;
avevamo concordato che mi avrebbe aiutato con le spese ma non lo ha mai fatto”.
Le medesime circostanze sono state confermate dalle prove orali assunte all'udienza del 20.02.2025, nel corso della quale la sig.ra madre della sig.ra ha riferito che il sig. si è Persona_3 Pt_1 CP_1 allontanato da casa senza più farvi ritorno sul finire dell'anno 2021 e che lo stesso, presumibilmente trasferitosi a Fano, non ha mai comunicato la sua nuova domiciliazione. Interrogata in merito alla Per frequentazione padre/figli, ha dichiarato di aver visto il sig. al compleanno di nel febbraio CP_1
2023 e nel febbario 2024 e in occasione della festa di fine anno scolastico del 2024. Con espresso riferimento alla contribuzione al mantenimento della prole, la teste ha dichiarato “posso dire che in due anni al massimo avrà versato 400/500 euro;
lo so perché me lo ha detto mia figlia;
non ho mai visto versare le somme ma lo dico solo per narrazione di ”. Pt_1
Coincidenti con le dichiarazioni rese dalla sig.ra , sono state quelle rese dal sig. Per_3 CP_2
suo marito, il quale in ordine alle visite del resistente con i figli ha dichiarato: “posso dire che nel
[...]
2023 li avrà visti 1/2 volte;
mi ha detto che accampa sempre delle scuse per non vederli;
nel 2024 avrà visto i figli Pt_1
2/3 volte”; per quel che concerne il contributo al mantenimento ha riferito “posso dire che in due anni al massimo avrà versato 200/250 euro;
lo so perché me lo ha detto anche perché io le ho consigliato di farsi dare dei soldi per il Pt_1 mantenimento dei figli”.
Dall'attività istruttoria svolta può dirsi comprovata la inadeguatezza al ruolo genitoriale del sig. , CP_1 il quale ha tenuto condotte contrarie sia al dovere di sostegno morale che di mantenimento della prole. Il resistente ha volontariamente abdicato alle proprie responsabilità genitoriali, abbandonando la sua famiglia ed ha omesso di collaborare con la sig.ra nella gestione ordinaria della prole e nelle scelte di vita, di Pt_1 studio e di salute dei figli. La condotta processuale del sig. , contumace nel presente procedimento, CP_1
è la chiara dimostrazione del suo disinteresse alle vicende di vita familiari e, soprattutto, della prole ancora in tenerissima età. Le risultanze istruttorie depongono, dunque, nel senso univoco dell'opportunità di provvedere ad un affidamento monogenitoriale. Lo stato di irreperibilità del padre rende inoltre necessario assicurare una modalità di esercizio della responsabilità genitoriale che garantisca al genitore mono- affidatario il completo e più celere assolvimento delle esigenze dei figli, tenuto conto delle difficoltà che, diversamente, incontrerebbe per le decisioni relative alle questioni scolastiche e sanitarie.
pagina 5 di 8 Per Ciò posto, codesto Collegio ritiene opportuno confermare l'affidamento dei minori e in Per_2 via esclusiva rafforzata alla madre con rimessione alla stessa madre affidataria delle decisioni di maggior interesse per i figli, in forza della deroga normativa stabilita dall'art. 337 quater terzo comma c.c.
Alla disciplina dell'affidamento consegue la conferma della domiciliazione prevalente dei figli minori presso la madre.
Con riferimento alla disciplina del diritto di visita del sig. con i figli, ritiene il presente Collegio CP_1 che gli incontri dovranno avvenire previo accordo con la madre, avuto riguardo alle esigenze della prole e tenuto conto della necessità di operare un recupero graduale della relazione affettiva con i minori, inizialmente mediato dalla necessaria compresenza della madre o della nonna materna in occasione delle visite. È opportuno precisare che il pernotto dei figli presso il padre sarà subordinato al reperimento da parte del sig. di una collocazione abitativa adeguata ad ospitarli. CP_1
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI MINORI
Parte ricorrente ha concluso chiedendo che venga posto a carico del sig. un contributo al CP_1 mantenimento della prole di euro 700,00 mensili oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
In punto di diritto si evidenzia che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'articolo 147 c.c., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti dall'art. 155 c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
La giurisprudenza di Cassazione ha affermato che la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento destinato al figlio deve considerare non solo il patrimonio dei genitori, ma anche la loro capacità lavorativa, sia che si tratti di un lavoro professionale, sia di un lavoro domestico. Questo richiede la valutazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle rispettive potenzialità di reddito determinate. Insieme a questo, ci deve essere la considerazione delle necessità attuali del figlio, dei tempi in cui il figlio risiede con ciascuno dei genitori e del valore economico delle attività domestiche e di cura assunte da entrambi (Cass. Civ., sez. I, 12.03.2024, n. 6455). L'obbligo di mantenimento della prole grava anche sul genitore disoccupato (Cass. Civ. n. 39411/17).
In relazione ai criteri per la quantificazione dell'assegno, le esigenze del figlio da tenere in conto sono estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale e assistenziale. Rilevano ai fini della quantificazione anche i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, tenendosi presente che in caso di collocazione prevalente è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento. Infine, viene in rilievo il parametro della proporzionalità che comporta che nella determinazione dell'assegno debba essere effettuato un raffronto tra quelli che sono i redditi e le risorse economiche di ciascun genitore. pagina 6 di 8 Il rispetto dell'obbligo di mantenimento in favore della prole opera anche in ipotesi di genitore disoccupato o contumace in giudizio e va quantificato tenuto conto in primis delle informazioni fornite dall'altra parte costituita (se ritenuta attendibile) ed alla luce degli elementi istruttori disponibili ovvero determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione e delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita.
Nel caso di specie, trattasi di famiglia le cui entrate economiche sono state assicurate, in vigenza di convivenza, dal lavoro di entrambi i coniugi seppure in tempi e misura differente.
La sig.ra ha dichiarato e documentato di svolgere attività lavorativa presso un punto commerciale Pt_1
CONAD con reddito mensile netto di euro 1.000,00 e di essere proprietaria dell'abitazione in cui vive con i figli minori, acquistata con l'aiuto economico della madre.
Il sig. secondo quanto riferito dalla ricorrente svolge attività lavorativa intermittente. Dalla CP_1 documentazione versata in atti dalla Agenzia delle Entrate risultano depositate 4 CU 2024: per l'anno d'imposta 2023 per un importo complessivo netto di euro 7.578,58; 4 CU 2023, per l'anno d'imposta 2022 per un importo complessivo netto di euro 4.418,42; 3 CU 2022 per l'anno d'imposta 2021 per un importo complessivo netto di euro 13.834,64.
Ciò posto, considerate le capacità lavorative generiche accertate per entrambe le parti e la collocazione esclusiva dei figli presso la madre, il presente Collegio, ritiene congruo disporre in euro 400,00 mensili il contributo che il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento dei CP_1 Pt_1 figli minori, oltre il 50% delle spese straordinarie.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. A riguardo occorre precisare che vista la non particolare complessità della attività svolta e la rinuncia della parte costituita al termine per scritti conclusivi deve essere fatta applicazione con riferimento a tutte le fasi dei minimi tabellarmente previsti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede: Per
➢ Affida i figli e in via esclusiva rafforzata alla sig.ra con collocazione Per_2 Parte_1 presso di lei, disponendo che la stessa possa assumere in autonomia ogni decisione relativa al profilo sanitario, scolastico e di residenza dei minori;
➢ Dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli previo accordo con la sig.ra e Pt_1 con i tempi e le modalità da questa ritenute in ragione dell'età e delle esigenze dei minori;
dispone
pagina 7 di 8 altresì che i pernottamenti dei figli presso il padre siano subordinati al reperimento di soluzione abitativa adeguata ad ospitarli;
➢ Pone a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno sette di Controparte_1 ogni mese, alla sig.ra , la somma - annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - Parte_1
Per di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , oltre il rimborso del Per_2
50% delle spese straordinarie sostenute per i minori;
➢ Condanna il sig. al pagamento in favore della sig.ra delle Controparte_1 Pt_1 spese di lite, che si liquidano in euro 3.809,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e cpa come per legge con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002.
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 3.04.2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1973/2024, promossa da:
, nata a [...] il 27,07,1993 (C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Via Del Grillo n. 34, rappresentata e difesa dall'Avv. MUSSONI ROBERTA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Riccione (RN), Viale Veneto n. 16, P.E.C. Email_1 giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), C.F._2 resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da verbale dell'udienza del 20.03.2025.
AVENTE AD OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 15.07.2024, la sig.ra ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1 [...]
, esponendo di aver intrattenuto con lui una convivenza more uxorio dal 2019 al Controparte_1
Per 2021 e che dal loro legame sono nati i loro due figli (28.02.2020) e (23.08.2022). Per_2
pagina 1 di 8 La ricorrente ha riferito che nel corso della loro relazione lei e il compagno hanno stabilito la loro residenza familiare in Morciano di Romagna (RN), Via Abbazia n. 25, in un appartamento che gli era stato concesso in comodato da una loro parente. Sempre la sig.ra ha sottolineato che, in concomitanza Pt_1 della diffusione del virus Sars Cov 2, il sig. ha iniziato a manifestare disinteresse e insofferenza CP_1 rispetto al loro legame familiare e, nel dicembre 2021, nonostante fosse a conoscenza della sua nuova gravidanza, ha abbandonato la casa familiare e si è trasferito a vivere presso dei conoscenti, rendendosi irreperibile. La ricorrente ha altresì riferito che i rapporti fra lei ed il sig. sono diventati inesistenti CP_1 poiché il suo ex compagno si è sottratto a qualsiasi confronto inerente alla gestione e al mantenimento dei figli e ha esercitato in maniera discontinua e sporadica il diritto di visita.
In relazione alla sua situazione reddituale e patrimoniale, la sig.ra ha affermato di essere Pt_1 dipendente della ditta CONAD, di percepire uno stipendio mensile di euro 1.000,00 e di essere proprietaria della sua attuale abitazione nella quale si è trasferita a vivere con i figli a far data dall'anno 2022.
Con riferimento alla situazione reddituale del resistente, la sig.ra a sottolineato che il sig. Pt_1 CP_1 ha sempre condotto uno stile di vita smodato, frequentando con locali notturni, ed è stato sempre incostante nello svolgimento di ogni attività lavorativa.
La ricorrente ha concluso chiedendo l'affidamento super esclusivo dei due figli minori con diritto di visita del padre previo accordo con lei e iniziali frequentazioni padre/figli in sua presenza o alla presenza della nonna materna. Dal punto di vista economico ha domandato un contributo paterno al mantenimento della prole di euro 700,00 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie.
Sotto il profilo della dinamica processuale, alla prima udienza di comparizione delle parti del 26.11.2024, il Giudice istruttore, dopo aver proceduto all'ascolto della parte ricorrente, si è riservato sulle istanze ex art. 473 bis 22 c.p.c. A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 27.11.2024, il Giudice ha adottato i Per provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali ha disposto l'affido rafforzato dei minori e Per_2 alla madre e ha disciplinato le visite padre figli, subordinandole al previo accordo con la madre. In ordine alle statuizioni economiche, il Giudice ha disposto l'obbligo del sig. di contribuire al CP_1 mantenimento dei minori versando la somma mensile di euro 400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Dal punto di vista istruttorio, il Giudice ha ordinato ad Agenzia delle Entrate di depositare le dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2021/2023 del sig. e ad INPS Controparte_1 estratto contributivo aggiornato, con parziale accoglimento delle richieste di prove orali formulate dalla ricorrente. All'udienza del 20.03.2025, dopo aver esaminato i testi ammessi, la parte ricorrente ha rinunciato ai termini ex art. 473 bis 28 c.p.c. e la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, al quale è stata comunicata pendenza del presente procedimento con atto di Cancelleria del 17.07.2024, non è intervenuto in giudizio;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme pagina 2 di 8 che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n.
74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Preliminarmente si dichiara la contumacia di parte resistente.
SULLA DISCIPLINA INERENTE ALL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI Per Parte ricorrente ha concluso chiedendo l'affidamento super esclusivo dei figli minori e . Per_2
Giova premettere in punto di diritto che, nel nostro ordinamento giuridico, l'affidamento dei minori è disciplinato dagli artt. 337 e seguenti del codice civile e si fonda sul principio della bigenitorialità sancito dalla l. 54/2006. La regola generale è quella dell'affidamento condiviso che prevede che entrambi i genitori mantengano la responsabilità genitoriale con cui il minore ha il diritto a mantenere una relazione equilibrata e continuativa (art. 337 ter c.c.). La giurisprudenza di Cassazione ha affermato che in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2018, n. 31902).
La disciplina generale impone dunque una valutazione prioritaria sulla possibilità di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità senza tuttavia inibire al giudice la scelta di soluzioni alternative se giustificate, all'evidenza e da risultanze processuali, da una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale da parte dell'uno o di entrambi i genitori.
L'affidamento esclusivo rappresenta un'eccezione e viene disposto quando risulti manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori tale da rendere l'affidamento pregiudizievole per il minore
(condanne per reati, violenza domestica, dipendenze o mancata cura del minore). È il giudizio negativo pagina 3 di 8 sull'attitudine di un genitore ad esercitare il suo ruolo educativo che determina l'esigenza di adottare l'affidamento monogenitoriale a favore del genitore che risulti in grado di curare efficacemente gli interessi del figlio (Cass. 18.06.2008 n. 16593). In questo caso, il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva ma le decisioni di maggior interesse devono essere prese di comune accordo con l'altro genitore, salvo diversa disposizione del giudice.
Nelle decisioni giudiziarie, la centralità dell'interesse prioritario del minore sancito, in primis, dall'art. 3 della Convenzione di New York sulla protezione dei diritti del fanciullo (best interest of the child) ha portato allo sviluppo da parte della giurisprudenza di una “terza” modalità, l'affidamento c.d. super esclusivo o rafforzato, il cui fondamento normativo è stato rinvenuto nella clausola di riserva “salvo che non sia diversamente stabilito”, art. 337 quater, terzo comma c.c.
Tale forma di affidamento interviene in casi assolutamente eccezionali, ove risulti prevalente l'interesse del minore ad avere un solo genitore che decida, a scapito della bigenitorialità, se il genitore non affidatario dimostra totale disinteresse alla vita del figlio (Cass. Civ. n.13217/2021). A differenza di quanto succede con l'affidamento esclusivo, dunque, con quello super esclusivo è consentito al genitore 'rafforzato' di adottare in esclusiva tutte le decisioni per il figlio minore senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, tuttavia, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale poiché ne modifica solo l'esercizio per parte del genitore non affidatario che, infatti, ha sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse.
La Corte di Cassazione ha chiarito che può essere disposto l'affido esclusivo rafforzato dei figli ad un solo genitore se il giudice rileva difficoltà dell'altro genitore a “sintonizzarsi con i figli, a comprendere i loro bisogni” ed è incapace di cogliere i propri errori ovvero quando un genitore viola o trascura i doveri di responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio (Cass. Civ. n.
29999/2020).
Nel caso di specie, in via provvisoria ed urgente (ordinanza del 27.11.2024) è stato disposto l'affidamento dei figli minori in via esclusiva rafforzata alla madre.
Orbene, entrando nel merito alla vicenda di cui è causa si osserva preliminarmente che, secondo quanto riferito dalla ricorrente, la sua convivenza con il resistente si è protratta per un breve lasso di tempo
(2019/2021), nel corso del quale il sig. aveva già iniziato a manifestare insoddisfazione e CP_1 intolleranza per la vita familiare. La decisione del sig. di trasferirsi altrove, del resto, è intervenuta CP_1 sul finire dell'anno 2021, nonostante fosse già in corso la seconda gravidanza della sig.ra Con Pt_1
l'allontanamento dall'abitazione familiare il sig. si è reso irreperibile e si è sottratto definitivamente CP_1 agli obblighi genitoriali di sostegno sia morale che materiale della prole. A riguardo la sig.ra nel corso Pt_1 pagina 4 di 8 della udienza di prima comparizione ha dichiarato: “io dal 2022 momento in cui il sig. è andato via di CP_1 casa l'ho visto in modo del tutto sporadico ossia lo avrò visto 4 o 5 volte nel corso dell'anno…nel 2023 ha perso il telefono ed è scomparso per due mesi non facendosi più sentire né vedere nemmeno dai suoi figli”. La sig.ra nel corso della Pt_1 medesima udienza ha altresì evidenziato che “per quel che riguarda il mantenimento mi ha dato solo 100,00 euro a marzo come ho già detto e poi non ha mai più versato nulla;
avevamo concordato che mi avrebbe aiutato con le spese ma non lo ha mai fatto”.
Le medesime circostanze sono state confermate dalle prove orali assunte all'udienza del 20.02.2025, nel corso della quale la sig.ra madre della sig.ra ha riferito che il sig. si è Persona_3 Pt_1 CP_1 allontanato da casa senza più farvi ritorno sul finire dell'anno 2021 e che lo stesso, presumibilmente trasferitosi a Fano, non ha mai comunicato la sua nuova domiciliazione. Interrogata in merito alla Per frequentazione padre/figli, ha dichiarato di aver visto il sig. al compleanno di nel febbraio CP_1
2023 e nel febbario 2024 e in occasione della festa di fine anno scolastico del 2024. Con espresso riferimento alla contribuzione al mantenimento della prole, la teste ha dichiarato “posso dire che in due anni al massimo avrà versato 400/500 euro;
lo so perché me lo ha detto mia figlia;
non ho mai visto versare le somme ma lo dico solo per narrazione di ”. Pt_1
Coincidenti con le dichiarazioni rese dalla sig.ra , sono state quelle rese dal sig. Per_3 CP_2
suo marito, il quale in ordine alle visite del resistente con i figli ha dichiarato: “posso dire che nel
[...]
2023 li avrà visti 1/2 volte;
mi ha detto che accampa sempre delle scuse per non vederli;
nel 2024 avrà visto i figli Pt_1
2/3 volte”; per quel che concerne il contributo al mantenimento ha riferito “posso dire che in due anni al massimo avrà versato 200/250 euro;
lo so perché me lo ha detto anche perché io le ho consigliato di farsi dare dei soldi per il Pt_1 mantenimento dei figli”.
Dall'attività istruttoria svolta può dirsi comprovata la inadeguatezza al ruolo genitoriale del sig. , CP_1 il quale ha tenuto condotte contrarie sia al dovere di sostegno morale che di mantenimento della prole. Il resistente ha volontariamente abdicato alle proprie responsabilità genitoriali, abbandonando la sua famiglia ed ha omesso di collaborare con la sig.ra nella gestione ordinaria della prole e nelle scelte di vita, di Pt_1 studio e di salute dei figli. La condotta processuale del sig. , contumace nel presente procedimento, CP_1
è la chiara dimostrazione del suo disinteresse alle vicende di vita familiari e, soprattutto, della prole ancora in tenerissima età. Le risultanze istruttorie depongono, dunque, nel senso univoco dell'opportunità di provvedere ad un affidamento monogenitoriale. Lo stato di irreperibilità del padre rende inoltre necessario assicurare una modalità di esercizio della responsabilità genitoriale che garantisca al genitore mono- affidatario il completo e più celere assolvimento delle esigenze dei figli, tenuto conto delle difficoltà che, diversamente, incontrerebbe per le decisioni relative alle questioni scolastiche e sanitarie.
pagina 5 di 8 Per Ciò posto, codesto Collegio ritiene opportuno confermare l'affidamento dei minori e in Per_2 via esclusiva rafforzata alla madre con rimessione alla stessa madre affidataria delle decisioni di maggior interesse per i figli, in forza della deroga normativa stabilita dall'art. 337 quater terzo comma c.c.
Alla disciplina dell'affidamento consegue la conferma della domiciliazione prevalente dei figli minori presso la madre.
Con riferimento alla disciplina del diritto di visita del sig. con i figli, ritiene il presente Collegio CP_1 che gli incontri dovranno avvenire previo accordo con la madre, avuto riguardo alle esigenze della prole e tenuto conto della necessità di operare un recupero graduale della relazione affettiva con i minori, inizialmente mediato dalla necessaria compresenza della madre o della nonna materna in occasione delle visite. È opportuno precisare che il pernotto dei figli presso il padre sarà subordinato al reperimento da parte del sig. di una collocazione abitativa adeguata ad ospitarli. CP_1
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI MINORI
Parte ricorrente ha concluso chiedendo che venga posto a carico del sig. un contributo al CP_1 mantenimento della prole di euro 700,00 mensili oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
In punto di diritto si evidenzia che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'articolo 147 c.c., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti dall'art. 155 c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
La giurisprudenza di Cassazione ha affermato che la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento destinato al figlio deve considerare non solo il patrimonio dei genitori, ma anche la loro capacità lavorativa, sia che si tratti di un lavoro professionale, sia di un lavoro domestico. Questo richiede la valutazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle rispettive potenzialità di reddito determinate. Insieme a questo, ci deve essere la considerazione delle necessità attuali del figlio, dei tempi in cui il figlio risiede con ciascuno dei genitori e del valore economico delle attività domestiche e di cura assunte da entrambi (Cass. Civ., sez. I, 12.03.2024, n. 6455). L'obbligo di mantenimento della prole grava anche sul genitore disoccupato (Cass. Civ. n. 39411/17).
In relazione ai criteri per la quantificazione dell'assegno, le esigenze del figlio da tenere in conto sono estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale e assistenziale. Rilevano ai fini della quantificazione anche i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, tenendosi presente che in caso di collocazione prevalente è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento. Infine, viene in rilievo il parametro della proporzionalità che comporta che nella determinazione dell'assegno debba essere effettuato un raffronto tra quelli che sono i redditi e le risorse economiche di ciascun genitore. pagina 6 di 8 Il rispetto dell'obbligo di mantenimento in favore della prole opera anche in ipotesi di genitore disoccupato o contumace in giudizio e va quantificato tenuto conto in primis delle informazioni fornite dall'altra parte costituita (se ritenuta attendibile) ed alla luce degli elementi istruttori disponibili ovvero determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione e delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita.
Nel caso di specie, trattasi di famiglia le cui entrate economiche sono state assicurate, in vigenza di convivenza, dal lavoro di entrambi i coniugi seppure in tempi e misura differente.
La sig.ra ha dichiarato e documentato di svolgere attività lavorativa presso un punto commerciale Pt_1
CONAD con reddito mensile netto di euro 1.000,00 e di essere proprietaria dell'abitazione in cui vive con i figli minori, acquistata con l'aiuto economico della madre.
Il sig. secondo quanto riferito dalla ricorrente svolge attività lavorativa intermittente. Dalla CP_1 documentazione versata in atti dalla Agenzia delle Entrate risultano depositate 4 CU 2024: per l'anno d'imposta 2023 per un importo complessivo netto di euro 7.578,58; 4 CU 2023, per l'anno d'imposta 2022 per un importo complessivo netto di euro 4.418,42; 3 CU 2022 per l'anno d'imposta 2021 per un importo complessivo netto di euro 13.834,64.
Ciò posto, considerate le capacità lavorative generiche accertate per entrambe le parti e la collocazione esclusiva dei figli presso la madre, il presente Collegio, ritiene congruo disporre in euro 400,00 mensili il contributo che il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento dei CP_1 Pt_1 figli minori, oltre il 50% delle spese straordinarie.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. A riguardo occorre precisare che vista la non particolare complessità della attività svolta e la rinuncia della parte costituita al termine per scritti conclusivi deve essere fatta applicazione con riferimento a tutte le fasi dei minimi tabellarmente previsti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede: Per
➢ Affida i figli e in via esclusiva rafforzata alla sig.ra con collocazione Per_2 Parte_1 presso di lei, disponendo che la stessa possa assumere in autonomia ogni decisione relativa al profilo sanitario, scolastico e di residenza dei minori;
➢ Dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli previo accordo con la sig.ra e Pt_1 con i tempi e le modalità da questa ritenute in ragione dell'età e delle esigenze dei minori;
dispone
pagina 7 di 8 altresì che i pernottamenti dei figli presso il padre siano subordinati al reperimento di soluzione abitativa adeguata ad ospitarli;
➢ Pone a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno sette di Controparte_1 ogni mese, alla sig.ra , la somma - annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - Parte_1
Per di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , oltre il rimborso del Per_2
50% delle spese straordinarie sostenute per i minori;
➢ Condanna il sig. al pagamento in favore della sig.ra delle Controparte_1 Pt_1 spese di lite, che si liquidano in euro 3.809,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e cpa come per legge con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002.
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 3.04.2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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