Articolo 3 della Legge 1 agosto 1978, n. 436
Articolo 2
Versione
31 agosto 1978
Art. 3.
Dopo l' articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , e' aggiunto il seguente articolo 9-bis:
"A colui al quale e' stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, puo' attribuire un assegno periodico a carico dell'eredita' tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entita' del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilita', delle sostanze ereditarie, del numero e della qualita' degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'articolo 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.
Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno puo' avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno puo' essere nuovamente attribuito".

Entrata in vigore il 31 agosto 1978
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