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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/10/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione Seconda Civile
R.G. n. 1888/2024
VERBALE DI CAUSA
Successivamente oggi 30/10/2025 alle ore 12.45 sono comparsi per parte attrice l'Avv. Stepa, in sostituzione dell'Avv. ON, che precisa le conclusioni come da atto di citazione, per parte convenuta l'Avv. Ernesto Controparte_1
Fragano, in sostituzione dell'Avv. FONTANA, che precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, per la convenuta l'Avv. Chiara Controparte_2
Torresan, in sostituzione dell'Avv. TOFFOLETTO, che precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa riportandosi ai propri scritti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 17.00, all'esito della camera di consiglio, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice dà lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 1888/2024 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 17.4.2024 da
C.F. , con l'Avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
ON e l'Avv. CORSI GIORGIO, giusta procura allegata all'atto di citazione telematico, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Grifoni in Montevarchi
(AR)
- parte attrice - contro
, quale procuratore speciale di C.F. CP_3 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. P.IVA_1 CH FONTANA, giusta procura allegata alla comparsa di risposta telematica, con domicilio eletto presso il suo studio in VERONA
C.F. in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, con gli Avv.ti ALBERTO TOFFOLETTO, MARCO PESENTI, CHRISTIAN
EO, CI IP, RA NM E Controparte_4 giusta procura allegata alla comparsa di risposta telematica, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Enrico Torresan in TREVISO
- parti convenute –
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni delle parti: cfr. il verbale di udienza del 30/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Parte attrice chiede accertarsi la carenza di titolarità del credito in capo a la carenza di un valido titolo esecutivo e la vessatorietà delle Controparte_1 clausole contrattuali con conseguente nullità del contratto di mutuo costituente titolo esecutivo, con conseguente inefficacia e nullità dell'atto di precetto da notificato all'opponente ed insussistenza del diritto di Controparte_1 CP_1
a procedere all'esecuzione forzata. Allega che la convenuta non avrebbe
[...] dimostrato la titolarità del credito per cui agisce, non essendo sufficiente la mera dichiarazione o la sola prova della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nella quale non viene individuata nello specifico la tipologia di crediti ricompresi nel contratto di cessione, non risultando dirimenti nemmeno l'indicazione temporale del periodo compreso o il rinvio alla pagina web dell'istituto di credito. Inoltre, difetterebbe un titolo esecutivo valido per poter procedere con l'esecuzione, visto che il mutuo sarebbe condizionato al deposito entro 30 giorni di tutta una serie di documenti;
la quietanza rilasciata dall'attore non sarebbe a detto fine rilevante, non essendo stati adempiuti, al momento del suo rilascio, gli obblighi previsti dall'art. 2 del contratto, né essendo stati prodotti gli atti di quietanza successivi. Infine, il contratto di finanziamento conterrebbe clausole vessatorie, quali l'art. 3 e l'art. 4, che comporterebbero uno squilibrio tra gli obblighi del consumatore e della Banca, con conseguente nullità e inefficacia del precetto opposto.
Rileva, altresì, come controparte non abbia escusso la polizza fideiussoria rilasciata a suo favore a garanzia della quota di finanziamento eccedente l'80% del valore commerciale dell'immobile e contesta, in ogni caso, l'importo precettato, in quanto controparte non specifica in quale misura si sia soddisfatta con il ricavato dalla procedura di esecuzione immobiliare n. 948/2013 già instaurata avanti al
Tribunale di Verona.
2 1.2 La convenuta eccepisce l'improcedibilità/inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione, chiedendone comunque il rigetto nel merito. Invero, sulla base del medesimo contratto di mutuo sarebbe già stata esperita avanti al Tribunale di
Verona, nei confronti dell'odierno opponente, azione esecutiva immobiliare
948/2013, senza che né il precetto né il pignoramento fossero stati oggetto di opposizione, di tal che il debitore avrebbe prestato acquiescenza all'intimazione di pagamento e all'esecuzione e il Tribunale non potrebbe più conoscere delle doglianze attoree in punto di esistenza e validità del titolo.
Quanto alla legittimazione attiva di , dimette dichiarazione della cedente CP_1 che conferma l'intervenuta cessione del credito a suo favore;
in ogni caso, nella fattispecie in esame si riscontrerebbero tutte le caratteristiche dei crediti ceduti come riportate nella G.U. n. 121 del 15.10.2019, come evincibile anche dal sito internet di in relazione a numero NDG e codice CERI corrispondenti al CP_2 credito di cui si discute. Per quanto concerne il titolo esecutivo, il contratto di mutuo de quo non sarebbe condizionato, limitandosi a prevedere l'assunzione di precisi obblighi da parte della mutuataria e a riconoscere alcune facoltà alla
Banca, sul presupposto che l'importo mutuato fosse stato già effettivamente consegnato e trattenuto.
Con riferimento alle asserite clausole abusive, non sarebbe ravvisabile alcuna abusività delle clausole indicate dall'opponente, senza contare che la nullità riguarderebbe, al più, alcune clausole, e non l'intero contratto.
Quanto alla mancata attivazione della polizza assicurativa, sarebbe facoltà della avvalersi degli strumenti più consoni per il recupero del proprio credito. CP_5
Per quanto concerne la contestazione dell'importo precettato, sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare l'avvenuto pagamento, di tal che nulla potrebbe eccepirsi alla creditrice, che ha dato conto di avere percepito, seppur parzialmente, parte delle somme originariamente dovute.
1.3 La convenuta contesta parimenti la fondatezza Controparte_2 dell'opposizione, con difese analoghe a quelle di Controparte_1
2. La causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale, come da ordinanza in data 11.10.2024, che qui integralmente si richiama.
Nel merito, l'opposizione al precetto risulta infondata.
2.1 In primo luogo, quanto all'eccepita mancanza di prova della qualità di cessionaria e titolare del credito precettato in capo a la Controparte_1 convenuta ha documentato la propria qualità di cessionaria del credito, producendo copia della G.U. parte seconda n. 121 del 15.10.2019, contenente
3 l'“Avviso di cessione di crediti pro soluto” (cfr. doc. 3 convenuta), nel quale è specificato che sono oggetto di cessione tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro del Cedente
“derivanti da contratti di mutuo, […] concessi a persone fisiche nel Controparte_2 periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" […] e segnalati in “Centrale dei Rischi”, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto.
Nel caso di specie, il credito di cui si discute presenta tutte dette caratteristiche, atteso che l'opponente è una persona fisica, che ha stipulato un contratto di mutuo con (che si è fusa per incorporazione in Controparte_6 CP_2 con atto di fusione 19.10.2010, cfr. doc. 11 convenuta) in data 14.12.2006
[...]
(cfr. doc. 2 attoreo) e che era indubbiamente classificato a sofferenza nel 2019, visto che già nel 2013, antecedentemente alla cessione, sulla base del medesimo contratto di mutuo, era stata pacificamente avviata altra procedura esecutiva finalizzata al recupero del credito avanti al Tribunale di Verona n. 948/2013 (lo riconosce lo stesso opponente, cfr. pag. 9 citazione), estinta nel 2017.
Peraltro, la lista menzionata nella Gazzetta Ufficiale risulta tuttora pubblicata sul sito internet ivi indicato https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di- cartolarizzazione.html, in corrispondenza della cessionaria , e, alla CP_7 pag. 592 dell'elenco dei crediti, sono contenuti il medesimo codice identificativo
101092823 MUTUI IPOTECARI NON AGEVOLATI e il medesimo NDG 27076719 indicati dalla cedente unitamente agli estremi esatti del mutuo Controparte_2 stipulato dall'odierno opponente, nella dichiarazione di cessione prodotta sub doc.
6 convenuta, datata 10.5.2024.
Del resto, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Si aggiunga che la cedente non si è limitata a confermare l'intervenuta cessione del credito nei confronti dell'opponente a con detta cessione (cfr. Controparte_1
4 Cass., ordinanza n. 10200 del 16 aprile 2021), ma si è anche costituita in giudizio dandone conferma.
L'opposizione risulta, pertanto, infondata sotto tale profilo.
2.2 In secondo luogo, per quanto concerne l'idoneità del contratto di mutuo in questione a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, co. 2, n. 3), c.p.c., difformemente rispetto a quanto eccepito dall'opponente, il contratto de quo non è condizionato, limitandosi a prevedere l'assunzione di precisi obblighi da parte della mutuataria e a riconoscere alcune facoltà alla Banca, sul presupposto che l'importo mutuato sia stato già effettivamente consegnato e trattenuto.
Invero, il contratto di mutuo fondiario di cui si discute (cfr. doc. 2 attoreo) prevede espressamente, all'art. 1, che “La parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca la somma sopraindicata […] e ne rilascia ampia quietanza”, di tal che non possono sussistere dubbi in ordine alla natura reale del negozio de quo, al suo perfezionamento e, dunque, alla sua efficacia a costituire titolo esecutivo;
infatti, la clausola di cui all'art. 2 del medesimo contratto, in base alla quale “La parte mutuataria si obbliga a fornire alla Banca entro il termine di 30
(trenta) giorni dalla data odierna, i seguenti documenti […]” e il successivo art. 3, in base al quale, in caso di inadempimento a detti obblighi, la potrà avvalersi CP_5 della facoltà di risolvere il contratto e richiedere il rimborso per l'estinzione del mutuo non può che essere qualificata soltanto come condizione risolutiva del contratto, che non incide sul suo intervenuto perfezionamento: infatti, la previsione di un'esecuzione differita contrasta ed è incompatibile con l'art. 1, in cui la mutuataria fornisce quietanza della ricezione della somma;
pertanto, non possono sussistere dubbi in ordine all'immediata acquisizione di disponibilità delle somme mutuate da parte del mutuatario.
2.3 In terzo luogo, con riferimento alle asserite clausole abusive, che l'opponente indica negli artt. 3 e 4 del contratto di mutuo, non si entra nemmeno nel merito della loro asserita abusività, atteso che, quand'anche essa sussistesse, determinerebbe, al più, la nullità di dette clausole, ma non dell'intero contratto, di tal che non verrebbe meno il titolo esecutivo.
Del resto, dette clausole non appaiono rilevanti nella determinazione del quantum del credito precettato, che discende dal mancato pagamento delle rate del mutuo e, dunque, dal mancato pagamento degli obblighi restitutori in capo al mutuatario, e non dall'inadempimento degli obblighi di consegna della documentazione indicata all'art. 2 citato né dall'applicazione delle modalità alternative di rimborso elencate nel successivo art. 3.
5 Si aggiunga, quanto alla mancata attivazione della polizza assicurativa da parte dell'istituto di credito, che è facoltà della avvalersi degli strumenti più CP_5 consoni per il recupero del proprio credito, mentre, quanto alla contestazione dell'importo precettato, sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare l'avvenuto pagamento integrale o parziale di detto importo, ai fini dell'estinzione del credito, ma nulla può eccepirsi alla creditrice, che ha dato conto di avere percepito, seppur parzialmente, parte delle somme originariamente dovute.
In base ai predetti motivi, le domande attoree non risultano meritevoli di accoglimento per infondatezza di tutti i profili di opposizione.
3. In ragione della soccombenza, le spese di lite di entrambe le parti convenute vengono poste a carico di parte attrice e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, come recentemente aggiornato, in considerazione del valore (pari all'importo precettato di € 81.225,04) e della relativa complessità della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, del numero di udienze e di atti depositati, nonché della decisione a seguito di discussione orale, in assenza di deposito di atti conclusivi, in misura pari ai parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio e introduttiva e a quelli minimi per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di parte convenuta , quale procuratore speciale di CP_3 CP_1
che si liquidano nell'importo di € 6.307,00 a titolo di compenso, oltre
[...] spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di parte convenuta che si liquidano nell'importo di € Controparte_2
6.307,00 a titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Treviso, 30/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo
6
Sezione Seconda Civile
R.G. n. 1888/2024
VERBALE DI CAUSA
Successivamente oggi 30/10/2025 alle ore 12.45 sono comparsi per parte attrice l'Avv. Stepa, in sostituzione dell'Avv. ON, che precisa le conclusioni come da atto di citazione, per parte convenuta l'Avv. Ernesto Controparte_1
Fragano, in sostituzione dell'Avv. FONTANA, che precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, per la convenuta l'Avv. Chiara Controparte_2
Torresan, in sostituzione dell'Avv. TOFFOLETTO, che precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa riportandosi ai propri scritti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 17.00, all'esito della camera di consiglio, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice dà lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 1888/2024 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 17.4.2024 da
C.F. , con l'Avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
ON e l'Avv. CORSI GIORGIO, giusta procura allegata all'atto di citazione telematico, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Grifoni in Montevarchi
(AR)
- parte attrice - contro
, quale procuratore speciale di C.F. CP_3 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. P.IVA_1 CH FONTANA, giusta procura allegata alla comparsa di risposta telematica, con domicilio eletto presso il suo studio in VERONA
C.F. in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, con gli Avv.ti ALBERTO TOFFOLETTO, MARCO PESENTI, CHRISTIAN
EO, CI IP, RA NM E Controparte_4 giusta procura allegata alla comparsa di risposta telematica, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Enrico Torresan in TREVISO
- parti convenute –
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni delle parti: cfr. il verbale di udienza del 30/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Parte attrice chiede accertarsi la carenza di titolarità del credito in capo a la carenza di un valido titolo esecutivo e la vessatorietà delle Controparte_1 clausole contrattuali con conseguente nullità del contratto di mutuo costituente titolo esecutivo, con conseguente inefficacia e nullità dell'atto di precetto da notificato all'opponente ed insussistenza del diritto di Controparte_1 CP_1
a procedere all'esecuzione forzata. Allega che la convenuta non avrebbe
[...] dimostrato la titolarità del credito per cui agisce, non essendo sufficiente la mera dichiarazione o la sola prova della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nella quale non viene individuata nello specifico la tipologia di crediti ricompresi nel contratto di cessione, non risultando dirimenti nemmeno l'indicazione temporale del periodo compreso o il rinvio alla pagina web dell'istituto di credito. Inoltre, difetterebbe un titolo esecutivo valido per poter procedere con l'esecuzione, visto che il mutuo sarebbe condizionato al deposito entro 30 giorni di tutta una serie di documenti;
la quietanza rilasciata dall'attore non sarebbe a detto fine rilevante, non essendo stati adempiuti, al momento del suo rilascio, gli obblighi previsti dall'art. 2 del contratto, né essendo stati prodotti gli atti di quietanza successivi. Infine, il contratto di finanziamento conterrebbe clausole vessatorie, quali l'art. 3 e l'art. 4, che comporterebbero uno squilibrio tra gli obblighi del consumatore e della Banca, con conseguente nullità e inefficacia del precetto opposto.
Rileva, altresì, come controparte non abbia escusso la polizza fideiussoria rilasciata a suo favore a garanzia della quota di finanziamento eccedente l'80% del valore commerciale dell'immobile e contesta, in ogni caso, l'importo precettato, in quanto controparte non specifica in quale misura si sia soddisfatta con il ricavato dalla procedura di esecuzione immobiliare n. 948/2013 già instaurata avanti al
Tribunale di Verona.
2 1.2 La convenuta eccepisce l'improcedibilità/inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione, chiedendone comunque il rigetto nel merito. Invero, sulla base del medesimo contratto di mutuo sarebbe già stata esperita avanti al Tribunale di
Verona, nei confronti dell'odierno opponente, azione esecutiva immobiliare
948/2013, senza che né il precetto né il pignoramento fossero stati oggetto di opposizione, di tal che il debitore avrebbe prestato acquiescenza all'intimazione di pagamento e all'esecuzione e il Tribunale non potrebbe più conoscere delle doglianze attoree in punto di esistenza e validità del titolo.
Quanto alla legittimazione attiva di , dimette dichiarazione della cedente CP_1 che conferma l'intervenuta cessione del credito a suo favore;
in ogni caso, nella fattispecie in esame si riscontrerebbero tutte le caratteristiche dei crediti ceduti come riportate nella G.U. n. 121 del 15.10.2019, come evincibile anche dal sito internet di in relazione a numero NDG e codice CERI corrispondenti al CP_2 credito di cui si discute. Per quanto concerne il titolo esecutivo, il contratto di mutuo de quo non sarebbe condizionato, limitandosi a prevedere l'assunzione di precisi obblighi da parte della mutuataria e a riconoscere alcune facoltà alla
Banca, sul presupposto che l'importo mutuato fosse stato già effettivamente consegnato e trattenuto.
Con riferimento alle asserite clausole abusive, non sarebbe ravvisabile alcuna abusività delle clausole indicate dall'opponente, senza contare che la nullità riguarderebbe, al più, alcune clausole, e non l'intero contratto.
Quanto alla mancata attivazione della polizza assicurativa, sarebbe facoltà della avvalersi degli strumenti più consoni per il recupero del proprio credito. CP_5
Per quanto concerne la contestazione dell'importo precettato, sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare l'avvenuto pagamento, di tal che nulla potrebbe eccepirsi alla creditrice, che ha dato conto di avere percepito, seppur parzialmente, parte delle somme originariamente dovute.
1.3 La convenuta contesta parimenti la fondatezza Controparte_2 dell'opposizione, con difese analoghe a quelle di Controparte_1
2. La causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale, come da ordinanza in data 11.10.2024, che qui integralmente si richiama.
Nel merito, l'opposizione al precetto risulta infondata.
2.1 In primo luogo, quanto all'eccepita mancanza di prova della qualità di cessionaria e titolare del credito precettato in capo a la Controparte_1 convenuta ha documentato la propria qualità di cessionaria del credito, producendo copia della G.U. parte seconda n. 121 del 15.10.2019, contenente
3 l'“Avviso di cessione di crediti pro soluto” (cfr. doc. 3 convenuta), nel quale è specificato che sono oggetto di cessione tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro del Cedente
“derivanti da contratti di mutuo, […] concessi a persone fisiche nel Controparte_2 periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" […] e segnalati in “Centrale dei Rischi”, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto.
Nel caso di specie, il credito di cui si discute presenta tutte dette caratteristiche, atteso che l'opponente è una persona fisica, che ha stipulato un contratto di mutuo con (che si è fusa per incorporazione in Controparte_6 CP_2 con atto di fusione 19.10.2010, cfr. doc. 11 convenuta) in data 14.12.2006
[...]
(cfr. doc. 2 attoreo) e che era indubbiamente classificato a sofferenza nel 2019, visto che già nel 2013, antecedentemente alla cessione, sulla base del medesimo contratto di mutuo, era stata pacificamente avviata altra procedura esecutiva finalizzata al recupero del credito avanti al Tribunale di Verona n. 948/2013 (lo riconosce lo stesso opponente, cfr. pag. 9 citazione), estinta nel 2017.
Peraltro, la lista menzionata nella Gazzetta Ufficiale risulta tuttora pubblicata sul sito internet ivi indicato https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di- cartolarizzazione.html, in corrispondenza della cessionaria , e, alla CP_7 pag. 592 dell'elenco dei crediti, sono contenuti il medesimo codice identificativo
101092823 MUTUI IPOTECARI NON AGEVOLATI e il medesimo NDG 27076719 indicati dalla cedente unitamente agli estremi esatti del mutuo Controparte_2 stipulato dall'odierno opponente, nella dichiarazione di cessione prodotta sub doc.
6 convenuta, datata 10.5.2024.
Del resto, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Si aggiunga che la cedente non si è limitata a confermare l'intervenuta cessione del credito nei confronti dell'opponente a con detta cessione (cfr. Controparte_1
4 Cass., ordinanza n. 10200 del 16 aprile 2021), ma si è anche costituita in giudizio dandone conferma.
L'opposizione risulta, pertanto, infondata sotto tale profilo.
2.2 In secondo luogo, per quanto concerne l'idoneità del contratto di mutuo in questione a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, co. 2, n. 3), c.p.c., difformemente rispetto a quanto eccepito dall'opponente, il contratto de quo non è condizionato, limitandosi a prevedere l'assunzione di precisi obblighi da parte della mutuataria e a riconoscere alcune facoltà alla Banca, sul presupposto che l'importo mutuato sia stato già effettivamente consegnato e trattenuto.
Invero, il contratto di mutuo fondiario di cui si discute (cfr. doc. 2 attoreo) prevede espressamente, all'art. 1, che “La parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca la somma sopraindicata […] e ne rilascia ampia quietanza”, di tal che non possono sussistere dubbi in ordine alla natura reale del negozio de quo, al suo perfezionamento e, dunque, alla sua efficacia a costituire titolo esecutivo;
infatti, la clausola di cui all'art. 2 del medesimo contratto, in base alla quale “La parte mutuataria si obbliga a fornire alla Banca entro il termine di 30
(trenta) giorni dalla data odierna, i seguenti documenti […]” e il successivo art. 3, in base al quale, in caso di inadempimento a detti obblighi, la potrà avvalersi CP_5 della facoltà di risolvere il contratto e richiedere il rimborso per l'estinzione del mutuo non può che essere qualificata soltanto come condizione risolutiva del contratto, che non incide sul suo intervenuto perfezionamento: infatti, la previsione di un'esecuzione differita contrasta ed è incompatibile con l'art. 1, in cui la mutuataria fornisce quietanza della ricezione della somma;
pertanto, non possono sussistere dubbi in ordine all'immediata acquisizione di disponibilità delle somme mutuate da parte del mutuatario.
2.3 In terzo luogo, con riferimento alle asserite clausole abusive, che l'opponente indica negli artt. 3 e 4 del contratto di mutuo, non si entra nemmeno nel merito della loro asserita abusività, atteso che, quand'anche essa sussistesse, determinerebbe, al più, la nullità di dette clausole, ma non dell'intero contratto, di tal che non verrebbe meno il titolo esecutivo.
Del resto, dette clausole non appaiono rilevanti nella determinazione del quantum del credito precettato, che discende dal mancato pagamento delle rate del mutuo e, dunque, dal mancato pagamento degli obblighi restitutori in capo al mutuatario, e non dall'inadempimento degli obblighi di consegna della documentazione indicata all'art. 2 citato né dall'applicazione delle modalità alternative di rimborso elencate nel successivo art. 3.
5 Si aggiunga, quanto alla mancata attivazione della polizza assicurativa da parte dell'istituto di credito, che è facoltà della avvalersi degli strumenti più CP_5 consoni per il recupero del proprio credito, mentre, quanto alla contestazione dell'importo precettato, sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare l'avvenuto pagamento integrale o parziale di detto importo, ai fini dell'estinzione del credito, ma nulla può eccepirsi alla creditrice, che ha dato conto di avere percepito, seppur parzialmente, parte delle somme originariamente dovute.
In base ai predetti motivi, le domande attoree non risultano meritevoli di accoglimento per infondatezza di tutti i profili di opposizione.
3. In ragione della soccombenza, le spese di lite di entrambe le parti convenute vengono poste a carico di parte attrice e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, come recentemente aggiornato, in considerazione del valore (pari all'importo precettato di € 81.225,04) e della relativa complessità della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, del numero di udienze e di atti depositati, nonché della decisione a seguito di discussione orale, in assenza di deposito di atti conclusivi, in misura pari ai parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio e introduttiva e a quelli minimi per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di parte convenuta , quale procuratore speciale di CP_3 CP_1
che si liquidano nell'importo di € 6.307,00 a titolo di compenso, oltre
[...] spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di parte convenuta che si liquidano nell'importo di € Controparte_2
6.307,00 a titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Treviso, 30/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo
6