TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/02/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 15504/2023 RGL, promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. Raoul Scotto Di Tella e Silvia Parte_1
Cordova ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Palermo, P.zza Virgilio n.
4, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato legalmente in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , sito in via Laurana n. CP_1
59, con gli avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura indicata in atti.
- resistente -
OGGETTO: REDDITO DI CITTADINANZA
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 18 dicembre 2024, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti costituite:
❖ Rigetta il ricorso.
❖ Dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' . CP_1
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.12.2023 la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso:
- d'essere beneficiaria di reddito di cittadinanza acquisita al prot. n. C.F._1
5500276, essendo in possesso dei requisiti previsti dal legislatore;
- d'aver successivamente ricevuto sms in data 22.04.2023 dall' del seguente tenore: CP_1
“pagamento sospeso per mancata comunicazione avvio attività lavorativa. Decadenza retroattiva se entro 60 giorni non sarà inviato Rdc-Com esteso”;
- d'aver inviato in data 02.05.2023 la documentazione richiesta e, stante la mancata risposta, in data 27.06.2023 d'aver richiesto chiarimenti all' sul mancato CP_2
ripristino della prestazione;
- d'aver successivamente appreso (06.07.2023) che “la sospensione dei termini verificatesi da ultimo via sms con il termine di 60 giorni per la presentazione del modello non ha valore di remissione in termini” ; conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l'ente previdenziale rassegando le seguenti domande: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare che la signora ha, Parte_1
come richiesto, inviato la documentazione inerente la modifica del proprio stato occupazionale;
2) accertare e dichiarare che la ricorrente è in possesso dei requisiti per beneficiare della prestazione sospesa e, di conseguenza, ordinare e condannare l' CP_2
resistente al ripristino della stessa con pagamento di tutte le mensilità dovute dalla data di sospensione ad oggi;
3) ordinare, all' , la sospensione dell'eventuale recupero posto CP_2
in essere nei confronti della ricorrente ed alla restituzione di quanto, eventualmente, trattenuto;
”, con il favore delle spese di lite.
L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva CP_1 il rigetto ed evidenziando che “[..] La domanda protocollo Controparte_3
oggetto di causa è stata posta in decadenza sanzionatoria dalla Direzione Centrale di prodotto. con motivazione "mancata comunicazione variazione occupazione entro 30 giorni". Ed infatti, il componente del nucleo cf Parte_2
in data 01-02-2023 risulta essere stato assunto presso CANTIERE C.F._2
AU RN & AL S.R.L. con contratto di apprendistato, senza, tuttavia che la beneficiaria della prestazione, ovvero l'odierna ricorrente, provvedesse a
2 comunicarlo all' entro 30 giorni mediante l' inoltro di modello Rdc-Com esteso. Si CP_1 ribadisce quanto già dedotto in fase di riesame amministrativo: l'inoltro del messaggio del
22.04.2022 , che la parte riconosce avere ricevuto, per l'invio del modello i questione, non ha avuto effetto di remissione in termini, in quanto il termine perentorio dei trenta giorni decorre dal momento della variazione lavorativa. Ne consegue che correttamente la domanda sia stata ritenuta decaduta ai sensi dell'art. 3 comma 8 D.L. 42/2019 e succ. mod.
La decadenza è stata disposta centralmente a seguito elaborazioni effettuate su apposite liste oggetto di specifici controlli. [..] In particolare, in ordine alle domande per le quali non risultano comunicate le variazioni, intervenute durante il corso dell'erogazione del beneficio, della condizione occupazionale dei componenti del nucleo familiare nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più di essi - tra l'altro - dal mese di novembre 2022 la Direzione centrale Risk Management, compliance e antifrode, estrae mensilmente le domande riconducibili a tale scenario, prevedendo alcuni precisi interventi da eseguire a cura delle Direzioni centrali e delle Strutture territoriali competenti. Per le domande ancora in pagamento (come nel caso in esame), si è proceduto dapprima con la sospensione a livello centrale delle domande con motivazione “richiesta
Rdc/Pdc Com-esteso”, con la notifica/comunicazione ai beneficiari, a livello centralizzato, della sospensione e della relativa motivazione, con richiesta di presentazione del modello
“Rdc/Pdc-Com esteso” nel termine di 60 giorni, (effettuato nel caso di specie con il messaggio SS del 22.04.2023) e successivamente con l'inserimento a livello centrale della decadenza, con effetto retroattivo per le prestazioni per le quali si sia verificata la rilevanza del reddito dichiarato sul diritto del beneficio in godimento. È fondamentale specificare che tale termine di 60 giorni non costituisce rimessione in termini e, al fine della comunicazione della variazione dell'attività lavorativa, il termine rimane sempre quello perentorio previsto dal D.L. 4/2019 dei 30 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal beneficio. In altri termini, la tardiva presentazione non esime dall'applicazione della decadenza prevista dalla normativa RdC più sopra citata.”.
Eccepiva, inoltre il difetto di prova dei presupposti di legge ai fini dell'erogazione del beneficio.
Pertanto, l'ente previdenziale rivendicava la legittimità dell'operato dell' . CP_2
3 La causa, di natura documentale, assunta in riserva all'udienza del 18 dicembre 2024 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
In via preliminare, appare opportuno effettuare una ricognizione della normativa relativa al reddito di cittadinanza, introdotto con D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con Legge n. 26 del 28 marzo 2019, come misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale (norma ormai abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2024 in virtù dell'art. 1 comma 318 della Legge di Bilancio 2023 - l. 29 dicembre 2022, n. 197).
Il sostegno era riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltre che di ulteriori requisiti economici e patrimoniali.
L'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (coordinato con la legge di conversione del 28 marzo 2019, n. 26 e succ. mod) testualmente prevedeva: «Il RdC è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in
Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta
4 di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia
è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE (di seguito denominata “DSU”); c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, numero 171;
2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione sociosanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.
3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per
5 ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1. 5. Ai fini del RdC, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a
26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (di seguito denominato “SIUSS”), di cui all'articolo
24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, secondo le modalità ivi previste.
7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, gli ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla
6 povertà oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
8. Il Rdc è compatibile con il godimento della di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22, e di Per_1
altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE».
Tale beneficio, inoltre, come precisato dall'art 3 comma 1, si componeva di due elementi « [..] a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4; b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui [..]»
Per ciò che riguardava l'aspetto economico relativo al nucleo familiare dell'istante,
l'art. 3, commi 8, 9 e 10, disponevano che: “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' per il tramite della Piattaforma CP_1
digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, ovvero di persona presso i centri per l'impiego”.
9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso
7 dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all entro il giorno CP_1 antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo
8, comma 4, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente. 10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo modalità definite nel provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1.»
Pertanto, in base al disposto normativo vigente ratione temporis, il diritto al beneficio non veniva meno sic et simpliciter, continuando a permanere i presupposti reddituali/patrimoniali, qualora fosse intrapresa da un membro del nucleo familiare un'attività di lavoro (subordinata o autonoma) purché, a pena di decadenza dal beneficio, detta variazione fosse comunicata entro trenta giorni dal suo inizio.
La mancata osservanza delle prescrizioni afferenti ai requisiti e gli oneri di comunicazione veniva espressamente sanzionata dall'art. 7 d.l. d.l. 4/2019, che al comma
4 prevedeva che in caso di “[..] omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
La norma prevedeva, dunque, la revoca, con efficacia ex tunc e onere di restituzione dell'intera prestazione erogata, nelle ipotesi di dichiarazioni false o omesse comunicazioni in ordine a fatti costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza.
8 Dunque, si decade dal beneficio, con conseguente diritto dell'ente previdenziale di provvedere al recupero delle somme erogate a titolo di RDC, nei seguenti casi specificatamente indicati dalla norma e precisamente quando uno dei componenti il nucleo familiare:
• non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
• non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale;
• non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
• non aderisce ai progetti utili alla collettività, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
• non accetta almeno una di tre offerte di lavoro congrue oppure, in caso di rinnovo, non accetta la prima offerta di lavoro congrua;
• non comunica l'eventuale variazione della condizione occupazionale oppure effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Reddito di cittadinanza maggiore;
• non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
• venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, senza averlo comunicato.
Ciò premesso, nel caso di specie, è pacifico (in quanto non contestato ed emergente per tabulas) che:
- la ricorrente ha goduto del reddito di cittadinanza dal 26.3.2022;
- il figlio facente parte del nucleo familiare ( ) è stato assunto in Parte_2
data 1.2.2023 presso il CANTIERE AU RN & AL S.R.L. con contratto di apprendistato;
- la comunicazione di variazione occupazionale (mod RDC-COM esteso) è stato inoltrato solamente il 2 maggio 2023.
E' di palmare evidenza, dunque, che parte ricorrente ha violato il dovere di comunicazione previsto dal comma 8 dell'art 3 D.L. n. 4/2019 in quanto il mod RDC-COM esteso è stato inoltrato ben oltre i 30 gg, termine decadenziale previsto ex lege.
9 Né, sul punto può darsi rilievo all'unico motivo di difesa dedotto in ricorso è, cioè,
l'aver ricevuto in data 22.4.2023 (e quindi ben oltre il suddetto termine) la comunicazione inoltrata tramite SMS che, a prescindere dall'esiguo rilevo probatorio che riveste, è comunque non idonea a derogare alla disposizione normativa e non può costituire una remissione in termini.
Legittimo, pertanto si appesa l'operato dell'ente previdenziale.
Ciò premesso, tuttavia, non può sottacersi che le Sezioni Unite penali della Corte di
Cassazione (intervenute per dirimere il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare nella giurisprudenza di legittimità e di merito) con la sentenza n. 49686 del 13 dicembre 2023, hanno statuito che «Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all'art. 7 D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, conv. in L. 28 marzo 2019 n. 26 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge».
Detta pronunzia esplica i suoi effetti non solo in campo penale ma anche sotto il profilo civilistico, dovendosi, caso per caso verificare in concreto se le oggettive discordanze fra il dichiarato ed il vero influiscano o meno sull'an o anche solo sul quantum della prestazione.
E' dovere, dunque, di questo giudice verificare la sussistenza di tutti i presupposti di legge ai fini dell'erogazione del beneficio richiesto a fronte, peraltro, di un precisa contestazione da parte dell' (“sia onere di controparte non limitarsi a contestare le CP_1
ragioni della decadenza, bensì altresì allegare e provare la sussistenza di tutti i presupposti di legge , per l'affermazione del diritto alla prestazione, e che nel presente giudizio la parte non ha assolto al suo onere probatorio.”).
Orbene, nel caso in esame, pur valutando la documentazione versata in atti (nonostante non sia stata formulata alcuna difesa sul punto in ricorso o nei successivi atti), non si ritiene di poter attribuire valore probante decisivo alla dichiarazione inoltrata il 2 maggio 2023 (che individua un importo presuntivo di euro 7.000 annui contrastante, peraltro, con quanto emerge dalla comunicazione in atti - euro 10.630 annui -) in quanto parte CP_4 ricorrente (né emerge dalla documentazione depositata dell'ente previdenziale) ha indicato quanto percepito a titolo di Reddito di cittadinanza né ha prodotto in atti la DSU o l'ISEE
10 aggiornati e, pertanto, non è possibile verificare se l'inclusione del maggior reddito abbia effettivamente determinato una variazione significativa idonea a influire sull'esistenza del diritto e/o sul suo ammontare.
Pertanto, stante l'intervenuta decadenza dal sussidio, in difetto di qualsivoglia prova che parte ricorrente era tenuta a fornire in ordine alla sussistenza dei requisiti per accedere allo stesso, il ricorso va respinto .
In ordine alle spese di lite, nonostante la soccombenza, non segue la condanna, avendo la ricorrente presentato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 18 dicembre
2024
IL GIUDICE
Claudia Gentile
11