Articolo 31 della Legge 22 ottobre 1961, n. 1143
Articolo 30Articolo 32
Versione
23 novembre 1961
Art. 31.
Gli impiegati dell'Azienda dei monopoli di Stato, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di capo tecnico aggiunto o di primo applicato, alla quale siano pervenuti mediante esame di avanzamento, sono ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione, rispettivamente, a capo tecnico di 2ª classe o a computista; quando abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Entrata in vigore il 23 novembre 1961