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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9520 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24816/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 1 luglio 2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; cittadina italiana, Cod. Fisc. ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. SCORBATTI ELENA e dall'Avv. CRISTINA ULGHERI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. Ulgheri, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, Nato a Sharkia (EGITTO) il 05/09/1989; cittadino: egiziano;
Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all' del PUBBLICO MINISTERO CP_2
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 3 DICEMBRE 2025
******* ********************************************************************************
pagina 1 di 12
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 1 luglio 2025, (cittadina italiana), premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile presso il Consolato egiziano in Milano in data 13 gennaio 2017 (trascritto nel registro di Stato civile del medesimo Consolato al n. 439 del 4.02.2017) con Controparte_1
(cittadino egiziano), dalla cui unione coniugale sono nate le figlie (il 11.09.2019) e (il
[...] Per_1 Per_2
25.02.2021), chiedeva al Tribunale di Milano di emettere provvedimenti urgenti ex art. 473 bis. 15 c.p.c. meglio in ricorso indicati;
nel merito pronunciare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, altresì, di disporre l'affido supersclusivo delle figlie minori alla madre, l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, con un contributo a carico del padre per il mantenimento delle figlie nella misura di € 900,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento dell'8 luglio 2025 il giudice delegato così provvedeva sui richiesti provvedimenti urgenti:
“Letto il ricorso, iscritto a ruolo in data 1 luglio 2025, assegnato in data 4 luglio 2025 ex artt. 473 bis 12 presentato da nei confronti di con domanda di separazione Parte_1 Controparte_1 giudiziale e con altresì richiesta di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis. 15 c.p.c. “anche inaudita altera parte, disponendo che il padre contribuisca al mantenimento delle minori, corrispondendo una somma mensile pari al 50% della rata di mutuo, oltre un contributo perequativo in misura (per questa sola fase d'urgenza) non inferiore a € 400,00 stante l'assoluta assenza di qualsiasi tipo di contribuzione diretta, o la minor somma che il
Tribunale riterrà di poter disporre in questa fase cautelare.”;
Ritenuto che sulla base di quanto dedotto ed allegato dalla parte attrice, che comunque può fare affidamento sulle sue entrate, non sussistono i presupposti per i richiesti provvedimenti, necessariamente inaudita altera parte, nella sua accezione normativa tipica e non interpretabile estensivamente, peraltro con riferimento al pagamento del 50% del mutuo gravante sulla casa vigono i principi contrattuali nulla dovendo disporre il
Tribunale e dovendo comunque essere integrato il contraddittorio con la valutazione di una serie di elementi e di dati anche documentali che potranno essere acquisiti e valutati all'esito dell'udienza di seguito fissata, ben potendo/dovendo il Tribunale stabilire una diversa data di decorrenza.
Osservato quindi che deve essere fissata udienza di comparizione parti, nel rispetto dei termini di cui all'art. 473 bis. 14 c.p.c. garantendo l'esercizio del diritto di difesa, con termini comunque più contenuti rispetto a procedimenti iscritti nella medesima data.
RIGETTA
pagina 2 di 12 I provvedimenti indifferibili come richiesti inaudita altera parte ex art. 473 bis.15 c.p.c..” Fissava, pertanto, udienza di prima comparizione delle parti per il giorno 3 DICEMBRE 2023 ore 11,00, previa assegnazione dei termini per il contraddittorio.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 3 dicembre 2025 il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Procedeva pertanto, a sentire la parte attrice che rendeva le dichiarazioni che di seguito si riportano:” Dopo il parto della seconda figlia c'è stata una lite molto pesante tra me e mio marito. lui non collaborava nella gestione delle figlie e io avevo ripreso a lavorare, quindi io gli avevo chiesto più aiuto. Lui si è interessato poco delle figlie. Culturalmente non aveva interesse a curarsi della famiglia, che riteneva dovesse essere solo di mia competenza. Io sono italiana anche se di origine egiziana. Son nata in [...] contesto completamente italiano. Lui invece è arrivato in Italia già adolescente. La gestione delle figlie è sempre stata mia, con mia difficoltà dato che ho sempre lavorato. In quell'occasione di cui prima ho parlato lui stava per colpirmi, mi ha messo contro il muro e io l'ho messo subito fuori casa. mi sono rivolta subito alla mia famiglia che mi è sempre stata vicina. Lui è sparito per 2 o 3 mesi. Ho anche dovuto comunicare all'asilo che, ove si fosse palesato il padre, di non dargli le bambine, ma lui non si è mai presentato né mai ha chiesto di vederle. Con l'intervento delle famiglie di origine lui ha chiesto di poter rientrare in casa dopo 3 /4 mesi. Io l'ho riaccolto per dargli questa possibilità ma lui ha continuato a disinteressarsi alle questioni domestiche e alla gestione delle figlie. io ho dovuto provvedere all'acquisto della casa che poi è stata intestata a me, anche se con mutuo cointestato. La rata è molto elevata. Non possiamo per 5 anni abbassarla. Lui ha pagato solo i primi mesi il 50%. Forse solo 2 mesi. La casa è stata acquistata il 31 maggio 2024. Lui si occupava di pagare solo la spesa per il vitto. Tutto il resto era a mio carico, comprese le spese di scuola e la mensa e tutto il resto, abbigliamento delle bambine e le utenze. Noi abbiamo aperto un c.c. cointestato per il mutuo nel maggio 2024 ma lui non ha più messo la sua quota. In questo c.c. lui accreditava lo stipendio ed è da lì che ho constatato che guadagnava come magazziniere presso la 1500/1600 euro al Pt_2 mese. lui ogni tanto prelevava. Io sul c.c. cointestato mettevo solo la mia quota del 50% del mutuo. Prima di andarsene via lui ha prelevato tutto, mi pare circa 1500 euro. Nel gennaio 2025 ci trasferiamo fisicamente nella casa nuova e poi ho scoperto di avere un tumore alla tiroide. Ho subito un intervento chirurgico con asportazione totale a fine gennaio 2025 in urgenza. Mentre ero convalescente a febbraio 2025 c'è stato un episodio scatenante il compleanno di mia figlia. Sono tornata la sera tardi dal lavoro per comprare dei pasticcini per mia figlia. Appena rientrato, lui è diventato aggressivo perché secondo lui ero tornata tardi e senza salutarlo. Lui mi ha messa contro il muro ma in quell'occasione mi ha dato una testata contro la mia testa, con i punti ancora interni della mia operazione, e mi ha sputato in faccia. Non sono andata a denunciare perché avevo paura di lasciare le bambine da sole con lui. Per una settimana ho avuto paura, anche perché non pagina 3 di 12 potevo rivolgermi ai miei genitori che erano via. Quando sono tornati, ho raccontato ai miei genitori che non ce la facevo più a tenerlo in casa e che lo avevo già mandato via. Infatti dopo qualche giorno gli ho chiesto di andarsene via di casa, lui ha raccolto le sue cose e da lì è sparito. In Italia c'è solo un suo zio, ma il contatto ce l'ha suo papà. Non ho mai saputo dove sia andato a vivere. Una volta una mamma della scuola mi ha detto di CP_ averlo visto casualmente in un negozio di . Non si è mai più fatto sentire. Mai nemmeno un messaggio, non ha mai chiesto di vedere le bambine. I primi tempi le bimbe mi hanno chiesto del papà e io dicevo che era partito. Ora mi dicono “tu sei la mamma e il papà”. Non hanno più chiesto. Le bimbe fanno la prima elementare e il terzo anno di materna in scuola pubblica. Di mensa pago 180 euro bimestrali per entrambe.
Prendo l'assegno unico di euro 470. Continuo a pagare l'intero mutuo. I miei avvocati mi dicono che finchè non c'è un titolo che lo condanna a pagare per il mantenimento non è possibile fare accertamenti all'INPS per verificare se lavora in quell'azienda, ma penso di sì. Io lavoro come team leader presso una centrale operativa medica e guadagno 1600/1700 netti al mese per 14 mensilità. Ho un conto corrente dove ho circa 6000 euro che si sta svuotando. Io vorrei che ove il papà si ripresentasse e chiedesse di vedere le bambine ci fosse incarico ai servizi sociali di regolamentare e visite con modalità protette, perché non mi sento tranquilla e vorrei proteggermi dalle sue reazioni. Certamente la gestione e le spese sono interamente a mio carico, quindi chiederei un mantenimento pari perlomeno a 600 euro, oltre alle spese straordinarie obbligatorie al 50%. ”.
All'esito il Giudice delegato invitava i difensori ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate
I difensori si riportavano alle domande del ricorso chiedendo l'affido superesclusivo delle due figlie minori, e con visite del padre con le figlie, ove richieste, tramite i Servizi sociali in Spazio neutro e con modalità osservate, l'assegnazione alla signora della casa coniugale e un contributo di mantenimento indiretto nella misura rideterminata di 600 euro con decorrenza dalla domanda a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie e assegno unico interamente percepito dalla signora.
Dopo una breve camera di consiglio il giudice delegato dava lettura del seguente provvedimento:
“Sentita la sola parte attrice con i difensori
Rilevato che il convenuto non si è costituito in giudizio né è comparso personalmente;
Letti ed esaminati gli atti con i documenti di causa;
all'esito della discussione in udienza,
Osservato come sia emersa dalle dichiarazioni rese dalla parte attrice che il marito ha posto in essere nel corso della convivenza comportamenti inadeguati con un primo episodio di violenza fisica in danno della moglie nel
2022 quando lo stesso, nel corso di un litigio, l'aveva sbattuta contro il muro per cui il marito era stato convinto, per l'intervento anche delle famiglie di origine, ad allontanarsi da casa per poi essere riaccolto dalla moglie dopo 3/4 mesi e in seguito il 25 febbraio 2025 aveva di nuovo posto in essere agiti violenti in danno pagina 4 di 12 della moglie, peraltro ancora convalescente per un serio problema di salute, sbattendola di nuovo contro il muro, colpendola con una testata e sputandole in faccia per cui, su richiesta della stessa moglie al fine di tutelare le figlie, lo stesso si allontanava definitivamente dalla casa familiare, senza più mettersi in contatto né chiedere di vedere le figlie, rendendosi irreperibile, disinteressandosi completamente delle figlie e delle scelte di vita ed educative delle medesime, non partecipando più in alcun modo alle decisioni più importanti, come, invero, già accadeva prima del suo allontanamento, delegando l'intera gestione alla madre, rendendo oltremodo difficile per la madre assumere decisione in assenza del consenso del padre, il quale peraltro non ha mai versato somme di denaro, né ha più provveduto a versare la quota di sua competenza del mutuo, essendosi limitato anche durante la convivenza a pagare soltanto le spese di vitto e per 2 mesi la rata del mutuo.
Osservato che i comportamenti posti in essere dal marito - secondo quanto è possibile evincere dalle dichiarazioni della parte attrice, in assenza peraltro di diversa prospettazione del convenuto che non si è costituito in giudizio - sono state caratterizzati da una particolare inadeguatezza nell'esercitare un ruolo genitoriale responsabile e maturo, non essendosi lo stesso mai interessato concretamente e fattivamente delle figlie, lasciando l'intera gestione alla madre, dimostrando poi di non aver alcun interesse a mantenere un rapporto con le figlie.
Osservato, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti assunti dal padre che peraltro non ha ritenuto neppure di comparire in giudizio, deve rilevarsi allo stato un'incapacità del convenuto a potersi occupare delle figlie minori e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirle al momento nel corretto e sereno percorso di crescita.
Richiamato in particolare, sotto tale profilo l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c., è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario abbia assunto comportamenti inadeguati si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore e non abbia mai esercitato il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.
Ritenuto, pertanto, che, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte attrice, essendo emersa una sua piena idoneità genitoriale, alla luce del comportamento assunto sempre tutelante per le minori avendo anche avuto il coraggio di allontanare il marito dalla casa coniugale ed essendosi sempre occupata delle minori con continuità e responsabilità, offrendo loro un più che adeguato contesto abitativo ed affettivo.
pagina 5 di 12 Osservato che quanto emerso, tenuto conto allo stato della completa interruzione di rapporti e collaborazione tra le parti, giustifica una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per le minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato essendo necessario che certe decisioni vengano assunte con tempestività.
Osservato come all'affido con collocamento presso la madre consegue l'assegnazione alla medesima della casa coniugale di sua proprietà esclusiva ciò a tutela dei minori nel rispetto dell'art. 337 sexies c.c., dovendo conservarsi il loro habitat domestico dove sono sempre vissute, con rata di mutuo al 50% tra i coniugi come da contratto.
Osservato come in punto di frequentazioni paterne si ritiene di conformarsi alle richieste della parte attrice, incaricando i Servizi Sociali competenti per il Comune di ES ME, luogo di residenza delle minori, di provvedere, solo ove il padre lo richieda e mostri serietà e impegno nel voler instaurare con le figlie un rapporto stabile e continuativo e le condizioni psicofisiche delle minori lo permettano, a regolamentare gli incontri tra padre e figlie, inizialmente in Spazio Neutro e con modalità osservate degli incontri, con adeguata vigilanza.
Rilevato, inoltre, in punto di contribuzione economica che la parte attrice ha dichiarato di svolgere attività lavorativa come responsabile della centrale operativa medica presso International Care Company con uno stipendio mensile di € 1600/1700 su 14 mensilità; dalle dichiarazioni dei redditi risulta un reddito lordo negli ultimi tre anni pari a: € 16.967,11 nell'anno 2022 (CU 2023); € 23.656,22 nell'anno 2023 (CU 2024); €
28.543,59 nell'anno 2024 (CU 2025); è proprietaria per il 100% della casa famigliare di via Primo Maggio, 3
a ES ME, gravata da mutuo ipotecario BPM cointestato con il sig. contratto a marzo CP_1
2024, durata trentennale, importo rata mensile € 1.185,00; ha un conto corrente presso ING Direct n. 934803 con saldo al 31.12. 2024: € 6.002,21; percepisce AU di € 470 per quanto a conoscenza della ricorrente, il Sig. lavora come magazziniere, presso (Gruppo Inditex) e dovrebbe percepire uno stipendio base CP_1 Pt_2 di circa 1500/1600 euro, non sa dove lo stesso viva.
Ritenuto pertanto, che attesa la situazione reddituale delle parti come sopra descritta, in difetto di più precisi dati relativi al convenuto, il quale comunque ha piena capacità lavorativa, tenuto conto che tutte le spese di gestione ordinaria delle figlie sono a carico della madre, considerato che l'onere di mutuo per contratto è a carico di entrambe le parti. appare congruo porre a carico del padre per il mantenimento delle due figlie un assegno mensile complessivo come rideterminato in udienza di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da protocollo atteso il difetto di ogni comunicazione tra le parti e il difetto di ogni partecipazione del padre alle decisioni riguardanti le figlie con AU percepito per intero dalla madre.
Rilevato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e che il Giudice non ritiene di esercitare i poteri pagina 6 di 12 istruttori ex art. 473 bis. 2 c.p.c..
PQM
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c
1) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
2)AFFIDA le figlie minori nata il [...] e nata il [...], in [...] esclusiva alla madre che Per_1 Per_2 le terrà collocate anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di ES ME via I
Maggio n.
3. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
3) DISPONE che i Servizi Sociali competenti territorialmente di ES ME (in relazione all'attuale residenza delle minori), solo ove il padre ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante con le figlie e ciò risponda all'interesse delle medesime, procedano ad avviare i rapporti tra il padre e le figlie stesse in Spazio neutro e con modalità protette compatibilmente con le loro esigenze e nel rispetto delle loro condizioni psicofisiche, con un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza;
4) ASSEGNA la casa coniugale di ES ME via I Maggio n. 3 alla madre, che ne è l'esclusiva proprietaria, dando atto che il marito si è già allontanato.
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento, con Controparte_1 decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di agosto 2025 (ricorso iscritto il 1.07.2025) delle figlie mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 600,00 (annualmente Parte_1 rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle
Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 come modificate a giugno 2025, qui richiamate;
6) DISPONE che l'AU (attualmente di euro 470) venga percepito per intero dalla madre;
7) DÀ ATTO che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie.”
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio del giudice invitava i difensori alla discussione orale della causa.
I difensori di parte attrice chiedevano che il Tribunale pronunciasse sentenza di separazione in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 come sopra assunti dal Giudice Delegato.
All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile. pagina 7 di 12 La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3, lett a) ii del regolamento UE 1111/2019, avendo le parti (parte convenuta con cittadinanza egiziana), fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale dove ancora risiede la parte attrice, da più di un anno;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relative alle minori, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale delle minori in Italia a ES ME (MI) al momento in cui è stata adita l'AG.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del
19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale delle minori.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, non avendo peraltro la parte attrice articolato istanze istruttorie articolate e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla parte in ordine al comportamento assunto dal padre, con l'assunzione, peraltro, da parte dello stesso di comportamenti e agiti aggressivi e violenti e con un completo disinteresse e omesso mantenimento della prole minore, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Non si è proceduto all'ascolto delle minori, peraltro ancora molto piccole, in quanto ritenuto del tutto superfluo alla luce di quanto verbalizzato e riferito dalla madre in assenza del convenuto, dimostratosi fattualmente disinteressato alle decisioni riguardanti le figlie.
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
pagina 8 di 12 Sul punto deve premettersi che (cittadina italiana) e Parte_1 Controparte_1
(cittadino egiziano) hanno contratto matrimonio con rito civile presso il Consolato egiziano in Milano
[...] in data 13 gennaio 2017 (trascritto nel registro di Stato civile del medesimo al n. 439 del 4.02.2017). Parte_3
Dalla loro unione coniugale sono nate le figlie (il 11.09.2019) e (il 25.02.2021). Per_1 Per_2
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto.
Orbene, nel caso di specie, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo,
l'irreversibile frattura del rapporto coniugale dovuta agli agiti del marito tanto da aver reso intollerabile la loro convivenza, l'allontanamento dalla casa coniugale da parte del marito e l'assenza da tempo di una comunione di vita morale e materiale, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Va dunque pronunciata la separazione personale, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.. come chiesta dalla parte attrice.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 3 dicembre 2025 le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione della minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza ex art 473 bis. 21 e 22 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti paterni del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, avendo dapprima il marito assunto degli agiti molto violenti sia nel 2022 pagina 9 di 12 che successivamente nel febbraio 2025 in danno della moglie, essendosi poi il medesimo allontanato dalla casa coniugale, senza più dare notizie né mettersi in contatto e interrompendo ogni rapporto con la moglie essendosi totalmente allontanato dal nucleo familiare, disinteressandosi completamente delle figlie.
Il signor si è sostanzialmente reso irreperibile, peraltro, non avendo più chiesto di incontrare le figlie, CP_1 non provvedendo più in alcun modo al loro mantenimento, manifestando il suo totale disinteresse nei confronti delle figlie, non partecipando da tempo alle decisioni e alle scelte di vita delle medesime, delegando l'intera gestione alla madre, come peraltro già aveva fatto durante la convivenza.
Con tali comportamenti, ormai risalenti da tempo, il signor ha impedito ogni tipo di comunicazione CP_1 strumentale al corretto e collaborante esercizio della genitorialità, creando di fatto situazioni di stallo decisionale, pregiudizievoli per l'interesse delle minori.
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, essere disposto l'affido superesclusivo delle figlie minori alla madre, che si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante e che ha offerto alle minori un contesto di vita familiare del tutto accogliente ed adeguato. Deve, altresì, essere disposta la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per le figlie, a fronte dell'assenza di ogni comunicazione e collaborazione con il padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per le figlie.
Quanto alle visite padre-figlia, considerati l'età delle minori e gli atti e agiti violenti posti in essere dal padre, reputa il Collegio di confermare l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano per l'eventuale avvio e regolamentazione degli incontri in Spazio Neutro secondo quanto indicato in dispositivo, con attività di monitoraggio e vigilanza.
Assegnazione della casa coniugale
Stante il collocamento delle minori presso la madre consegue l'assegnazione alla medesima della casa coniugale di sua proprietà esclusiva, ciò a tutela delle minori nel rispetto dell'art. 337 sexies c.c., dovendo conservarsi il loro habitat domestico dove sono sempre vissute, con rata di mutuo al 50% tra i coniugi come da contratto.
Contributo al mantenimento delle figlie minori.
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 3 dicembre 2025 in punto economico in quanto idonei a garantire alle minori condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sul convenuto che ha comunque piena capacità lavorativa e deve contribuire al mantenimento delle figlie, ciò in conformità anche alla domanda della parte attrice come formulata dalla stessa in udienza, con Assegno Unico percepito per intero dalla madre in quanto è l'unica che provvede alla gestione e alla cura delle figlie minori. pagina 10 di 12
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, preso altresì atto dell'assenza di istanze istruttorie, così decide:
1) DICHIARA la separazione ex art. 151 comma 1 c.c. di e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile presso il Consolato egiziano in Milano in
[...] data 13 gennaio 2017 (trascritto nel registro di Stato civile del medesimo al n. 439 del 4.02.2017); Parte_3
2)AFFIDA le figlie minori nata il [...] e nata il [...], in [...] esclusiva alla madre che Per_1 Per_2 le terrà collocate anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di ES ME via I Maggio
n.
3. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
3) DISPONE che i Servizi Sociali competenti territorialmente di ES ME (in relazione all'attuale residenza delle minori), solo ove il padre ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante con le figlie e ciò risponda all'interesse delle medesime, procedano ad avviare i rapporti tra il padre e le figlie stesse in Spazio neutro e con modalità protette compatibilmente con le loro esigenze e nel rispetto delle loro condizioni psicofisiche, con un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza;
4) ASSEGNA la casa coniugale di ES ME via I Maggio n. 3 alla madre, che ne è l'esclusiva proprietaria, dando atto che il marito si è già allontanato;
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle Controparte_1 figlie, con decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di agosto 2025 (ricorso iscritto il 1.07.2025) mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 600,00 (annualmente Parte_1 rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle
Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli
Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 come modificate a giugno 2025, qui richiamate;
pagina 11 di 12 6) DISPONE che l'AU (attualmente di euro 470) venga percepito per intero dalla madre;
7) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
8) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
9) MANDA al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
10) MANDA la Cancelleria per la trasmissione al Comune di Milano-Servizi Sociali.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 10 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 1 luglio 2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; cittadina italiana, Cod. Fisc. ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. SCORBATTI ELENA e dall'Avv. CRISTINA ULGHERI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. Ulgheri, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, Nato a Sharkia (EGITTO) il 05/09/1989; cittadino: egiziano;
Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all' del PUBBLICO MINISTERO CP_2
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 3 DICEMBRE 2025
******* ********************************************************************************
pagina 1 di 12
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 1 luglio 2025, (cittadina italiana), premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile presso il Consolato egiziano in Milano in data 13 gennaio 2017 (trascritto nel registro di Stato civile del medesimo Consolato al n. 439 del 4.02.2017) con Controparte_1
(cittadino egiziano), dalla cui unione coniugale sono nate le figlie (il 11.09.2019) e (il
[...] Per_1 Per_2
25.02.2021), chiedeva al Tribunale di Milano di emettere provvedimenti urgenti ex art. 473 bis. 15 c.p.c. meglio in ricorso indicati;
nel merito pronunciare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, altresì, di disporre l'affido supersclusivo delle figlie minori alla madre, l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, con un contributo a carico del padre per il mantenimento delle figlie nella misura di € 900,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento dell'8 luglio 2025 il giudice delegato così provvedeva sui richiesti provvedimenti urgenti:
“Letto il ricorso, iscritto a ruolo in data 1 luglio 2025, assegnato in data 4 luglio 2025 ex artt. 473 bis 12 presentato da nei confronti di con domanda di separazione Parte_1 Controparte_1 giudiziale e con altresì richiesta di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis. 15 c.p.c. “anche inaudita altera parte, disponendo che il padre contribuisca al mantenimento delle minori, corrispondendo una somma mensile pari al 50% della rata di mutuo, oltre un contributo perequativo in misura (per questa sola fase d'urgenza) non inferiore a € 400,00 stante l'assoluta assenza di qualsiasi tipo di contribuzione diretta, o la minor somma che il
Tribunale riterrà di poter disporre in questa fase cautelare.”;
Ritenuto che sulla base di quanto dedotto ed allegato dalla parte attrice, che comunque può fare affidamento sulle sue entrate, non sussistono i presupposti per i richiesti provvedimenti, necessariamente inaudita altera parte, nella sua accezione normativa tipica e non interpretabile estensivamente, peraltro con riferimento al pagamento del 50% del mutuo gravante sulla casa vigono i principi contrattuali nulla dovendo disporre il
Tribunale e dovendo comunque essere integrato il contraddittorio con la valutazione di una serie di elementi e di dati anche documentali che potranno essere acquisiti e valutati all'esito dell'udienza di seguito fissata, ben potendo/dovendo il Tribunale stabilire una diversa data di decorrenza.
Osservato quindi che deve essere fissata udienza di comparizione parti, nel rispetto dei termini di cui all'art. 473 bis. 14 c.p.c. garantendo l'esercizio del diritto di difesa, con termini comunque più contenuti rispetto a procedimenti iscritti nella medesima data.
RIGETTA
pagina 2 di 12 I provvedimenti indifferibili come richiesti inaudita altera parte ex art. 473 bis.15 c.p.c..” Fissava, pertanto, udienza di prima comparizione delle parti per il giorno 3 DICEMBRE 2023 ore 11,00, previa assegnazione dei termini per il contraddittorio.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 3 dicembre 2025 il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Procedeva pertanto, a sentire la parte attrice che rendeva le dichiarazioni che di seguito si riportano:” Dopo il parto della seconda figlia c'è stata una lite molto pesante tra me e mio marito. lui non collaborava nella gestione delle figlie e io avevo ripreso a lavorare, quindi io gli avevo chiesto più aiuto. Lui si è interessato poco delle figlie. Culturalmente non aveva interesse a curarsi della famiglia, che riteneva dovesse essere solo di mia competenza. Io sono italiana anche se di origine egiziana. Son nata in [...] contesto completamente italiano. Lui invece è arrivato in Italia già adolescente. La gestione delle figlie è sempre stata mia, con mia difficoltà dato che ho sempre lavorato. In quell'occasione di cui prima ho parlato lui stava per colpirmi, mi ha messo contro il muro e io l'ho messo subito fuori casa. mi sono rivolta subito alla mia famiglia che mi è sempre stata vicina. Lui è sparito per 2 o 3 mesi. Ho anche dovuto comunicare all'asilo che, ove si fosse palesato il padre, di non dargli le bambine, ma lui non si è mai presentato né mai ha chiesto di vederle. Con l'intervento delle famiglie di origine lui ha chiesto di poter rientrare in casa dopo 3 /4 mesi. Io l'ho riaccolto per dargli questa possibilità ma lui ha continuato a disinteressarsi alle questioni domestiche e alla gestione delle figlie. io ho dovuto provvedere all'acquisto della casa che poi è stata intestata a me, anche se con mutuo cointestato. La rata è molto elevata. Non possiamo per 5 anni abbassarla. Lui ha pagato solo i primi mesi il 50%. Forse solo 2 mesi. La casa è stata acquistata il 31 maggio 2024. Lui si occupava di pagare solo la spesa per il vitto. Tutto il resto era a mio carico, comprese le spese di scuola e la mensa e tutto il resto, abbigliamento delle bambine e le utenze. Noi abbiamo aperto un c.c. cointestato per il mutuo nel maggio 2024 ma lui non ha più messo la sua quota. In questo c.c. lui accreditava lo stipendio ed è da lì che ho constatato che guadagnava come magazziniere presso la 1500/1600 euro al Pt_2 mese. lui ogni tanto prelevava. Io sul c.c. cointestato mettevo solo la mia quota del 50% del mutuo. Prima di andarsene via lui ha prelevato tutto, mi pare circa 1500 euro. Nel gennaio 2025 ci trasferiamo fisicamente nella casa nuova e poi ho scoperto di avere un tumore alla tiroide. Ho subito un intervento chirurgico con asportazione totale a fine gennaio 2025 in urgenza. Mentre ero convalescente a febbraio 2025 c'è stato un episodio scatenante il compleanno di mia figlia. Sono tornata la sera tardi dal lavoro per comprare dei pasticcini per mia figlia. Appena rientrato, lui è diventato aggressivo perché secondo lui ero tornata tardi e senza salutarlo. Lui mi ha messa contro il muro ma in quell'occasione mi ha dato una testata contro la mia testa, con i punti ancora interni della mia operazione, e mi ha sputato in faccia. Non sono andata a denunciare perché avevo paura di lasciare le bambine da sole con lui. Per una settimana ho avuto paura, anche perché non pagina 3 di 12 potevo rivolgermi ai miei genitori che erano via. Quando sono tornati, ho raccontato ai miei genitori che non ce la facevo più a tenerlo in casa e che lo avevo già mandato via. Infatti dopo qualche giorno gli ho chiesto di andarsene via di casa, lui ha raccolto le sue cose e da lì è sparito. In Italia c'è solo un suo zio, ma il contatto ce l'ha suo papà. Non ho mai saputo dove sia andato a vivere. Una volta una mamma della scuola mi ha detto di CP_ averlo visto casualmente in un negozio di . Non si è mai più fatto sentire. Mai nemmeno un messaggio, non ha mai chiesto di vedere le bambine. I primi tempi le bimbe mi hanno chiesto del papà e io dicevo che era partito. Ora mi dicono “tu sei la mamma e il papà”. Non hanno più chiesto. Le bimbe fanno la prima elementare e il terzo anno di materna in scuola pubblica. Di mensa pago 180 euro bimestrali per entrambe.
Prendo l'assegno unico di euro 470. Continuo a pagare l'intero mutuo. I miei avvocati mi dicono che finchè non c'è un titolo che lo condanna a pagare per il mantenimento non è possibile fare accertamenti all'INPS per verificare se lavora in quell'azienda, ma penso di sì. Io lavoro come team leader presso una centrale operativa medica e guadagno 1600/1700 netti al mese per 14 mensilità. Ho un conto corrente dove ho circa 6000 euro che si sta svuotando. Io vorrei che ove il papà si ripresentasse e chiedesse di vedere le bambine ci fosse incarico ai servizi sociali di regolamentare e visite con modalità protette, perché non mi sento tranquilla e vorrei proteggermi dalle sue reazioni. Certamente la gestione e le spese sono interamente a mio carico, quindi chiederei un mantenimento pari perlomeno a 600 euro, oltre alle spese straordinarie obbligatorie al 50%. ”.
All'esito il Giudice delegato invitava i difensori ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate
I difensori si riportavano alle domande del ricorso chiedendo l'affido superesclusivo delle due figlie minori, e con visite del padre con le figlie, ove richieste, tramite i Servizi sociali in Spazio neutro e con modalità osservate, l'assegnazione alla signora della casa coniugale e un contributo di mantenimento indiretto nella misura rideterminata di 600 euro con decorrenza dalla domanda a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie e assegno unico interamente percepito dalla signora.
Dopo una breve camera di consiglio il giudice delegato dava lettura del seguente provvedimento:
“Sentita la sola parte attrice con i difensori
Rilevato che il convenuto non si è costituito in giudizio né è comparso personalmente;
Letti ed esaminati gli atti con i documenti di causa;
all'esito della discussione in udienza,
Osservato come sia emersa dalle dichiarazioni rese dalla parte attrice che il marito ha posto in essere nel corso della convivenza comportamenti inadeguati con un primo episodio di violenza fisica in danno della moglie nel
2022 quando lo stesso, nel corso di un litigio, l'aveva sbattuta contro il muro per cui il marito era stato convinto, per l'intervento anche delle famiglie di origine, ad allontanarsi da casa per poi essere riaccolto dalla moglie dopo 3/4 mesi e in seguito il 25 febbraio 2025 aveva di nuovo posto in essere agiti violenti in danno pagina 4 di 12 della moglie, peraltro ancora convalescente per un serio problema di salute, sbattendola di nuovo contro il muro, colpendola con una testata e sputandole in faccia per cui, su richiesta della stessa moglie al fine di tutelare le figlie, lo stesso si allontanava definitivamente dalla casa familiare, senza più mettersi in contatto né chiedere di vedere le figlie, rendendosi irreperibile, disinteressandosi completamente delle figlie e delle scelte di vita ed educative delle medesime, non partecipando più in alcun modo alle decisioni più importanti, come, invero, già accadeva prima del suo allontanamento, delegando l'intera gestione alla madre, rendendo oltremodo difficile per la madre assumere decisione in assenza del consenso del padre, il quale peraltro non ha mai versato somme di denaro, né ha più provveduto a versare la quota di sua competenza del mutuo, essendosi limitato anche durante la convivenza a pagare soltanto le spese di vitto e per 2 mesi la rata del mutuo.
Osservato che i comportamenti posti in essere dal marito - secondo quanto è possibile evincere dalle dichiarazioni della parte attrice, in assenza peraltro di diversa prospettazione del convenuto che non si è costituito in giudizio - sono state caratterizzati da una particolare inadeguatezza nell'esercitare un ruolo genitoriale responsabile e maturo, non essendosi lo stesso mai interessato concretamente e fattivamente delle figlie, lasciando l'intera gestione alla madre, dimostrando poi di non aver alcun interesse a mantenere un rapporto con le figlie.
Osservato, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti assunti dal padre che peraltro non ha ritenuto neppure di comparire in giudizio, deve rilevarsi allo stato un'incapacità del convenuto a potersi occupare delle figlie minori e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirle al momento nel corretto e sereno percorso di crescita.
Richiamato in particolare, sotto tale profilo l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c., è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario abbia assunto comportamenti inadeguati si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore e non abbia mai esercitato il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.
Ritenuto, pertanto, che, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte attrice, essendo emersa una sua piena idoneità genitoriale, alla luce del comportamento assunto sempre tutelante per le minori avendo anche avuto il coraggio di allontanare il marito dalla casa coniugale ed essendosi sempre occupata delle minori con continuità e responsabilità, offrendo loro un più che adeguato contesto abitativo ed affettivo.
pagina 5 di 12 Osservato che quanto emerso, tenuto conto allo stato della completa interruzione di rapporti e collaborazione tra le parti, giustifica una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per le minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato essendo necessario che certe decisioni vengano assunte con tempestività.
Osservato come all'affido con collocamento presso la madre consegue l'assegnazione alla medesima della casa coniugale di sua proprietà esclusiva ciò a tutela dei minori nel rispetto dell'art. 337 sexies c.c., dovendo conservarsi il loro habitat domestico dove sono sempre vissute, con rata di mutuo al 50% tra i coniugi come da contratto.
Osservato come in punto di frequentazioni paterne si ritiene di conformarsi alle richieste della parte attrice, incaricando i Servizi Sociali competenti per il Comune di ES ME, luogo di residenza delle minori, di provvedere, solo ove il padre lo richieda e mostri serietà e impegno nel voler instaurare con le figlie un rapporto stabile e continuativo e le condizioni psicofisiche delle minori lo permettano, a regolamentare gli incontri tra padre e figlie, inizialmente in Spazio Neutro e con modalità osservate degli incontri, con adeguata vigilanza.
Rilevato, inoltre, in punto di contribuzione economica che la parte attrice ha dichiarato di svolgere attività lavorativa come responsabile della centrale operativa medica presso International Care Company con uno stipendio mensile di € 1600/1700 su 14 mensilità; dalle dichiarazioni dei redditi risulta un reddito lordo negli ultimi tre anni pari a: € 16.967,11 nell'anno 2022 (CU 2023); € 23.656,22 nell'anno 2023 (CU 2024); €
28.543,59 nell'anno 2024 (CU 2025); è proprietaria per il 100% della casa famigliare di via Primo Maggio, 3
a ES ME, gravata da mutuo ipotecario BPM cointestato con il sig. contratto a marzo CP_1
2024, durata trentennale, importo rata mensile € 1.185,00; ha un conto corrente presso ING Direct n. 934803 con saldo al 31.12. 2024: € 6.002,21; percepisce AU di € 470 per quanto a conoscenza della ricorrente, il Sig. lavora come magazziniere, presso (Gruppo Inditex) e dovrebbe percepire uno stipendio base CP_1 Pt_2 di circa 1500/1600 euro, non sa dove lo stesso viva.
Ritenuto pertanto, che attesa la situazione reddituale delle parti come sopra descritta, in difetto di più precisi dati relativi al convenuto, il quale comunque ha piena capacità lavorativa, tenuto conto che tutte le spese di gestione ordinaria delle figlie sono a carico della madre, considerato che l'onere di mutuo per contratto è a carico di entrambe le parti. appare congruo porre a carico del padre per il mantenimento delle due figlie un assegno mensile complessivo come rideterminato in udienza di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da protocollo atteso il difetto di ogni comunicazione tra le parti e il difetto di ogni partecipazione del padre alle decisioni riguardanti le figlie con AU percepito per intero dalla madre.
Rilevato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e che il Giudice non ritiene di esercitare i poteri pagina 6 di 12 istruttori ex art. 473 bis. 2 c.p.c..
PQM
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c
1) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
2)AFFIDA le figlie minori nata il [...] e nata il [...], in [...] esclusiva alla madre che Per_1 Per_2 le terrà collocate anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di ES ME via I
Maggio n.
3. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
3) DISPONE che i Servizi Sociali competenti territorialmente di ES ME (in relazione all'attuale residenza delle minori), solo ove il padre ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante con le figlie e ciò risponda all'interesse delle medesime, procedano ad avviare i rapporti tra il padre e le figlie stesse in Spazio neutro e con modalità protette compatibilmente con le loro esigenze e nel rispetto delle loro condizioni psicofisiche, con un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza;
4) ASSEGNA la casa coniugale di ES ME via I Maggio n. 3 alla madre, che ne è l'esclusiva proprietaria, dando atto che il marito si è già allontanato.
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento, con Controparte_1 decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di agosto 2025 (ricorso iscritto il 1.07.2025) delle figlie mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 600,00 (annualmente Parte_1 rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle
Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 come modificate a giugno 2025, qui richiamate;
6) DISPONE che l'AU (attualmente di euro 470) venga percepito per intero dalla madre;
7) DÀ ATTO che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie.”
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio del giudice invitava i difensori alla discussione orale della causa.
I difensori di parte attrice chiedevano che il Tribunale pronunciasse sentenza di separazione in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 come sopra assunti dal Giudice Delegato.
All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile. pagina 7 di 12 La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3, lett a) ii del regolamento UE 1111/2019, avendo le parti (parte convenuta con cittadinanza egiziana), fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale dove ancora risiede la parte attrice, da più di un anno;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relative alle minori, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale delle minori in Italia a ES ME (MI) al momento in cui è stata adita l'AG.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del
19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale delle minori.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, non avendo peraltro la parte attrice articolato istanze istruttorie articolate e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla parte in ordine al comportamento assunto dal padre, con l'assunzione, peraltro, da parte dello stesso di comportamenti e agiti aggressivi e violenti e con un completo disinteresse e omesso mantenimento della prole minore, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Non si è proceduto all'ascolto delle minori, peraltro ancora molto piccole, in quanto ritenuto del tutto superfluo alla luce di quanto verbalizzato e riferito dalla madre in assenza del convenuto, dimostratosi fattualmente disinteressato alle decisioni riguardanti le figlie.
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
pagina 8 di 12 Sul punto deve premettersi che (cittadina italiana) e Parte_1 Controparte_1
(cittadino egiziano) hanno contratto matrimonio con rito civile presso il Consolato egiziano in Milano
[...] in data 13 gennaio 2017 (trascritto nel registro di Stato civile del medesimo al n. 439 del 4.02.2017). Parte_3
Dalla loro unione coniugale sono nate le figlie (il 11.09.2019) e (il 25.02.2021). Per_1 Per_2
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto.
Orbene, nel caso di specie, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo,
l'irreversibile frattura del rapporto coniugale dovuta agli agiti del marito tanto da aver reso intollerabile la loro convivenza, l'allontanamento dalla casa coniugale da parte del marito e l'assenza da tempo di una comunione di vita morale e materiale, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Va dunque pronunciata la separazione personale, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.. come chiesta dalla parte attrice.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 3 dicembre 2025 le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione della minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza ex art 473 bis. 21 e 22 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti paterni del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, avendo dapprima il marito assunto degli agiti molto violenti sia nel 2022 pagina 9 di 12 che successivamente nel febbraio 2025 in danno della moglie, essendosi poi il medesimo allontanato dalla casa coniugale, senza più dare notizie né mettersi in contatto e interrompendo ogni rapporto con la moglie essendosi totalmente allontanato dal nucleo familiare, disinteressandosi completamente delle figlie.
Il signor si è sostanzialmente reso irreperibile, peraltro, non avendo più chiesto di incontrare le figlie, CP_1 non provvedendo più in alcun modo al loro mantenimento, manifestando il suo totale disinteresse nei confronti delle figlie, non partecipando da tempo alle decisioni e alle scelte di vita delle medesime, delegando l'intera gestione alla madre, come peraltro già aveva fatto durante la convivenza.
Con tali comportamenti, ormai risalenti da tempo, il signor ha impedito ogni tipo di comunicazione CP_1 strumentale al corretto e collaborante esercizio della genitorialità, creando di fatto situazioni di stallo decisionale, pregiudizievoli per l'interesse delle minori.
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, essere disposto l'affido superesclusivo delle figlie minori alla madre, che si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante e che ha offerto alle minori un contesto di vita familiare del tutto accogliente ed adeguato. Deve, altresì, essere disposta la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per le figlie, a fronte dell'assenza di ogni comunicazione e collaborazione con il padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per le figlie.
Quanto alle visite padre-figlia, considerati l'età delle minori e gli atti e agiti violenti posti in essere dal padre, reputa il Collegio di confermare l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano per l'eventuale avvio e regolamentazione degli incontri in Spazio Neutro secondo quanto indicato in dispositivo, con attività di monitoraggio e vigilanza.
Assegnazione della casa coniugale
Stante il collocamento delle minori presso la madre consegue l'assegnazione alla medesima della casa coniugale di sua proprietà esclusiva, ciò a tutela delle minori nel rispetto dell'art. 337 sexies c.c., dovendo conservarsi il loro habitat domestico dove sono sempre vissute, con rata di mutuo al 50% tra i coniugi come da contratto.
Contributo al mantenimento delle figlie minori.
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 3 dicembre 2025 in punto economico in quanto idonei a garantire alle minori condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sul convenuto che ha comunque piena capacità lavorativa e deve contribuire al mantenimento delle figlie, ciò in conformità anche alla domanda della parte attrice come formulata dalla stessa in udienza, con Assegno Unico percepito per intero dalla madre in quanto è l'unica che provvede alla gestione e alla cura delle figlie minori. pagina 10 di 12
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, preso altresì atto dell'assenza di istanze istruttorie, così decide:
1) DICHIARA la separazione ex art. 151 comma 1 c.c. di e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile presso il Consolato egiziano in Milano in
[...] data 13 gennaio 2017 (trascritto nel registro di Stato civile del medesimo al n. 439 del 4.02.2017); Parte_3
2)AFFIDA le figlie minori nata il [...] e nata il [...], in [...] esclusiva alla madre che Per_1 Per_2 le terrà collocate anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di ES ME via I Maggio
n.
3. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
3) DISPONE che i Servizi Sociali competenti territorialmente di ES ME (in relazione all'attuale residenza delle minori), solo ove il padre ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante con le figlie e ciò risponda all'interesse delle medesime, procedano ad avviare i rapporti tra il padre e le figlie stesse in Spazio neutro e con modalità protette compatibilmente con le loro esigenze e nel rispetto delle loro condizioni psicofisiche, con un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza;
4) ASSEGNA la casa coniugale di ES ME via I Maggio n. 3 alla madre, che ne è l'esclusiva proprietaria, dando atto che il marito si è già allontanato;
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle Controparte_1 figlie, con decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di agosto 2025 (ricorso iscritto il 1.07.2025) mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 600,00 (annualmente Parte_1 rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle
Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli
Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 come modificate a giugno 2025, qui richiamate;
pagina 11 di 12 6) DISPONE che l'AU (attualmente di euro 470) venga percepito per intero dalla madre;
7) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
8) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
9) MANDA al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
10) MANDA la Cancelleria per la trasmissione al Comune di Milano-Servizi Sociali.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 10 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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