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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/09/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maurizio PETRELLI Presidente dott.ssa Patrizia EVANGELISTA Consigliere relatore dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 220 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021 promossa da
Parte_1
(C.F. ), in persona del presidente pro tempore, con sede in Roma, in P.IVA_1
proprio e quale mandatario della
[...]
Parte_2
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Salvatore Graziuso e Francesca Belli
APPELLANTI nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'Avv. Francesco Micaletto;
APPELLATO
E
pagina 1 di 4 , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore;
APPELLATA CONTUMACE
La causa è stata trattenuta in decisone all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/03/2023, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' agendo in proprio e quale mandataria della con atto di Pt_1 Parte_2
citazione notificato il 04.03.2021 nei confronti di e CP_1 [...]
, ha proposto appello avverso la sentenza n. 139/2021 Controparte_3
del Tribunale di Lecce, pubblicata in data 15.01.2021, notificata in data
21.01.2021, che – in accoglimento dell'opposizione proposta da CP_1
avverso l'avviso di pagamento da cui risultava notificato in data 26.04.2013
l'avviso di addebito n. 359-2013-0001657868 per crediti previdenziali pari a €
7.424,08 – ha così provveduto: “- accoglie la domanda introduttiva nella misura e per le motivazioni di cui innanzi e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali (IVS) oggetto dell'avviso di addebito n. 359-2013- 0001657868 notificato all'opponente in data 26 aprile 2013 nonché il conseguente annullamento di quest'ultimo atto;
- condanna e n solido al pagamento Controparte_4 Parte_2
delle spese e competenze di giudizio in favore dell'attore che si quantificano e CP_1
liquidano in €.264,00 per spese ed €.2.850,00 per compensi di causa oltre accessori come e se dovuti per legge”.
L'appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza, con rigetto del ricorso per annullamento dell'avviso di addebito, dichiarando che il termine prescrizionale non è decorso e condannando, per l'effetto, al CP_1
pagamento delle somme indicate nell'avviso di addebito, oltre che alle spese di lite di ambo i gradi. pagina 2 di 4 Con comparsa depositata il 24.05.2021 si è costituito in giudizio , CP_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto tardiva per esser stata notificata oltre il termine di 30 giorni dalla data di notifica della sentenza;
e chiedendo, nel merito, il rigetto delle avverse pretese.
Non si è costituita in giudizio l' , della Controparte_3
quale va dichiarata la contumacia.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15.03.2023, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivo.
Invero, il convenuto ha provato – tramite gli allegati denominati 2.6
CONSEGNA notifica.msg e
2.2 relata di notifica depositati al Parte_3
momento della costituzione in appello in data 24.05.2021 – di aver notificato in data 21.01.2021 la sentenza n. 139/2021 del Tribunale di Lecce all'Avv. Giuseppe
Maggio, difensore di parte avversa in prime cure, presso il quale l' aveva Pt_1
eletto domicilio elettronico.
L'appello è stato proposto, come risulta da R.D.A.C. allegata, in data 04.03.2021, quindi ben oltre il termine ultimo di 30 giorni dalla notifica della sentenza, decorso il 20.02.2021.
L'appellante ha opposto l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità, in ragione della riscontrata impossibilità di aprire i file summenzionati, chiedendone una verifica d'ufficio. Tale controdeduzione è infondata, giacché lo scrivente ha riscontrato che gli allegati sono agevolmente consultabili e non risultano impossibili da aprire.
II. Le spese del presente giudizio sono liquidate secondo la soccombenza, come in dispositivo, applicando i valori minimi di cui al DM 55/2014 (aggiornato al DM
147/2022) in ragione della semplicità della questione trattata. pagina 3 di 4 Nulla sulle spese della parte contumace.
III. Si dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1-quater del DPR 115\2012 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, prima sezione civile, decidendo sull'atto d'appello notificato dall' in proprio e quale mandatario di il Pt_1 Parte_4
04.03.2021 nei confronti di e CP_1 Controparte_3
, avverso la sentenza n. 139/2021 del Tribunale di Lecce, pubblicata
[...]
in data 15.01.2021 e notificata in data 21.01.2021, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna l' in solido con al pagamento, in favore del Pt_1 Parte_4
procuratore antistatario di , delle spese del grado d'appello, CP_1
liquidate in complessivi € 2.906, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario del 15%;
3. dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Consigliere estensore Il presidente
Dott.ssa Patrizia Evangelista Dott. Maurizio Petrelli
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maurizio PETRELLI Presidente dott.ssa Patrizia EVANGELISTA Consigliere relatore dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 220 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021 promossa da
Parte_1
(C.F. ), in persona del presidente pro tempore, con sede in Roma, in P.IVA_1
proprio e quale mandatario della
[...]
Parte_2
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Salvatore Graziuso e Francesca Belli
APPELLANTI nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'Avv. Francesco Micaletto;
APPELLATO
E
pagina 1 di 4 , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore;
APPELLATA CONTUMACE
La causa è stata trattenuta in decisone all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/03/2023, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' agendo in proprio e quale mandataria della con atto di Pt_1 Parte_2
citazione notificato il 04.03.2021 nei confronti di e CP_1 [...]
, ha proposto appello avverso la sentenza n. 139/2021 Controparte_3
del Tribunale di Lecce, pubblicata in data 15.01.2021, notificata in data
21.01.2021, che – in accoglimento dell'opposizione proposta da CP_1
avverso l'avviso di pagamento da cui risultava notificato in data 26.04.2013
l'avviso di addebito n. 359-2013-0001657868 per crediti previdenziali pari a €
7.424,08 – ha così provveduto: “- accoglie la domanda introduttiva nella misura e per le motivazioni di cui innanzi e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali (IVS) oggetto dell'avviso di addebito n. 359-2013- 0001657868 notificato all'opponente in data 26 aprile 2013 nonché il conseguente annullamento di quest'ultimo atto;
- condanna e n solido al pagamento Controparte_4 Parte_2
delle spese e competenze di giudizio in favore dell'attore che si quantificano e CP_1
liquidano in €.264,00 per spese ed €.2.850,00 per compensi di causa oltre accessori come e se dovuti per legge”.
L'appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza, con rigetto del ricorso per annullamento dell'avviso di addebito, dichiarando che il termine prescrizionale non è decorso e condannando, per l'effetto, al CP_1
pagamento delle somme indicate nell'avviso di addebito, oltre che alle spese di lite di ambo i gradi. pagina 2 di 4 Con comparsa depositata il 24.05.2021 si è costituito in giudizio , CP_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto tardiva per esser stata notificata oltre il termine di 30 giorni dalla data di notifica della sentenza;
e chiedendo, nel merito, il rigetto delle avverse pretese.
Non si è costituita in giudizio l' , della Controparte_3
quale va dichiarata la contumacia.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15.03.2023, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivo.
Invero, il convenuto ha provato – tramite gli allegati denominati 2.6
CONSEGNA notifica.msg e
2.2 relata di notifica depositati al Parte_3
momento della costituzione in appello in data 24.05.2021 – di aver notificato in data 21.01.2021 la sentenza n. 139/2021 del Tribunale di Lecce all'Avv. Giuseppe
Maggio, difensore di parte avversa in prime cure, presso il quale l' aveva Pt_1
eletto domicilio elettronico.
L'appello è stato proposto, come risulta da R.D.A.C. allegata, in data 04.03.2021, quindi ben oltre il termine ultimo di 30 giorni dalla notifica della sentenza, decorso il 20.02.2021.
L'appellante ha opposto l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità, in ragione della riscontrata impossibilità di aprire i file summenzionati, chiedendone una verifica d'ufficio. Tale controdeduzione è infondata, giacché lo scrivente ha riscontrato che gli allegati sono agevolmente consultabili e non risultano impossibili da aprire.
II. Le spese del presente giudizio sono liquidate secondo la soccombenza, come in dispositivo, applicando i valori minimi di cui al DM 55/2014 (aggiornato al DM
147/2022) in ragione della semplicità della questione trattata. pagina 3 di 4 Nulla sulle spese della parte contumace.
III. Si dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1-quater del DPR 115\2012 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, prima sezione civile, decidendo sull'atto d'appello notificato dall' in proprio e quale mandatario di il Pt_1 Parte_4
04.03.2021 nei confronti di e CP_1 Controparte_3
, avverso la sentenza n. 139/2021 del Tribunale di Lecce, pubblicata
[...]
in data 15.01.2021 e notificata in data 21.01.2021, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna l' in solido con al pagamento, in favore del Pt_1 Parte_4
procuratore antistatario di , delle spese del grado d'appello, CP_1
liquidate in complessivi € 2.906, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario del 15%;
3. dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Consigliere estensore Il presidente
Dott.ssa Patrizia Evangelista Dott. Maurizio Petrelli
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