Articolo 2 della Legge 29 maggio 1973, n. 302
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 luglio 1973
Art. 2.
Al sottufficiale proveniente dal ruolo speciale per mansioni di ufficio, cessato dal servizio permanente per aver compiuto l'eta' di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'art. 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599 , spetta fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' l'indennita' speciale prevista dall' art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599 .
Entrata in vigore il 1 luglio 1973