CA
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/05/2025, n. 3029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3029 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 6166 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisone con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 22 aprile 2025 e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fratini
APPELLANTE
E
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATO
Con l'intervento del P.M.
1
OGGETTO: cittadinanza.
CONCLUSIONI
Il difensore dell'appellante ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Per parte appellata - che non ha depositato note di trattazione scritta – v. le conclusioni rassegnate in calce alla comparsa di risposta.
Il pubblico ministero ha chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. Parte_1
Diritti della persona e immigrazione del 21 novembre 2023 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 36252/2022, che ha rigettato il ricorso avverso il decreto con cui la Controparte_2 ha respinto la sua richiesta di cittadinanza italiana formulata ai sensi dell'art. 5 della legge n.
91 del 1992.
Con un unico motivo, l'appellante ha dedotto al riguardo che:
a) è sposata e ad oggi non separata con il marito e Parte_1 Persona_1 regolarmente integrata sul territorio dello Stato italiano, svolgendo attività lavorativa inerente la vendita di metalli preziosi (come da licenza rilasciata dalla Questura di in data 5 CP_2 marzo 2001);
b) il tribunale è incorso in errore in quanto ha ritenuto che non potesse Parte_1 acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91 del
1992 (il quale stabilisce che “precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5
[...] la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione [...]”);
c) gli effetti dell'ordinanza ex art. 445 c.p.p. emessa dal Tribunale di Latina il 1° giugno
2011 [con la quale è stato dichiarato estinto il reato di furto continuato in concorso (artt. 624,
81 e 110 c.p.) per il quale la era stata condannata con sentenza di applicazione della Pt_1 pena su richiesta delle parti (artt. 444 e 445 c.p.p.), emessa il 17 novembre 1998 dalla Pretura di Latina e divenuta irrevocabile il 14 gennaio 1999], sarebbero del tutto simili agli effetti della riabilitazione ex art. 178 c.p. per le altre sentenze di condanna, poiché nei casi di patteggiamento della pena la riabilitazione consegue automaticamente all'estinzione del reato;
c) a niente rileva il fatto che fosse identificabile anche come Parte_1 CP_3
poiché attualmente non risultano esservi pendenze o procedimenti penali in corso, né a
[...] nome di né a nome di e il certificato penale generale risulta Parte_1 Controparte_3 nullo, così come quello relativo ai carichi pendenti.
2 L'appellante ha concluso domandando che si dichiari che ella possiede i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91 del 1992.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_4
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
L'appellante ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 91 del 1992 che – nel testo risultante a seguito della sostituzione operata dall'art. 1, comma 11, della legge 15 luglio 2009, n. 94 - prevede che “Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento
l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi”.
L'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 91 del 1992 stabilisce tuttavia che “precludono
l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5 [...] la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione [...]”.
Il Prefetto di Roma ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata da rilevando l'esistenza di una causa preclusiva ai sensi dell'art. 6, Parte_1 comma 1, lett. b), della legge n. 91 del 1992 (sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Pretore di Latina il 17 novembre 1998, divenuta irrevocabile il 14 gennaio 1999, per il reato di furto continuato in concorso [artt. 624, 81 e 110 c.p.]).
Il tribunale ha respinto il ricorso avverso il provvedimento di diniego ritenendo che la abbia correttamente identificato nella persona di Controparte_2 Parte_1 Per_2
(prendendo atto del doppio nominativo con cui è riconosciuta l'istante) e avrebbe
[...] quindi correttamente ritenuto sussistente la causa ostativa all'acquisto della cittadinanza italiana prevista dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91 del 1992, atteso che nei confronti di – alias – è stata emessa una sentenza di Persona_2 Parte_1 condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione.
Il giudice di primo grado ha quindi ritenuto che la sentenza di patteggiamento fosse equiparabile ad una sentenza di condanna e che l'estinzione collegata alla scelta di un rito premiale non fosse equiparabile alla riabilitazione.
La tesi del tribunale non può essere condivisa.
La giurisprudenza di legittimità è recentemente intervenuta in un caso analogo affermando che “gli effetti della sentenza di condanna e quelli della sentenza pronunciata in esito a richiesta ex art. 444 c. p.p. non sono esattamente uguali, e del resto, per rendersene conto basta esaminare la diversità dei relativi dispositivi;
nel primo caso il giudice dichiara
l'imputato responsabile (o colpevole) dei reati ascrittigli e lo condanna ad un certa pena;
nel
3 secondo, omessa la dichiarazione di responsabilità, applica la pena concordata” (in questi termini Cass. 34992/2023).
La Corte ha spiegato al riguardo che “ciò deve escludersi in primo luogo in ragione del criterio letterale di interpretazione della legge, poiché la norma fa espresso riferimento alla condanna e, per quanto la sentenza di patteggiamento sia "equiparata", […], alla sentenza di condanna, essa sentenza di condanna non è nella definizione della legge, e trattandosi di una norma che pone eccezioni e limitazioni essa è di stretta interpretazione;
ma, anche a voler adottare il criterio logico sistematico e fare riferimento a quella che è la ratio legis della norma, individuabile nella valutazione negativa della personalità civile e morale che il legislatore collega alla condanna penale del richiedente, si evidenzia che la "valutazione negativa" presuppone la affermazione di responsabilità per il fatto reato, ciò che appunto manca nella sentenza di applicazione della pena su richiesta” (v. Cass. cit.).
Rilevando quindi che è lo stesso art 445 c.p.p. ad escludere che la sentenza di patteggiamento possa spiegare effetti nei giudizi civili e amministrativi – laddove dispone che
“La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo fa chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile” – deve ritenersi che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Pretore di Latina il 17 novembre 1998 nei confronti di
(alias , divenuta irrevocabile il 14 gennaio 1999, non può Persona_2 Parte_1 essere di ostacolo alla concessione cittadinanza italiana formulata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91 del 1992 dall'appellante.
Ciò posto, sussistendo nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 5 della legge n. 91 del 1992 – ossia la residenza nel territorio italiano per almeno due anni dopo il matrimonio con un cittadino italiano – e non ricorrendo la causa ostativa prevista dall'art. 6, lett. b) della legge cit. né altre cause ostative al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a Pt_1
la domanda dell'appellante deve essere accolta.
[...]
Alla soccombenza del segue la sua condanna al pagamento delle Controparte_1 spese del doppio grado di giudizio, non sussistendo i presupposti per la loro compensazione
(non trattandosi di questione nuova, dal momento che i princìpi enunciati da Cass.
34992/2023 erano già stati formulati da Cass. 24312/2007).
Le spese di lite si liquidano in complessivi 3.286,00 € (di cui 3.000,00 € per compensi e
286,00 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di primo grado e in complessivi 4.304,00 € (di cui 3.500,00 € per compensi e 804,00 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di appello
(compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
4
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Parte_1
Roma, Sez. Diritti della persona e immigrazione del 21 novembre 2023 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 36252/2022 e per l'effetto dichiara che sussistono in capo a Parte_1 nata a [...] il [...], i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
2) condanna il al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1 giudizio in favore di liquidandole in complessivi 3.286,00 € oltre IVA, CPA e Parte_1 spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in complessivi 4.304,00
€ oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 6166 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisone con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 22 aprile 2025 e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fratini
APPELLANTE
E
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATO
Con l'intervento del P.M.
1
OGGETTO: cittadinanza.
CONCLUSIONI
Il difensore dell'appellante ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Per parte appellata - che non ha depositato note di trattazione scritta – v. le conclusioni rassegnate in calce alla comparsa di risposta.
Il pubblico ministero ha chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. Parte_1
Diritti della persona e immigrazione del 21 novembre 2023 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 36252/2022, che ha rigettato il ricorso avverso il decreto con cui la Controparte_2 ha respinto la sua richiesta di cittadinanza italiana formulata ai sensi dell'art. 5 della legge n.
91 del 1992.
Con un unico motivo, l'appellante ha dedotto al riguardo che:
a) è sposata e ad oggi non separata con il marito e Parte_1 Persona_1 regolarmente integrata sul territorio dello Stato italiano, svolgendo attività lavorativa inerente la vendita di metalli preziosi (come da licenza rilasciata dalla Questura di in data 5 CP_2 marzo 2001);
b) il tribunale è incorso in errore in quanto ha ritenuto che non potesse Parte_1 acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91 del
1992 (il quale stabilisce che “precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5
[...] la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione [...]”);
c) gli effetti dell'ordinanza ex art. 445 c.p.p. emessa dal Tribunale di Latina il 1° giugno
2011 [con la quale è stato dichiarato estinto il reato di furto continuato in concorso (artt. 624,
81 e 110 c.p.) per il quale la era stata condannata con sentenza di applicazione della Pt_1 pena su richiesta delle parti (artt. 444 e 445 c.p.p.), emessa il 17 novembre 1998 dalla Pretura di Latina e divenuta irrevocabile il 14 gennaio 1999], sarebbero del tutto simili agli effetti della riabilitazione ex art. 178 c.p. per le altre sentenze di condanna, poiché nei casi di patteggiamento della pena la riabilitazione consegue automaticamente all'estinzione del reato;
c) a niente rileva il fatto che fosse identificabile anche come Parte_1 CP_3
poiché attualmente non risultano esservi pendenze o procedimenti penali in corso, né a
[...] nome di né a nome di e il certificato penale generale risulta Parte_1 Controparte_3 nullo, così come quello relativo ai carichi pendenti.
2 L'appellante ha concluso domandando che si dichiari che ella possiede i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91 del 1992.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_4
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
L'appellante ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 91 del 1992 che – nel testo risultante a seguito della sostituzione operata dall'art. 1, comma 11, della legge 15 luglio 2009, n. 94 - prevede che “Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento
l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi”.
L'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 91 del 1992 stabilisce tuttavia che “precludono
l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5 [...] la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione [...]”.
Il Prefetto di Roma ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata da rilevando l'esistenza di una causa preclusiva ai sensi dell'art. 6, Parte_1 comma 1, lett. b), della legge n. 91 del 1992 (sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Pretore di Latina il 17 novembre 1998, divenuta irrevocabile il 14 gennaio 1999, per il reato di furto continuato in concorso [artt. 624, 81 e 110 c.p.]).
Il tribunale ha respinto il ricorso avverso il provvedimento di diniego ritenendo che la abbia correttamente identificato nella persona di Controparte_2 Parte_1 Per_2
(prendendo atto del doppio nominativo con cui è riconosciuta l'istante) e avrebbe
[...] quindi correttamente ritenuto sussistente la causa ostativa all'acquisto della cittadinanza italiana prevista dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91 del 1992, atteso che nei confronti di – alias – è stata emessa una sentenza di Persona_2 Parte_1 condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione.
Il giudice di primo grado ha quindi ritenuto che la sentenza di patteggiamento fosse equiparabile ad una sentenza di condanna e che l'estinzione collegata alla scelta di un rito premiale non fosse equiparabile alla riabilitazione.
La tesi del tribunale non può essere condivisa.
La giurisprudenza di legittimità è recentemente intervenuta in un caso analogo affermando che “gli effetti della sentenza di condanna e quelli della sentenza pronunciata in esito a richiesta ex art. 444 c. p.p. non sono esattamente uguali, e del resto, per rendersene conto basta esaminare la diversità dei relativi dispositivi;
nel primo caso il giudice dichiara
l'imputato responsabile (o colpevole) dei reati ascrittigli e lo condanna ad un certa pena;
nel
3 secondo, omessa la dichiarazione di responsabilità, applica la pena concordata” (in questi termini Cass. 34992/2023).
La Corte ha spiegato al riguardo che “ciò deve escludersi in primo luogo in ragione del criterio letterale di interpretazione della legge, poiché la norma fa espresso riferimento alla condanna e, per quanto la sentenza di patteggiamento sia "equiparata", […], alla sentenza di condanna, essa sentenza di condanna non è nella definizione della legge, e trattandosi di una norma che pone eccezioni e limitazioni essa è di stretta interpretazione;
ma, anche a voler adottare il criterio logico sistematico e fare riferimento a quella che è la ratio legis della norma, individuabile nella valutazione negativa della personalità civile e morale che il legislatore collega alla condanna penale del richiedente, si evidenzia che la "valutazione negativa" presuppone la affermazione di responsabilità per il fatto reato, ciò che appunto manca nella sentenza di applicazione della pena su richiesta” (v. Cass. cit.).
Rilevando quindi che è lo stesso art 445 c.p.p. ad escludere che la sentenza di patteggiamento possa spiegare effetti nei giudizi civili e amministrativi – laddove dispone che
“La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo fa chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile” – deve ritenersi che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Pretore di Latina il 17 novembre 1998 nei confronti di
(alias , divenuta irrevocabile il 14 gennaio 1999, non può Persona_2 Parte_1 essere di ostacolo alla concessione cittadinanza italiana formulata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91 del 1992 dall'appellante.
Ciò posto, sussistendo nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 5 della legge n. 91 del 1992 – ossia la residenza nel territorio italiano per almeno due anni dopo il matrimonio con un cittadino italiano – e non ricorrendo la causa ostativa prevista dall'art. 6, lett. b) della legge cit. né altre cause ostative al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a Pt_1
la domanda dell'appellante deve essere accolta.
[...]
Alla soccombenza del segue la sua condanna al pagamento delle Controparte_1 spese del doppio grado di giudizio, non sussistendo i presupposti per la loro compensazione
(non trattandosi di questione nuova, dal momento che i princìpi enunciati da Cass.
34992/2023 erano già stati formulati da Cass. 24312/2007).
Le spese di lite si liquidano in complessivi 3.286,00 € (di cui 3.000,00 € per compensi e
286,00 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di primo grado e in complessivi 4.304,00 € (di cui 3.500,00 € per compensi e 804,00 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di appello
(compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
4
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Parte_1
Roma, Sez. Diritti della persona e immigrazione del 21 novembre 2023 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 36252/2022 e per l'effetto dichiara che sussistono in capo a Parte_1 nata a [...] il [...], i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
2) condanna il al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1 giudizio in favore di liquidandole in complessivi 3.286,00 € oltre IVA, CPA e Parte_1 spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in complessivi 4.304,00
€ oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
5