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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 10/10/2024, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1920/2017 promossa da:
(c.f. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, quest'ultimo in proprio e in qualità di C.F._2
Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della
[...]
P.IV , con l'Avv. Cristiano Augusto Tofani Parte_3 P.IVA_1
ATTORI OPPONENTI
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
(P.IV , elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO P.IVA_2
58 67051 con l'avv. MACCALLINI CARLO che lo rappresenta e difende;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: accertamento negativo del credito.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) In primo luogo si evidenzia che ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. la presente sentenza viene resa senza l'esposizione completa dello svolgimento del giudizio, con la concisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2) Con atto di citazione notificato in data 22/12/2017, e Parte_1
(fideiussori), quest'ultimo in proprio e in qualità di Parte_2
Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della
[...] [
(debitore principale), hanno proposto opposizione avverso il Parte_3 decreto ingiuntivo n. 607/2017, emesso dal Tribunale di Avezzano il
23/11/2017, pubblicato in data 24/11/2017, con cui gli veniva ingiunto di pagare in solido tra loro alla l'importo complessivo di € CP_1
182.522,14 (di cui: € 177.522,14 in virtù dello scoperto di conto corrente n. 17681, oltre interessi al tasso convenzionale, nei limiti del c.d. “tasso soglia”, a decorrere dal 1°/10/2017 al saldo;
€ 5.000,00 per saldo debitore del conto corrente speciale n. 280636 “a valere sul conto corrente ordinario n. 17681”, sempre nei limiti del tasso soglia, a decorrere dal
1°/10/2017 al saldo, nonché spese, diritti ed onorari del procedimento monitorio, liquidati in complessivi euro 2.906,50 oltre accessori).
Chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare:
- respingere comunque qualsivoglia altrui richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto, poiché l'opposizione è fondata su prova scritta e la causa non è di pronta soluzione e, al contrario, il credito azionato in sede monitoria non risulta supportato da fumus boni iuris né adeguatamente provato;
- dichiarare nullo e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in assenza del requisito della prova (certezza, liquidità ed esigibilità) del credito azionato, come viceversa previsto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 633 c.p.c. e 50 TUB;
in via principale:
- dichiarare la domanda monitoria non adeguatamente provata e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto (per i motivi esposti al precedente paragrafo n. 2);
- accertata e dichiarata la nullità del contratto di conto corrente “speciale”
n. 280636 e delle relative condizioni economiche applicate al rapporto, per le quali la non ha fornito prova scritta della relativa pattuizione, per CP_2
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare l'inefficacia degli addebiti applicati a tale titolo nel corso dei rapporti con conseguente ricalcolo delle somme effettivamente dovute– attraverso apposita CTU contabile – e diritto della a ripetere e/o compensare quanto Parte_3 da questa indebitamente versato;
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 9 - accertata e dichiarata, quanto al contratto n. 17681/3636, la nullità (i) dell'art. 7 del contratto, prevedente l'applicazione di interessi anatocistici;
(ii) della pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto/affidamento e delle spese, (iii) degli interessi convenzionali ai sensi dell'art. 1815 c.c., per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare l'inefficacia degli addebiti applicati a tale titolo con conseguente ricalcolo delle somme effettivamente dovute – attraverso apposita CTU contabile – e diritto della a ripetere e/o compensare quanto Parte_3 da questa indebitamente versato;
- accertata e dichiarata, quanto ai contratti di anticipi e crediti di firma n.
631736 del 9/1/2014, n. 679098 del 16/12/2014, n. 690477del 16/3/2015, la nullità delle condizioni economiche applicate al rapporto, per le quali la non ha fornito prova scritta della relativa pattuizione, per l'effetto, CP_2 revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare l'inefficacia degli addebiti applicati a tale titolo nel corso dei rapporti con conseguente ricalcolo delle somme effettivamente dovute –attraverso apposita CTU contabile – e diritto della a ripetere e/o compensare quanto Parte_3 da questa indebitamente versato;
- in ogni caso, dichiarare la nullità, a norma dell'art. 1939 c.c., della fideiussione prestata dai Signori e Pt_1 Parte_2 in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle assorbenti eccezioni che precedono, accertata e dichiarata l'illegittima applicazione di interessi debitori, interessi anatocistici, commissioni e spese a qualsiasi titolo pretese e/o non convenute, revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando l'inefficacia dei relativi addebiti applicati dalla , previo ricalcolo delle somme effettivamente dovute – CP_2 attraverso apposita CTU contabile – e diritto della a ripetere Parte_3
e/o compensare quanto da essa indebitamente versato;
In via istruttoria:
- disporre apposita CTU contabile al fine di accertare l'esatto dare-avere tra le parti e l'ammontare effettivo dell'eventuale quantum debeatur;
In ogni caso:
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 9 - con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, ai sensi del Decreto
Ministeriale n. 55 emanato dal Ministero della Giustizia in data 10/3/2014
e recante la determinazione dei parametri in materia di Tariffe Forensi, oltre spese generali, C.P.A. ed IVA.”
Conclusioni successivamente precisate nella propria memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., come di seguito:
“in via preliminare:
- respingere comunque qualsivoglia altrui richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto, poiché l'opposizione è fondata su prova scritta e la causa non è di pronta soluzione e, al contrario, il credito azionato in sede monitoria non risulta supportato da fumus boni iuris né adeguatamente provato;
- dichiarare nullo e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in assenza del requisito della prova (certezza, liquidità ed esigibilità) del credito azionato, come viceversa previsto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 633 c.p.c. e 50 TUB;
in via principale:
- dichiarare la domanda monitoria non adeguatamente provata e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertata e dichiarata la nullità del contratto di conto corrente “speciale” n. 280636 e delle relative condizioni economiche applicate al rapporto, per le quali la non ha CP_2 fornito prova scritta della relativa pattuizione, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare l'inefficacia degli addebiti applicati a tale titolo nel corso dei rapporti con conseguente ricalcolo delle somme effettivamente dovute– attraverso apposita CTU contabile – e diritto della a ripetere e/o compensare quanto da questa indebitamente Parte_3 versato;
- accertata e dichiarata, quanto al contratto n. 17681/3636, la nullità (i) dell'art. 7 del contratto, prevedente l'applicazione di interessi anatocistici;
(ii) della pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto/affidamento e delle spese, (iii) degli interessi convenzionali ai sensi dell'art. 1815 c.c., per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare l'inefficacia degli addebiti applicati a tale titolo con conseguente ricalcolo delle somme effettivamente dovute – attraverso apposita CTU contabile – e diritto della a ripetere e/o compensare quanto Parte_3 da questa indebitamente versato;
- accertata e dichiarata, quanto ai
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 9 contratti di anticipi e crediti di firma n. 631736 del 9/1/2014, n. 679098 del
16/12/2014, n. 690477 del 16/3/2015, la nullità delle condizioni economiche applicate al rapporto, per le quali la non ha fornito CP_2 prova scritta della relativa pattuizione, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare l'inefficacia degli addebiti applicati a tale titolo nel corso dei rapporti con conseguente ricalcolo delle somme effettivamente dovute – attraverso apposita CTU contabile – e diritto della a ripetere e/o compensare quanto da questa indebitamente Parte_3 versato;
- accertata e dichiarata, l'indebita applicazione della (non pattuita) “commissione sull'affidamento” per quanto dedotto al paragrafo n. 3 per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare l'inefficacia degli addebiti applicati a tale titolo nel corso dei rapporti con conseguente ricalcolo delle somme effettivamente dovute – attraverso apposita CTU contabile – e diritto della a ripetere e/o Parte_3 compensare quanto da questa indebitamente versato;
- in ogni caso, per quanto dedotto al paragrafo n. 4, (i) accertata e dichiarata la nullità della fideiussione prestata dai Signori e a norma dell'art. Pt_1 Parte_2
1939 c.c., (ii) accertata e dichiarata la nullità della fideiussione prestata dai
Signori e a norma dell'art. 1939 c.c., alla luce dei Pt_1 Parte_2 principi espressi dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29810/2017, per violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera A, della Legge n. 287/1990
(iii) accertata e dichiarata la nullità parziale della fideiussione prestata dai
Signori e con riferimento alle clausole 2, 6, 7, 8 per Pt_1 Parte_2 violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera A, della Legge n. 287/1990, per l'effetto, revocare il revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso (anche) in danno dei fideiussori;
in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle assorbenti eccezioni che precedono, accertata e dichiarata l'illegittima applicazione di interessi debitori, interessi anatocistici, commissioni e spese a qualsiasi titolo pretese e/o non convenute, revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando l'inefficacia dei relativi addebiti applicati dalla , previo ricalcolo delle somme effettivamente dovute – CP_2
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 9 attraverso apposita CTU contabile – e diritto della a ripetere Parte_3
e/o compensare quanto da essa indebitamente versato;
In via istruttoria: - disporre apposita CTU contabile al fine di accertare l'esatto dare-avere tra le parti e l'ammontare effettivo dell'eventuale quantum debeatur;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, ai sensi del
Decreto Ministeriale n. 55 emanato dal Ministero della Giustizia in data
10/3/2014 e recante la determinazione dei parametri in materia di Tariffe
Forensi, oltre spese generali, C.P.A. ed IVA”.
3) Si costituiva in giudizio sostanzialmente contestando tutte CP_1 le domande spiegate dagli opponenti chiedendone il rigetto.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
- Autorizzare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto sussistendone i presupposti di legge, per le motivazioni esposte - All'esito, accertare e dichiarare la improcedibilità dell'opposizione ex art. 5 decreto legislativo 4/3/2010 n. 28 non avendo gli opponenti adito l'Organismo di
Mediazione, con ogni conseguente statuizione e declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo.
Nel merito:
- Respingere l'opposizione perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, condannare gli opponenti, in solido tra loro, nei limiti della fideiussione prestata, al pagamento di quanto comunque risulterà accertato e dovuto all'esito del giudizio oltre interessi spese e commissioni come da contratto o in subordine, ex art.117
TUB, nei limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente o nella misura legale, con eventuale compensazione di qualsivoglia eventuale importo risultante a credito della correntista a qualunque titolo”.
4) Il giudizio veniva istruito mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti (tra cui il verbale negativo di mediazione)
e l'espletamento di CTU contabile del dott. , cui venivano Persona_1 conferiti i seguente quesiti: “Lette le istanza istruttorie, ritiene opportuno
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 9 disporre CTU contabile al fine di poter accertare il TEG applicato al rapporto, l'applicazione di interessi anatocistici e l'eventuale superamento del tasso soglia con consequenziale accertamento dell'usura originaria del contratto e/o di eventuale, sopravvenuta, usura del mutuo per effetto del superamento del tasso soglia”.
5) Precisate le rispettive conclusioni veniva concessi i termini ex art. 190
c.p.c. con decorrenza dal 1/6/2023, cui le parti provvedevano.
6) Tanto premesso in estrema sintesi sullo svolgimento del giudizio e i fatti di causa, rileva questo Giudice che la domanda di accertamento negativo del credito proposta dall'attore risulta fondata per le ragioni di seguito illustrate.
7) Come innanzi rilevato, nel presente giudizio veniva ammessa CTU contabile al fine di verificare l'applicazione di interessi usurari,
l'applicazione trimestrale di anatocismo e delle commissioni di massimo scoperto, l'applicazione dei giorni valuta, ovvero la mancata pattuizione dei tassi ultralegali.
Detto accertamento è stato oggetto di approfondite ed articolate verifiche da parte del CTU nominato, le cui conclusioni sono pienamente condivisibili da questo giudice perché sorrette da adeguate e congrue indagini tecniche svolte nel contraddittorio delle parti, oltre che da logica e razionale motivazione, anche in relazione alle risposte fornite all'esito delle osservazioni depositate dalle parti.
Nella specie, il CTU ha accertato (Ipotesi B, cui questo giudice intende far propria anche in ragione della giurisprudenza che di seguito sarà citata):
- il mancato superamento del tasso soglia nel corso di entrambi i rapporti di c/c (n. 280636 c/anticipi e n. 17681 c/ordinario),
- la mancata pattuizione dei tassi di interesse a debito da applicare nelle operazioni intra fido, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, TUB;
- l'illegittima applicazione trimestrale di interessi anatocismi e delle commissioni di massimo scoperto sul rapporto n. 17681 (c/ordinario) per violazione dell'art. 1283 c.c., dell'art. 7 della Delibera CICR del
09/02/2000 e dell'art. 118 TUB, così rideterminando un saldo a debito
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 7 di 9 del correntista di € 88.949,71 (e quindi con un importo da “recuperare” di € 88.572,42);
- un saldo del rapporto n. 280636 a debito del correntista pari ad €
5.000,00.
In conclusione, è stato accertato un totale complessivo a debito del correntista pari ad € 93.949,71 in luogo della maggior somma di €
177.522,14.
8) In punto di diritto, si rileva di come in tema di commissioni di massimo scoperto la oramai consolidata giurisprudenza, oltre ad imporre la forma scritta ab substantiam dei contratti, degli interessi ultralegali, dell'anatocismo, delle commissioni di massimo scoperto, impone altresì
l'esatta determinazione delle relative clausole, a pena di nullità delle stesse (cfr. Cass. n. 5609/2017), con la conseguenza che in mancanza di espressa e/o corretta pattuizione, non sono dovute commissioni di massimo scoperto e nemmeno interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale (cfr. Corte App. Ancona, Sez. I, sent. n.1853/2018).
Sul punto, il CTU ha precisato che “in linea con la maggioritaria giurisprudenza di Cassazione la previsione di capitalizzazione trimestrale per le competenze a debito, presente in atti, sarà considerata nulla per violazione di norma imperativa ex art.1283 e pertanto si procederà alla espunzione di tali addebiti trimestralmente applicati. Non risultando inoltre in atti, dopo l'entrata in vigore della Delibera CICR 09.02.2000, alcuna accettazione scritta da parte del correntista del regime di pari periodicità trimestrale introdotto dall'intermediario, si ritiene che perdurino gli effetti della nullità, ai sensi dell'art. 7 della menzionata
Delibera che richiede il consenso scritto del correntista all'adeguamento contrattuale se peggiorativo (in tal senso vedi anche Ordinanza di
Cassazione n.7105 del 17.03.2020) . Il divieto di anatocismo si ripresenta con il nuovo art.120 TUB previsto dalla legge 27.12.2013 n.147, pertanto non risultando in atti alcuna sformale autorizzazione si ritiene di poter procedere per tutto il periodo in trattazione 1998-2017 con la capitalizzazione a fine periodo”.
Conseguentemente, l'operato del CTU deve dirsi corretto e quindi confermato.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 8 di 9 9) Assorbita ogni eventuale ed ulteriore questione introdotta dalle parti, anche in via alternativa e/o subordinata.
10) Alla luce di quanto sopra, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, ricorrendo nel caso di specie una soccombenza reciproca.
11) Le spese di CTU vanno poste interamente a carico di tteso CP_1 che detto incombente si è reso necessario al fine di vagliare le contestazioni svolte dagli opponenti in punto di addebiti illegittimi, da questa disattese, ma poi rivelatesi fondate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie parzialmente, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 607/2017 emesso dal
Tribunale di Avezzano il 23/11/2017, pubblicato in data 24/11/2017;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di CP_1
Così deciso in Avezzano il 9/10/2024
Il Giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1920/2017 promossa da:
(c.f. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, quest'ultimo in proprio e in qualità di C.F._2
Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della
[...]
P.IV , con l'Avv. Cristiano Augusto Tofani Parte_3 P.IVA_1
ATTORI OPPONENTI
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
(P.IV , elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO P.IVA_2
58 67051 con l'avv. MACCALLINI CARLO che lo rappresenta e difende;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: accertamento negativo del credito.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) In primo luogo si evidenzia che ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. la presente sentenza viene resa senza l'esposizione completa dello svolgimento del giudizio, con la concisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2) Con atto di citazione notificato in data 22/12/2017, e Parte_1
(fideiussori), quest'ultimo in proprio e in qualità di Parte_2
Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della
[...] [
(debitore principale), hanno proposto opposizione avverso il Parte_3 decreto ingiuntivo n. 607/2017, emesso dal Tribunale di Avezzano il
23/11/2017, pubblicato in data 24/11/2017, con cui gli veniva ingiunto di pagare in solido tra loro alla l'importo complessivo di € CP_1
182.522,14 (di cui: € 177.522,14 in virtù dello scoperto di conto corrente n. 17681, oltre interessi al tasso convenzionale, nei limiti del c.d. “tasso soglia”, a decorrere dal 1°/10/2017 al saldo;
€ 5.000,00 per saldo debitore del conto corrente speciale n. 280636 “a valere sul conto corrente ordinario n. 17681”, sempre nei limiti del tasso soglia, a decorrere dal
1°/10/2017 al saldo, nonché spese, diritti ed onorari del procedimento monitorio, liquidati in complessivi euro 2.906,50 oltre accessori).
Chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare:
- respingere comunque qualsivoglia altrui richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto, poiché l'opposizione è fondata su prova scritta e la causa non è di pronta soluzione e, al contrario, il credito azionato in sede monitoria non risulta supportato da fumus boni iuris né adeguatamente provato;
- dichiarare nullo e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in assenza del requisito della prova (certezza, liquidità ed esigibilità) del credito azionato, come viceversa previsto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 633 c.p.c. e 50 TUB;
in via principale:
- dichiarare la domanda monitoria non adeguatamente provata e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto (per i motivi esposti al precedente paragrafo n. 2);
- accertata e dichiarata la nullità del contratto di conto corrente “speciale”
n. 280636 e delle relative condizioni economiche applicate al rapporto, per le quali la non ha fornito prova scritta della relativa pattuizione, per CP_2
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare l'inefficacia degli addebiti applicati a tale titolo nel corso dei rapporti con conseguente ricalcolo delle somme effettivamente dovute– attraverso apposita CTU contabile – e diritto della a ripetere e/o compensare quanto Parte_3 da questa indebitamente versato;
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 9 - accertata e dichiarata, quanto al contratto n. 17681/3636, la nullità (i) dell'art. 7 del contratto, prevedente l'applicazione di interessi anatocistici;
(ii) della pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto/affidamento e delle spese, (iii) degli interessi convenzionali ai sensi dell'art. 1815 c.c., per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare l'inefficacia degli addebiti applicati a tale titolo con conseguente ricalcolo delle somme effettivamente dovute – attraverso apposita CTU contabile – e diritto della a ripetere e/o compensare quanto Parte_3 da questa indebitamente versato;
- accertata e dichiarata, quanto ai contratti di anticipi e crediti di firma n.
631736 del 9/1/2014, n. 679098 del 16/12/2014, n. 690477del 16/3/2015, la nullità delle condizioni economiche applicate al rapporto, per le quali la non ha fornito prova scritta della relativa pattuizione, per l'effetto, CP_2 revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare l'inefficacia degli addebiti applicati a tale titolo nel corso dei rapporti con conseguente ricalcolo delle somme effettivamente dovute –attraverso apposita CTU contabile – e diritto della a ripetere e/o compensare quanto Parte_3 da questa indebitamente versato;
- in ogni caso, dichiarare la nullità, a norma dell'art. 1939 c.c., della fideiussione prestata dai Signori e Pt_1 Parte_2 in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle assorbenti eccezioni che precedono, accertata e dichiarata l'illegittima applicazione di interessi debitori, interessi anatocistici, commissioni e spese a qualsiasi titolo pretese e/o non convenute, revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando l'inefficacia dei relativi addebiti applicati dalla , previo ricalcolo delle somme effettivamente dovute – CP_2 attraverso apposita CTU contabile – e diritto della a ripetere Parte_3
e/o compensare quanto da essa indebitamente versato;
In via istruttoria:
- disporre apposita CTU contabile al fine di accertare l'esatto dare-avere tra le parti e l'ammontare effettivo dell'eventuale quantum debeatur;
In ogni caso:
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 9 - con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, ai sensi del Decreto
Ministeriale n. 55 emanato dal Ministero della Giustizia in data 10/3/2014
e recante la determinazione dei parametri in materia di Tariffe Forensi, oltre spese generali, C.P.A. ed IVA.”
Conclusioni successivamente precisate nella propria memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., come di seguito:
“in via preliminare:
- respingere comunque qualsivoglia altrui richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto, poiché l'opposizione è fondata su prova scritta e la causa non è di pronta soluzione e, al contrario, il credito azionato in sede monitoria non risulta supportato da fumus boni iuris né adeguatamente provato;
- dichiarare nullo e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in assenza del requisito della prova (certezza, liquidità ed esigibilità) del credito azionato, come viceversa previsto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 633 c.p.c. e 50 TUB;
in via principale:
- dichiarare la domanda monitoria non adeguatamente provata e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertata e dichiarata la nullità del contratto di conto corrente “speciale” n. 280636 e delle relative condizioni economiche applicate al rapporto, per le quali la non ha CP_2 fornito prova scritta della relativa pattuizione, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare l'inefficacia degli addebiti applicati a tale titolo nel corso dei rapporti con conseguente ricalcolo delle somme effettivamente dovute– attraverso apposita CTU contabile – e diritto della a ripetere e/o compensare quanto da questa indebitamente Parte_3 versato;
- accertata e dichiarata, quanto al contratto n. 17681/3636, la nullità (i) dell'art. 7 del contratto, prevedente l'applicazione di interessi anatocistici;
(ii) della pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto/affidamento e delle spese, (iii) degli interessi convenzionali ai sensi dell'art. 1815 c.c., per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare l'inefficacia degli addebiti applicati a tale titolo con conseguente ricalcolo delle somme effettivamente dovute – attraverso apposita CTU contabile – e diritto della a ripetere e/o compensare quanto Parte_3 da questa indebitamente versato;
- accertata e dichiarata, quanto ai
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 9 contratti di anticipi e crediti di firma n. 631736 del 9/1/2014, n. 679098 del
16/12/2014, n. 690477 del 16/3/2015, la nullità delle condizioni economiche applicate al rapporto, per le quali la non ha fornito CP_2 prova scritta della relativa pattuizione, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare l'inefficacia degli addebiti applicati a tale titolo nel corso dei rapporti con conseguente ricalcolo delle somme effettivamente dovute – attraverso apposita CTU contabile – e diritto della a ripetere e/o compensare quanto da questa indebitamente Parte_3 versato;
- accertata e dichiarata, l'indebita applicazione della (non pattuita) “commissione sull'affidamento” per quanto dedotto al paragrafo n. 3 per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare l'inefficacia degli addebiti applicati a tale titolo nel corso dei rapporti con conseguente ricalcolo delle somme effettivamente dovute – attraverso apposita CTU contabile – e diritto della a ripetere e/o Parte_3 compensare quanto da questa indebitamente versato;
- in ogni caso, per quanto dedotto al paragrafo n. 4, (i) accertata e dichiarata la nullità della fideiussione prestata dai Signori e a norma dell'art. Pt_1 Parte_2
1939 c.c., (ii) accertata e dichiarata la nullità della fideiussione prestata dai
Signori e a norma dell'art. 1939 c.c., alla luce dei Pt_1 Parte_2 principi espressi dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29810/2017, per violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera A, della Legge n. 287/1990
(iii) accertata e dichiarata la nullità parziale della fideiussione prestata dai
Signori e con riferimento alle clausole 2, 6, 7, 8 per Pt_1 Parte_2 violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera A, della Legge n. 287/1990, per l'effetto, revocare il revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso (anche) in danno dei fideiussori;
in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle assorbenti eccezioni che precedono, accertata e dichiarata l'illegittima applicazione di interessi debitori, interessi anatocistici, commissioni e spese a qualsiasi titolo pretese e/o non convenute, revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando l'inefficacia dei relativi addebiti applicati dalla , previo ricalcolo delle somme effettivamente dovute – CP_2
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 9 attraverso apposita CTU contabile – e diritto della a ripetere Parte_3
e/o compensare quanto da essa indebitamente versato;
In via istruttoria: - disporre apposita CTU contabile al fine di accertare l'esatto dare-avere tra le parti e l'ammontare effettivo dell'eventuale quantum debeatur;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, ai sensi del
Decreto Ministeriale n. 55 emanato dal Ministero della Giustizia in data
10/3/2014 e recante la determinazione dei parametri in materia di Tariffe
Forensi, oltre spese generali, C.P.A. ed IVA”.
3) Si costituiva in giudizio sostanzialmente contestando tutte CP_1 le domande spiegate dagli opponenti chiedendone il rigetto.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
- Autorizzare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto sussistendone i presupposti di legge, per le motivazioni esposte - All'esito, accertare e dichiarare la improcedibilità dell'opposizione ex art. 5 decreto legislativo 4/3/2010 n. 28 non avendo gli opponenti adito l'Organismo di
Mediazione, con ogni conseguente statuizione e declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo.
Nel merito:
- Respingere l'opposizione perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, condannare gli opponenti, in solido tra loro, nei limiti della fideiussione prestata, al pagamento di quanto comunque risulterà accertato e dovuto all'esito del giudizio oltre interessi spese e commissioni come da contratto o in subordine, ex art.117
TUB, nei limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente o nella misura legale, con eventuale compensazione di qualsivoglia eventuale importo risultante a credito della correntista a qualunque titolo”.
4) Il giudizio veniva istruito mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti (tra cui il verbale negativo di mediazione)
e l'espletamento di CTU contabile del dott. , cui venivano Persona_1 conferiti i seguente quesiti: “Lette le istanza istruttorie, ritiene opportuno
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 9 disporre CTU contabile al fine di poter accertare il TEG applicato al rapporto, l'applicazione di interessi anatocistici e l'eventuale superamento del tasso soglia con consequenziale accertamento dell'usura originaria del contratto e/o di eventuale, sopravvenuta, usura del mutuo per effetto del superamento del tasso soglia”.
5) Precisate le rispettive conclusioni veniva concessi i termini ex art. 190
c.p.c. con decorrenza dal 1/6/2023, cui le parti provvedevano.
6) Tanto premesso in estrema sintesi sullo svolgimento del giudizio e i fatti di causa, rileva questo Giudice che la domanda di accertamento negativo del credito proposta dall'attore risulta fondata per le ragioni di seguito illustrate.
7) Come innanzi rilevato, nel presente giudizio veniva ammessa CTU contabile al fine di verificare l'applicazione di interessi usurari,
l'applicazione trimestrale di anatocismo e delle commissioni di massimo scoperto, l'applicazione dei giorni valuta, ovvero la mancata pattuizione dei tassi ultralegali.
Detto accertamento è stato oggetto di approfondite ed articolate verifiche da parte del CTU nominato, le cui conclusioni sono pienamente condivisibili da questo giudice perché sorrette da adeguate e congrue indagini tecniche svolte nel contraddittorio delle parti, oltre che da logica e razionale motivazione, anche in relazione alle risposte fornite all'esito delle osservazioni depositate dalle parti.
Nella specie, il CTU ha accertato (Ipotesi B, cui questo giudice intende far propria anche in ragione della giurisprudenza che di seguito sarà citata):
- il mancato superamento del tasso soglia nel corso di entrambi i rapporti di c/c (n. 280636 c/anticipi e n. 17681 c/ordinario),
- la mancata pattuizione dei tassi di interesse a debito da applicare nelle operazioni intra fido, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, TUB;
- l'illegittima applicazione trimestrale di interessi anatocismi e delle commissioni di massimo scoperto sul rapporto n. 17681 (c/ordinario) per violazione dell'art. 1283 c.c., dell'art. 7 della Delibera CICR del
09/02/2000 e dell'art. 118 TUB, così rideterminando un saldo a debito
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 7 di 9 del correntista di € 88.949,71 (e quindi con un importo da “recuperare” di € 88.572,42);
- un saldo del rapporto n. 280636 a debito del correntista pari ad €
5.000,00.
In conclusione, è stato accertato un totale complessivo a debito del correntista pari ad € 93.949,71 in luogo della maggior somma di €
177.522,14.
8) In punto di diritto, si rileva di come in tema di commissioni di massimo scoperto la oramai consolidata giurisprudenza, oltre ad imporre la forma scritta ab substantiam dei contratti, degli interessi ultralegali, dell'anatocismo, delle commissioni di massimo scoperto, impone altresì
l'esatta determinazione delle relative clausole, a pena di nullità delle stesse (cfr. Cass. n. 5609/2017), con la conseguenza che in mancanza di espressa e/o corretta pattuizione, non sono dovute commissioni di massimo scoperto e nemmeno interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale (cfr. Corte App. Ancona, Sez. I, sent. n.1853/2018).
Sul punto, il CTU ha precisato che “in linea con la maggioritaria giurisprudenza di Cassazione la previsione di capitalizzazione trimestrale per le competenze a debito, presente in atti, sarà considerata nulla per violazione di norma imperativa ex art.1283 e pertanto si procederà alla espunzione di tali addebiti trimestralmente applicati. Non risultando inoltre in atti, dopo l'entrata in vigore della Delibera CICR 09.02.2000, alcuna accettazione scritta da parte del correntista del regime di pari periodicità trimestrale introdotto dall'intermediario, si ritiene che perdurino gli effetti della nullità, ai sensi dell'art. 7 della menzionata
Delibera che richiede il consenso scritto del correntista all'adeguamento contrattuale se peggiorativo (in tal senso vedi anche Ordinanza di
Cassazione n.7105 del 17.03.2020) . Il divieto di anatocismo si ripresenta con il nuovo art.120 TUB previsto dalla legge 27.12.2013 n.147, pertanto non risultando in atti alcuna sformale autorizzazione si ritiene di poter procedere per tutto il periodo in trattazione 1998-2017 con la capitalizzazione a fine periodo”.
Conseguentemente, l'operato del CTU deve dirsi corretto e quindi confermato.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 8 di 9 9) Assorbita ogni eventuale ed ulteriore questione introdotta dalle parti, anche in via alternativa e/o subordinata.
10) Alla luce di quanto sopra, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, ricorrendo nel caso di specie una soccombenza reciproca.
11) Le spese di CTU vanno poste interamente a carico di tteso CP_1 che detto incombente si è reso necessario al fine di vagliare le contestazioni svolte dagli opponenti in punto di addebiti illegittimi, da questa disattese, ma poi rivelatesi fondate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie parzialmente, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 607/2017 emesso dal
Tribunale di Avezzano il 23/11/2017, pubblicato in data 24/11/2017;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di CP_1
Così deciso in Avezzano il 9/10/2024
Il Giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
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