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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
QUARTA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Feola, in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 653 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, vertente
Tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelina D'Addio e Parte_1
Lucia Orsi appellante contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Marco della Volpe appellata
Controparte_2
-ELETTIVAMENTE DOMICILIATO PRESSO
[...]
L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI, appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.02.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello regolarmente notificato e tempestivamente proposto, Parte_1
impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere,
[...]
n. 1137/2013, con la quale il giudice di prime cure non aveva riconosciuto allo stesso il danno da perdita di chance in seguito all'infortunio verificatosi in data 25.05.2008.
In particolare, parte appellante, di professione Vigile del Fuoco, deduceva che a causa del sinistro de quo e delle conseguenti lesioni, era stato forzatamente assente dal lavoro, coì perdendo 113 turni ordinari dal 24.05.2008 al 14.01.2009, subendo l'ulteriore e maggior danno per la perdita di indennità accessorie e nello specifico di notturno, festivo, turnazione, vigilanza e straordinario che gli avevano comportato una perdita effettiva di circa euro 7.000,00.
Si costituiva in giudizio la , la quale preliminarmente Controparte_3
eccepiva l'inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità dell'appello ex artt.
342, 348 bis e ter cpc, nonché l'improponibilità dello stesso per intervenuta acquiescenza tacita alla sentenza. Nel merito, contestava gli avversi motivi di gravame chiedendone il rigetto.
Benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio il , del Controparte_2
quale va pertanto dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, preliminarmente occorre rilevare che la difesa di parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello assumendo la violazione da parte dell'appellante della previsione di cui all'art. 342 e 348 bis e ter c.p.c. essendo l'impugnazione priva di sufficiente specificità. L'eccezione così articolata non può trovare accoglimento.
In materia la Corte di Cassazione (Cass. civ. SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) ha affermato che: “ Gli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n.
83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012 n. 134 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”
Tenuto conto di tali principi, è sufficiente considerare come nella parte motiva dell'atto introduttivo l'appellante abbia illustrato le ragioni della sua domanda di riforma della sentenza, richiamando le parti oggetto di censura perché si debba considerare rispettata la previsione normativa che mira a sanzionare impugnazioni generiche e prive di argomentazione quale non risulta essere la presente l'esame della quale non può essere circoscritto a meri rilievi formali.
È altresì necessario, prima di affrontare il merito dell'impugnazione, esaminare l'ulteriore eccezione preliminare avanzata dalla compagnia assicurativa appellata circa l'improponibilità dell'appello per effetto dell'intervenuta acquiescenza di fatto alle statuizioni della sentenza di primo grado.
Sul punto, la difesa convenuta osserva come l'appellante, richiedendo il pagamento delle somme dovute in base alla sentenza del Giudice di Pace, e senza formulare alcuna riserva di impugnazione, abbia dato esecuzione alla sentenza in questione;
da tale condotta si dovrebbe desumere in maniera precisa e univoca il proposito di parte attrice (qui appellante) di non voler contrastare gli effetti giuridici della pronuncia oggetto della presente impugnazione.
L'eccezione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
L'acquiescenza alla sentenza consiste nella libera, totale o parziale e incondizionata accettazione del decisum. Tale accettazione deve intervenire anteriormente alla proposizione del gravame e ciò in considerazione del fatto che successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge;
in buona sostanza, per aversi acquiescenza è necessario che la parte manifesti la volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa e univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazioni. Gli atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati solo supponendo il proposito della parte di non contrastare gli effetti giuridici della decisione, così rivelando, oggettivamente, in modo inequivoco, una corrispondente volontà della parte che li ha posti in essere. Ne consegue che la richiesta di pagamento e l'effettiva riscossione, ad opera della parte vittoriosa nel giudizio, di quanto alla stessa ivi riconosciuto, non comportano acquiescenza in quanto condotte suscettibili di essere ricondotte alla volontà di conseguire quanto già riconosciuto nella sentenza, che, di per sé, non è incompatibile con l'intento di impugnarla per ottenere quanto negato o, comunque, dovuto (Cass. civ. n. 21491/2014).
E in mancanza di un comportamento univoco e assolutamente incompatibile con la volontà di impugnare, la sola richiesta di pagamento di quanto previsto nel provvedimento, non può configurare di per sé una situazione di acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione, e tanto anche se la riserva d'impugnazione non è stata resa.
L'appello in esame è dunque legittimamente proponibile e scrutinabile nel merito.
Ebbene, il presente gravame merita accoglimento per le motivazioni di seguito indicate.
Deve essere esaminato l'aspetto del danno patrimoniale da lucro cessante allegato dall'attore/appellante, il quale avrebbe subito un depauperamento economico dal momento che egli, per alcuni mesi dopo il sinistro, non avrebbe svolto l'attività lavorativa.
Merita principiare da due punti cardinali: il Sig. esercitava, già Parte_1 all'epoca del sinistro, la professione di Vigile del Fuoco, fatto questo non contestato dal convenuto costituito e, comunque, documentalmente dimostrato, oltre che confermato dai due testimoni ascoltati;
in seguito al sinistro l'attore non ha potuto attendere, per un lungo periodo, alle sue occupazioni, in considerazione anche della documentazione medica agli atti, dalla quale emerge che, ad esempio, ancora in data
06.11.2008 (e, dunque, a distanza di oltre cinque mesi dal sinistro), reduce anche da un intervento di meniscectomia selettiva (cfr. lettera di dimissioni ospedaliera del
09.10.2008), venivano allo stesso prescritti ulteriori venti giorno di riposo (cfr. certificato medico del 6.11.2008). Venendo all'esame della domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, ovvero ai mancati introiti che ragionevolmente, secondo un giudizio di prognosi futura rimesso all'id quoad plerumque accidit, sarebbero stati ottenuti dal danneggiato in mancanza dell'evento lesivo, va evidenziato che il danno derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica conseguente al sinistro è suscettibile di autonoma liquidazione solo laddove il soggetto leso fornisca la prova rigorosa in ordine alla diminuzione di reddito dipendente dalle sofferte lesioni. Ciò in quanto la riduzione dell'attitudine del danneggiato alla piena esplicazione delle energie psicofisiche integra un pregiudizio generalmente definito come riduzione della capacità lavorativa generica, che corrisponde ad una delle molteplici componenti del danno biologico.
Infatti la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 13409/2001 e n. 10289/2001) afferma da tempo che “l'accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e quindi di produzione di reddito;
perciò detto danno patrimoniale da invalidità deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito”.
E ancora, la lesione all'integrità psico-fisica della persona, da cui derivano postumi permanenti, “non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza; sicché, nel caso in cui la persona che abbia subito una lesione dell'integrità fisica già eserciti un'attività lavorativa e il grado
d'invalidità permanente sia tuttavia di scarsa entità (cosiddette "micropermanenti"), un danno da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa in tanto è configurabile in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale” (Cass., 18 settembre 2007, n. 19357). Applicando tali principi al caso di specie, le indagini svolte in primo grado dal CTU dott.ssa hanno consentito di accertare che in Persona_1 Parte_1 conseguenza del sinistro, ha riportato “Trauma distorsivo cervicale e dorso-lombare; trauma contusivo-distorsivo ginocchio dx…lesioni compatibili con la dinamica riferita”.
Non può, dunque, esservi dubbio alcuno sul nesso causale tra sinistro e danno, dal momento che non può dubitarsi che la contrazione dell'attività lavorativa sia derivata dalle lesioni riportate nell'incidente de quo.
Per quanto riguarda la quantificazione si deve rilevare che elemento concreto
(maggiormente attendibile in quanto globale e riassuntivo rispetto, ad esempio, alla espletata prova testimoniale ed al CUD 2009, costituendo elementi a prospettiva, per così dire, parziali) a disposizione del giudicante è quello fornito dalle attestazioni rilasciate dal Comando dei Vigili del Fuoco di (doc. 14 di parte appellante). CP_2
In particolare, con attestazione prot. 0002462 del 05.03.2009 e prot. 0004167 del
20.04.2009 è stato certificato che “…per il periodo di assenza Parte_1
dal servizio dal 24/05/2008 al 14/01/2009 per infermità, non ha effettuato n. 113 turni di lavoro ordinario. Da tali turni, se effettivamente resi, al netto di eventuali assenze
a vario titolo, sarebbero scaturite indennità notturna, festiva e di turno per un corrispettivo di € 1.288,00 a lordo delle imposte e ritenute previdenziali ed assistenziali…non ha effettuato, oltre il normale orario di lavoro ordinario, n. 448 ore di lavoro straordinario programmato, che se fossero state effettivamente rese avrebbero comportato il pagamento della somma di € 5.791,00 a lordo delle imposte
e delle ritenute previdenziali ed assistenziali”.
Inoltre, con attestazione prot. n. 0002392 del 04.03.2009, lo stesso
[...]
dei Vigili del Fuoco, ha certificato che il Sig. per CP_2 Parte_1
l'anno fiscale 2007 aveva percepito una somma lorda di euro 4.106,86 a titolo di compensi per indennità accessorie (notturno, festivo, indennità di turno, vigilanze e straordinari) e che già sino alla vigilia dell'evento aveva maturato, dal 01.01.2008 al
24.05.2008, la somma complessiva lorda per indennità accessorie (di turno, notturna, festiva, vigilanza incentivazione corsi, straordinario per soccorso , straordinario per emergenza rifiuti) di complessivi euro 3.958,77 (doc. 14 di parte appellante). Tenuto conto delle somme indicate nell'attestazione prot. 0002462 del 05.03.2009 e prot. 0004167 del 20.04.2009 , si ritiene congruo liquidare equitativamente l'importo di € 7.000,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo, a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante subito dall'appellante a causa dell'assenza forzata dal lavoro in conseguenza del sinistro occorsogli.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata:
1) dichiara la contumacia dell'appellato , Controparte_2 [...]
-; Controparte_2
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e il Controparte_1 Controparte_2
-, in solido tra loro, al pagamento in favore
[...] di della somma di € 7.000,00, oltre interessi legali dalla Parte_1
pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
3) condanna e il Controparte_1 Controparte_2
-, in solido tra loro, a rimborsare le spese
[...]
di lite del presente giudizio in favore di che liquida in Parte_1 complessivi € 2.950,00 di cui € 350,00 per spese e € 2.600,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 25.03.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Feola