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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/03/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 17/3/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 6160 dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Volpe Parte_1
Francesco, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tedone, giusta procura generale alle liti;
- resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 17/3/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che la parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/10/2022 ha agito in giudizio per il Parte_1 pagamento da parte del Fondo di Garanzia presso l' dell'importo di € 16.967,82 a titolo di CP_1
TFR e di € 4.168,89 a titolo di ultime tre mensilità ancora dovute.
Deduceva a tal fine che aveva lavorato alle dipendenze della al 14/2/2012 Controparte_2
al 25/4/2018, data in cui era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo;
che al momento della cessazione del rapporto di lavoro non aveva ricevuto il TFR, le retribuzioni di febbraio, marzo ed aprile 2018, la tredicesima mensilità 2017 e 2018 e le competenze di fine rapporto;
che i suoi crediti erano stati accertati attraverso una diffida accertativa ex D.Lgs. n. 124/2004; che il Tribunale di
Bari, con sentenza n. 147/2019 aveva dichiarato il fallimento della società datrice di lavoro;
che i
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suoi crediti erano stati ammessi al passivo fallimentare e che lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo;
che in data 22/4/2021 aveva presentato all' domanda amministrativa per CP_1
l'intervento del Fondo di garanzia;
che in data 8/6/2021 l'istanza veniva rigettata perché non risultava correttamente compilato il modello SR54; che aveva presentato ricorso amministrativo, ma invano;
che era suo diritto ottenere il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità come accertate in sede fallimentare e a carico del Fondo di Garanzia gestito dall' . CP_1
Costituendosi in giudizio, l' deduceva l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda, in CP_1 quanto la documentazione presentata dal ricorrente era incompleta;
che l'Istituto con pec del
10/5/2021 aveva richiesto la documentazione mancante, ma il ricorrente non aveva adempiuto alla richiesta.
***
La domanda è fondata e va accolta per le seguenti ragioni.
L'art. 2 della L. n. 297/1982 ha istituito un Fondo di Garanzia gestito dall' , che ha lo scopo di CP_1
sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Il pagamento del TFR a carico del Fondo è stato previsto sia quando il datore di lavoro sia soggetto a fallimento sia quando il datore di lavoro, pur non soggetto a fallimento, non adempia alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale (in tal caso la domanda al
Fondo di Garanzia può essere proposta a seguito dell'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito).
In relazione ai soggetti 'fallibili', l'art. 2 della L. n. 297/1982, ai commi 2, 3, 4 e 4 bis, così prevede:
“
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo
97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio
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decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia”.
Il D. Lgs. n. 80/1992 all'art. 1 stabilisce, poi, che “nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto- legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di Garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art.
2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di Garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempre che, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”. Il successivo articolo 2 del medesimo Decreto Legislativo prevede che il pagamento effettuato dal Fondo sia relativo a crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
Ciò premesso, nel caso in esame la società è stata dichiarata fallita dal Controparte_2
Tribunale di Bari con sentenza n. 147/2019.
I crediti del ricorrente (da TFR ed ultime tre mensilità) sono stati ammessi al passivo fallimentare per l'importo complessivo di € 21.136,71, di cui € 16.967,82 a titolo di TFR, € 1.998,40 a titolo di mensilità di febbraio 2018, € 1421,82 a titolo di mensilità di marzo 2018, € 748,67 a titolo di mensilità di aprile 2018 (vd. stato passivo in atti).
Lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo e dunque l' non può contestare tale ammissione, CP_1
né il quantum debeatur.
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Infatti, l'eccezione sollevata dall' attiene alla circostanza che in realtà l'importo di € 16.967,82 CP_1
non sarebbe imputabile solo a TFR, ma anche agli emolumenti finali e ai ratei di tredicesima mensilità (circostanza che emergere effettivamente dalla diffida accertativa emessa dall'ITL di
BARI); per tale ragione l' nella fase amministrativa ed in quella giudiziaria ha ribadito CP_1
l'incompletezza della documentazione prodotta dal ricorrente, e cioè la trasmissione del modello
SR54, in quanto dall'importo di € 16.967,82 non è stato scorporato il TFR.
L'eccezione sollevata dall' non può tuttavia essere accolta, perché, ai fini della liquidazione CP_1 del TFR da parte del Fondo di Garanzia ciò che rileva è l'importo del TFR ammesso nello stato passivo del fallimento e dichiarato esecutivo: nel caso di specie l'importo ammesso a titolo di TFR
è pari ad € 16.967,82; dunque è quello l'importo che, ai fini di causa, deve essere considerato per la liquidazione a carico del Fondo di Garanzia, a prescindere da eventuali errori o imprecisioni effettuate in sede di ammissione allo stato passivo.
Sul punto è granitica la giurisprudenza di legittimità: “L'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare d'un credito (nella specie, per trattamento di fine rapporto) in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il subentro dell nel debito del datore di lavoro CP_1
insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa contestare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell'"an" e del
"quantum debeatur"” (cfr., in termini, Cass. n. 24231/2014).
Parimenti “La definitiva esecutività dello stato passivo, da cui risulti un credito (nella specie, il
TFR e le ultime tre mensilità della retribuzione) in favore del dipendente dell'imprenditore CP_ dichiarato fallito, vincola, a prescindere dalla partecipazione alla procedura concorsuale, l' al subentro nel debito del datore di lavoro insolvente, posto che l'art. 2 della l. n. 297 del 1982 ha la finalità di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori e di evitare loro ulteriori e defatiganti accertamenti” (cfr., in termini, Cass. n. 24730/2015).
Dunque, a fronte della richiesta fatta dall' in data 10/5/2021 in relazione alla trasmissione di CP_1
documentazione integrativa da parte del ricorrente, la trasmissione effettuata dal procuratore di parte ricorrente in data 17/5/2021, relativa – tra l'altro – al modello SR54, contenente l'importo del
TFR così come ammesso allo stato passivo, deve considerarsi completa, perché contiene proprio le somme ammesse allo stato passivo. In altre parole nello stato passivo dichiarato esecutivo l'importo di € 16.967,82 è stato imputato integralmente a TFR e dunque è quello l'importo da considerare per la liquidazione del TFR da parte del Fondo di Garanzia.
Appare opportuno aggiungere che l' , a fronte dell'incertezza in ordine alla quantificazione del CP_1
TFR, avrebbe potuto almeno liquidare il credito da ultime tre mensilità, in ordine al quale non è
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stata sollevata alcuna eccezione;
non avendolo fatto, il ricorrente anche per tale credito è stato costretto ad agire in giudizio.
In definitiva, per tutte le ragioni innanzi indicate, sussiste il diritto del ricorrente a ottenere il pagamento da parte del Fondo di Garanzia istituito presso l' per il pagamento della somma di CP_1
€ 16.967,82 a titolo di TFR e per la somma di € 4.168,89 a titolo di ultime tre mensilità dovute (o comunque nei limiti dell'importo massimo previsto dalla legge, se inferiore).
Alla luce di ciò, l' , quale gestore del Fondo di garanzia, deve dunque essere condannato al CP_1
pagamento in favore del ricorrente delle somme innanzi indicate, oltre accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00) tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
13/10/2022 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1
provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' , quale gestore del Fondo di Garanzia CP_1
ai sensi della L. n. 297/1982 e del D.Lgs. n. 80/1992, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 16.967,82 a titolo di TFR e della somma di € 4.168,89 a titolo di ultime tre mensilità dovute (o comunque nei limiti dell'importo massimo previsto dalla legge, se inferiore), oltre accessori di legge;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che liquida in favore CP_1 del procuratore dichiaratosi antistatario in € 43,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi al difensore, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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