CA
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/04/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 314/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, con sede legale in Napoli, alla via Santa Lucia, n. 81, cod. fisc. Parte_1
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_1 procura generale alle liti per atto pubblico del notaio di Barano d'Ischia del 14 Persona_1
marzo 2018, rep. n. 33646 – racc. n. 15752, dall'avv. Maria Laura Consolazio, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via Abella Salernitana, n. 3; appellante
E
, con sede in piazza D. Amato, n. 1, cod. TE
fisc. e p. iva in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in P.IVA_2 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giovanni Elia, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in , piazza TE
Umberto I, n. 87; appellato
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 953/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante e l'appellato (come da note congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 10 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) – “… i suddetti difensori fanno istanza congiunta a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello affinché Voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione tra le parti, senza nulla disporre riguardo alla spese di lite, atteso che anch'esse sono state interamente regolare un sede transattiva tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 953/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti del Parte_1 TE
, ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 23 settembre 2022, così
[...]
provvedeva: 1) accoglieva in parte l'opposizione spiegata dalla e, per Parte_1
l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 1811/2022; 2) condannava la Pt_1
al pagamento, in favore del , della somma di
[...] TE
euro 102.323,44 a titolo di rimborso delle rate semestrali di ammortamento di alcuni mutui contratti dall'Ente opposto con la Cassa Depositi e Prestiti, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza di ciascuna di esse all'effettivo soddisfo;
3) condannava la Pt_1
alla refusione delle spese processuali.
[...]
Nel corso del giudizio di appello introdotto dalla avverso la predetta Parte_1
sentenza con atto di citazione notificato il 22 marzo 2024, le parti, con note congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 10 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., chiedevano la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo transattivo, con il quale erano state regolate anche le spese di lite.
Il presente giudizio, come richiesto dall'appellante e dall'appellato, deve essere definito con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Tale pronuncia costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza mediante cui viene accertata e dichiarata l'impossibilità di giungere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla sua naturale conclusione quando non sussistano i presupposti per pervenire ad una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione in tal senso.
Dall'emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, deriva, da un lato, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale
2 efficacia al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo, con l'ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa statuizione non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa
(cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un. 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. 3 marzo 2003, n.
3122; Cass. 4 giugno 2009, n. 12887; Cass. ord. 19 febbraio 2020, n. 4167).
Peraltro, l'organo giudicante può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta in corso di causa, qualora ne riscontri i presupposti integrativi, vale a dire quando risulti ritualmente acquisita agli atti processuali, o concordemente ammessa, una situazione dalla quale emerga l'estinzione di ogni ragione di contrasto tra le parti, di ogni interesse diretto ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento giurisdizionale, a ciò non ostando la perdurante esistenza tra le stesse di una posizione di conflittualità in ordine alle spese di lite, dal momento che il giudice deve pur sempre provvedere su di esse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr., ex plurimis, Cass. 2 agosto 2004, n. 14775; Cass. 11 gennaio 2006, n. 271; Cass. 6 febbraio
2007, n. 2567; Cass. 7 maggio 2009, n. 10553; Cass. ord. 4 agosto 2017, n. 19568).
Alteris verbis, la cessazione della materia del contendere, incidendo sul diritto sostanziale originariamente azionato in giudizio, elimina ab imis la ratio essendi della contestazione e, di riflesso, la stessa indefettibilità di una statuizione diretta a dirimere una situazione di contrapposizione giuridica non più sussistente, di talché può essere rilevata e dichiarata dal giudice a prescindere dall'istanza di parte.
In particolare, l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase di impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, giacché, se così fosse, si tratterebbe pur sempre di una decisione di natura processuale che avrebbe l'effetto di eliminare il gravame, ma non il provvedimento oggetto del gravame, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non a travolgere tale provvedimento, ma a confermarlo nella sua (ormai inutile) definitività.
Ne consegue che la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo di impugnazione, elidendo l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza l'emanazione di una pronuncia sullo stesso gravame, che, pur senza entrare nel merito di quanto statuito nei gradi precedenti, rimuova, tuttavia, le sentenze già pronunciate nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che non ha più alcuna attualità (cfr., ex plurimis, Cass. 18
3 febbraio 1994, n. 1614; Cass. 9 aprile 1997, n. 3075; Cass. 13 settembre 2007, n. 19160;
Cass. ord. 18 ottobre 2018, n. 26299).
Nella fattispecie de qua agitur, la cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio di gravame deriva dall'accordo transattivo intercorso tra la e Parte_1 il , sicché, venuto meno l'oggetto della controversia, si TE
è determinata la definitiva caducazione dell'interesse ad agire delle parti, non sussistendo più alcuna situazione di contrasto da comporre mediante una statuizione giurisdizionale che involga il merito della domanda originariamente proposta.
Pertanto, avendo il predetto accordo transattivo determinato la cessazione della materia del contendere, il nuovo assetto convenzionale voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nell'impugnata sentenza n. 953/2024 del Tribunale di Salerno, che resta travolta e caducata ed inidonea a passare in giudicato (cfr., ex ceteris, Cass. 3 marzo 2003, n. 3122; Cass. 3 marzo 2006, n. 4714).
Avendo le parti, con le note sostitutive dell'udienza del 10 aprile 2025, dichiarato che l'accordo transattivo riguarda anche le spese di lite e chiesto alla Corte di non provvedere al riguardo, nessuna statuizione deve essere emanata per la loro regolamentazione.
Deve darsi atto, inoltre, che la definizione del giudizio di appello mediante una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere preclude l'operatività del meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di una misura applicabile nei soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr., ceteris, Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass. 25 settembre 2019, n. 23939).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 953/2024 del Tribunale di Salerno con atto Parte_1
di citazione notificato il 22 marzo 2024, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. dichiara il non luogo a provvedere sulle spese processuali;
3. dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio dell'11 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
4
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 314/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, con sede legale in Napoli, alla via Santa Lucia, n. 81, cod. fisc. Parte_1
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_1 procura generale alle liti per atto pubblico del notaio di Barano d'Ischia del 14 Persona_1
marzo 2018, rep. n. 33646 – racc. n. 15752, dall'avv. Maria Laura Consolazio, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via Abella Salernitana, n. 3; appellante
E
, con sede in piazza D. Amato, n. 1, cod. TE
fisc. e p. iva in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in P.IVA_2 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giovanni Elia, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in , piazza TE
Umberto I, n. 87; appellato
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 953/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante e l'appellato (come da note congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 10 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) – “… i suddetti difensori fanno istanza congiunta a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello affinché Voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione tra le parti, senza nulla disporre riguardo alla spese di lite, atteso che anch'esse sono state interamente regolare un sede transattiva tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 953/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti del Parte_1 TE
, ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 23 settembre 2022, così
[...]
provvedeva: 1) accoglieva in parte l'opposizione spiegata dalla e, per Parte_1
l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 1811/2022; 2) condannava la Pt_1
al pagamento, in favore del , della somma di
[...] TE
euro 102.323,44 a titolo di rimborso delle rate semestrali di ammortamento di alcuni mutui contratti dall'Ente opposto con la Cassa Depositi e Prestiti, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza di ciascuna di esse all'effettivo soddisfo;
3) condannava la Pt_1
alla refusione delle spese processuali.
[...]
Nel corso del giudizio di appello introdotto dalla avverso la predetta Parte_1
sentenza con atto di citazione notificato il 22 marzo 2024, le parti, con note congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 10 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., chiedevano la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo transattivo, con il quale erano state regolate anche le spese di lite.
Il presente giudizio, come richiesto dall'appellante e dall'appellato, deve essere definito con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Tale pronuncia costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza mediante cui viene accertata e dichiarata l'impossibilità di giungere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla sua naturale conclusione quando non sussistano i presupposti per pervenire ad una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione in tal senso.
Dall'emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, deriva, da un lato, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale
2 efficacia al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo, con l'ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa statuizione non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa
(cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un. 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. 3 marzo 2003, n.
3122; Cass. 4 giugno 2009, n. 12887; Cass. ord. 19 febbraio 2020, n. 4167).
Peraltro, l'organo giudicante può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta in corso di causa, qualora ne riscontri i presupposti integrativi, vale a dire quando risulti ritualmente acquisita agli atti processuali, o concordemente ammessa, una situazione dalla quale emerga l'estinzione di ogni ragione di contrasto tra le parti, di ogni interesse diretto ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento giurisdizionale, a ciò non ostando la perdurante esistenza tra le stesse di una posizione di conflittualità in ordine alle spese di lite, dal momento che il giudice deve pur sempre provvedere su di esse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr., ex plurimis, Cass. 2 agosto 2004, n. 14775; Cass. 11 gennaio 2006, n. 271; Cass. 6 febbraio
2007, n. 2567; Cass. 7 maggio 2009, n. 10553; Cass. ord. 4 agosto 2017, n. 19568).
Alteris verbis, la cessazione della materia del contendere, incidendo sul diritto sostanziale originariamente azionato in giudizio, elimina ab imis la ratio essendi della contestazione e, di riflesso, la stessa indefettibilità di una statuizione diretta a dirimere una situazione di contrapposizione giuridica non più sussistente, di talché può essere rilevata e dichiarata dal giudice a prescindere dall'istanza di parte.
In particolare, l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase di impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, giacché, se così fosse, si tratterebbe pur sempre di una decisione di natura processuale che avrebbe l'effetto di eliminare il gravame, ma non il provvedimento oggetto del gravame, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non a travolgere tale provvedimento, ma a confermarlo nella sua (ormai inutile) definitività.
Ne consegue che la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo di impugnazione, elidendo l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza l'emanazione di una pronuncia sullo stesso gravame, che, pur senza entrare nel merito di quanto statuito nei gradi precedenti, rimuova, tuttavia, le sentenze già pronunciate nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che non ha più alcuna attualità (cfr., ex plurimis, Cass. 18
3 febbraio 1994, n. 1614; Cass. 9 aprile 1997, n. 3075; Cass. 13 settembre 2007, n. 19160;
Cass. ord. 18 ottobre 2018, n. 26299).
Nella fattispecie de qua agitur, la cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio di gravame deriva dall'accordo transattivo intercorso tra la e Parte_1 il , sicché, venuto meno l'oggetto della controversia, si TE
è determinata la definitiva caducazione dell'interesse ad agire delle parti, non sussistendo più alcuna situazione di contrasto da comporre mediante una statuizione giurisdizionale che involga il merito della domanda originariamente proposta.
Pertanto, avendo il predetto accordo transattivo determinato la cessazione della materia del contendere, il nuovo assetto convenzionale voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nell'impugnata sentenza n. 953/2024 del Tribunale di Salerno, che resta travolta e caducata ed inidonea a passare in giudicato (cfr., ex ceteris, Cass. 3 marzo 2003, n. 3122; Cass. 3 marzo 2006, n. 4714).
Avendo le parti, con le note sostitutive dell'udienza del 10 aprile 2025, dichiarato che l'accordo transattivo riguarda anche le spese di lite e chiesto alla Corte di non provvedere al riguardo, nessuna statuizione deve essere emanata per la loro regolamentazione.
Deve darsi atto, inoltre, che la definizione del giudizio di appello mediante una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere preclude l'operatività del meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di una misura applicabile nei soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr., ceteris, Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass. 25 settembre 2019, n. 23939).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 953/2024 del Tribunale di Salerno con atto Parte_1
di citazione notificato il 22 marzo 2024, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. dichiara il non luogo a provvedere sulle spese processuali;
3. dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio dell'11 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
4