Ordinanza cautelare 23 marzo 2022
Parere definitivo 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 10/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00180/2025 e data 10/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 19 febbraio 2025
NUMERO AFFARE 01739/2022
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, ex art.11 del d.P.R. n.1199 del 1971, dal signor AR DE contro il comune di Marano di Napoli per l’annullamento del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del comune dell’immobile situato in via Pendine Casalanno n.57 e dell’ordinanza n.11 del 28 luglio 2022 di rilascio.
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica datato 17 novembre 2022;
Vista la relazione ministeriale, trasmessa con foglio prot. n.0029216 del 4 luglio 2024, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rizzo.
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. L’oggetto della controversia è costituito dal provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del comune di Marano di Napoli dell’immobile, di proprietà dell’interessato, composto da 3 piani fuori terra, con relative pertinenze, situato in via Pendine Casalanno n.57 (in catasto urbano al foglio 16, particella 1060, sub 1,2,3 e pertinenze in catasto terreni al foglio 16, particella 1059) e dalla ordinanza n.11 del 28 luglio 2022 di rilascio dell’intero immobile a firma del responsabile ad interim del settore urbanistica del comune.
2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge quanto segue:
a) l’interessato è proprietario - in forza di atto di donazione trascritto con nota n.4815/3737 del 15 febbraio 1993 - di un’area con sovrastante immobile composto da tre piani fuori terra (risalente a circa trent’anni addietro e suddiviso in una unità immobiliare per ciascun piano), con relative pertinenze, sito in Marano di Napoli alla via Pendine Casalanno n.57;
b) in data 18 gennaio 2022, all’interno dell’appartamento sito al primo piano, si è sviluppato un incendio a causa di una fuoriuscita di gas da una bombola della stufa;
c) l’ufficio tecnico del comune di Marano ed il comando di polizia municipale, a seguito di sopralluoghi del 26 gennaio 2022 e del 3 febbraio 2022, con relazione UT prot. n.3511 del 3 febbraio 2022, hanno dichiarato impraticabile l’appartamento ove si era sviluppato l’incendio;
d) il dirigente del comune di Marano ha ordinato il rilascio dell’intero fabbricato, motivando che lo stesso risultava già acquisito nell'ambito dell’accertamento di inottemperanza n.08/95 del 6 febbraio 1995, successivo all’ingiunzione di demolizione di opere abusive n.23/94, considerato che non risultavano presentate istanze di condono edilizio e ritenuta la sussistenza dell’interesse pubblico per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile volta al rilascio dell'intero edificio da cose e persone.
3. L’interessato ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 17 novembre 2022, affidandosi a molteplici e ripetitivi motivi (estesi da pagina 3 a pagina 20).
3.1. In relazione all’asserita acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile e delle aree, il ricorrente ha sostenuto: “ Violazione e falsa applicazione degli artt.31-33 del d.P.R. n.380 del 2001 – Violazione e falsa applicazione di legge (art.97 Cost.; legge n.47 del 1985; d.P.R. n.380 del 2001 e s.m.i.; legge n.241 del 1990 e s.m.i.) – Eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata – Violazione di legge per errore di fatto e di diritto – Eccesso di potere per carenza di motivazione in relazione all’interesse pubblico – Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità – Violazione dell’art.31 del d.P.R. n.380 del 2001 per assenza dell’atto ricognitivo vincolato di acquisizione al patrimonio comunale del responsabile e/o dirigente del comune di Marano di Napoli ”.
3.2. Con riferimento all’ordinanza n.11 del 28 luglio 2022, l’interessato ha lamentato: i ) “ Illegittimità derivata dell’ordinanza (…) per l’omessa acquisizione al patrimonio del comune di Marano delle opere e dell’area di proprietà del ricorrente – Violazione e falsa applicazione degli artt.31 e 33 del d.P.R. n.380 del 2001 – Violazione e falsa applicazione di legge (art.97 Cost.; legge n.47 del 1985; d.P.R. n.380 del 2001 e s.m.i.; legge n.241 del 1990 e s.m.i.) – Violazione e falsa applicazione dell’art.54 TUEL – Eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata – Violazione di legge per errore di fatto e di diritto ”; ii ) “ Incompetenza del dirigente del settore urbanistica del comune di Marano di Napoli (…) – Violazione e falsa applicazione dell’art.54 TUEL – Eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata – Violazione di legge per errore di fatto e di diritto ”; iii ) “ Violazione dell’art.54 del d.lgs. n.267 del 2000 per carenza dei presupposti e violazione del principio di buon andamento di cui all’art.97 Cost. – Eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata- Violazione di legge per errore di fatto e di diritto – Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa ”; iv ) “ Violazione dell’art.1 della legge n.241 del 1990 ed eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa – Violazione dell’art.54 del d.lgs. n.267 del 2000 per carenza dei presupposti e violazione del principio di buon andamento di cui all’art.97 Cost. – Eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata – Violazione di legge per errore di fatto e di diritto ”; v ) “ Insufficienza e contraddittorietà della motivazione ed ulteriore carenza dei requisiti dell’art.54, d. lgs. n.267 del 2000 - Sviamento di potere – Violazione dell’art.1 della legge n.241 del 1990 ed eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa – Violazione dell’art.54 del d. lgs. n.267 del 2000 per carenza dei presupposti e violazione del principio di buon andamento di cui all’art.97 Cost. – Eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata – Violazione di legge per errore di fatto e di diritto ”; vi) “ Eccesso di potere per violazione di legge – Violazione dell’art.7 della legge n.241 del 1990 - violazione dell’art.54 TUEL – Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa sancito dall’art.97, secondo comma, Cost. ”
3.3. In estrema sintesi, il ricorrente ha sostenuto che il procedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile e delle aree non si è perfezionato e concluso a causa della mancata adozione del provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione; dalla illegittimità del procedimento acquisitivo, discenderebbe l’illegittimità derivata dell’ordinanza gravata. Sotto altro profilo, l’interessato ha ritenuto che il dirigente del settore urbanistica fosse incompetente, in quanto le ordinanze contingibili e urgenti spettano solo al sindaco.
4. Nel corso del procedimento:
a) con foglio prot. n.0037734 del 13 settembre 2024, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dando atto di aver assicurato le garanzie partecipative del ricorrente, ha trasmesso la prescritta relazione con la quale ha concluso per il rigetto del gravame;
b) il comune di Marano di Napoli ha presentato proprie controdeduzioni datate 23 marzo 2023, riportandosi alle precedenti trasmesse al Ministero con prot. n.44090 del 23 dicembre 2022, concludendo per l’infondatezza del ricorso;
c) il ricorrente non ha fatto pervenire controdeduzioni alla relazione ministeriale.
5. Nell’adunanza del 19 febbraio 2025, l’affare è stato deciso.
6. La sezione è dell’avviso che i motivi ricorso possano essere trattati congiuntamente, stante l’evidente connessione e la ripetitività degli stessi, e li ritiene infondati sia in fatto che in diritto.
6.1. Il comune di Marano di Napoli ha riferito puntualmente che: i ) con verbale di violazione prot. n.795/94 del 18 marzo 1994, la polizia municipale ha accertato che “ su di una superficie di circa 140 mq è stato realizzato un manufatto in cemento armato costituito da primo e secondo piano; all’atto del sopralluogo risultano realizzate le tamponature a tutti i piani, tramezzi a tutti i piani, intonaci esterni ed interni, controtelai; impermeabilizzazione del solaio di copertura ”, tramettendo gli atti alla procura della Repubblica; ii ) l’amministrazione ha adottato l’ingiunzione di demolizione delle opere abusive n.23/94 del 8 settembre 1994; iii ) successivamente, l’interessato è stato denunciato alla competente procura della repubblica per violazione dei sigilli con verbale prot. n.17828/94 del 29 agosto 1994 e non si è proceduto alla riapposizione di detti sigilli in quanto l’opera risultava completata ed occupata da tre nuclei familiari; iv ) la polizia municipale, con nota prot. n.17829/94 del 29 agosto 1994, ha comunicato che l’opera abusiva non era stata demolita; v ) con provvedimento sindacale n.8/95 del 6 febbraio 1995, è stata accertata l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione.
Da quanto precede risulta la legittimità dell’operato della pubblica amministrazione, orientato e coerente con i principi di trasparenza e di efficacia che il ricorrente ritiene, a torto, siano stati lesi.
6.2. Circostanza che non può assolutamente essere trascurata è che l’opera abusiva, del tutto priva di qualsivoglia atto di assenso e di istanze successive di condono, è stata realizzata in zona agricola E3 del vigente PRG, peraltro sottoposta a vincolo paesistico ed in prossimità sia della ‘zona rossa’ a rischio vulcanico dei Campi Flegrei, sia della zona a rischio frana ed a rischio idraulico.
Correttamente, l’ordinanza di rilascio n.11/2022 del 28 luglio 2022 richiama i precedenti accertamenti per abusi edilizi risalenti al 1994 e dà atto che l’utilizzo dell’edificio abusivo è addirittura a scopo di lucro.
6.3. Per quanto concerne la doglianza di omessa emanazione di un provvedimento acquisitivo dell’immobile al patrimonio comunale, quale presupposto di legittimità dell’ordinanza di sgombero, si osserva che l’accertamento di inottemperanza all’ingiunzione a demolire prot. n.8/1995, a firma del sindaco è stato correttamente notificato all’interessato il 16 febbraio 1995, nel domicilio eletto presso la signora GI CA e dalla stessa ricevuto. In particolare, nell’accertamento de quo è dato testualmente leggere: “ Il presente atto costituisce titolo per l’immissione nel possesso dei beni e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari. ” Ciò basti a destituire di giuridico fondamento la doglianza contenuta nel ricorso.
6.4. Con riferimento al lamentato vizio di incompetenza, si osserva, innanzitutto, che l’ordine di rilascio dell’immobile per cui v’è causa ha come presupposti fattuali l’incendio sviluppatosi in data 18 gennaio 2022, la successiva segnalazione dei carabinieri del 21 gennaio 2022 e la comunicazione del settore urbanistica del comune datata 3 febbraio 2022, ovvero provvedimenti che hanno preceduto di ben oltre 6 mesi l’adozione dell’ordinanza n.11/2022; per tale ragione, detto ordine di rilascio non può essere ricondotto alle ordinanze contingibili e urgenti di competenza del sindaco – come a torto pretende il ricorrente - e ricade, invece, nei provvedimenti di competenza del dirigente, quali quelli che riguardano la sospensione lavori, l’abbattimento e la riduzione in pristino, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale, nel cui ambito rientra, sicuramente il provvedimento impugnato.
Il dirigente è, per legge, titolare del potere sanzionatorio in materia edilizia a lui direttamente attribuito dall’art.107 del d.lgs. n.267 del 2000 ed i provvedimenti adottati nel potere di vigilanza e di repressione rientrano pacificamente nella sua competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, del d. lgs. n.267 del 2000 e dell’art.27 del d.P.R. n.380 del 2001.
7. Per quanto precede, la sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento della istanza di sospensione.
P.Q.M.
La sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento della istanza di sospensione.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rizzo | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas