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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott. Lidia Greco Giudice
3. dott. Venera Condorelli Giudice ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8053/2022 R.G. avente ad oggetto
“scioglimento del matrimonio” promossa da nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Salvatore Ingrassia che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Trovato Domenica Nadia che rapp. e dif. per procura in atti
RESISTENTE
1
30/9/2024 dei termini di legge ex art. 190 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA
DECISIONE
Premessa la propria sentenza parziale e non definitiva n. 2995/2023 emanata in data 23/6-12/7/2023 con la quale è stato pronunziato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Vigevano il 30/10/1999 tra e , in esito agli Parte_1 Controparte_1
svolgimenti processuali noti alle parti, venuta indi la causa alla udienza in data 11/6/2024, i difensori di entrambe le parti, avv. Giulia Pappalardo in sost. dell'avv. Salvatore Ingrassia per ed avv. Domenica Trovato per Parte_1
, all'esito della accettazione della proposta Controparte_2
meramente transattiva e conciliativa dal Giudice formulata ex art. 185 bis cpc in relazione alla entità della contribuzione dovuta per il mantenimento del figlio , precisavano Per_1
concordemente e congiuntamente le conclusioni “chiedendo dichiararsi cessato l'obbligo di di Parte_1
contribuire al mantenimento della figlia con Parte_2
decorrenza dall'agosto 2023; determinazione dell'entità della contribuzione di mantenimento del figlio presso la Per_1
madre collocato con un assegno mensile di euro 300,00 oltre
2 rivalutazione ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie con pari decorrenza”
Trattandosi, dunque, di ambiti disponibili e non residuando alcuna ulteriore domanda tra tutte le parti, non resta al Tribunale che limitarsi a rendere le statuizioni accessorie al già pronunziato scioglimento del matrimonio, nei termini delle concordemente e congiuntamente formulate conclusioni
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, statuisce come specificamente in parte motiva in ordine alle statuizioni accessorie al già pronunziato scioglimento del matrimonio celebrato in Vigevano il 30/10/1999 tra e Parte_1
. Controparte_1
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima
Sezione civile del Tribunale il 18/10/2024
Il presidente estensore
Cannata Baratta
3