Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00891/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01180/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco D'Ambrosi, Ketti Baraldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ulss n. -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Luisa Miazzi, Chiara Tomiola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine delle Professioni Infermieristiche -OMISSIS-, Regione-OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare degli effetti,
1) del provvedimento 23 agosto 2021, prot. -OMISSIS-, notificato a mezzo PEC il 23.8.2021, denominato “Sospensione dall'Albo degli Infermieri -OMISSIS-” con cui l'OPI -OMISSIS- ha notificato la sospensione dall'Albo degli Infermieri -OMISSIS- di cui all'art. 4 del D.L. 44 dell'1/4/2021, conv. In L. 76 del 28/5/2021, rettificato con
2) provvedimento 21 settembre 2021, prot. -OMISSIS-, notificato a mezzo PEC il 21.9.2021, denominato “Notifica Sospensione – Rettifica nota prot. -OMISSIS-” con cui l'OPI -OMISSIS- ha notificato la sospensione ex lege dall'Albo degli infermieri -OMISSIS-, in parziale rettifica del precedente provvedimento di sospensione, di cui all'art. 4 del D.L. 44 dell'1/4/2021, conv. In L. 76 del 28/5/2021;
3) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto;
nonché
per il risarcimento del danno patito dalla ricorrente dal giorno della comminata sospensione tout court dall'albo alla data della cancellazione del provvedimento, che verrà provato in corso di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ulss n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 27 maggio 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
-parte ricorrente, con ricorso depositato il 2 novembre 2021, ha impugnato il provvedimento con il quale l’Ordine degli infermieri ha disposto la sua sospensione dal servizio a seguito dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 del D.L. 44 dell’1/4/2021, conv. In L. 76 del 28/5/2021, domandando il suo annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, nonché il risarcimento del danno patito per effetto della sua adozione;
- l’Azienda ULSS n. -OMISSIS- si è costituita in giudizio, in data 26 novembre 2021, per resistere all’accoglimento del ricorso e prendendo atto della rinuncia della ricorrente alla domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo;
- l’Amministrazione, con successiva memoria, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando a sostegno plurimi precedenti di questo stesso T.A.R.;
- il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio all’esito dell’udienza straordinaria del 27 maggio 2025;
Ritenuto che:
- come già anticipato in occasione della fase cautelare e costantemente ribadito da questo T.A.R. in controversie analoghe (cfr. ex multis TAR Veneto, sentenza n. 509/24) nella fattispecie in esame difetti la giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, così come riconosciuto dalla Corte di Cassazione SS.UU. Ord. n. 28429/22 e dalla Corte Costituzionale con sentenza 9 febbraio 2023, n. 16;
- di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dovendo la causa essere riassunta innanzi al giudice ordinario nei termini e per gli effetti di cui all'art. 11 del Codice del processo amministrativo;
- stante la definizione in rito e i contrasti interpretativi esistenti al momento della presentazione del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Di Mario, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Alberto Di Mario |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.