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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/06/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 255/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa AL OR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 255 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 23.01.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(C.F. ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e quali eredi di , C.F._2 Persona_1
elettivamente domiciliati in Pescia, Piazza Mazzini n. 27, presso lo studio dell'Avv. FAMBRINI
ROBERTO che li rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attori
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, via Roma n. 67, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Carla Fiaschi e Gloria Lazzeri giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta
Oggetto: “Responsabilità professionale”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 24.01.2022 , Parte_1 [...] hanno convenuto in giudizio l' Parte_2 Controparte_2
, chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al
[...]
Tribunale di Pisa, in funzione di Giudice Monocratico, accertata e dichiarata la responsabilità della
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 nella determinazione dell'evento dannoso descritto nella premessa di questo atto di citazione e più precisamente nell'infusione nell'arteria gastrica di Sirsphere 90Y, avvenuta durante il trattamento del 3.05.2018, per dislocazione del catetere di infusione dalla quale derivò successivamente la necessità di intervento di gastrectomia subtotale con ricostruzione della continuità digestiva mediante gastro- entero- anamostosi su ansa alla Roux per via laparoscopica e conseguentemente condannare la convenuta a risarcire agli attori, nella loro qualità di unici eredi della IG.ra
[...]
, nella quota di ½ ciascuno, i danni tutti subiti dalla stessa a seguito dell'evento Persona_1
dannoso da quantificarsi nella complessiva somma di € 75.000,00 od in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, con condanna della stessa alle competenze e spese del presente giudizio, ivi comprese quelli peritali, nonché alle spese sostenute dai ricorrenti per la procedura di mediazione, ivi comprese le spese professionali del proprio difensore da quantificarsi secondo quanto disposto dal D.M. 08.03.72018, n. 37- Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo
2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n 247”.
A sostengo delle domande svolte, e hanno dedotto: - di essere Pt_1 Parte_2
rispettivamente il coniuge ed il figlio di , deceduta in Pescia il 07.07.2020; Persona_1
- che era affetta da adenocarcinoma delle vie biliari con localizzazioni Persona_1
linfonodali ilari epatiche e intraddominali dal 2016; - che, nel febbraio del 2018, la è stata Per_1 ricoverata presso il polo oncologico dell' ove, successivamente, è stata sottoposta a trattamento CP_3
TARE con SirSphere 90Y; - che, in occasione dell'infusione dell'arteria gastrica effettuata in data
03.05.2018, a causa del dislocamento del catetere durante la procedura, vi è stato il passaggio di microsfere nei vasi dello stomaco (accertato con successivo esame PET/TC) che ha cagionato una gastrite acuta emorragica e una successiva gastrite cronica sanguinante;
- che la circostanza ha reso necessario un intervento di gastrectomia sub totale con ricostruzione della continuità digestiva mediante gastro-entero-anamostosi su ansa alla Roux eseguito, in data 10.5.2019; - che, dopo l'intervento, si è registrato un calo ponderale post operatorio di ulteriori 5 kg;
- che la dislocazione del catetere di infusione e la conseguente infusione nell'arteria gastrica di SirSphere 90Y ha cagionato alla un danno biologico permanente del 40% e un danno biologico temporaneo dal 3.05.2018 Per_1
alla data del decesso (07.02.2020) per il decorso della patologia tumorale, oltre al danno morale;
- che detti danni sono quantificabili in complessivi euro 75.000,00; - di aver esperito il tentativo di mediazione (PEC del 28/04/2021), senza esito.
In data 06.06.2022 si è costituita l' , che ha Controparte_1
chiesto il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate sia nell'an che nel quantum, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di e deducendo, nel merito, CP_4
l'assenza di profili di responsabilità professionale dei sanitari che hanno avuto in cura la . Per_1
Nel dettaglio, la difesa convenuta ha evidenziato: - che all'esito degli accertamenti angiografici eseguiti sulla paziente in previsione del trattamento TARE mediante infusione di SirSphere 90 Y non erano stati rilevati elementi che potessero far prevedere uno “shunt” delle microsfere verso la parete gastrica;
- che, nonostante il microcatetere fosse stato posizionato con accuratezza nella sede prescelta nella fase di studio iniziale, delle microsfere sono state accidentalmente deviate dal flusso ematico verso lo stomaco;
- che detta complicanza, infrequente ma possibile, non è dovuta all'operato dei sanitari pisani, i quali sono peraltro prontamente intervenuti per la soluzione del problema.
L'azienda sanitaria convenuta ha altresì contestato il quantum della richiesta risarcitoria, deducendo che il danno in tesi subito dalla paziente (cd intermittente o da premorienza) deve essere liquidato facendo riferimento alla durata effettiva della vita della e non alla durata ipotetica della vita Per_1
residua. Ha infine negato la risarcibilità delle spese sostenute dai ricorrenti per la mediazione e per la consulenza medico legale di parte.
All'udienza del 16.06.2022 è stato disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione in ordinario di cognizione ex art. 702-ter, comma 3, c.p.c.
La causa è stata istruita in via documentale e con espletamento di CTU medico-legale (relazione finale depositata in data 19.04.2024).
Precisate le conclusioni mediante deposito di note scritte in vista dell'udienza cartolare del
23.01.2025, in parti data la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. In limine litis va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Parte_2
relativamente alla domanda di risarcimento del danno svolta in luogo della madre, deceduta nel 2020.
Premesso che la domanda di condanna al risarcimento, da qualificarsi correttamente in termini di risarcimento del danno iure hereditario, è stata introdotta da coloro che si assumono eredi della sul presupposto che si trattasse di un diritto di credito trasmissibile mortis causa, si Per_1
rammenta che, per costante giurisprudenza di legittimità, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del de cuius, fornendo la prova del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede ai sensi dell'art. 2697 c.c. (Cass. civ., sez. II, n. 10519/2024; Cass. civ., sez. II, n. 10519/2024; cfr. anche Cass. civ., sez. II n. 22730/2021).
Nella specie, emerge per tabulas che entrambi gli attori hanno correttamente assolto al proprio onere probatorio tramite la produzione degli atti dello stato civile (certificato di morte di Persona_1
, doc. 4 allegato al ricorso;
certificato di stato di famiglia al momento della morte di
[...] [...]
, doc. 2 allegato al ricorso;
certificato di nascita di doc. A Persona_1 Parte_2
allegato alla memoria ex art 183 comma IV di parte attrice) dai quali è possibile desumere il rapporto di parentela allegato e quindi la legittimazione alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.
Vero è che detta documentazione, pur idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la
“chiamata” all'eredità, non prova la diversa qualità di erede (derivante, come noto, dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dai richiamati certificati); tuttavia, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, dal quale non vi è motivo di discostarsi, “tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, è idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede” (Cass. civ., sez. III, ord. 11 gennaio 2021, n. 210; Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2018, n.
16814).
Peraltro, con riguardo al riparto dell'onere probatorio, la Suprema Corte ha di recente specificato che
“la parte che abbia un titolo legale che le conferisca il diritto di successione ereditaria non è tenuta
a dimostrare di avere accettato l'eredità, qualora proponga in giudizio domande che di per sé manifestino la volontà di accettare, […], gravando, in questi casi, su chi contesti la qualità di erede
l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed eventualmente i fatti idonei ad escludere
l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede” (Cass. civ., sez. II n.
390/2025).
Ebbene, e certamente chiamati all'eredità di Pt_1 Parte_2 [...]
, agendo giudizialmente per far valere il danno subito dalla defunta, hanno Persona_1
compiuto un atto che non avrebbero avuto il diritto di compiere se non nella qualità di eredi, così manifestando una volontà compatibile con l'accettazione tacita (art. 476 c.c.).
In assenza di prova contraria, nessun dubbio residua sulla qualità di eredi di entrambi gli attori e dunque sulla loro legittimazione ad agire in giudizio.
3. Venendo al merito della controversia, la domanda attorea è in parte fondata e va, pertanto, accolta nei limiti che seguono. 3.1 Sul piano generale, è noto che, in tema di malpractice medica, la responsabilità del personale sanitario ha natura contrattuale, con la conseguenza che il paziente, quale creditore della prestazione sanitaria, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, potendosi limitare a dedurre un inadempimento astrattamente efficiente alla produzione del danno, mentre incombe sul debitore
(struttura sanitaria o medico) l'onere di provare che l'inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto ad esso non imputabile, oppure che, pur esistendo, non è stato causa del danno. Il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria (sia essa ente ospedaliero o clinica privata) si fonda sul
“contratto di spedalità”, che può essere concluso anche per facta concludentia. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, il cui sinallagma comporta, a carico del paziente, l'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuta anche dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente) e a carico della struttura obblighi di tipo alberghieri e di messa a disposizione del personale medico e paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie. Ne deriva che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente può conseguire sia all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico (art. 1218 c.c.), sia all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (art. 1228 c.c.). Laddove il paziente assuma di avere subito un danno causato dall'erronea esecuzione di un intervento chirurgico da parte del medico strutturato, spetta al paziente provare l'esistenza del contratto, allegandone la violazione,
e l'evento dannoso quale effetto dell'errata esecuzione dell'intervento medesimo, mentre a carico della struttura sanitaria è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile, ovvero causalmente estraneo all'operato del medico, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo a imputabile al medico medesimo.
3.2. Nella specie, è incontestato (art 115 c.p.c.) ed emerge comunque ex actis che
[...]
ha fatto accesso presso il polo oncologico dell' ove in data Persona_1 CP_3
27.03.2018 e 03.05.2018 è stata sottoposta a trattamento TARE con SirSphere 90Y (Cartella Clinica
n. 37098, doc. 5 allegato al ricorso).
E' dunque provato il contratto di spedalità intercorso tra e la Persona_1
struttura ospedaliera convenuta.
3.3 Quanto ai contestati profili di responsabilità del personale sanitario, si richiama la CTU medico- legale espletata, i cui esiti si condividono in quanto preceduti da indagine coerente, completa ed immune da vizi logici o metodologici, con la precisazione che l'adesione di questo Giudice alle conclusioni del Collegio Peritale riguarda esclusivamente le valutazioni di natura tecnico - scientifica dei consulenti e non anche eventuali giudizi di valore giuridico inerenti l'accertamento della responsabilità che, secondo i principi consolidati della Corte di Cassazione, sono riservati esclusivamente al giudice (Cass. civ., sez. II, 11.01.2021, n. 185: “la consulenza tecnica d'ufficio ha funzione percipiente e non decisoria, non può sostituirsi al giudice nella formulazione di giudizi di diritto, né può compiere valutazioni giuridiche che restano di esclusiva competenza del giudice”. conformi: Cass. civ. sez. III, 16.06.2015, n. 12499; Cass. civ., 20.10.2005, n. 20305).
Esclusa, pertanto, la rilevanza, ai fini della decisione, della valutazione espressa dal Collegio peritale per cui “nessun addebito può essere ascritto ai Sanitari e della Controparte_5 Controparte_6
che ebbero in cura la Paziente”, (pag. 16 della relazione), la quale eccede i limiti propri
[...] dell'indagine tecnica, si ritiene accertata, sulla base delle considerazioni tecnico scientifiche contenute nella relazione peritale, una condotta colposa dei sanitari causalmente rilevante rispetto all'evento lesivo occorso in data 3.05.2018, secondo un criterio di elevata probabilità logica e scientifica.
3.4. Invero, il Collegio peritale ha riscontrato un nesso causale diretto fra la dislocazione del catetere di infusione avvenuta in occasione del trattamento TARE cui la si è sottoposta in data Per_1
3.05.2018 con conseguente diffusione del radiofarmaco SirSphere 90Y nella parete gastrica della paziente e successiva gastrite erosiva emorragica che ha reso necessario un intervento di gastrectomia sub totale per ulcera gastrica sanguinante, effettivamente eseguito in data 10.05.2019 (pag. 16 e 17 della relazione).
Circa l'eziologia della dislocazione del catetere di infusione, il Collegio peritale, premesso che
“potrebbero essere svariate le cause alla base di questo evento imprevedibile, quale, ad esempio, un semplice movimento della Paziente durante l'iniezione del radiofarmaco” (pag. 19 della relazione), ha tuttavia osservato che “tali eventualità, come da corretta prassi, avrebbero dovuto essere poi annotate e trascritte in cartella” aggiungendo che “ A maggior ragione, vista l'eccezionalità dell'evento e le conseguenze che tali situazioni avrebbero poi determinato sulla , queste Pt_3
ipotetiche eventualità, avrebbero dovuto trovare puntuale, certosina e dettagliata annotazione e descrizione nei documenti ufficiali e nella cartella clinica”. Il Collegio ha quindi concluso osservando che, applicando la corretta metodologia medico-legale, che prevede l'individuazione della causa “più probabile che non”, “la stessa non potrà che trovare significativo albergo nell'errore umano” (pag. 20 della relazione).
E' dunque accertata la responsabilità dei sanitari per l'evento occorso in data 3.05.2018.
3.5. Nessun rilievo in senso contrario assume la circostanza allegata (ma non provata) dalla convenuta, secondo cui l'accidentale deviazione delle microsfere dal flusso ematico verso lo stomaco costituisce una complicanza, infrequente ma possibile, non dovuta all'operato dei sanitari pisani. Invero, nel contesto della responsabilità professionale del medico, la giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui, in caso di esito dannoso per il paziente, il sanitario che voglia andare esente da responsabilità ha l'onere di provare l'insorgenza di una complicanza inevitabile e imprevenibile, tale da integrare la causa non imputabile di inadempimento, non potendosi limitare ad allegare che l'evento dannoso per il paziente rientra astrattamente nel novero di quelle che nel lessico clinico vengono chiamate complicanze (Cass. civ., sez. VI, 29/11/2022, n. 35024: “Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile
o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile”. Si leggano in senso conforme:
Cass. civ., sez. III sent. dell'8.01.2020, n. 122; Cass. civ., sez. III, sent. del 13.10.2017, n. 24074).
Nella fattispecie, l'azienda sanitaria convenuta non ha offerto tale prova.
4. Quanto alle singole voci di danno, merita innanzitutto accoglimento la domanda di condanna al risarcimento del danno biologico subito dalla nei limiti di quanto accertato dal Collegio Per_1
peritale, che ha individuato un danno biologico permanente pari al 36% e quantificato l'invalidità temporanea in complessivi 240 giorni, di cui 8 giorni di ITP al 100%; 52 giorni di ITP al 50; 180 giorni di ITP al 25%.
In merito a detta posta risarcitoria, il Collegio peritale ha escluso che l'evento lesivo occorso in data
3.05.2018 abbia avuto un ruolo causale nella determinazione del successivo decesso della paziente, intervenuto in data 7.02.2020 a causa della precedente e concomitante patologia oncologica a livello epatico, in fase significativamente avanzata, escludendo altresì che esso abbia inciso sulle possibilità di sopravvivenza o di guarigione della stessa determinando una perdita di chanche (pag. 16 della relazione: “tale evento non aggravò però il quadro clinico e l'evoluzione della malattia di base ICC”).
Alla luce di tali considerazioni, si rileva che il danno subito dalla è consistito nel Per_1 pregiudizio all'integrità psicofisica da essa subita nell'intervallo temporale compreso fra l'illecito da cui è derivata la compromissione permanente della salute (3.05.2018) e la morte (7.02.2020), avvenuta per una causa diversa ed indipendente dalla lesione per cui è causa.
Nel danno in esame, definito “da premorienza”, la morte del danneggiato non riferibile alla condotta del responsabile del fatto illecito costituisce l'elemento di differenziazione rispetto al danno biologico tradizionalmente inteso in quanto la durata del pregiudizio cessa di essere un valore ancorato all'ordinaria speranza di vita dell'interessato (e quindi ad un mero dato statistico), diventando invece un elemento certo e definitivo.
In punto di liquidazione, ciò comporta che alla valutazione probabilistica del danno, correlata all'aspettativa di vita della vittima, va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente subito.
Pertanto, non può farsi applicazione del valore tabellare di riferimento per grado di invalidità al momento dell'evento dannoso, dovendo essere commisurato l'ammontare del danno alla vita reale del soggetto piuttosto che alla aspettativa di vita media (in questi termini Cass. civ., sent. n.
12913/2020: “ai fini della liquidazione del danno biologico, l'età in tanto assume rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l'aspettativa di vita, sicché è progressivamente inferiore il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione della sua integrità psicofisica. Ne consegue che, quando invece la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico (riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni) va correlato alla durata della vita effettiva”).
La Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che: “qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti. La liquidazione del danno biologico, nel caso di premorienza del danneggiato, va effettuata proporzionalmente e non già assegnando un maggior valore alla invalidità iniziale ed uno minore a quelle finale, ossia prossima al decesso” (Cass. civ., sez. III, 26/11/2024, n.30461).
Inoltre, è stato di recente ribadito che: “in tema di danno biologico patito da persona deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, le tabelle milanesi sul cosiddetto danno da premorienza - secondo le quali il pregiudizio è maggiore in prossimità dell'evento, per poi diminuire progressivamente - non costituiscono un valido parametro di liquidazione equitativa del danno spettante "iure successionis" agli eredi sia sul piano logico, non essendo ipotizzabile che un danno definito permanente possa decrescere, sia sul piano giuridico, non corrispondendo ad equità che il pregiudizio già sopportato per un tempo certo possa essere liquidato meno di quello che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco temporale” (Cass. civ., sez. III, 31/03/2025, n. 8481). In applicazione di tali principi, il danno biologico permanente subito dalla calcolato Per_1 tramite l'utilizzo sic et simpliciter le tabelle di Milano per il risarcimento del danno non patrimoniale, alla luce della gravità delle lesioni riportate (36%) e tenuto conto dell'età della danneggiata (62 anni) al momento dell'evento lesivo oggetto di causa è pari ad € 143.252,00.
Il risarcimento del danno così liquidato tiene conto dell'aspettativa di vita della danneggiata al momento dell'evento dannoso stimandola in circa 22,5 anni, secondo quelli che sono i dati forniti dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane e dall'ISTAT che individuano l'età media per una donna, all'epoca dei fatti, in 85,2 anni.
Considerato che la patologia tumorale da cui era affetta la paziente, sul cui decorso, si ribadisce, non ha inciso la condotta colposa dei sanitari, ha notevolmente ridotto l'aspettativa di vita della stessa, la quale è deceduta all'età di 63 anni dopo soli 21 mesi dall'evento lesivo, la danneggiata ha potuto subire il pregiudizio da invalidità permanente solo per una frazione molto limitata della vita residua.
Di conseguenza, si ritiene equo operare una riduzione proporzionale del danno permanente rapportando gli anni effettivamente vissuti dalla dopo l'evento lesivo (1,9) a quelli Per_1
teoricamente attesi (23), ottenendo così un risarcimento del danno pari a € 12.096,83 (1,9 x 143.252
/22,5).
5. A tale importo deve essere aggiunta la somma di € 9.085,00 dovuta a titolo di risarcimento del danno da inabilità temporanea subito dalla ed accertato nella CTU, ottenendo quindi un Per_1 risarcimento totale pari a € 21.181,00.
6. La percentuale di devalutazione, utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita determina che il danno, al mese di maggio 2018 sia pari a € 17.814,13 (devalutazione monetaria). Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate
(c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno
30.04.2025 (tenuto conto del bimestre di riferimento). La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto
Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712). La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. civ., 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli). In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo. L'ammontare del danno, come poc'anzi devalutato, all'esito dell'applicazione di interessi e rivalutazione, decorrenti dalla data del sinistro e sino alla data odierna, ammonta a € 23.332,66 (spettante nella misura di ½ per ciascuno degli attori); a tale importo si aggiungono gli interessi legali, dalla data della sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
5. Deve essere invece rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno morale, solo genericamente allegato e rimasto indimostrato.
6. E' altresì rigettata la domanda di condanna al pagamento delle spese di mediazione e per la consulenza medico legale di parte, non essendo stata prodotta documentazione idonea a dimostrare gli esborsi in tesi sostenuti.
7. Le spese di lite del presente giudizio vengono liquidate secondo il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite in base al decisum
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto svolta.
I costi della CTU (Collegio peritale), liquidati con separato decreto, debbono essere posti definitivamente a carico della parte convenuta, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in persona del Giudice monocratico dott.ssa AL OR, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, CONDANNA l convenuta al CP_3
risarcimento del danno in favore degli attori, pari ad € 23.332,66 (per ½ ciascuno), oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
RIGETTA ogni altra domanda;
CONDANNA l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore CP_3
degli attori delle spese di lite, che liquida in euro € 379,50 per spese, euro 5.077 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente i costi della CTU, già liquidati con separato decreto, a carico della convenuta soccombente.
Si comunichi.
Pisa, 7/06/2025
Il Giudice dott.ssa AL OR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa AL OR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 255 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 23.01.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(C.F. ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e quali eredi di , C.F._2 Persona_1
elettivamente domiciliati in Pescia, Piazza Mazzini n. 27, presso lo studio dell'Avv. FAMBRINI
ROBERTO che li rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attori
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, via Roma n. 67, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Carla Fiaschi e Gloria Lazzeri giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta
Oggetto: “Responsabilità professionale”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 24.01.2022 , Parte_1 [...] hanno convenuto in giudizio l' Parte_2 Controparte_2
, chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al
[...]
Tribunale di Pisa, in funzione di Giudice Monocratico, accertata e dichiarata la responsabilità della
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 nella determinazione dell'evento dannoso descritto nella premessa di questo atto di citazione e più precisamente nell'infusione nell'arteria gastrica di Sirsphere 90Y, avvenuta durante il trattamento del 3.05.2018, per dislocazione del catetere di infusione dalla quale derivò successivamente la necessità di intervento di gastrectomia subtotale con ricostruzione della continuità digestiva mediante gastro- entero- anamostosi su ansa alla Roux per via laparoscopica e conseguentemente condannare la convenuta a risarcire agli attori, nella loro qualità di unici eredi della IG.ra
[...]
, nella quota di ½ ciascuno, i danni tutti subiti dalla stessa a seguito dell'evento Persona_1
dannoso da quantificarsi nella complessiva somma di € 75.000,00 od in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, con condanna della stessa alle competenze e spese del presente giudizio, ivi comprese quelli peritali, nonché alle spese sostenute dai ricorrenti per la procedura di mediazione, ivi comprese le spese professionali del proprio difensore da quantificarsi secondo quanto disposto dal D.M. 08.03.72018, n. 37- Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo
2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n 247”.
A sostengo delle domande svolte, e hanno dedotto: - di essere Pt_1 Parte_2
rispettivamente il coniuge ed il figlio di , deceduta in Pescia il 07.07.2020; Persona_1
- che era affetta da adenocarcinoma delle vie biliari con localizzazioni Persona_1
linfonodali ilari epatiche e intraddominali dal 2016; - che, nel febbraio del 2018, la è stata Per_1 ricoverata presso il polo oncologico dell' ove, successivamente, è stata sottoposta a trattamento CP_3
TARE con SirSphere 90Y; - che, in occasione dell'infusione dell'arteria gastrica effettuata in data
03.05.2018, a causa del dislocamento del catetere durante la procedura, vi è stato il passaggio di microsfere nei vasi dello stomaco (accertato con successivo esame PET/TC) che ha cagionato una gastrite acuta emorragica e una successiva gastrite cronica sanguinante;
- che la circostanza ha reso necessario un intervento di gastrectomia sub totale con ricostruzione della continuità digestiva mediante gastro-entero-anamostosi su ansa alla Roux eseguito, in data 10.5.2019; - che, dopo l'intervento, si è registrato un calo ponderale post operatorio di ulteriori 5 kg;
- che la dislocazione del catetere di infusione e la conseguente infusione nell'arteria gastrica di SirSphere 90Y ha cagionato alla un danno biologico permanente del 40% e un danno biologico temporaneo dal 3.05.2018 Per_1
alla data del decesso (07.02.2020) per il decorso della patologia tumorale, oltre al danno morale;
- che detti danni sono quantificabili in complessivi euro 75.000,00; - di aver esperito il tentativo di mediazione (PEC del 28/04/2021), senza esito.
In data 06.06.2022 si è costituita l' , che ha Controparte_1
chiesto il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate sia nell'an che nel quantum, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di e deducendo, nel merito, CP_4
l'assenza di profili di responsabilità professionale dei sanitari che hanno avuto in cura la . Per_1
Nel dettaglio, la difesa convenuta ha evidenziato: - che all'esito degli accertamenti angiografici eseguiti sulla paziente in previsione del trattamento TARE mediante infusione di SirSphere 90 Y non erano stati rilevati elementi che potessero far prevedere uno “shunt” delle microsfere verso la parete gastrica;
- che, nonostante il microcatetere fosse stato posizionato con accuratezza nella sede prescelta nella fase di studio iniziale, delle microsfere sono state accidentalmente deviate dal flusso ematico verso lo stomaco;
- che detta complicanza, infrequente ma possibile, non è dovuta all'operato dei sanitari pisani, i quali sono peraltro prontamente intervenuti per la soluzione del problema.
L'azienda sanitaria convenuta ha altresì contestato il quantum della richiesta risarcitoria, deducendo che il danno in tesi subito dalla paziente (cd intermittente o da premorienza) deve essere liquidato facendo riferimento alla durata effettiva della vita della e non alla durata ipotetica della vita Per_1
residua. Ha infine negato la risarcibilità delle spese sostenute dai ricorrenti per la mediazione e per la consulenza medico legale di parte.
All'udienza del 16.06.2022 è stato disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione in ordinario di cognizione ex art. 702-ter, comma 3, c.p.c.
La causa è stata istruita in via documentale e con espletamento di CTU medico-legale (relazione finale depositata in data 19.04.2024).
Precisate le conclusioni mediante deposito di note scritte in vista dell'udienza cartolare del
23.01.2025, in parti data la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. In limine litis va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Parte_2
relativamente alla domanda di risarcimento del danno svolta in luogo della madre, deceduta nel 2020.
Premesso che la domanda di condanna al risarcimento, da qualificarsi correttamente in termini di risarcimento del danno iure hereditario, è stata introdotta da coloro che si assumono eredi della sul presupposto che si trattasse di un diritto di credito trasmissibile mortis causa, si Per_1
rammenta che, per costante giurisprudenza di legittimità, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del de cuius, fornendo la prova del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede ai sensi dell'art. 2697 c.c. (Cass. civ., sez. II, n. 10519/2024; Cass. civ., sez. II, n. 10519/2024; cfr. anche Cass. civ., sez. II n. 22730/2021).
Nella specie, emerge per tabulas che entrambi gli attori hanno correttamente assolto al proprio onere probatorio tramite la produzione degli atti dello stato civile (certificato di morte di Persona_1
, doc. 4 allegato al ricorso;
certificato di stato di famiglia al momento della morte di
[...] [...]
, doc. 2 allegato al ricorso;
certificato di nascita di doc. A Persona_1 Parte_2
allegato alla memoria ex art 183 comma IV di parte attrice) dai quali è possibile desumere il rapporto di parentela allegato e quindi la legittimazione alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.
Vero è che detta documentazione, pur idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la
“chiamata” all'eredità, non prova la diversa qualità di erede (derivante, come noto, dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dai richiamati certificati); tuttavia, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, dal quale non vi è motivo di discostarsi, “tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, è idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede” (Cass. civ., sez. III, ord. 11 gennaio 2021, n. 210; Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2018, n.
16814).
Peraltro, con riguardo al riparto dell'onere probatorio, la Suprema Corte ha di recente specificato che
“la parte che abbia un titolo legale che le conferisca il diritto di successione ereditaria non è tenuta
a dimostrare di avere accettato l'eredità, qualora proponga in giudizio domande che di per sé manifestino la volontà di accettare, […], gravando, in questi casi, su chi contesti la qualità di erede
l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed eventualmente i fatti idonei ad escludere
l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede” (Cass. civ., sez. II n.
390/2025).
Ebbene, e certamente chiamati all'eredità di Pt_1 Parte_2 [...]
, agendo giudizialmente per far valere il danno subito dalla defunta, hanno Persona_1
compiuto un atto che non avrebbero avuto il diritto di compiere se non nella qualità di eredi, così manifestando una volontà compatibile con l'accettazione tacita (art. 476 c.c.).
In assenza di prova contraria, nessun dubbio residua sulla qualità di eredi di entrambi gli attori e dunque sulla loro legittimazione ad agire in giudizio.
3. Venendo al merito della controversia, la domanda attorea è in parte fondata e va, pertanto, accolta nei limiti che seguono. 3.1 Sul piano generale, è noto che, in tema di malpractice medica, la responsabilità del personale sanitario ha natura contrattuale, con la conseguenza che il paziente, quale creditore della prestazione sanitaria, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, potendosi limitare a dedurre un inadempimento astrattamente efficiente alla produzione del danno, mentre incombe sul debitore
(struttura sanitaria o medico) l'onere di provare che l'inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto ad esso non imputabile, oppure che, pur esistendo, non è stato causa del danno. Il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria (sia essa ente ospedaliero o clinica privata) si fonda sul
“contratto di spedalità”, che può essere concluso anche per facta concludentia. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, il cui sinallagma comporta, a carico del paziente, l'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuta anche dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente) e a carico della struttura obblighi di tipo alberghieri e di messa a disposizione del personale medico e paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie. Ne deriva che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente può conseguire sia all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico (art. 1218 c.c.), sia all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (art. 1228 c.c.). Laddove il paziente assuma di avere subito un danno causato dall'erronea esecuzione di un intervento chirurgico da parte del medico strutturato, spetta al paziente provare l'esistenza del contratto, allegandone la violazione,
e l'evento dannoso quale effetto dell'errata esecuzione dell'intervento medesimo, mentre a carico della struttura sanitaria è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile, ovvero causalmente estraneo all'operato del medico, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo a imputabile al medico medesimo.
3.2. Nella specie, è incontestato (art 115 c.p.c.) ed emerge comunque ex actis che
[...]
ha fatto accesso presso il polo oncologico dell' ove in data Persona_1 CP_3
27.03.2018 e 03.05.2018 è stata sottoposta a trattamento TARE con SirSphere 90Y (Cartella Clinica
n. 37098, doc. 5 allegato al ricorso).
E' dunque provato il contratto di spedalità intercorso tra e la Persona_1
struttura ospedaliera convenuta.
3.3 Quanto ai contestati profili di responsabilità del personale sanitario, si richiama la CTU medico- legale espletata, i cui esiti si condividono in quanto preceduti da indagine coerente, completa ed immune da vizi logici o metodologici, con la precisazione che l'adesione di questo Giudice alle conclusioni del Collegio Peritale riguarda esclusivamente le valutazioni di natura tecnico - scientifica dei consulenti e non anche eventuali giudizi di valore giuridico inerenti l'accertamento della responsabilità che, secondo i principi consolidati della Corte di Cassazione, sono riservati esclusivamente al giudice (Cass. civ., sez. II, 11.01.2021, n. 185: “la consulenza tecnica d'ufficio ha funzione percipiente e non decisoria, non può sostituirsi al giudice nella formulazione di giudizi di diritto, né può compiere valutazioni giuridiche che restano di esclusiva competenza del giudice”. conformi: Cass. civ. sez. III, 16.06.2015, n. 12499; Cass. civ., 20.10.2005, n. 20305).
Esclusa, pertanto, la rilevanza, ai fini della decisione, della valutazione espressa dal Collegio peritale per cui “nessun addebito può essere ascritto ai Sanitari e della Controparte_5 Controparte_6
che ebbero in cura la Paziente”, (pag. 16 della relazione), la quale eccede i limiti propri
[...] dell'indagine tecnica, si ritiene accertata, sulla base delle considerazioni tecnico scientifiche contenute nella relazione peritale, una condotta colposa dei sanitari causalmente rilevante rispetto all'evento lesivo occorso in data 3.05.2018, secondo un criterio di elevata probabilità logica e scientifica.
3.4. Invero, il Collegio peritale ha riscontrato un nesso causale diretto fra la dislocazione del catetere di infusione avvenuta in occasione del trattamento TARE cui la si è sottoposta in data Per_1
3.05.2018 con conseguente diffusione del radiofarmaco SirSphere 90Y nella parete gastrica della paziente e successiva gastrite erosiva emorragica che ha reso necessario un intervento di gastrectomia sub totale per ulcera gastrica sanguinante, effettivamente eseguito in data 10.05.2019 (pag. 16 e 17 della relazione).
Circa l'eziologia della dislocazione del catetere di infusione, il Collegio peritale, premesso che
“potrebbero essere svariate le cause alla base di questo evento imprevedibile, quale, ad esempio, un semplice movimento della Paziente durante l'iniezione del radiofarmaco” (pag. 19 della relazione), ha tuttavia osservato che “tali eventualità, come da corretta prassi, avrebbero dovuto essere poi annotate e trascritte in cartella” aggiungendo che “ A maggior ragione, vista l'eccezionalità dell'evento e le conseguenze che tali situazioni avrebbero poi determinato sulla , queste Pt_3
ipotetiche eventualità, avrebbero dovuto trovare puntuale, certosina e dettagliata annotazione e descrizione nei documenti ufficiali e nella cartella clinica”. Il Collegio ha quindi concluso osservando che, applicando la corretta metodologia medico-legale, che prevede l'individuazione della causa “più probabile che non”, “la stessa non potrà che trovare significativo albergo nell'errore umano” (pag. 20 della relazione).
E' dunque accertata la responsabilità dei sanitari per l'evento occorso in data 3.05.2018.
3.5. Nessun rilievo in senso contrario assume la circostanza allegata (ma non provata) dalla convenuta, secondo cui l'accidentale deviazione delle microsfere dal flusso ematico verso lo stomaco costituisce una complicanza, infrequente ma possibile, non dovuta all'operato dei sanitari pisani. Invero, nel contesto della responsabilità professionale del medico, la giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui, in caso di esito dannoso per il paziente, il sanitario che voglia andare esente da responsabilità ha l'onere di provare l'insorgenza di una complicanza inevitabile e imprevenibile, tale da integrare la causa non imputabile di inadempimento, non potendosi limitare ad allegare che l'evento dannoso per il paziente rientra astrattamente nel novero di quelle che nel lessico clinico vengono chiamate complicanze (Cass. civ., sez. VI, 29/11/2022, n. 35024: “Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile
o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile”. Si leggano in senso conforme:
Cass. civ., sez. III sent. dell'8.01.2020, n. 122; Cass. civ., sez. III, sent. del 13.10.2017, n. 24074).
Nella fattispecie, l'azienda sanitaria convenuta non ha offerto tale prova.
4. Quanto alle singole voci di danno, merita innanzitutto accoglimento la domanda di condanna al risarcimento del danno biologico subito dalla nei limiti di quanto accertato dal Collegio Per_1
peritale, che ha individuato un danno biologico permanente pari al 36% e quantificato l'invalidità temporanea in complessivi 240 giorni, di cui 8 giorni di ITP al 100%; 52 giorni di ITP al 50; 180 giorni di ITP al 25%.
In merito a detta posta risarcitoria, il Collegio peritale ha escluso che l'evento lesivo occorso in data
3.05.2018 abbia avuto un ruolo causale nella determinazione del successivo decesso della paziente, intervenuto in data 7.02.2020 a causa della precedente e concomitante patologia oncologica a livello epatico, in fase significativamente avanzata, escludendo altresì che esso abbia inciso sulle possibilità di sopravvivenza o di guarigione della stessa determinando una perdita di chanche (pag. 16 della relazione: “tale evento non aggravò però il quadro clinico e l'evoluzione della malattia di base ICC”).
Alla luce di tali considerazioni, si rileva che il danno subito dalla è consistito nel Per_1 pregiudizio all'integrità psicofisica da essa subita nell'intervallo temporale compreso fra l'illecito da cui è derivata la compromissione permanente della salute (3.05.2018) e la morte (7.02.2020), avvenuta per una causa diversa ed indipendente dalla lesione per cui è causa.
Nel danno in esame, definito “da premorienza”, la morte del danneggiato non riferibile alla condotta del responsabile del fatto illecito costituisce l'elemento di differenziazione rispetto al danno biologico tradizionalmente inteso in quanto la durata del pregiudizio cessa di essere un valore ancorato all'ordinaria speranza di vita dell'interessato (e quindi ad un mero dato statistico), diventando invece un elemento certo e definitivo.
In punto di liquidazione, ciò comporta che alla valutazione probabilistica del danno, correlata all'aspettativa di vita della vittima, va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente subito.
Pertanto, non può farsi applicazione del valore tabellare di riferimento per grado di invalidità al momento dell'evento dannoso, dovendo essere commisurato l'ammontare del danno alla vita reale del soggetto piuttosto che alla aspettativa di vita media (in questi termini Cass. civ., sent. n.
12913/2020: “ai fini della liquidazione del danno biologico, l'età in tanto assume rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l'aspettativa di vita, sicché è progressivamente inferiore il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione della sua integrità psicofisica. Ne consegue che, quando invece la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico (riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni) va correlato alla durata della vita effettiva”).
La Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che: “qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti. La liquidazione del danno biologico, nel caso di premorienza del danneggiato, va effettuata proporzionalmente e non già assegnando un maggior valore alla invalidità iniziale ed uno minore a quelle finale, ossia prossima al decesso” (Cass. civ., sez. III, 26/11/2024, n.30461).
Inoltre, è stato di recente ribadito che: “in tema di danno biologico patito da persona deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, le tabelle milanesi sul cosiddetto danno da premorienza - secondo le quali il pregiudizio è maggiore in prossimità dell'evento, per poi diminuire progressivamente - non costituiscono un valido parametro di liquidazione equitativa del danno spettante "iure successionis" agli eredi sia sul piano logico, non essendo ipotizzabile che un danno definito permanente possa decrescere, sia sul piano giuridico, non corrispondendo ad equità che il pregiudizio già sopportato per un tempo certo possa essere liquidato meno di quello che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco temporale” (Cass. civ., sez. III, 31/03/2025, n. 8481). In applicazione di tali principi, il danno biologico permanente subito dalla calcolato Per_1 tramite l'utilizzo sic et simpliciter le tabelle di Milano per il risarcimento del danno non patrimoniale, alla luce della gravità delle lesioni riportate (36%) e tenuto conto dell'età della danneggiata (62 anni) al momento dell'evento lesivo oggetto di causa è pari ad € 143.252,00.
Il risarcimento del danno così liquidato tiene conto dell'aspettativa di vita della danneggiata al momento dell'evento dannoso stimandola in circa 22,5 anni, secondo quelli che sono i dati forniti dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane e dall'ISTAT che individuano l'età media per una donna, all'epoca dei fatti, in 85,2 anni.
Considerato che la patologia tumorale da cui era affetta la paziente, sul cui decorso, si ribadisce, non ha inciso la condotta colposa dei sanitari, ha notevolmente ridotto l'aspettativa di vita della stessa, la quale è deceduta all'età di 63 anni dopo soli 21 mesi dall'evento lesivo, la danneggiata ha potuto subire il pregiudizio da invalidità permanente solo per una frazione molto limitata della vita residua.
Di conseguenza, si ritiene equo operare una riduzione proporzionale del danno permanente rapportando gli anni effettivamente vissuti dalla dopo l'evento lesivo (1,9) a quelli Per_1
teoricamente attesi (23), ottenendo così un risarcimento del danno pari a € 12.096,83 (1,9 x 143.252
/22,5).
5. A tale importo deve essere aggiunta la somma di € 9.085,00 dovuta a titolo di risarcimento del danno da inabilità temporanea subito dalla ed accertato nella CTU, ottenendo quindi un Per_1 risarcimento totale pari a € 21.181,00.
6. La percentuale di devalutazione, utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita determina che il danno, al mese di maggio 2018 sia pari a € 17.814,13 (devalutazione monetaria). Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate
(c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno
30.04.2025 (tenuto conto del bimestre di riferimento). La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto
Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712). La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. civ., 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli). In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo. L'ammontare del danno, come poc'anzi devalutato, all'esito dell'applicazione di interessi e rivalutazione, decorrenti dalla data del sinistro e sino alla data odierna, ammonta a € 23.332,66 (spettante nella misura di ½ per ciascuno degli attori); a tale importo si aggiungono gli interessi legali, dalla data della sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
5. Deve essere invece rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno morale, solo genericamente allegato e rimasto indimostrato.
6. E' altresì rigettata la domanda di condanna al pagamento delle spese di mediazione e per la consulenza medico legale di parte, non essendo stata prodotta documentazione idonea a dimostrare gli esborsi in tesi sostenuti.
7. Le spese di lite del presente giudizio vengono liquidate secondo il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite in base al decisum
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto svolta.
I costi della CTU (Collegio peritale), liquidati con separato decreto, debbono essere posti definitivamente a carico della parte convenuta, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in persona del Giudice monocratico dott.ssa AL OR, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, CONDANNA l convenuta al CP_3
risarcimento del danno in favore degli attori, pari ad € 23.332,66 (per ½ ciascuno), oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
RIGETTA ogni altra domanda;
CONDANNA l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore CP_3
degli attori delle spese di lite, che liquida in euro € 379,50 per spese, euro 5.077 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente i costi della CTU, già liquidati con separato decreto, a carico della convenuta soccombente.
Si comunichi.
Pisa, 7/06/2025
Il Giudice dott.ssa AL OR