Art. 2.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa e i pagamenti, adottati in applicazione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 162 , il cui onere resta imputato sulla autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439 , nei limiti di cui all'articolo 1 di detto decreto-legge n. 439 del 1979 , come modificato dalla presente legge.
Il Banco di Sardegna dovra' restituire al Tesoro dello Stato l'importo di quindici miliardi, gia' corrisposto, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, senza oneri di interessi.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa e i pagamenti, adottati in applicazione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 162 , il cui onere resta imputato sulla autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439 , nei limiti di cui all'articolo 1 di detto decreto-legge n. 439 del 1979 , come modificato dalla presente legge.
Il Banco di Sardegna dovra' restituire al Tesoro dello Stato l'importo di quindici miliardi, gia' corrisposto, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, senza oneri di interessi.