Ordinanza cautelare 16 dicembre 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00751/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03301/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3301 del 2025, proposto da CE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Bruna Chito, Guido Mancini e Paolo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rossella Barbagallo e Beatrice Sciolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EG S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Piero Zoppolato, Federico Vaccarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto n. 753201 del 31.10.2025, pubblicato e comunicato il successivo 04.11.2025, con cui è stata disposta l’aggiudicazione all’operatore economico EG S.p.a. della " Gara europea a procedura aperta, suddivisa in sette lotti, per la conclusione di un Accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di materiale monografico presso l'Area dei Servizi Bibliotecari del Polo Campus Luigi Einaudi e presso i Dipartimenti di Giurisprudenza, Economia e Statistica "Cognetti de Martiis", Culture, Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino per 36 mesi ";
- dei verbali tutti delle sedute della commissione giudicatrice, con particolare riguardo al verbale della seduta riservata del 23.07.2025 ed al verbale della seduta del 09.09.2025;
- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai provvedimenti impugnati;
e per la declaratoria di inefficacia dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi eventualmente stipulati con l'aggiudicataria EG S.p.a.;
nonché per la condanna della stazione appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell'appalto alla odierna ricorrente e conseguente subentro nell'Accordo Quadro e nei contratti attuativi eventualmente stipulati, con espressa riserva di agire in separato giudizio per il ristoro dei danni per equivalente monetario ove il risarcimento in forma specifica non fosse possibile ovvero non risultasse integralmente satisfattivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EG S.p.A. e dell’Università degli Studi di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il dott. AN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 03.12.2025 e depositato in data 04.12.2025, CE S.r.l. (di seguito, breviter , anche “CE”) ha impugnato il decreto n. 753201 del 31.10.2025 con cui l’Università degli Studi di Torino (di seguito, breviter , anche “Università”) ha aggiudicato alla controinteressata EG. S.p.a. (di seguito, breviter , “EG”) la gara in epigrafe meglio indicata, avente ad oggetto la conclusione di un accordo quadro della durata di 36 mesi per la fornitura di materiale monografico, per un importo complessivo stimato in € 567.000,00, oltre IVA, aumentabile a € 774.900,00 , oltre IVA, in caso di esercizio delle opzioni di proroga e/o aumento del quinto d’obbligo previste dal disciplinare di gara.
2. Trattasi di una procedura suddivisa in sette lotti, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione del punteggio massimo di 30 punti per la componente economica e di 70 punti per l’offerta tecnica. In particolare, l’art. 18 del disciplinare di gara ha previsto otto criteri di valutazione dell’offerta tecnica, individuando il punteggio attribuibile a ciascuno di essi. Per i primi sette criteri sono stati stabiliti punteggi “ tabellari ”, vale a dire “ fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto richiesto ”; per l’ultimo criterio è stato, invece, previsto un punteggio “ discrezionale ”, vale a dire “ attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice ”. Questi, nel dettaglio, i criteri di valutazione individuati dal disciplinare di gara: 1. “ Riduzione del tempo di consegna rispetto a quello massimo indicato dal capitolato speciale ” (max 20 punti); 2. “ Riduzione delle tempistiche di invio preventivo e comunicazione impossibilità della fornitura rispetto a quelle indicate dal capitolato speciale ” (max 16 punti); 3. “ Possibilità per l’Università di accedere a copie digitali gratuite a fronte di acquisto di copie cartacee su piattaforma propria o di terzi ” (6 punti); 4. “ Fornitura di libri esauriti o usati attraverso la richiesta di specifici preventivi da valutare caso per caso e con riserva di acquisto ” (5 punti); 5. “ Fornitura occasionale di e-book (singoli titoli o collane) attraverso la richiesta di specifici preventivi da valutare caso per caso e con riserva di acquisto ” (5 punti); 6. “ Servizio novità ” (5 punti); 7. “ Approval plan ” (4 punti); 8. “ Struttura organizzativa dedicata alla gestione della fornitura e dei servizi gestionali obbligatori connessi, con particolare riferimento al numero di operatori FTE ed all’organizzazione interna delle attività al fine di erogare i servizi obbligatori richiesti, con presentazione del flusso gestionale etc. ” (max 10 punti).
All’esito delle operazioni di gara, EG è risultata prima classificata con 92 punti (62 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica), mentre CE seconda con 91 punti (64 per l’offerta tecnica e 27 per l’offerta economica).
3. CE è insorta contro il conseguente provvedimento di aggiudicazione in favore di EG, formulando un unico articolato motivo di ricorso rubricato “Violazione della lex specialis di gara. Violazione della par condicio. Eccesso di potere in tutte le sue forme: difetto di istruttoria; illogicità; contraddittorietà. Eccesso di potere per sviamento”.
A suo avviso, sarebbe illegittimo il riconoscimento alla controinteressata dei punti stabiliti dai criteri tabellari nn. 3, 4, 6 e 7, in quanto quest’ultima, anziché limitarsi a dichiarare nella propria offerta la fornitura o meno anche dei relativi servizi aggiuntivi, avrebbe affermato di offrirli ma solo a determinate condizioni e con certe limitazioni, con ciò formulando un’inammissibile offerta condizionata. Inoltre, l’attribuzione alla controinteressata di 8 punti (corrispondente a valutazione “buona”) in relazione al criterio discrezionale n. 8 sarebbe eccessiva ed incongrua sia rispetto alle caratteristiche del servizio offerto, sia rispetto allo stesso giudizio accompagnatorio espresso dalla commissione, che avrebbero dovuto portare ad una valutazione “sufficiente” o, al più, “discreta” (rispettivamente, 4 o 6 punti), anche in considerazione della valutazione “distinta” (8 punti) attribuita all’offerta tecnica della ricorrente, che pur sarebbe stata ben migliore di quella della controinteressata, non giustificandosi così uno scarto così ridotto tra i punteggi attribuiti alle due offerte.
4. Si sono costituite in giudizio l’Università e la controinteressata, rilevando l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso avversario.
5. L’istanza cautelare proposta dalla ricorrente è stata rigettata da questo Tribunale con ordinanza n. 631 del 16.12.2025.
6. In vista della trattazione del merito del ricorso, le parti hanno depositato ulteriori documenti, memorie difensive e memorie di replica ex art. 73, comma 1, c.p.a. La stazione appaltante e la controinteressata hanno eccepito, peraltro, la tardività dei documenti e della memoria difensiva depositati dalla ricorrente.
7. All’udienza pubblica del 19.03.2026, dopo ampia discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. In via preliminare, deve essere accolta l’eccezione di tardività dei documenti e della memoria difensiva depositati dalla ricorrente, rispettivamente, alle ore 16.11 del 26.02.2026 ed alle ore 15:45 del 03.03.2026, quindi, in entrambi i casi, dopo le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile ex art. 73, comma 1, c.p.a. (come dimidiato ex art. 119, comma 2, c.p.a.) rispetto all’udienza pubblica del 19.03.2026.
L’art. 4, comma 4, dell’allegato 2, del c.p.a. stabilisce, infatti, che “ È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo ”.
A tale riguardo, è stato condivisibilmente evidenziato che l’apparente antinomia, rilevabile tra il primo ed il terzo periodo della predetta disposizione, va risolta nel senso che il termine delle ore 24.00 per il deposito degli atti di parte vale solo per quegli atti processuali che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di un’udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data; invece, in presenza di una camera di consiglio o di un’udienza già fissata, il deposito effettuato oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile è tardivo e inammissibile (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24.02.2026, n. 1465; Cons. Stato, Sez. VI, 14.10.2025, n. 8032; Cons. Stato, Sez. IV, 30.04.2024, n. 3939; Cons. Stato, Sez. IV, 14.09.2022, n. 7977; TA.R. Piemonte, Sez. III, 13.05.2025, n. 801). In sostanza, anche all’indomani dell'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, il termine di deposito entro le ore 12:00 permane per compiere le attività di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. rispetto ad un’udienza che (come nel caso di specie) sia già stata fissata, trattandosi di un termine a garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 04.12.2024, n. 9692; Cons. Stato, Sez. IV, 24.01.2024, n. 756; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 26.08.2024, n. 2911; T.A.R. Lazio Roma, Sez. stralcio, 24.06.2024, n. 12712).
In considerazione di ciò, i documenti e la memoria difensiva tardivamente depositati dalla società ricorrente in vista dell’udienza pubblica del 19.03.2026 sono inutilizzabili ed il Collegio non ne terrà conto ai fini del decidere.
9. Passando al merito del ricorso, le contestazioni della ricorrente si appuntano, come già anticipato, sul punteggio complessivamente attribuito all’offerta tecnica della controinteressata che, a suo dire, sarebbe il frutto di un’illegittima applicazione dei criteri di valutazione stabiliti dal disciplinare di gara, tanto di quelli “tabellari” (in particolare, nn. 3, 4, 6 e 7) quanto di quello “discrezionale” (n. 8).
10. Quanto ai criteri “tabellari”, l’esponente evidenzia che gli stessi si riferirebbero a servizi aggiuntivi dell’offerta rispetto ai quali i concorrenti avrebbero dovuto limitarsi a rispondere “sì/no”, trattandosi di modalità di attribuzione del punteggio del tipo c.d. “on/off”, in cui cioè il punteggio è riconosciuto per il semplice fatto che un elemento ritenuto rilevante dalla stazione appaltante sia presente nell’offerta. La controinteressata avrebbe invece posto una serie di inammissibili limitazioni e/o condizioni all’espletamento dei servizi aggiuntivi in questione.
Tale profilo di doglianza è infondato.
10.1. Riguardo all’accesso a copie digitali gratuite delle monografie cartacee acquistate (criterio n. 3), la controinteressata si è limitata a precisare che ciò è possibile “ se previsto dagli editori ”, il che non costituisce una condizione o limitazione del servizio, ma, appunto, un’ovvia precisazione (al più inutile, ma non illegittima) sul necessario rispetto delle regole del mercato editoriale e del diritto d’autore, secondo cui solo se l’editore mette gratuitamente a disposizione tali copie digitali allora è possibile per il distributore/fornitore fornirle al cliente finale, quindi, nel caso di specie, alla stazione appaltante.
10.2. Lo stesso dicasi rispetto alla fornitura di libri esauriti o usati (criterio n. 4), in relazione alla quale l’aggiudicataria ha precisato di poter fornire tali libri solo “ qualora richiesti e disponibili ”, con ciò limitandosi pertanto ad evidenziare (ma, a ben vedere, nemmeno ve ne sarebbe stato bisogno) di non poter chiaramente assumere un’obbligazione di risultato a tale riguardo, potendo solo garantire di effettuare le relative ricerche, in quanto i libri richiesti dall’Università potrebbero anche non essere più reperibili sul mercato dell’antiquariato e dell’usato.
10.3. Riguardo, invece, al servizio novità (criterio n. 6) ed all’approval plan (criterio n. 7), la controinteressata ha dichiarato di offrire tali servizi soltanto per i volumi “ in lingua italiana ”, con la possibilità, per il servizio novità, di effettuare su richiesta anche delle “ ricerche bibliografiche per le monografie edite da editori angloamericani ”. Ad avviso della ricorrente, tali limitazioni linguistiche sarebbero illegittime, perché i predetti servizi aggiuntivi avrebbero dovuto coprire anche le lingue straniere, visto che il servizio base (fornitura delle monografie su richiesta dell’Università) non è limitato alle monografie in lingua italiana, ma riguarda anche quelle in lingua straniera.
A tale proposito, deve evidenziarsi che la documentazione di gara non chiarisce in cosa consistano i servizi in questione, rinviando, pertanto, implicitamente alla loro nozione di comune utilizzo nel settore di riferimento. Per servizio novità si intende, quindi, la segnalazione periodica alla biblioteca delle nuove pubblicazioni di suo interesse, attraverso l’invio di appositi elenchi o informative. L’approval plan consiste, invece, nella previa selezione dei volumi da parte dello stesso fornitore che li invia in visione alla biblioteca, la quale può poi decidere di acquistarli o di restituirli.
Il disciplinare di gara non precisa nemmeno quali caratteristiche debbano obbligatoriamente avere tali servizi aggiuntivi, chiedendo ai concorrenti di indicare soltanto se offrano o meno anche un “ servizio novità ” e/o un “ approval plan ”. Non ci sono ulteriori indicazioni o dettagli, né tantomeno un vincolo ad offrire i predetti servizi anche per le pubblicazioni in lingua straniera.
Il parallelismo con il servizio base, su cui poggia la censura della ricorrente, non convince, perché, mentre il servizio base si attiva su richiesta dell’Università, che può richiedere uno specifico libro in una qualunque lingua (italiana o straniera) che il fornitore va poi a reperire sul mercato, al contrario, i servizi novità e approval plan richiedono al fornitore di effettuare in autonomia le ricerche e gli aggiornamenti su tutte le novità editoriali e di selezionare i libri da far visionare all’Università, senza previe indicazioni da parte di quest’ultima. Cosicché estendere tali servizi aggiuntivi a tutte le lingue del mondo (posto che il servizio base non ha alcuna limitazione linguistica o geografica) significherebbe imporre al fornitore prestazioni estremamente gravose, se non addirittura impossibili, non proporzionate rispetto all’interesse concretamente perseguito dalla stessa Università.
Ciò è indirettamente confermato dalle deduzioni della stessa ricorrente che, in corso di causa, ha cercato di correggere il tiro rispetto a quanto inizialmente sostenuto nel ricorso, affermando che i servizi novità ed approval plan dovessero essere offerti solo per le pubblicazioni in italiano, inglese, spagnolo, francese e tedesco, che sarebbero le lingue delle specifiche pubblicazioni individuate nei due allegati al capitolato speciale dell’appalto (cfr. pagg. 3-8 della memoria di replica del 05.03.2026).
In realtà, i due allegati in questione si riferiscono soltanto agli “ standing orders (collane in continuazione) ”, vale a dire degli ordini continuativi su determinati volumi o collane che l’appaltatore deve fornire a seguito di aggiornamenti e/o nuove uscite, i quali riguardano soltanto i lotti 1 e 2, in aggiunta al servizio base di “ fornitura di monografie italiane e straniere ”, che è comune, invece, a tutti i lotti della procedura. Di talché le monografie straniere ordinabili dall’Università possono anche essere in lingue diverse dall’inglese, spagnolo, francese o tedesco.
Peraltro, la stessa ricorrente dà atto (a pagg. 7 e 8 della sua memoria di replica del 05.03.2026) che anche la propria offerta contiene un servizio novità limitato alle sole summenzionate lingue (quindi, non a tutte le lingue straniere, com’è invece previsto per il servizio base) e non contempla un servizio di approval plan (perché non le sarebbe stato possibile garantirlo rispetto alle pubblicazioni in lingua straniera, il che conferma che un approval plan di tale ampiezza non risponde allo standard di mercato ed è sostanzialmente impossibile da garantire per gli operatori del settore).
Le puntualizzazioni operate dalla controinteressata rispetto all’estensione linguistica dei propri servizi novità ed approval plan non integrano, quindi, un’offerta parziale o condizionata degli stessi, ma rappresentano piuttosto una mera precisazione e descrizione delle loro caratteristiche, visto che il disciplinare di gara non prevedeva nessuna indicazione a tale riguardo. Ciò anche al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare la rispondenza della loro concreta configurazione a quanto richiesto e necessario all’Università.
Peraltro, la “limitazione” alle pubblicazioni in lingua italiana (ed in lingua inglese sul servizio novità), oltre a non essere vietata dal tenore letterale dell’art. 18 del disciplinare di gara, non costituisce un’alterazione radicale e sostanziale dei predetti servizi aggiuntivi, tali da privarli di qualunque utilità per l’Università, visto e considerato che le monografie italiane costituiscono, ovviamente, quelle di gran lunga più numerose all’interno delle sue biblioteche (come confermano, tra l’altro, anche gli standing orders allegati al capitolato speciale ed invocati dalla ricorrente, dove su 126 titoli complessivi solo 30 sono in lingua straniera).
In definitiva, quindi, proprio perché si discute di criteri tabellari, rispetto ai quali il relativo punteggio va automaticamente riconosciuto al ricorrere del presupposto indicato dalla stazione appaltante, la commissione non avrebbe potuto negarne l’attribuzione alla controinteressata sulla base di un’interpretazione del disciplinare di gara (quella sostenuta dalla ricorrente) che non risulta chiaramente evincibile dal suo tenore letterale. L’offerta della controinteressata, infatti, contempla comunque sia un servizio novità sia un servizio di approval plan, così soddisfacendo quanto richiesto dall’art. 18 del predetto disciplinare ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.
11. Per quanto riguarda, invece, l’unico criterio discrezionale di valutazione dell’offerta (il n. 8, relativo alla “ struttura organizzativa dedicata alla gestione della fornitura e dei servizi gestionali obbligatori connessi, con particolare riferimento al numero di operatori FTE ed all’organizzazione interna delle attività al fine di erogare i servizi obbligatori richiesti, con presentazione del flusso gestionale etc. ”), la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’attribuzione all’offerta tecnica della controinteressata di 6 punti, corrispondenti a “buono” nella scala di giudizi previsti dal disciplinare di gara, che, a suo avviso, non sarebbero coerenti con la motivazione espressa dalla commissione (“ L’operatore dichiara che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alla fornitura verranno assegnati 2 addetti con capacità professionali adatte al servizio, ma non fornisce ulteriori dettagli rispetto alla propria struttura organizzativa e alle mansioni e competenze del personale assegnato al servizio. Il flusso gestionale e l’iter procedurale e tecnico seguito rispetto agli ordini vengono esposti in modo adeguato ma sintetico, senza esplicitare le misure prese per contrastare problemi di fornitura, imprevisti, emergenze”. La Commissione all’unanimità valuta l’offerta di EGEA S.p.A. come buona per numero di operatori FTE e descrizione del flusso gestionale” ). Ciò anche in considerazione dello scarto troppo ridotto rispetto al giudizio “distinto” (8 punti) attribuito alla propria offerta, che pur sarebbe notevolmente migliore di quella della controinteressata, come emergerebbe dalla motivazione espressa dalla commissione (“ L’operatore descrive la propria struttura organizzativa, che si compone di 2 Amministratori e di un team di 18 collaboratori, di cui 14 FTE; alla fornitura verranno assegnati 4 FTE. Vengono descritte in modo dettagliato le mansioni e le competenze del personale che si occuperà della fornitura: il, personale presenta profili professionali adeguati. Il flusso gestionale e l’iter procedurale e tecnico seguito rispetto agli ordini vengono esposti in modo dettagliato, dando evidenza alle misure previste per contrastare problemi di fornitura, imprevisti, emergenze (sostituzione volumi difettosi, procedure di crash recovery del sistema gestionale, garanzia di continuità rispetto al referente della fornitura). La Commissione all’unanimità valuta l’offerta di CELDES S.r.l. come distinta per numero di operatori FTE, esplicitazione di competenza adeguate nel personale e descrizione del flusso gestionale ”).
Anche tali censure vanno rigettate.
Deve, intanto, rammentarsi che la valutazione delle offerte tecniche rappresenta l'espressione di un'ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, qualora non risultino inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta. Pertanto, per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (cfr., ex pluris , Cons. Stato, Sez. VII, 20.06.2025, n. 5392; Cons. Stato, Sez. V, 30.05.2025, n. 4714; T.A.R. Toscana, Sez. III, 14.11.2025, n. 1856; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 10.06.2025, n. 954)
Ad avviso del Collegio, la valutazione dell’offerta tecnica della controinteressata da parte della commissione giudicatrice non evidenzia vizi di una tale portata e gravità, nemmeno se posta in relazione con quella espressa sull’offerta tecnica della ricorrente.
La commissione ha, infatti, riconosciuto che l’offerta di CE è qualitativamente migliore, ponendone in evidenza gli aspetti di maggior pregio sia sul piano del numero degli addetti che della descrizione delle modalità di gestione del servizio; tuttavia, ha ritenuto che anche l’offerta della controinteressata EG sia adeguata e buona sotto i medesimi profili, pur giustificando il punteggio più basso in ragione del minor numero di addetti e della maggiore sinteticità della descrizione della propria struttura organizzativa e gestionale.
Il fatto che gli addetti indicati dalla controinteressata siano la metà di quelli offerti dalla ricorrente (due a fronte di quattro) non significa, di per sé, che la prima dovesse avere un giudizio nettamente più basso rispetto alla seconda (sulla base di un rapporto di stretta proporzionalità matematica), in quanto due addetti ben possono essere stati ritenuti dalla commissione un numero già ampiamente adeguato allo svolgimento del servizio in questione. Allo stesso tempo, il livello di minor dettaglio dell’offerta della controinteressata non significa che le concrete modalità di svolgimento del servizio, pur sinteticamente descritte e mancanti di alcune informazioni, non possano oggettivamente avere connotazioni non semplicemente sufficienti (come pretenderebbe la ricorrente), ma meritevoli di un maggior apprezzamento. Deve, infatti, considerarsi che la commissione era comunque tenuta ad un giudizio unico e globale sulle diverse soluzioni organizzative prospettate dai concorrenti nella gestione del servizio, senza dover operare una valutazione parcellizzata dei singoli elementi delle stesse, per i quali il disciplinare di gara non prevedeva l’attribuzione di specifici sub-punteggi. Cosicché anche la valutazione in ordine al “quanto” l’offerta della ricorrente dovesse ritenersi migliore di quella della controinteressata (sulla scala dei possibili giudizi previsti dalla legge di gara) resta attratta alla più ampia discrezionalità tecnica della commissione e non è contestabile sotto il profilo della sua mera non condivisibilità, perché le relative censure poggiano su valutazioni soggettive ed opinabili che finiscono per sollecitare a questo giudice amministrativo un inammissibile sindacato a carattere sostitutorio.
12. In conclusione, il ricorso è infondato e le relative domande vanno integralmente rigettate.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della stazione appaltante e della controinteressata, che liquida, per ciascuna di esse, in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU EL, Presidente
Marco Costa, Referendario
AN AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AR | LU EL |
IL SEGRETARIO