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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Marcello Bruno - Presidente
Dott.ssa Valeria Albino - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura Morello - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 896/2024 R.G. tra
Parte_1
Appellante - Avv. S Romanelli
e
De Nobili Paolo
Appellato - Avv P Raffaella
e
Giaquinto Daniela
Appellata Avv. A Cardosi
Rappresentati e difesi come in atti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Si conferma la definizione nei termini della proposta conciliativa formulata dall'Ecc.ma Corte con ordinanza del 22.01.2025 e si conclude per la pronuncia di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Per parte appellata Giaquinto: ribadisce l'adesione della propria assistita alla proposta conciliativa contenuta nell'ordinanza dell'Eccellentissima Corte del 22.01.2025 e chiede disporsi la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato,
che il Consigliere istruttore all'udienza del 22.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte, formulava la seguente proposta conciliativa: abbandono della lite, con contribuzione da parte appellante alle spese di lite sostenute dagli appellati nella misura di € 1500,00 ciascuno, dato atto,
che le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 11.2.2025 attestavano la cessazione della materia del contendere per adesione alla proposta conciliativa dell'Ufficio che le parti appellati chiedevano comunque rinvio per l'esecuzione dell'accordo e pertanto la procedura era rinviata all'udienza del 4.3.2025; viste le note scritte sostitutive dell'udienza del 4.3.2025, con le quali le parti concordemente chiedevano pronunciarsi la cessazione della materia del contendere,
Ritenuto che, in conformità alle suddette dichiarazioni in ordine al fatto che sia intervenuto tra le parti accordo che priva le parti di interesse alla prosecuzione del giudizio, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, dandosi atto dell'integrale esecuzione della proposta dell'Ufficio, anche con riferimento alla contribuzione alle spese di lite da parte dell'appellante
P. Q. M.
La Corte di Appello
Definitivamente pronunciando,
Dichiara cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio in epigrafe.
Genova, 5.3.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Laura Morello Dott. Marcello Bruno