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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/05/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6605/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Cinzia Fallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6605/2024 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Cirillo ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in LO MO, via Fontanile n.22 giusta procura in atti
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Patrizia Modugno dell'Avvocatura interna della Società ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Cordusio, 4 giusta procura in atti
CONVENUTA
e di
( C.F. e P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro dall'Avv. Francesco
De Marini e Barbara Savorelli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Milano, via Visconti Venosta, 7 giusta procura in atti
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 9
OGGETTO del giudizio: querela di falso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore (come da atto di citazione in data 09 ottobre 2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza adito, contrariis reiectis,
1) in via principale: dichiarare la falsità materiale della sottoscrizione apposta sulla relata di notifica del verbale di accertamento n.226613/P/21, asseritamente notificato all'odierno attore in data 06.07.21, ordinandone la cancellazione;
2) con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
Per parte convenuta (come da comparsa di risposta): Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
a - In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva di CP_1
in ordine alla querela di falso proposta dal signor , perché unico Parte_1
soggetto legittimato passivo è il Comune di LO MO (MI);
b - In via principale dichiarare inammissibile, per motivi di fatto e di diritto la querela di falso, nonché respingere tutte le domande proposte nei confronti di CP_1
perché inammissibili in fatto e diritto;
c – in via istruttoria, questa difesa si oppone alle istanze istruttorie di parte attrice perché inconferenti e influenti ai fini del decidere. Si oppone altresì all' ammissione della richiesta di parte attrice di CTU, per dimostrare la falsità della sottoscrizione apposta sull'atto impugnato di falso, perché tale documento non contiene alcuna attestazione o certificazione da parte dell'agente postale facente fede fino a querela di falso, circa la riferibilità della sottoscrizione all'attore e la sua autenticità, ma attesta semplicemente il fatto che all'indirizzo indicato sulla busta il plico è stata consegnato a persona dichiaratasi destinataria.
d - in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”
pagina 2 di 9 Per parte convenuta (come da comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta)
“Nel merito
In via principale accertare e dichiarare inammissibile in fatto e in diritto la querela di falso proposta dall'attrice per tutte le motivazioni dedotte della presente comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avversarie.
In subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui la querela di falso dovesse essere ritenuta ammissibile e dovesse essere accertata e dichiarata la falsità della sottoscrizione oggetto di querela, accertare e dichiarare la legittimità dell'operato del Controparte_2
[...]
Con riserva sin d'ora di esperire azione risarcitoria nei confronti di Controparte_1
In via istruttoria rigettare integralmente le istanze istruttorie di parte attrice
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto querela di Parte_1
falso in via principale convenendo in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
al fine di far accertare la falsità della sottoscrizione apposta sulla relata di
[...]
notifica allegata al verbale di accertamento di violazione del codice della strada n.
226613/P/21- 20-05-2021 asseritamente notificato in data 06.07.2021 e relativo al mezzo targa ES604DZ, art. 7 Cds(importo pari ad Euro 86,50, oltre accessori).
Ha esposto, in particolare:
- di non essere mai venuto a conoscenza della notifica del verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, di cui ha avuto contezza solo a seguito della notifica della cartella esattoriale di pagamento da parte dell'Agente della Riscossione, in data pagina 3 di 9 23.09.2024, con l'ordine di pagare la somma complessiva di Euro 149,63 all'ente creditore Controparte_2
- in tale occasione gli è stata fornita copia del verbale di accertamento di infrazione al codice della strada suindicato, corredato della relata di notifica dalla quale, a suo dire, si evince che la sottoscrizione non può essere in alcun modo al medesimo riferibile;
- tra l'altro, il predetto dal 04 luglio 2021 al 7 luglio 2021 non era neppure presso la propria abitazione in LO MO- via Rovigo, n.5, in quanto si trovava in provincia di Napoli;
- di avere provveduto ad impugnare la cartella di pagamento innanzi al Giudice di Pace di Monza chiedendone la sospensione.
Pertanto, ha sostenuto che la sottoscrizione apposta alla relata di notifica del verbale di accertamento di infrazione al codice della strada deve ritenersi falsa, non avendo mai ricevuto il piego raccomandato con cui gli veniva contestata l'infrazione stessa.
Con comparsa di risposta in data 22.10.2024 si è costituita in giudizio Controparte_1
la quale ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva
[...]
in quanto il soggetto legittimato passivo nei giudizi di querela di falso “…non è l'autore della asserita falsificazione, ma il soggetto che ha interesse alla conservazione del documento di cui l'attore sostiene la falsificazione” e, quindi, nel caso in esame il
Controparte_2
Nel merito, ha asserito l'inammissibilità della querela per la mancanza dei presupposti dell'azione di cui all'art. 221 c.p.c., poiché non ricorrono nella fattispecie ipotesi di falsità materiale o di falsità ideologica, in quanto l'attore non contesta la veridicità di quanto attestato dall'agente postale(e cioè che il soggetto che ha ricevuto la raccomandata e sottoscritto gli avvisi di ricevimento si sia qualificato, all'addetto al recapito, come destinatario persona fisica della stessa raccomandata), ma solo la genuinità e veridicità della firma apposta sull'avviso di ricevimento, ossia su di un dato, quale la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata A.G.
pagina 4 di 9 n.78797059825-4m, che non ha formato oggetto di alcuna pubblica attestazione ad opera dell'agente postale.
Ne consegue che l'asserita non riconducibilità della firma apposta sull'avviso di riconoscimento alla mano dell'attore non è perciò elemento sufficiente ed idoneo alla proposizione della querela di falso.
Ha chiesto, pertanto, in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in ordine alla querela di falso proposta da;
in via CP_1 Parte_1
principale, dichiarare inammissibile la stessa, nonché respingere le domande tutte proposte nei confronti di perché inammissibili in fatto ed in diritto. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta, in data 23 dicembre 2024, si è costituito il asserendo l'inammissibilità della querela di falso Controparte_2
promossa, in quanto parte attrice non lamenta la falsità della mera sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento e neppure la veridicità delle dichiarazioni rese dal consegnatario all'agente postale, bensì lo stesso atto di notifica nella parte in cui il messo postale attesta l'avvenuta consegna della raccomandata nelle mani di _1
.
[...]
Ha affermato che l'agente notificatore non ha il compito di verificare la rispondenza dell'identità del consegnatario apparente- nella specie l'attore- con il consegnatario effettivo della raccomandata- cioè colui che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento a nome dell'attore- al medesimo l'esibizione di documenti di riconoscimento. Parte_2
Ha poi sottolineato la legittimità dell'operato del convenuto che ha dato avvio CP_2
al procedimento notificatorio del verbale di accertamento della violazione del C.d.S. e che non ha realizzato materialmente la notifica al destinatario della raccomandata, con cui è stato notificato il verbale stesso, ma si è limitato ad affidare a Controparte_1
tale attività, senza poter accertare concretamente la correttezza dell'operato dell'agente postale.
Ha chiesto, pertanto, accertarsi e dichiararsi, in via principale, l'inammissibilità in fatto e diritto della querela di falso, con conseguente rigetto delle domande proposte;
in pagina 5 di 9 subordine, accertare e dichiarare la legittimità dell'operato del Controparte_2
[...]
Alla prima udienza, fissata per la data del 15 maggio 2025, alla presenza dei legali delle parti, insisteva nell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione CP_1
passiva e chiedeva pronuncia sul punto.
Parte attrice dichiarava di aderire all'eccezione ed il nulla Controparte_2
opponeva in merito;
dopo breve discussione con il legale di parte attrice veniva formulata da quest'ultima una proposta transattiva al fine di definire entrambe le controversie pendenti, sulla quale il legale del convenuto si dichiarava CP_2
disponibile a riferire al proprio assistito.
La causa, tenuto conto dell'eccezione di difetto di legittimazione sollevata da
[...]
e dell'adesione di parte attrice veniva trattenuta in decisione sul punto Controparte_1
sulle conclusioni come da verbale.
II. L'eccezione preliminare formulata dalla convenuta di difetto di Controparte_1
legittimazione passiva è fondata.
Giova precisare che l'interesse ad agire del querelante si fonda sulla necessità di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi avvalere concretamente di esso(cfr. Cass. Civ. Sez.I, sent. n. 19413 del 2017).
La querela di falso ha, infatti, il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta, l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti contro chi possa avvalersi del documento per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia esso meno l'autore della falsificazione(cfr. Cass. Civ. Sez. I, Sent.30.08.2007
n.18323).
In particolare, lo strumento processuale de quo ha il fine di privare un atto pubblico(o una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a fungere da prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre pagina 6 di 9 all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione.
Occorre rimarcare che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, nei giudizi di querela di falso il soggetto legittimato passivo, in via esclusiva, non è l'autore della asserita falsificazione o, comunque, colui il quale sia concorso nella falsificazione, ma colui che intenda avvalersi dell'atto falso(cfr. Cass. Civ.Sez.I sent. 30.08.2007 n.
18323 e ribadito da Cass Civ., Sesta Sez. Civ- 2 ord. n.19281 del 17.07.2019 secondo la quale “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che del documento intenda valersi in giudizio per fondarvi una domanda o un eccezione e non già l'autore del falso ovvero chi comunque sia concorso nella falsità”).
Pertanto, stante quanto sopra esposto, ai fini della sussistenza della legittimazione passiva è sufficiente che l'attore abbia allegato e sufficientemente dimostrato che il documento, oggetto di querela di falso, a prescindere dal coinvolgimento materiale dei convenuti nella sua formazione, possa essere da loro utilizzato per fondare pretese giuridiche nei confronti dell'attore.
Per tali ragioni, l'eccezione dell' è fondata, avuto riguardo all'azione CP_3 CP_1
proposta, alle allegazioni su cui essa si fonda e all'interesse manifestato dall'attore all'accertamento della dedotta falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata notificata.
Oggetto di querela è, infatti, la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n.78797059825-4 spedita dal Centro di Meccanizzazione Postale di
Bologna il 2.07.2021 nello spazio relativo alla firma del destinatario o persona autorizzata - con il quale la Polizia Municipale del Comune di LO MO notificava il verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n. 226613/P/21-, indirizzato a e risultato recapitato all'indirizzo indicato in atti a soggetto dichiaratosi Parte_1
destinatario.
pagina 7 di 9 Questo giudicante ritiene, alla stregua delle argomentazioni suesposte, che nel caso di specie legittimato passivamente è unicamente il unico Controparte_2
soggetto che ha interesse alla conservazione e ad avvalersi del documento di cui l'attore sostiene la falsificazione.
In applicazione dello stesso principio di diritto, deve essere invece rilevata la carenza di legittimazione passiva della convenuta , non avendo parte attrice allegato CP_1
che la stessa possa avanzare pretese aventi fondamento nel documento, oggetto di querela, né correlativamente ha proposto nei confronti di domande inerenti le CP_1
modalità di compilazione dell'avviso, avendo proposto unicamente domanda di mero accertamento della falsità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento.
Del resto, la stessa attrice, in sede di prima udienza, ha dichiarato di aderire alla formulata eccezione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
Pertanto, deve essere pronunciato, con sentenza parziale, il difetto di legittimazione passiva di . Controparte_1
Le spese di lite devono essere compensate, stante l'adesione di parte attrice alla formulata eccezione nel corso della prima udienza e l'accordo delle parti sul punto.
La causa deve essere rimessa in istruttoria ai fini della prosecuzione del giudizio tra parte attrice ed il convenuto, come da separata ordinanza. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, non definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
, con atto di citazione avverso ed il Parte_1 CP_1 Controparte_2
così dispone:
[...]
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
2. Compensa le spese di lite tra l'attore e la convenuta Controparte_1
3. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Monza, 26 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Cinzia Fallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6605/2024 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Cirillo ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in LO MO, via Fontanile n.22 giusta procura in atti
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Patrizia Modugno dell'Avvocatura interna della Società ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Cordusio, 4 giusta procura in atti
CONVENUTA
e di
( C.F. e P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro dall'Avv. Francesco
De Marini e Barbara Savorelli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Milano, via Visconti Venosta, 7 giusta procura in atti
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 9
OGGETTO del giudizio: querela di falso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore (come da atto di citazione in data 09 ottobre 2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza adito, contrariis reiectis,
1) in via principale: dichiarare la falsità materiale della sottoscrizione apposta sulla relata di notifica del verbale di accertamento n.226613/P/21, asseritamente notificato all'odierno attore in data 06.07.21, ordinandone la cancellazione;
2) con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
Per parte convenuta (come da comparsa di risposta): Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
a - In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva di CP_1
in ordine alla querela di falso proposta dal signor , perché unico Parte_1
soggetto legittimato passivo è il Comune di LO MO (MI);
b - In via principale dichiarare inammissibile, per motivi di fatto e di diritto la querela di falso, nonché respingere tutte le domande proposte nei confronti di CP_1
perché inammissibili in fatto e diritto;
c – in via istruttoria, questa difesa si oppone alle istanze istruttorie di parte attrice perché inconferenti e influenti ai fini del decidere. Si oppone altresì all' ammissione della richiesta di parte attrice di CTU, per dimostrare la falsità della sottoscrizione apposta sull'atto impugnato di falso, perché tale documento non contiene alcuna attestazione o certificazione da parte dell'agente postale facente fede fino a querela di falso, circa la riferibilità della sottoscrizione all'attore e la sua autenticità, ma attesta semplicemente il fatto che all'indirizzo indicato sulla busta il plico è stata consegnato a persona dichiaratasi destinataria.
d - in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”
pagina 2 di 9 Per parte convenuta (come da comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta)
“Nel merito
In via principale accertare e dichiarare inammissibile in fatto e in diritto la querela di falso proposta dall'attrice per tutte le motivazioni dedotte della presente comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avversarie.
In subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui la querela di falso dovesse essere ritenuta ammissibile e dovesse essere accertata e dichiarata la falsità della sottoscrizione oggetto di querela, accertare e dichiarare la legittimità dell'operato del Controparte_2
[...]
Con riserva sin d'ora di esperire azione risarcitoria nei confronti di Controparte_1
In via istruttoria rigettare integralmente le istanze istruttorie di parte attrice
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto querela di Parte_1
falso in via principale convenendo in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
al fine di far accertare la falsità della sottoscrizione apposta sulla relata di
[...]
notifica allegata al verbale di accertamento di violazione del codice della strada n.
226613/P/21- 20-05-2021 asseritamente notificato in data 06.07.2021 e relativo al mezzo targa ES604DZ, art. 7 Cds(importo pari ad Euro 86,50, oltre accessori).
Ha esposto, in particolare:
- di non essere mai venuto a conoscenza della notifica del verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, di cui ha avuto contezza solo a seguito della notifica della cartella esattoriale di pagamento da parte dell'Agente della Riscossione, in data pagina 3 di 9 23.09.2024, con l'ordine di pagare la somma complessiva di Euro 149,63 all'ente creditore Controparte_2
- in tale occasione gli è stata fornita copia del verbale di accertamento di infrazione al codice della strada suindicato, corredato della relata di notifica dalla quale, a suo dire, si evince che la sottoscrizione non può essere in alcun modo al medesimo riferibile;
- tra l'altro, il predetto dal 04 luglio 2021 al 7 luglio 2021 non era neppure presso la propria abitazione in LO MO- via Rovigo, n.5, in quanto si trovava in provincia di Napoli;
- di avere provveduto ad impugnare la cartella di pagamento innanzi al Giudice di Pace di Monza chiedendone la sospensione.
Pertanto, ha sostenuto che la sottoscrizione apposta alla relata di notifica del verbale di accertamento di infrazione al codice della strada deve ritenersi falsa, non avendo mai ricevuto il piego raccomandato con cui gli veniva contestata l'infrazione stessa.
Con comparsa di risposta in data 22.10.2024 si è costituita in giudizio Controparte_1
la quale ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva
[...]
in quanto il soggetto legittimato passivo nei giudizi di querela di falso “…non è l'autore della asserita falsificazione, ma il soggetto che ha interesse alla conservazione del documento di cui l'attore sostiene la falsificazione” e, quindi, nel caso in esame il
Controparte_2
Nel merito, ha asserito l'inammissibilità della querela per la mancanza dei presupposti dell'azione di cui all'art. 221 c.p.c., poiché non ricorrono nella fattispecie ipotesi di falsità materiale o di falsità ideologica, in quanto l'attore non contesta la veridicità di quanto attestato dall'agente postale(e cioè che il soggetto che ha ricevuto la raccomandata e sottoscritto gli avvisi di ricevimento si sia qualificato, all'addetto al recapito, come destinatario persona fisica della stessa raccomandata), ma solo la genuinità e veridicità della firma apposta sull'avviso di ricevimento, ossia su di un dato, quale la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata A.G.
pagina 4 di 9 n.78797059825-4m, che non ha formato oggetto di alcuna pubblica attestazione ad opera dell'agente postale.
Ne consegue che l'asserita non riconducibilità della firma apposta sull'avviso di riconoscimento alla mano dell'attore non è perciò elemento sufficiente ed idoneo alla proposizione della querela di falso.
Ha chiesto, pertanto, in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in ordine alla querela di falso proposta da;
in via CP_1 Parte_1
principale, dichiarare inammissibile la stessa, nonché respingere le domande tutte proposte nei confronti di perché inammissibili in fatto ed in diritto. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta, in data 23 dicembre 2024, si è costituito il asserendo l'inammissibilità della querela di falso Controparte_2
promossa, in quanto parte attrice non lamenta la falsità della mera sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento e neppure la veridicità delle dichiarazioni rese dal consegnatario all'agente postale, bensì lo stesso atto di notifica nella parte in cui il messo postale attesta l'avvenuta consegna della raccomandata nelle mani di _1
.
[...]
Ha affermato che l'agente notificatore non ha il compito di verificare la rispondenza dell'identità del consegnatario apparente- nella specie l'attore- con il consegnatario effettivo della raccomandata- cioè colui che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento a nome dell'attore- al medesimo l'esibizione di documenti di riconoscimento. Parte_2
Ha poi sottolineato la legittimità dell'operato del convenuto che ha dato avvio CP_2
al procedimento notificatorio del verbale di accertamento della violazione del C.d.S. e che non ha realizzato materialmente la notifica al destinatario della raccomandata, con cui è stato notificato il verbale stesso, ma si è limitato ad affidare a Controparte_1
tale attività, senza poter accertare concretamente la correttezza dell'operato dell'agente postale.
Ha chiesto, pertanto, accertarsi e dichiararsi, in via principale, l'inammissibilità in fatto e diritto della querela di falso, con conseguente rigetto delle domande proposte;
in pagina 5 di 9 subordine, accertare e dichiarare la legittimità dell'operato del Controparte_2
[...]
Alla prima udienza, fissata per la data del 15 maggio 2025, alla presenza dei legali delle parti, insisteva nell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione CP_1
passiva e chiedeva pronuncia sul punto.
Parte attrice dichiarava di aderire all'eccezione ed il nulla Controparte_2
opponeva in merito;
dopo breve discussione con il legale di parte attrice veniva formulata da quest'ultima una proposta transattiva al fine di definire entrambe le controversie pendenti, sulla quale il legale del convenuto si dichiarava CP_2
disponibile a riferire al proprio assistito.
La causa, tenuto conto dell'eccezione di difetto di legittimazione sollevata da
[...]
e dell'adesione di parte attrice veniva trattenuta in decisione sul punto Controparte_1
sulle conclusioni come da verbale.
II. L'eccezione preliminare formulata dalla convenuta di difetto di Controparte_1
legittimazione passiva è fondata.
Giova precisare che l'interesse ad agire del querelante si fonda sulla necessità di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi avvalere concretamente di esso(cfr. Cass. Civ. Sez.I, sent. n. 19413 del 2017).
La querela di falso ha, infatti, il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta, l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti contro chi possa avvalersi del documento per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia esso meno l'autore della falsificazione(cfr. Cass. Civ. Sez. I, Sent.30.08.2007
n.18323).
In particolare, lo strumento processuale de quo ha il fine di privare un atto pubblico(o una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a fungere da prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre pagina 6 di 9 all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione.
Occorre rimarcare che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, nei giudizi di querela di falso il soggetto legittimato passivo, in via esclusiva, non è l'autore della asserita falsificazione o, comunque, colui il quale sia concorso nella falsificazione, ma colui che intenda avvalersi dell'atto falso(cfr. Cass. Civ.Sez.I sent. 30.08.2007 n.
18323 e ribadito da Cass Civ., Sesta Sez. Civ- 2 ord. n.19281 del 17.07.2019 secondo la quale “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che del documento intenda valersi in giudizio per fondarvi una domanda o un eccezione e non già l'autore del falso ovvero chi comunque sia concorso nella falsità”).
Pertanto, stante quanto sopra esposto, ai fini della sussistenza della legittimazione passiva è sufficiente che l'attore abbia allegato e sufficientemente dimostrato che il documento, oggetto di querela di falso, a prescindere dal coinvolgimento materiale dei convenuti nella sua formazione, possa essere da loro utilizzato per fondare pretese giuridiche nei confronti dell'attore.
Per tali ragioni, l'eccezione dell' è fondata, avuto riguardo all'azione CP_3 CP_1
proposta, alle allegazioni su cui essa si fonda e all'interesse manifestato dall'attore all'accertamento della dedotta falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata notificata.
Oggetto di querela è, infatti, la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n.78797059825-4 spedita dal Centro di Meccanizzazione Postale di
Bologna il 2.07.2021 nello spazio relativo alla firma del destinatario o persona autorizzata - con il quale la Polizia Municipale del Comune di LO MO notificava il verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n. 226613/P/21-, indirizzato a e risultato recapitato all'indirizzo indicato in atti a soggetto dichiaratosi Parte_1
destinatario.
pagina 7 di 9 Questo giudicante ritiene, alla stregua delle argomentazioni suesposte, che nel caso di specie legittimato passivamente è unicamente il unico Controparte_2
soggetto che ha interesse alla conservazione e ad avvalersi del documento di cui l'attore sostiene la falsificazione.
In applicazione dello stesso principio di diritto, deve essere invece rilevata la carenza di legittimazione passiva della convenuta , non avendo parte attrice allegato CP_1
che la stessa possa avanzare pretese aventi fondamento nel documento, oggetto di querela, né correlativamente ha proposto nei confronti di domande inerenti le CP_1
modalità di compilazione dell'avviso, avendo proposto unicamente domanda di mero accertamento della falsità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento.
Del resto, la stessa attrice, in sede di prima udienza, ha dichiarato di aderire alla formulata eccezione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
Pertanto, deve essere pronunciato, con sentenza parziale, il difetto di legittimazione passiva di . Controparte_1
Le spese di lite devono essere compensate, stante l'adesione di parte attrice alla formulata eccezione nel corso della prima udienza e l'accordo delle parti sul punto.
La causa deve essere rimessa in istruttoria ai fini della prosecuzione del giudizio tra parte attrice ed il convenuto, come da separata ordinanza. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, non definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
, con atto di citazione avverso ed il Parte_1 CP_1 Controparte_2
così dispone:
[...]
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
2. Compensa le spese di lite tra l'attore e la convenuta Controparte_1
3. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Monza, 26 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Fallo
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